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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 3006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3006 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 14146/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
, con elezione di domicilio in Email_1
Roma, VIA LUCIO PAPIRIO 147 ROMA presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to , con elezione Email_2
di domicilio in Roma, Via Crescenzio 58 00193 Roma, presso lo studio del difensore;
e
AVV. nella qualità di curatore speciale del figlio minore Controparte_2
nato il [...]; Persona_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come riportate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con sentenza parziale n.4563/2022 pubblicata il 23.3.2022, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie. Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, anche mediante l'ascolto del figlio minore la causa è stata rimessa al Per_1
Collegio per la decisione all'udienza del 19.9.2024, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
In sede di note conclusive le parti hanno ribadito le rispettive richieste e più precisamente, il ricorrente, ha chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria eccezione disattesa: 1) Confermare l'affido condiviso del figlio minore
con allocazione di con il padre nella sua abitazione in Persona_1 Per_1
Canada, con regolamentazione degli incontri genitori – figlio come concordata dai genitori;
nonché due settimane continuative in estate e Natale e Pasqua alternati tra i coniugi. Per ogni altra festività i coniugi si accorderanno di volta in volta al fine di assicurare, nei limiti del possibile, al figlio la loro presenza alternata o contestuale;
2) revocare l'assegno di mantenimento per il figlio Per_1
concorrendo il padre al mantenimento del minore con esso allocato e quantificarlo nella misura di Euro 200,00 per il figlio allocato presso la madre, Per_2
attualmente occupata ed economicamente autosufficiente;
entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese di natura straordinaria per il figlio minore, preventivamente concordate (spese mediche non mutabili, spese scolastiche, sportive e ludiche). 3) Revocare l'assegno divorzile provvisorio riconosciuto alla signora , rigettando la relativa domanda Controparte_1
riconvenzionale formulata, disponendo che i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento economico. 4) Condannare la signora
a rimborsare al signor le somme da quest'ultimo Controparte_1 Parte_1
a Lei versate a titolo di assegno provvisorio divorzile, così come disposto dal signor
Giudice nell'udienza Presidenziale sulla base di mendaci attestazioni economiche
e versata mensilmente in ragione di € 200,00 dall'ottobre 2021. Con ogni consequenziale pronuncia di legge e con vittoria di spese e compensi per
l'assistenza legale, oltre CPA ed IVA come per legge”. La resistente ha chiesto invece: “Disporre l'affidamento condiviso del minore , con Persona_1
collocamento presso il padre, in Canada, con regolamentazione degli incontri genitori – figli come concordata dai genitori;
- disporre a carico del padre, quale
2 contributo al mantenimento del figlio , nelle more del giudizio divenuto Per_2
maggiorenne, ma non economicamente indipendente, il versamento mensile della somma di € 750,00 ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario oltre al 50 % delle spese straordinarie (mediche, sportive, ricreative ecc.); in subordine, confermare le statuizioni già assunte, in tal senso, con i provvedimenti provvisori del 21.9.2021 e confermare l'obbligo, a carico del sig.
, di corrispondere, a titolo di mantenimento, al figlio , la somma Per_1 Per_2 di € 300,00 mensile;
In via riconvenzionale: disporre, a carico del sig.
[...]
, l'assegno divorzile in favore della sig. , della somma di Pt_1 Controparte_1
€ 300,00 mensili, a far data dalla domanda, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in subordine, confermare le statuizioni già assunte, in tal senso, con i provvedimenti provvisori ed urgenti del 21.09.2021 e, per l'effetto, confermare l'obbligo, a carico del sig. , di corrispondere alla sig.ra Per_1
, a titolo di mantenimento della moglie, la somma di € 200,00 mensile;
in CP_1
ogni caso, rigettare la domanda di parte ricorrente di rimborso delle somme versate alla sig.ra a titolo di assegno provvisorio divorzile. In ogni caso con CP_1 vittoria di spese, competenze e onorari di avvocato”. Il curatore speciale del figlio minore ha chiesto.” Rimessa al Tribunale ogni decisione in merito alla Per_1
definizione dei rapporti economico-patrimoniali tra le parti in causa, anche rispetto ai figli, tenuto conto dell'imminente raggiungimento della maggiore età da parte del ragazzo -che il prossimo 17 dicembre compirà diciotto anni-, questa curatela ad oggi precisa le conclusioni chiedendo allo stato l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori e la conferma dell'autorizzata permanenza del minore in Canada presso il padre”.
Orbene in merito alla questione relativa all'affidamento del figlio minore Per_1
e al suo collocamento deve rilevarsi che è cessata la materia del contendere in quanto il figlio delle parti ha raggiunto la maggiore età e vive in Canada con il padre. ha ribadito la volontà di vivere con il padre fin dal suo Persona_1
trasferimento in Canada, allorquando ancora minorenne aveva interrotto ogni rapporto con la madre. Successivamente il rapporto tra il figlio e la madre è ripreso a distanza e ha rinunciato alla domanda volta al rientro del figlio Controparte_1
minore in Italia.
3 Per quanto relativo al mantenimento di deve stabilirsi l'obbligo Persona_1
di mantenere il figlio, tenuto conto della scelta unilaterale adottata Parte_1
di condurlo con sé in Canada.
Le ulteriori questioni economiche attengono alla misura dell'assegno di mantenimento dovuto da nei confronti del figlio primogenito delle Parte_1
parti , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e Per_2
convivente con la madre, oltre alla richiesta avente ad oggetto l'assegno divorzile formulata da , per la quale c'è l'opposizione del ricorrente. Controparte_1
Dalla disamina della documentazione fiscale e contabile assai scarna depositata dalle parti risulta che attualmente vive e lavora in Canada;
il Parte_1
ricorrente ha lasciato l'Italia nel settembre 2022 portando con sé il figlio Per_1
all'epoca minorenne, senza il consenso della madre (cfr,. denuncia sporta in atti dalla madre il 13.12.2022). Il unitamente al figlio divenuto nelle Per_1 Per_1
more del giudizio maggiorenne, vivono presso la casa della madre del ricorrente senza spese di alloggio;
il figlio frequenta la scuola e non risulta Per_1
economicamente autosufficiente (cfr. informativa pervenuta dal Ministero degli
Affari esteri in data 28.11.2023 all'esito di richiesta di assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della Convenzione bilaterale del 17.12.1930 in vigore per il
Canada dall'1.8.1935 ).
dichiara, senza documentare alcunchè, di lavorare in Canada come Parte_1
operaio a chiamata, e di percepire circa 25 dollari all'ora, di avere ricevuto emolumenti nel 2023 per la somma complessiva pari ad euro 13.000 nel 2023 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dicembre 2023). Le dichiarazioni rese dal ricorrente, oltre che non aggiornate, risultano in stridente contrasto con le lettere di assunzione dal medesimo depositate in atti, allorquando chiedeva al Tribunale intestato di condurre il figlio con sé in Canada, dalle quali si evince che il medesimo aveva ricevuto un'offerta di lavoro con la previsione di percepire 50.000 Dollari canadesi all'anno, corrispondenti a circa Euro 33.750,00 all'anno (cfr. doc.I e L depositati in data 31.5.2022).
La resistente dichiara di lavorare come impiegata e di percepire una retribuzione mensile pari ad Euro 850,00 (cfr dichiarazioni reddituali in atti e documentazione bancaria), di essere proprietaria della casa in cui vive con il figlio (cfr. Per_2
dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata in data 18.9.2024) .
4 Orbene per quanto riguarda il figlio risulta evidente che alla luce della Per_2
condizione reddituale della madre e della incontestata opportunità offerta da in favore del figlio deve stabilirsi un assegno di Parte_1 Per_1
mantenimento dovuto dal medesimo in favore del figlio , convivente con Per_2
la madre, nella misura pari ad euro 500,00; ciò tenuto conto delle entrate mensili della madre, delle esigenze di vita del figlio universitario. L'assegno è dovuto con decorrenza dalla sentenza parziale di divorzio oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio . Per_2
La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con
5 sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Nel caso di specie, evidenzia il Tribunale che la durata del matrimonio è stata di 7 anni, che la resistente è perfettamente in grado di lavorare, che fin dalla separazione consensuale nel 2011 ciascuna parte ha provveduto al proprio autonomo mantenimento. Attualmente la resistente lavora diversamente da quanto dichiarato
6 in sede di udienza presidenziale. Per questa ragione deve essere rigettata la domanda di assegno divorzile formulata da . Controparte_1
Stante la soccombenza reciproca delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
Le spese del curatore speciale, nominato in occasione della partenza del ricorrente con il figlio minore per il Canada, senza il consenso della resistente, sono interamente a carico di e sono liquidate come da dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
14146/2021, preso atto della sentenza parziale n.4563/22 intervenuta tra le parti ogni altra istanza e/o domanda disattesa, così provvede:
- Dispone l'obbligo di di mantenere il figlio Parte_1 Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e convivente in Canada con il padre, oltre alle spese straordinarie;
- Determina in euro 500,00 l'assegno di mantenimento dovuto da Parte_1
in favore del figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2
indipendente e convivente con la madre, da versare in favore di Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla pronuncia di sentenza parziale, oltre al 50% delle spese straordinarie.
- Condanna al pagamento delle spese del curatore speciale Avv. Parte_1
che liquida nella somma complessiva pari ad Euro 1600,00 Controparte_2
oltre IVA e CPA, compensate per il resto tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 12/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 14146/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
, con elezione di domicilio in Email_1
Roma, VIA LUCIO PAPIRIO 147 ROMA presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to , con elezione Email_2
di domicilio in Roma, Via Crescenzio 58 00193 Roma, presso lo studio del difensore;
e
AVV. nella qualità di curatore speciale del figlio minore Controparte_2
nato il [...]; Persona_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come riportate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con sentenza parziale n.4563/2022 pubblicata il 23.3.2022, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie. Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, anche mediante l'ascolto del figlio minore la causa è stata rimessa al Per_1
Collegio per la decisione all'udienza del 19.9.2024, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
In sede di note conclusive le parti hanno ribadito le rispettive richieste e più precisamente, il ricorrente, ha chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria eccezione disattesa: 1) Confermare l'affido condiviso del figlio minore
con allocazione di con il padre nella sua abitazione in Persona_1 Per_1
Canada, con regolamentazione degli incontri genitori – figlio come concordata dai genitori;
nonché due settimane continuative in estate e Natale e Pasqua alternati tra i coniugi. Per ogni altra festività i coniugi si accorderanno di volta in volta al fine di assicurare, nei limiti del possibile, al figlio la loro presenza alternata o contestuale;
2) revocare l'assegno di mantenimento per il figlio Per_1
concorrendo il padre al mantenimento del minore con esso allocato e quantificarlo nella misura di Euro 200,00 per il figlio allocato presso la madre, Per_2
attualmente occupata ed economicamente autosufficiente;
entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese di natura straordinaria per il figlio minore, preventivamente concordate (spese mediche non mutabili, spese scolastiche, sportive e ludiche). 3) Revocare l'assegno divorzile provvisorio riconosciuto alla signora , rigettando la relativa domanda Controparte_1
riconvenzionale formulata, disponendo che i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento economico. 4) Condannare la signora
a rimborsare al signor le somme da quest'ultimo Controparte_1 Parte_1
a Lei versate a titolo di assegno provvisorio divorzile, così come disposto dal signor
Giudice nell'udienza Presidenziale sulla base di mendaci attestazioni economiche
e versata mensilmente in ragione di € 200,00 dall'ottobre 2021. Con ogni consequenziale pronuncia di legge e con vittoria di spese e compensi per
l'assistenza legale, oltre CPA ed IVA come per legge”. La resistente ha chiesto invece: “Disporre l'affidamento condiviso del minore , con Persona_1
collocamento presso il padre, in Canada, con regolamentazione degli incontri genitori – figli come concordata dai genitori;
- disporre a carico del padre, quale
2 contributo al mantenimento del figlio , nelle more del giudizio divenuto Per_2
maggiorenne, ma non economicamente indipendente, il versamento mensile della somma di € 750,00 ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario oltre al 50 % delle spese straordinarie (mediche, sportive, ricreative ecc.); in subordine, confermare le statuizioni già assunte, in tal senso, con i provvedimenti provvisori del 21.9.2021 e confermare l'obbligo, a carico del sig.
, di corrispondere, a titolo di mantenimento, al figlio , la somma Per_1 Per_2 di € 300,00 mensile;
In via riconvenzionale: disporre, a carico del sig.
[...]
, l'assegno divorzile in favore della sig. , della somma di Pt_1 Controparte_1
€ 300,00 mensili, a far data dalla domanda, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in subordine, confermare le statuizioni già assunte, in tal senso, con i provvedimenti provvisori ed urgenti del 21.09.2021 e, per l'effetto, confermare l'obbligo, a carico del sig. , di corrispondere alla sig.ra Per_1
, a titolo di mantenimento della moglie, la somma di € 200,00 mensile;
in CP_1
ogni caso, rigettare la domanda di parte ricorrente di rimborso delle somme versate alla sig.ra a titolo di assegno provvisorio divorzile. In ogni caso con CP_1 vittoria di spese, competenze e onorari di avvocato”. Il curatore speciale del figlio minore ha chiesto.” Rimessa al Tribunale ogni decisione in merito alla Per_1
definizione dei rapporti economico-patrimoniali tra le parti in causa, anche rispetto ai figli, tenuto conto dell'imminente raggiungimento della maggiore età da parte del ragazzo -che il prossimo 17 dicembre compirà diciotto anni-, questa curatela ad oggi precisa le conclusioni chiedendo allo stato l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori e la conferma dell'autorizzata permanenza del minore in Canada presso il padre”.
Orbene in merito alla questione relativa all'affidamento del figlio minore Per_1
e al suo collocamento deve rilevarsi che è cessata la materia del contendere in quanto il figlio delle parti ha raggiunto la maggiore età e vive in Canada con il padre. ha ribadito la volontà di vivere con il padre fin dal suo Persona_1
trasferimento in Canada, allorquando ancora minorenne aveva interrotto ogni rapporto con la madre. Successivamente il rapporto tra il figlio e la madre è ripreso a distanza e ha rinunciato alla domanda volta al rientro del figlio Controparte_1
minore in Italia.
3 Per quanto relativo al mantenimento di deve stabilirsi l'obbligo Persona_1
di mantenere il figlio, tenuto conto della scelta unilaterale adottata Parte_1
di condurlo con sé in Canada.
Le ulteriori questioni economiche attengono alla misura dell'assegno di mantenimento dovuto da nei confronti del figlio primogenito delle Parte_1
parti , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e Per_2
convivente con la madre, oltre alla richiesta avente ad oggetto l'assegno divorzile formulata da , per la quale c'è l'opposizione del ricorrente. Controparte_1
Dalla disamina della documentazione fiscale e contabile assai scarna depositata dalle parti risulta che attualmente vive e lavora in Canada;
il Parte_1
ricorrente ha lasciato l'Italia nel settembre 2022 portando con sé il figlio Per_1
all'epoca minorenne, senza il consenso della madre (cfr,. denuncia sporta in atti dalla madre il 13.12.2022). Il unitamente al figlio divenuto nelle Per_1 Per_1
more del giudizio maggiorenne, vivono presso la casa della madre del ricorrente senza spese di alloggio;
il figlio frequenta la scuola e non risulta Per_1
economicamente autosufficiente (cfr. informativa pervenuta dal Ministero degli
Affari esteri in data 28.11.2023 all'esito di richiesta di assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della Convenzione bilaterale del 17.12.1930 in vigore per il
Canada dall'1.8.1935 ).
dichiara, senza documentare alcunchè, di lavorare in Canada come Parte_1
operaio a chiamata, e di percepire circa 25 dollari all'ora, di avere ricevuto emolumenti nel 2023 per la somma complessiva pari ad euro 13.000 nel 2023 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dicembre 2023). Le dichiarazioni rese dal ricorrente, oltre che non aggiornate, risultano in stridente contrasto con le lettere di assunzione dal medesimo depositate in atti, allorquando chiedeva al Tribunale intestato di condurre il figlio con sé in Canada, dalle quali si evince che il medesimo aveva ricevuto un'offerta di lavoro con la previsione di percepire 50.000 Dollari canadesi all'anno, corrispondenti a circa Euro 33.750,00 all'anno (cfr. doc.I e L depositati in data 31.5.2022).
La resistente dichiara di lavorare come impiegata e di percepire una retribuzione mensile pari ad Euro 850,00 (cfr dichiarazioni reddituali in atti e documentazione bancaria), di essere proprietaria della casa in cui vive con il figlio (cfr. Per_2
dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata in data 18.9.2024) .
4 Orbene per quanto riguarda il figlio risulta evidente che alla luce della Per_2
condizione reddituale della madre e della incontestata opportunità offerta da in favore del figlio deve stabilirsi un assegno di Parte_1 Per_1
mantenimento dovuto dal medesimo in favore del figlio , convivente con Per_2
la madre, nella misura pari ad euro 500,00; ciò tenuto conto delle entrate mensili della madre, delle esigenze di vita del figlio universitario. L'assegno è dovuto con decorrenza dalla sentenza parziale di divorzio oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio . Per_2
La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con
5 sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Nel caso di specie, evidenzia il Tribunale che la durata del matrimonio è stata di 7 anni, che la resistente è perfettamente in grado di lavorare, che fin dalla separazione consensuale nel 2011 ciascuna parte ha provveduto al proprio autonomo mantenimento. Attualmente la resistente lavora diversamente da quanto dichiarato
6 in sede di udienza presidenziale. Per questa ragione deve essere rigettata la domanda di assegno divorzile formulata da . Controparte_1
Stante la soccombenza reciproca delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
Le spese del curatore speciale, nominato in occasione della partenza del ricorrente con il figlio minore per il Canada, senza il consenso della resistente, sono interamente a carico di e sono liquidate come da dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
14146/2021, preso atto della sentenza parziale n.4563/22 intervenuta tra le parti ogni altra istanza e/o domanda disattesa, così provvede:
- Dispone l'obbligo di di mantenere il figlio Parte_1 Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e convivente in Canada con il padre, oltre alle spese straordinarie;
- Determina in euro 500,00 l'assegno di mantenimento dovuto da Parte_1
in favore del figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2
indipendente e convivente con la madre, da versare in favore di Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla pronuncia di sentenza parziale, oltre al 50% delle spese straordinarie.
- Condanna al pagamento delle spese del curatore speciale Avv. Parte_1
che liquida nella somma complessiva pari ad Euro 1600,00 Controparte_2
oltre IVA e CPA, compensate per il resto tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 12/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
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