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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 4872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4872 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 6171 /2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, nella persona del Giudice dott.ssa AR NE ha pronunciato a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 6171/2025 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Palermo, alla via Marchese di Parte_1
Villabianca n. 82, presso lo studio degli avvocati Francesco e Valerio Laudicella, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, in persona dell'amministratore Controparte_1
pro tempore,
-convenuto-
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.5.2025, ha impugnato la delibera Parte_1
condominiale emessa all'esito dell'assemblea del NI , Controparte_1
tenutasi il 12.4.2025 - con la quale era stato nominato il nuovo amministratore,
[...]
– deducendone, tra le altre cose, l'invalidità ai sensi dell'art. 1136 c.c. per omessa Per_1
regolare convocazione del medesimo ricorrente. Il convenuto non si è costituito nonostante la regolare notifica del ricorso e CP_1
del decreto di fissazione di udienza.
All'udienza odierna il ricorrente ha riferito che nelle more il convenuto ha CP_1
provveduto a nominare un altro amministratore previa revoca di Persona_1
chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna del convenuto alla refusione delle spese di lite. CP_1
Senza alcuna attività istruttoria, la causa è stata discussa e decisa come segue ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * *
Con l'impugnazione della delibera del 12.4.2025 il condomino lamenta Parte_1
la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 1136 comma 6 c.c. e 66 disp. att.,
per non essere egli stato regolarmente convocato.
EG ha in particolare dichiarato di non aver mai ricevuto regolare convocazione per la seduta assembleare predetta, in cui – dopo la revoca giudiziale dell'amministratore precedente, – era stata nominata la coniuge di quest'ultimo, Controparte_2 [...]
. Per_1
Il convenuto non costituendosi ha scelto di non fornire la prova della CP_1
regolare convocazione e, dunque, della regolarità della delibera.
Tuttavia preme osservare che per stessa allegazione del ricorrente il CP_1
convenuto ha provveduto, dopo l'instaurazione del giudizio, ad adottare una nuova delibera – immune dalle censure relative a quella del 12.4.2025, oggetto della odierna impugnazione – con cui previa revoca della ha nominato un nuovo Per_1
amministratore, in tal modo emendando il vizio formale, che effettivamente inficiava la prima delibera assembleare, della violazione dell'art. 1136 comma 6 c.c. e dell'art. 66 disp.
att. c.c. per la mancata regolare convocazione di tutti gli aventi diritto.
Giova al riguardo rammentare che “In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la
sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge,
facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della
materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e
che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto
l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità” (Cass. n. 10847/2020).
Alla luce dell'illustrato principio, essendo stata la nuova delibera adottata in piena conformità della legge sotto il profilo della convocazione degli aventi diritto, è nel caso di specie cessata la materia del contendere relativamente all'impugnazione della delibera del
12.4.2025, il cui contenuto è stato sostituito con quello della delibera successiva, emendata dal denunciato vizio formale.
Il ricorrente, pur chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ha tuttavia insistito nella pronuncia ai fini della regolazione delle spese di lite.
Ebbene, essendo la sostituzione della delibera invalida intervenuta in data successiva all'introduzione del presente giudizio – con ciò giustificando la proposizione dell'odierna impugnazione – la domanda del ricorrente deve trovare accoglimento.
Sulla base del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. le spese di lite devono essere dunque poste a carico del convenuto e vengono liquidate come in CP_1
dispositivo alla stregua dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022 (ai minimi tariffari sulla base del valore indeterminabile di causa a bassa complessità, tenendo in considerazione che è
stata espletata soltanto l'attività di studio e introduttiva)
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il a rinfondere il favore del ricorrente Controparte_1
le spese di lite che liquida complessivamente in € 1.453,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Palermo il 2 dicembre 2025
Il Giudice
AR NE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, nella persona del Giudice dott.ssa AR NE ha pronunciato a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 6171/2025 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Palermo, alla via Marchese di Parte_1
Villabianca n. 82, presso lo studio degli avvocati Francesco e Valerio Laudicella, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, in persona dell'amministratore Controparte_1
pro tempore,
-convenuto-
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.5.2025, ha impugnato la delibera Parte_1
condominiale emessa all'esito dell'assemblea del NI , Controparte_1
tenutasi il 12.4.2025 - con la quale era stato nominato il nuovo amministratore,
[...]
– deducendone, tra le altre cose, l'invalidità ai sensi dell'art. 1136 c.c. per omessa Per_1
regolare convocazione del medesimo ricorrente. Il convenuto non si è costituito nonostante la regolare notifica del ricorso e CP_1
del decreto di fissazione di udienza.
All'udienza odierna il ricorrente ha riferito che nelle more il convenuto ha CP_1
provveduto a nominare un altro amministratore previa revoca di Persona_1
chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna del convenuto alla refusione delle spese di lite. CP_1
Senza alcuna attività istruttoria, la causa è stata discussa e decisa come segue ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * *
Con l'impugnazione della delibera del 12.4.2025 il condomino lamenta Parte_1
la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 1136 comma 6 c.c. e 66 disp. att.,
per non essere egli stato regolarmente convocato.
EG ha in particolare dichiarato di non aver mai ricevuto regolare convocazione per la seduta assembleare predetta, in cui – dopo la revoca giudiziale dell'amministratore precedente, – era stata nominata la coniuge di quest'ultimo, Controparte_2 [...]
. Per_1
Il convenuto non costituendosi ha scelto di non fornire la prova della CP_1
regolare convocazione e, dunque, della regolarità della delibera.
Tuttavia preme osservare che per stessa allegazione del ricorrente il CP_1
convenuto ha provveduto, dopo l'instaurazione del giudizio, ad adottare una nuova delibera – immune dalle censure relative a quella del 12.4.2025, oggetto della odierna impugnazione – con cui previa revoca della ha nominato un nuovo Per_1
amministratore, in tal modo emendando il vizio formale, che effettivamente inficiava la prima delibera assembleare, della violazione dell'art. 1136 comma 6 c.c. e dell'art. 66 disp.
att. c.c. per la mancata regolare convocazione di tutti gli aventi diritto.
Giova al riguardo rammentare che “In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la
sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge,
facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della
materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e
che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto
l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità” (Cass. n. 10847/2020).
Alla luce dell'illustrato principio, essendo stata la nuova delibera adottata in piena conformità della legge sotto il profilo della convocazione degli aventi diritto, è nel caso di specie cessata la materia del contendere relativamente all'impugnazione della delibera del
12.4.2025, il cui contenuto è stato sostituito con quello della delibera successiva, emendata dal denunciato vizio formale.
Il ricorrente, pur chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ha tuttavia insistito nella pronuncia ai fini della regolazione delle spese di lite.
Ebbene, essendo la sostituzione della delibera invalida intervenuta in data successiva all'introduzione del presente giudizio – con ciò giustificando la proposizione dell'odierna impugnazione – la domanda del ricorrente deve trovare accoglimento.
Sulla base del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. le spese di lite devono essere dunque poste a carico del convenuto e vengono liquidate come in CP_1
dispositivo alla stregua dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022 (ai minimi tariffari sulla base del valore indeterminabile di causa a bassa complessità, tenendo in considerazione che è
stata espletata soltanto l'attività di studio e introduttiva)
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il a rinfondere il favore del ricorrente Controparte_1
le spese di lite che liquida complessivamente in € 1.453,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Palermo il 2 dicembre 2025
Il Giudice
AR NE