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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/04/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4521 / 2022 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 3.4.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. dagli Avv. NADDEO SALVATORE e DI FLURI GAETANO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv MONTEMURRO FRANCESCO Controparte_1
rapp e dif dall'Avv Daniele Leppe Controparte_2
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 18/10/2022 il sig. evidenziava di aver promosso la conclusione di Pt_1 contratti finanziari in nome e per conto della in modo stabile continuo dal 9.1.2018 sino al Controparte_1
23.2.21 -data in cui il rapporto si era interrotto per recesso della preponente- e deduceva: di non aver ricevuto il pagamento delle provvigioni nella giusta misura e di avere diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto, che l'indennità sostitutiva del preavviso non gli era stata corrisposta così come le indennità dovute in seguito alla risoluzione del rapporto, che la società non aveva provveduto a versare alla la contribuzione dovuta nonostante avesse già Controparte_2 trattenuto le quote a suo carico;
sosteneva inoltre di aver procurato nuovi clienti alla preponente e di averne sensibilmente sviluppato gli affari, che il fatturato della preponente era aumentato in modo notevole negli anni per effetto delle prestazioni che aveva reso assumendo pertanto di avere diritto all'importo di euro 17.213,00 a titolo di indennità ex art 1751 c.c ( o in via subordinata di euro 3.477,43 a titolo di indennità suppletiva di clientela ex art 12 comma 2 AEC Commercio) oltre che all'importo di euro
8.830,94 a titolo di indennità ex art 1748 comma 3, all'importo di euro 14.718,23 a titolo di indennità di preavviso e di euro 2.813,74 a titolo di F.I.R.R. concludendo per la condanna di al pagamento in CP_1 suo favore delle somme suddette e per condannare la convenuta al pagamento nei confronti della Enasarco della contribuzione evasa;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la per eccepire Controparte_1 in via preliminare la decadenza annuale del ricorrente dal diritto di richiedere l'indennità ex art 1751 c.c.; nel merito sosteneva l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della suddetta indennità, di non essere tenuta alla corresponsione dell'indennità di preavviso (in quanto il rapporto era stato risolto a causa dello scioglimento del mandato esistente tra essa e la;
in relazione alle CP_1 Controparte_3 deduzioni circa il mancato versamento di contributi previdenziali all ed alle somme richieste da CP_2 versare al FIRR deduceva di aver concordato con l'ente previdenziale un piano di rateizzo;
concludeva per il rigetto del ricorso ed in subordine per la riquantificazione delle somme richieste;
si costituiva anche l' per evidenziare di aver elevato verbale ispettivo nei confronti della in data 30 marzo CP_2 CP_1
2021, che dopo la notifica dello stesso la aveva presentato istanza di rateizzazione delle somme CP_1
[.. contestate, di aver prima accolto e poi revocato la richiesta rateizzazione a causa dell'inadempienza della nei pagamenti;
sottolineava inoltre che per la posizione contributiva del Sig erano stati versati CP_1 Pt_1 complessivamente euro 2.034,95 e che residuavano, in base all'accertamento ispettivo del 31 marzo, ancora euro 8573,09 da versare a cui andava aggiunto l'importo di euro 939,79 per il periodo successivo all'accertamento, nel caso di accoglimento della domanda proposta dal Sig domandava condanna Pt_1 della al pagamento in suo favore della ulteriore eventuale contribuzione dovuta;
veniva conferito CP_1 incarico a CTU, la causa è stata infine trattata nella forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e decisa oggi in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contratto stipulato tra e la prevedeva, per quanto di interesse ai fini Parte_1 Controparte_1 della decisione, che “ciascuna delle parti, nella ipotesi in cui intendesse risolvere il rapporto senza preavviso dovrà versare all'altra parte una indennità di mancato preavviso secondo le modalità indicate dall'AEC per agenti in attività finanziaria” (cfr art 12.3) e che nelle ipotesi in cui a recedere fosse stata la “prima contraente” (ovvero la ) “al collaboratore sarà dovuta una indennità quale quella prevista dagli CP_1 accordi economici collettivi di categoria per gli agenti in attività finanziaria” ad esclusione delle ipotesi di recesso per giusta causa (cfr art 12.5);
Il Contratto prevedeva anche delle ipotesi di “clausola risolutiva espressa” ovvero di risoluzione del contratto “ipso Jure” che poteva verificarsi anche quando “a seguito di provvedimento della AN d'IT o di altro Ente la prima contraente o il collaboratore venisse cancellato o sospeso dall'elenco degli agenti in attività finanziaria…” (cfr art 13)
Nella fattispecie non risulta che al tempo in cui fu intimato il recesso la fosse stata destinataria di CP_1 provvedimento di cancellazione o sospensione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria da parte della
AN d'IT (o di altro Ente) nè sono emerse altre valide ragioni per escludere l'obbligo della di CP_1 corrispondere al ricorrente l'indennità di preavviso;
Tenendo conto di quanto affermato dalla stessa IF grop s.r.l. nella nota del 26.11.21 (trasmessa al ricorrente in replica alla sua richiesta di pagamento dell'indennità di preavviso cfr doc 7.1. e 8 prod ) Pt_1 la società convenuta ha richiesto essa stessa la cancellazione dagli elenchi degli agenti in attività finanziaria
(dichiarata comunque circa due anni dopo il recesso cfc doc 3 prod ) non solo a causa della CP_1 risoluzione del mandato con la ma anche della crisi del settore e del mancato Controparte_3 reperimento di un nuovo mandato;
Va inoltre rilevato che, in ogni caso, il diritto all'indennità di preavviso non può esser escluso in ragione dell'avvenuta risoluzione del contratto che la deduce di aver stipulato con la CP_1 Controparte_3
(comunque non prodotto in giudizio) in quanto il contratto stipulato tra il Sig e la non
[...] Pt_1 CP_1 conteneva alcun riferimento ad un rapporto di agenzia o di mandato tra la e la CP_1 Controparte_3 né la validità dello stesso veniva subordinata alla persistenza di rapporti tra la e suoi
[...] CP_1 eventuali terzi contraenti;
Considerato pertanto che sussistono i presupposti previsti dal contratto intercorso tra le parti e dall'accordo collettivo di riferimento (art 10) per il riconoscimento dell'indennità di preavviso la domanda deve essere accolta sul punto;
Al ricorrente spetta anche il FIRR che doveva essere versato all' (art 12 AEC) e che non risulta CP_2 invece esser stato versato;
Va invece respinta la richiesta di condanna della al pagamento dell'indennità ex art 1748 comma 3 CP_1
c.c. atteso che il ricorrente non ha dimostrato che la ha concluso contratti dopo lo scioglimento CP_1 del rapporto da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta;
Va respinta anche la richiesta di indennità ex art 1751 c.c. (indennità c.d. meritocratica) sia per intervenuta decadenza annuale (atteso che la stessa non veniva richiesta con la messa in mora esibita in giudizio cfr doc
8 prod ) sia perché, in ogni caso, nel merito, non è stata allegata documentazione sufficiente per Pt_1 poter ritenere che l'opera prestata dal Sig. abbia comportato l'acquisizione di nuovi clienti o Pt_1 sensibilmente sviluppato gli affari già esistenti della e che la stessa riceva ancora sostanziali CP_1 vantaggi derivanti dall'opera del Sig prisco (anche considerando che i ricavi delle vendite e delle prestazioni della diminuivano sensibilmente tra il 2018 al 2021); CP_1
Può invece essere riconosciuta l'indennità suppletiva di clientela in quanto non è controverso che il recesso
è stato disposto per iniziativa della preponente ed il riconoscimento della suddetta indennità non è condizionato o precluso dal fatto che non è stato dimostrato dall'agente l'apporto di nuovi clienti o lo sviluppo sensibile degli affari considerando che l' non solo non condiziona il diritto alla prestazione CP_4 alla sussistenza della prima condizione indicata nell'art. 1751primo comma c.c. ma neanche prevede che l'indennità vada richiesta a pena di decadenza entro l'anno dalla cessazione del rapporto;
Tanto premesso considerando gli esiti della disposta CTU – qui da intendersi integralmente richiamata in quanto correttamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- i contributi che la CP_1 avrebbe dovuto corrispondere all' , tenuto conto delle provvigioni maturate e delle aliquote CP_2 contributive vigenti per anno e dei massimali previsti per ciascun anno, sono i seguenti : euro CP_2
4.044,00 per l'anno 2018; euro 4.216,41 per l'anno 2019, euro 4.365,94 per l'anno 2020, euro 939,79 per l'anno 2021;
Il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR) che doveva essere versato all' è pari ad euro CP_2
567,42 per l'anno 2018, ad euro 492,24 per l'anno 2019, ad euro 659,60 per l'anno 2020 e ad euro 221,13 per l'anno 2021; l'indennità sostitutiva del preavviso è pari ad euro 14.753,38 e l'indennità suppletiva di clientela è pari ad euro 3.398,27;
Le spese di lite vengono poste a carico di e liquidate come da dispositivo, così come le spese Controparte_1 di CTU poste definitivamente a suo carico
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4521 /2022
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna . al pagamento in favore del CP_5 ricorrente del FIRR dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità suppletiva di clientela così come quantificate in parte motiva;
Condanna al pagamento nei confronti della della contribuzione evasa così come Controparte_1 CP_2 quantificata in parte motiva;
Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in euro Controparte_1
3.800,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato con attribuzione ai procuratori anticipatari;
Condanna alla rifusione dele spese di lite sostenute da che liquida in Controparte_1 Controparte_2 euro 1.400,00 per compensi oltre accessori;
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di che liquida in favore del CTu nominato Controparte_1 dott.ssa in euro 600,00 per compensi oltre accessori Per_1
Nocera Inferiore 15/04/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 3.4.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. dagli Avv. NADDEO SALVATORE e DI FLURI GAETANO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv MONTEMURRO FRANCESCO Controparte_1
rapp e dif dall'Avv Daniele Leppe Controparte_2
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 18/10/2022 il sig. evidenziava di aver promosso la conclusione di Pt_1 contratti finanziari in nome e per conto della in modo stabile continuo dal 9.1.2018 sino al Controparte_1
23.2.21 -data in cui il rapporto si era interrotto per recesso della preponente- e deduceva: di non aver ricevuto il pagamento delle provvigioni nella giusta misura e di avere diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto, che l'indennità sostitutiva del preavviso non gli era stata corrisposta così come le indennità dovute in seguito alla risoluzione del rapporto, che la società non aveva provveduto a versare alla la contribuzione dovuta nonostante avesse già Controparte_2 trattenuto le quote a suo carico;
sosteneva inoltre di aver procurato nuovi clienti alla preponente e di averne sensibilmente sviluppato gli affari, che il fatturato della preponente era aumentato in modo notevole negli anni per effetto delle prestazioni che aveva reso assumendo pertanto di avere diritto all'importo di euro 17.213,00 a titolo di indennità ex art 1751 c.c ( o in via subordinata di euro 3.477,43 a titolo di indennità suppletiva di clientela ex art 12 comma 2 AEC Commercio) oltre che all'importo di euro
8.830,94 a titolo di indennità ex art 1748 comma 3, all'importo di euro 14.718,23 a titolo di indennità di preavviso e di euro 2.813,74 a titolo di F.I.R.R. concludendo per la condanna di al pagamento in CP_1 suo favore delle somme suddette e per condannare la convenuta al pagamento nei confronti della Enasarco della contribuzione evasa;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la per eccepire Controparte_1 in via preliminare la decadenza annuale del ricorrente dal diritto di richiedere l'indennità ex art 1751 c.c.; nel merito sosteneva l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della suddetta indennità, di non essere tenuta alla corresponsione dell'indennità di preavviso (in quanto il rapporto era stato risolto a causa dello scioglimento del mandato esistente tra essa e la;
in relazione alle CP_1 Controparte_3 deduzioni circa il mancato versamento di contributi previdenziali all ed alle somme richieste da CP_2 versare al FIRR deduceva di aver concordato con l'ente previdenziale un piano di rateizzo;
concludeva per il rigetto del ricorso ed in subordine per la riquantificazione delle somme richieste;
si costituiva anche l' per evidenziare di aver elevato verbale ispettivo nei confronti della in data 30 marzo CP_2 CP_1
2021, che dopo la notifica dello stesso la aveva presentato istanza di rateizzazione delle somme CP_1
[.. contestate, di aver prima accolto e poi revocato la richiesta rateizzazione a causa dell'inadempienza della nei pagamenti;
sottolineava inoltre che per la posizione contributiva del Sig erano stati versati CP_1 Pt_1 complessivamente euro 2.034,95 e che residuavano, in base all'accertamento ispettivo del 31 marzo, ancora euro 8573,09 da versare a cui andava aggiunto l'importo di euro 939,79 per il periodo successivo all'accertamento, nel caso di accoglimento della domanda proposta dal Sig domandava condanna Pt_1 della al pagamento in suo favore della ulteriore eventuale contribuzione dovuta;
veniva conferito CP_1 incarico a CTU, la causa è stata infine trattata nella forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e decisa oggi in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contratto stipulato tra e la prevedeva, per quanto di interesse ai fini Parte_1 Controparte_1 della decisione, che “ciascuna delle parti, nella ipotesi in cui intendesse risolvere il rapporto senza preavviso dovrà versare all'altra parte una indennità di mancato preavviso secondo le modalità indicate dall'AEC per agenti in attività finanziaria” (cfr art 12.3) e che nelle ipotesi in cui a recedere fosse stata la “prima contraente” (ovvero la ) “al collaboratore sarà dovuta una indennità quale quella prevista dagli CP_1 accordi economici collettivi di categoria per gli agenti in attività finanziaria” ad esclusione delle ipotesi di recesso per giusta causa (cfr art 12.5);
Il Contratto prevedeva anche delle ipotesi di “clausola risolutiva espressa” ovvero di risoluzione del contratto “ipso Jure” che poteva verificarsi anche quando “a seguito di provvedimento della AN d'IT o di altro Ente la prima contraente o il collaboratore venisse cancellato o sospeso dall'elenco degli agenti in attività finanziaria…” (cfr art 13)
Nella fattispecie non risulta che al tempo in cui fu intimato il recesso la fosse stata destinataria di CP_1 provvedimento di cancellazione o sospensione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria da parte della
AN d'IT (o di altro Ente) nè sono emerse altre valide ragioni per escludere l'obbligo della di CP_1 corrispondere al ricorrente l'indennità di preavviso;
Tenendo conto di quanto affermato dalla stessa IF grop s.r.l. nella nota del 26.11.21 (trasmessa al ricorrente in replica alla sua richiesta di pagamento dell'indennità di preavviso cfr doc 7.1. e 8 prod ) Pt_1 la società convenuta ha richiesto essa stessa la cancellazione dagli elenchi degli agenti in attività finanziaria
(dichiarata comunque circa due anni dopo il recesso cfc doc 3 prod ) non solo a causa della CP_1 risoluzione del mandato con la ma anche della crisi del settore e del mancato Controparte_3 reperimento di un nuovo mandato;
Va inoltre rilevato che, in ogni caso, il diritto all'indennità di preavviso non può esser escluso in ragione dell'avvenuta risoluzione del contratto che la deduce di aver stipulato con la CP_1 Controparte_3
(comunque non prodotto in giudizio) in quanto il contratto stipulato tra il Sig e la non
[...] Pt_1 CP_1 conteneva alcun riferimento ad un rapporto di agenzia o di mandato tra la e la CP_1 Controparte_3 né la validità dello stesso veniva subordinata alla persistenza di rapporti tra la e suoi
[...] CP_1 eventuali terzi contraenti;
Considerato pertanto che sussistono i presupposti previsti dal contratto intercorso tra le parti e dall'accordo collettivo di riferimento (art 10) per il riconoscimento dell'indennità di preavviso la domanda deve essere accolta sul punto;
Al ricorrente spetta anche il FIRR che doveva essere versato all' (art 12 AEC) e che non risulta CP_2 invece esser stato versato;
Va invece respinta la richiesta di condanna della al pagamento dell'indennità ex art 1748 comma 3 CP_1
c.c. atteso che il ricorrente non ha dimostrato che la ha concluso contratti dopo lo scioglimento CP_1 del rapporto da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta;
Va respinta anche la richiesta di indennità ex art 1751 c.c. (indennità c.d. meritocratica) sia per intervenuta decadenza annuale (atteso che la stessa non veniva richiesta con la messa in mora esibita in giudizio cfr doc
8 prod ) sia perché, in ogni caso, nel merito, non è stata allegata documentazione sufficiente per Pt_1 poter ritenere che l'opera prestata dal Sig. abbia comportato l'acquisizione di nuovi clienti o Pt_1 sensibilmente sviluppato gli affari già esistenti della e che la stessa riceva ancora sostanziali CP_1 vantaggi derivanti dall'opera del Sig prisco (anche considerando che i ricavi delle vendite e delle prestazioni della diminuivano sensibilmente tra il 2018 al 2021); CP_1
Può invece essere riconosciuta l'indennità suppletiva di clientela in quanto non è controverso che il recesso
è stato disposto per iniziativa della preponente ed il riconoscimento della suddetta indennità non è condizionato o precluso dal fatto che non è stato dimostrato dall'agente l'apporto di nuovi clienti o lo sviluppo sensibile degli affari considerando che l' non solo non condiziona il diritto alla prestazione CP_4 alla sussistenza della prima condizione indicata nell'art. 1751primo comma c.c. ma neanche prevede che l'indennità vada richiesta a pena di decadenza entro l'anno dalla cessazione del rapporto;
Tanto premesso considerando gli esiti della disposta CTU – qui da intendersi integralmente richiamata in quanto correttamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- i contributi che la CP_1 avrebbe dovuto corrispondere all' , tenuto conto delle provvigioni maturate e delle aliquote CP_2 contributive vigenti per anno e dei massimali previsti per ciascun anno, sono i seguenti : euro CP_2
4.044,00 per l'anno 2018; euro 4.216,41 per l'anno 2019, euro 4.365,94 per l'anno 2020, euro 939,79 per l'anno 2021;
Il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR) che doveva essere versato all' è pari ad euro CP_2
567,42 per l'anno 2018, ad euro 492,24 per l'anno 2019, ad euro 659,60 per l'anno 2020 e ad euro 221,13 per l'anno 2021; l'indennità sostitutiva del preavviso è pari ad euro 14.753,38 e l'indennità suppletiva di clientela è pari ad euro 3.398,27;
Le spese di lite vengono poste a carico di e liquidate come da dispositivo, così come le spese Controparte_1 di CTU poste definitivamente a suo carico
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4521 /2022
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna . al pagamento in favore del CP_5 ricorrente del FIRR dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità suppletiva di clientela così come quantificate in parte motiva;
Condanna al pagamento nei confronti della della contribuzione evasa così come Controparte_1 CP_2 quantificata in parte motiva;
Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in euro Controparte_1
3.800,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato con attribuzione ai procuratori anticipatari;
Condanna alla rifusione dele spese di lite sostenute da che liquida in Controparte_1 Controparte_2 euro 1.400,00 per compensi oltre accessori;
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di che liquida in favore del CTu nominato Controparte_1 dott.ssa in euro 600,00 per compensi oltre accessori Per_1
Nocera Inferiore 15/04/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale