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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/07/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1225/2024 del Ruolo Generale degli Affari Volontaria
Giurisdizione vertente
TRA
, (C.F. , nato a [...], in data [...] Parte_1 C.F._1
E
, (C.F. ), nata a [...], in data [...] Controparte_1 C.F._2
Ricorrenti
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Gaia Cammarata e Salvatore D'Angelo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, sito in Trapani, nella via Conte
Agostino Pepoli n. 68, giusta procura in atti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
CONCLUSIONI: come da ricorso e note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c., depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi hanno spiegato ricorso cumulativo di separazione e Parte_2
divorzio ex artt. 473bis 49) e 51) c.p.c.
I coniugi hanno, a tal fine, rappresentato: - che hanno contratto matrimonio in data
12.09.2003, in Trapani, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di Trapani al n. 262, parte II, serie A, dell'anno 2003; - che, dall'unione coniugale è nato un figlio, in data 23.02.2004, oggi maggiorenne e in stato di Per_1 disoccupazione in regime NASPI;
- che la dimora coniugale è fissata a Valderice (TP) nella via Soria n. 132; - che è venuta meno l'affectio coniugalis.
Pertanto, i ricorrenti hanno chiesto dichiarare la separazione personale e, decorsi i termini di legge, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di
Valderice (TP), via Soria, n. 132, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al SI. , quale proprietario dell'immobile già in data antecedente al Parte_1
matrimonio;
3. La sig.ra ha già provveduto a trasferire la residenza in CP_1
Misiliscemi nella Strada Solfarello n.22 c.da Salinagrande, presso la abitazione di cui è proprietaria, considerati gli spazi liberi arredati, trasferendone ogni funzione di dimora e domicilio, posta la convivenza con il di Lei padre;
4. Il figlio maggiorenne _2
, fino al raggiungimento di una posizione lavorativa, potrà continuare a
[...]
beneficiare della già casa coniugale, usufruendo di ogni arredo e pertinenza.
5. Il sig.
, per suo conto e per quello della SI. , si obbliga a versare nelle mani Pt_1 CP_1
del figlio seppur maggiorenne, posta l'inoccupazione odierna, un mantenimento Per_1
diretto ad esclusivo suo carico nella misura di euro 250,00 mensili;
6. Il SI. Pt_1
si obbliga a versare alla SI.ra , tramite accredito in c/c
[...] Controparte_1
entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad
€ 150,00. Detto contributo cesserà di essere versato con il raggiungimento di una occupazione o nel caso in cui la stessa abbia instaurato una convivenza ovvero una relazione affettiva…1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Trapani.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel
Comune di Valderice (TP), via Soria, n. 132 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del SI. quale proprietario dell'immobile;
3. confermare l'importo Parte_1
dell'assegno divorzile che il SI. verserà alla SI.ra Parte_1 Controparte_1 entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese tramite accredito in c/c fino ad un anno dalla sentenza di divorzio al fine di consentire alla SI.ra la ricerca di Controparte_1 una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico. Il diritto all'assegno divorzile cessa, per volontà di ambedue le parti, nel caso in cui la beneficiaria, in data antecedente ai termini pattuiti, instauri qualsivoglia relazione affettiva.
4. Le spese di giudizio, e quelle relative agli onorari, sono interamente sostenute dal SI.
”. Pt_1
In data 3.1.2025, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 10/2025, e con ordinanza recante pari data, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice istruttore, con assegnazione di termini ex art. 127-ter cpc per la statuizione sulla residua domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 7/7/2025, le parti hanno depositato note ex art. 127-ter cpc, nella quale hanno insistito in ricorso, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare essendo definitivamente venuta meno l'affectio matrimoniale.
Pertanto, in data 8.7.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per il divorzio, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla prima udienza di comparizione delle medesime nel procedimento per separazione personale, conclusosi con sentenza del
3.1.2025.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le parti.
Infine, nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Trapani il 12.09.2003, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trapani al n. 262, parte 2, serie A, dell'anno 2003, contratto da , nato a [...], il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...], il [...], alle condizioni di cui in parte motiva ed indicate CP_1
nel ricorso depositato il 16/09/2024;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del Tribunale, il 22.7.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1225/2024 del Ruolo Generale degli Affari Volontaria
Giurisdizione vertente
TRA
, (C.F. , nato a [...], in data [...] Parte_1 C.F._1
E
, (C.F. ), nata a [...], in data [...] Controparte_1 C.F._2
Ricorrenti
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Gaia Cammarata e Salvatore D'Angelo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, sito in Trapani, nella via Conte
Agostino Pepoli n. 68, giusta procura in atti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
CONCLUSIONI: come da ricorso e note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c., depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi hanno spiegato ricorso cumulativo di separazione e Parte_2
divorzio ex artt. 473bis 49) e 51) c.p.c.
I coniugi hanno, a tal fine, rappresentato: - che hanno contratto matrimonio in data
12.09.2003, in Trapani, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di Trapani al n. 262, parte II, serie A, dell'anno 2003; - che, dall'unione coniugale è nato un figlio, in data 23.02.2004, oggi maggiorenne e in stato di Per_1 disoccupazione in regime NASPI;
- che la dimora coniugale è fissata a Valderice (TP) nella via Soria n. 132; - che è venuta meno l'affectio coniugalis.
Pertanto, i ricorrenti hanno chiesto dichiarare la separazione personale e, decorsi i termini di legge, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di
Valderice (TP), via Soria, n. 132, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al SI. , quale proprietario dell'immobile già in data antecedente al Parte_1
matrimonio;
3. La sig.ra ha già provveduto a trasferire la residenza in CP_1
Misiliscemi nella Strada Solfarello n.22 c.da Salinagrande, presso la abitazione di cui è proprietaria, considerati gli spazi liberi arredati, trasferendone ogni funzione di dimora e domicilio, posta la convivenza con il di Lei padre;
4. Il figlio maggiorenne _2
, fino al raggiungimento di una posizione lavorativa, potrà continuare a
[...]
beneficiare della già casa coniugale, usufruendo di ogni arredo e pertinenza.
5. Il sig.
, per suo conto e per quello della SI. , si obbliga a versare nelle mani Pt_1 CP_1
del figlio seppur maggiorenne, posta l'inoccupazione odierna, un mantenimento Per_1
diretto ad esclusivo suo carico nella misura di euro 250,00 mensili;
6. Il SI. Pt_1
si obbliga a versare alla SI.ra , tramite accredito in c/c
[...] Controparte_1
entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad
€ 150,00. Detto contributo cesserà di essere versato con il raggiungimento di una occupazione o nel caso in cui la stessa abbia instaurato una convivenza ovvero una relazione affettiva…1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Trapani.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel
Comune di Valderice (TP), via Soria, n. 132 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del SI. quale proprietario dell'immobile;
3. confermare l'importo Parte_1
dell'assegno divorzile che il SI. verserà alla SI.ra Parte_1 Controparte_1 entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese tramite accredito in c/c fino ad un anno dalla sentenza di divorzio al fine di consentire alla SI.ra la ricerca di Controparte_1 una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico. Il diritto all'assegno divorzile cessa, per volontà di ambedue le parti, nel caso in cui la beneficiaria, in data antecedente ai termini pattuiti, instauri qualsivoglia relazione affettiva.
4. Le spese di giudizio, e quelle relative agli onorari, sono interamente sostenute dal SI.
”. Pt_1
In data 3.1.2025, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 10/2025, e con ordinanza recante pari data, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice istruttore, con assegnazione di termini ex art. 127-ter cpc per la statuizione sulla residua domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 7/7/2025, le parti hanno depositato note ex art. 127-ter cpc, nella quale hanno insistito in ricorso, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare essendo definitivamente venuta meno l'affectio matrimoniale.
Pertanto, in data 8.7.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per il divorzio, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla prima udienza di comparizione delle medesime nel procedimento per separazione personale, conclusosi con sentenza del
3.1.2025.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le parti.
Infine, nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Trapani il 12.09.2003, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trapani al n. 262, parte 2, serie A, dell'anno 2003, contratto da , nato a [...], il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...], il [...], alle condizioni di cui in parte motiva ed indicate CP_1
nel ricorso depositato il 16/09/2024;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del Tribunale, il 22.7.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo