TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Marescalco in funzione di giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio disposta in data odierna espone le ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 132 c.p.c. ex L, nr. 69/2009 della
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1947/2023 R.G. promossa da: nato a [...] il [...] ( ) rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. Massimiliano LO PRESTI ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. Ivano MARCEDONE CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale reso in data odierna e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.06.2023 l'avv. Lo Presti ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti di indebito ricevuti il 19.04.2023 con cui l' ha chiesto il pagamento della complessiva somma di € CP_1
5.600,00 per erogazione di somme non dovute per il periodo da 01.03.2021 al 31.05.2021 per somme indebitamente percepite per “reddito di emergenza”.
Veniva proposto il presente giudizio deducendo l'opponente diversi motivi di opposizione tra cui l'affidamento dei pensionati sulla irripetibilità dei trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede ed il decorso di un termine superiore a 90 gg. dal periodo a cui si riferisce l'indebito rispetto alla data di ricezione della richiesta di pagamento. Instauratosi il giudizio con provvedimento del
01.08.2023 veniva disposta la sospensione del provvedimento impugnato.
Giusta comparsa di costituzione e risposta del 07.03.2024 si costituiva l' chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso e deducendo la correttezza del proprio operato e della richiesta di pagamento basata sui presupposti di legge.
In assenza di attività istruttoria all'udienza odierna , previa discussione, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso va rigettato.
pagina 1 di 2 Invero condividendo quanto prospettato nella comparsa di costituzione dell' , nel caso di specie CP_1 non possono trovare applicazione i principi richiamati da parte ricorrente , dell'affidamento, della buona fede e dell'assenza di dolo e del decorso del termine.
Infatti nel caso di specie si è addivenuti alla richiesta di rimborso per l'assenza degli elementi di reddito dichiarati dal ricorrente.
Questa ha omesso di dichiarare i redditi percepiti per “disoccupazione agricola” per il periodo contestato, fonte di reddito che fanno venire meno i presupposti per il diritto al beneficio economico del Reddito di emergenza
Peraltro i richiami giurisprudenziali riguardano fattispecie diversa da quella richiamata dalla ricorrente che anzi serve a rafforzare la richiesta di revoca dell' richiamando tutti i presupposti economici CP_1 connessi ai presupposti di legge per il beneficio erroneamente riconosciuto e di cui si chiede la ripetizione delle somme erogate.
La richiesta è stata fatta tempestivamente, subito dopo gli accertamenti fiscali del caso, e quindi al caso di specie è inapplicabile il principio della “buona fede” per la ripetizione dell'indebito.
Al rigetto della domanda segue la condanna al pagamento delle spese legali come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando rigetta il ricorso proposto da Parte_1
confermando i provvedimenti contestati.
[...]
Condanna lo stesso al pagamento delle spese legali che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre IVA e
CPA e 15% per spese generali , che dichiara irrepetibili attesa la dichiarazione resa ex art. 152 disp.
Att. c.p.c. .
Siracusa, 04.02.2025
Il Giudice dott. Paolo Marescalco
pagina 2 di 2