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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/03/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3965/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3965/2019 promossa da:
C.F. , in persona del suo legale rappresentante CP_1 Parte_1 P.IVA_1 pro tempore Sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Tessari con studio in Firenze Parte_1 via de' Barucci n. 12, C.F. , fax 0555048981, posta elettronica certificata: C.F._1
, presso il cui studio elegge domicilio ai fini del presente Email_1 atto, giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore ATTORE contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore signor Controparte_2 Controparte_3 con sede in Firenze Piazza della Repubblica n. 6 (P.I. ) rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Rita Notarpasquale del Foro di Firenze (C.F. ) quale procuratore come da C.F._2 mandato congiunto alla comparsa di costituzione e risposta, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83 III° comma c.p.c. ai fini del deposito telematico, Il procuratore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi relativi al presente procedimento al seguente numero di fax 0571-530302 o al seguente indirizzo di posta elettronica
Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale di Firenze condannare, per i titoli di cui in narrativa, CP_2
, a corrispondere alla comparente la complessiva somma di € 76.000,00
[...]
(settantaseimila/00) oltre iva di Legge, interessi dal dì del dovuto e spese e onorari della presente lite. In via istruttoria si producono i n. 4 documenti descritti in narrativa”.
Per parte convenuta:
“che il Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, voglia rigettare la domanda di condanna al pagamento della somma di € 76.000,00 oltre IVA interessi e spese e onorari di lite. Con vittoria di tutte le spese e competenze di causa oltre spese generali e accessori di legge”.
pagina 1 di 5
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
ha convenuto in giudizio la società , Parte_2 Controparte_2 chiedendone la condanna al pagamento della somma pari ad euro 76.000, oltre IVA, a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione svolta nell'ambito di una compravendita avente ad oggetto un immobile sito in Firenze, via delle Terme n.23. Segnatamente, parte attrice ha allegato: -di avere offerto in vendita, sin dal 2015, alla l'immobile in Controparte_2 argomento;
-che in data 21.3.16 si era svolta negli uffici della convenuta un incontro tra i soci di quest'ultima, sig.ri e ed il legale rappresentante della Testimone_1 Controparte_3 attrice, sig. allo scopo di illustrare meglio il bene e di vagliare l'eventuale Parte_1 frazionamento dello stesso;
-di avere inviato alla convenuta la planimetria del bene;
-che in data 7.4.2016 preannunciava alla la necessità di trasmettere una Parte_2 CP_2 scrittura a tutela del proprio ruolo di agenzia immobiliare;
-che con e-mail del 04.08.2017, la convenuta riconosceva il diritto alla mediazione della attrice, offrendo un compenso forfettario pari ad euro 20.000. A corredo della propria tesi, la ha prodotto uno Parte_2 scambio di corrispondenza via e-mail intervenuto con il legale rappresentante della
[...]
, sig. avente ad oggetto la planimetria dell'immobile oggetto di CP_2 Controparte_3 vendita, nonché e-mail in cui la attrice ha preannunciato alla controparte l'inoltro di una scrittura privata finalizzata a regolare i loro rapporti professionali.
si è costituita nel presente giudizio, ha contestato tutto quanto dedotto da Controparte_2 parte attrice, chiedendo il rigetto integrale della domanda, sul rilievo che non vi fosse stato alcun contributo causale idoneo da parte della ai fini della formalizzazione della Parte_2 compravendita del bene.
*** La causa è stata istruita documentalmente e mediante escussione di testimoni e, in data 8 ottobre 2024, è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
*** La domanda è infondata e va rigettata. Preliminarmente, occorre richiamare l'art. 1754 c.c., che testualmente afferma: “È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”. La disciplina prosegue con l'art. 1755 c.c., il quale stabilisce: “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità”. Tale premessa appare doverosa, dal momento che, nella fattispecie, parte attrice non ha provato di aver svolto alcuna attività prescritta dalle disposizioni normative sopracitate.
Difetta, infatti, qualsiasi prova del preteso rapporto di mediazione, il cui onere grava rigorosamente sullo stesso attore. Non risulta in atti che la abbia ricevuto Parte_2 mandato, ancorché in via non esclusiva, considerato che la vendita si è realizzata per effetto di altri intermediari, da parte della proprietà del bene di via delle Terme. Così come non risulta che la stessa convenuta abbia attribuito all'agenzia la facoltà di intervenire nel Parte_2 suo interesse per la conclusione dell'affare. Notoriamente, quando un affare si conclude per effetto di attività di intermediazione, l'ammontare della provvigione viene pattuito tra le parti (alienante e acquirente) e ciò accade, per esempio, quando il compratore formula una proposta pagina 2 di 5 di acquisto utilizzando modelli precompilati dell'agenzia immobiliare ovvero quando le parti, in sede di preliminare o di rogito, congiuntamente dichiarano di essersi avvalsi dell'opera di un intermediario. Ma né l'una né l'altra ipotesi si sono verificate nel giudizio de quo. A tal fine, i documenti allegati all'atto di citazione appaiono ininfluenti, considerato che concernono un esiguo scambio di corrispondenza intervenuto tra le parti, che non ha alcun valore di prova del conferimento dell'incarico di mediazione. Infatti, l'inoltro della planimetria del bene oggetto di compravendita non costituisce propriamente attività propedeutica e funzionale alla conclusione dell'affare, atteso che trattasi di documentazione che i potenziali acquirenti ( ) ben avrebbero potuto acquisire di propria CP_2 iniziativa, anche in modalità telematica, presso gli Uffici a ciò preposti. A ben vedere poi, la circostanza che la abbia prospettato alla controparte la Parte_2 necessità di regolare i propri rapporti professionali e poi ciò non sia avvenuto è indicativa del fatto che la non abbia, poi, inteso conferire tale incarico. Contrariamente a CP_2 quanto asserito nella domanda introduttiva del giudizio, neppure costituisce un'ipotesi di riconoscimento dell'an del credito la somma pari ad euro 20.000 che, a titolo di compenso forfettario, la si era offerta di corrispondere. Come desumibile dalla e-mail CP_2 allegata da parte attrice, si è trattato di una mera proposta che non è stata accettata da Pt_2
come dalla stessa dichiarato negli atti di causa, risultando infatti priva della sua
[...] sottoscrizione, e che pertanto non assume alcun vincolo giuridico in capo alla convenuta. La stessa proposta conteneva, poi, una postilla volta a regolamentare eventuali e future vendite del medesimo immobile, sia parziali che totali, ma neppure questa è stata accettata dalla
. Parte_2
Inoltre, i riscontri a quanto emerso documentalmente si ricavano dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi. Nessun dubbio che la abbia partecipato, nella persona di una Parte_2 delle sue collaboratrici, sig.ra , a taluni incontri nella sede della Parte_3 [...]
, alla presenza di uno dei soci e amministratori di questa, sig. e CP_2 Controparte_3 talvolta del sig. consulente aziendale e amico del sig. legale Persona_1 Parte_1 rappresentante della convenuta. Parimenti pacifico, come già visto, che vi sia stata la trasmissione della documentazione catastale afferente all'immobile in argomento da parte dell'agenzia alla convenuta. Tali attività (incontri e invio della documentazione), pur potendo in astratto configurarsi come strumentali alla conclusione dell'affare, in concreto non possono qualificarsi come tali, considerato che, come affermato dal teste coniuge di Testimone_1 uno dei soci e amministratori della convenuta, la era a conoscenza della messa CP_2 in vendita del palazzo di via delle Terme già prima che la proponesse l'acquisto. Parte_2
La Suprema Corte, oltre a sancire la necessità che l'intervento dell'intermediatrice si ponga in rapporto causale con la conclusione dell'affare, ha affermato che la prestazione del mediatore deve essere tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 8 aprile 2022, n. 11443). In particolare,
è sufficiente che il mediatore immobiliare metta in relazione parte venditrice e parte acquirente, purché tale iniziativa costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione dell'affare. In sede di istruttoria è invece emerso come l'attività della Pt_2 non abbia avuto rilievo ai fini del perfezionamento della compravendita. Il sig. ha asserito testualmente: “Ero presente all'incontro e io ho fatto presente che Tes_1 conoscevo già l'immobile che mi era stato presentato da mio amico, titolare Persona_2 del garage delle Terme, che conduceva in affitto una porzione di questo edificio”; “Si, ci prospettò in quell'occasione che poteva avere dei clienti interessati all'acquistato dell'immobile successivamente al suo acquisto da parte nostra e al frazionamento, ma gli dissi che l'acquisto dai LI (n.d.r. proprietari del palazzo) potevamo farlo da noi, perché conoscevamo già l'immobile”; “No, l'immobile l'ho visto con e mi venne ad Per_2
pagina 3 di 5 aprire , il figlio di una delle eredi ma non l'ho visitato con Persona_3 Per_4
o con era primavera 2016, mentre nel 2015 c'era stato l'incontro di Parte_1 Parte_2 prima, ma dopo sono stato a vedere la casa con il all'incontro del 2015 ero a Per_2 conoscenza dell'immobile ma non lo avevo ancora visto. Gli incontri con AM li abbiamo fatti solo nei nostri uffici, anche perché le LI erano particolari e non volevano troppi visitatori intorno”. Anche la sig.ra dipendente della dal luglio Testimone_2 CP_2 2016, ha affermato: “(…) ho conosciuto la AM, ma successivamente ed in relazione ad altri interventi, non per via delle Terme, affare per il quale ho avuto altri referenti come agenzie immobiliari: in particolare, me ne ricordo uno, agente di Sesto Testimone_3
Fiorentino, con cui avevo un fitto scambio di comunicazioni, per fissare sopralluoghi e chiedere autorizzazioni alla proprietà per l'ingresso”; ed ancora “Non ero presente, so che erano un'agenzia che, come tante altre, avrebbe potuto vendere gli appartamenti frazionati, Co Co come era progetto di dopo l'acquisto dagli eredi;
il progetto di era di frazionamento e AM, come altre agenzie, lavoravano su quell'intervento ma solo per vendere gli appartamenti frazionati;
di fatto però con loro come agenzia non si concluse niente”; “Io non ero presente ma, come ho detto, so che i sopralluoghi avvenivano con l'agente che si accordava con la proprietà, ero anche io che fissavo gli incontri”. Tes_3
Da ultimo, sono stati escussi i testi e Tes_4 Testimone_3 Testimone_5 Tes_4
che intrattiene con i legali rappresentanti di rapporti di amicizia e di
[...] CP_2 lavoro, ha dichiarato: “sono iscritto all'albo agenti immobiliari e lo ero all'epoca del 2016; si Co trattava dell'acquisto di dagli eredi sono stato pagato per tali prestazioni”. Il Per_4 signor anch'egli agente immobiliare, ha riferito di aver svolto attività di Testimone_3 intermediazione per il predetto affare precisando: “Sono iscritto all'albo mediatori e lo ero all'epoca dell'affare in questione, 2016; quando abbiamo cominciato la trattativa era il 2016; sono stato pagato per tale prestazione; Bl era promissaria acquirente e io riscossi per Co il preliminare tra e le eredi ma poi vi fu una successiva vendita dei Per_4 frazionamenti a terzi , fu un atto in più luoghi a concludere la trattativa; è stata una trattativa andata a conclusione con la collaborazione di studio Sesto Sas, che sono io, e Tes_4
altro agente immobiliare fiorentino, ci siamo conosciuti prima su un altro Testimone_5 Co intervento che trattavamo con che non andò in porto e poi il terzo intervento fu quello che andò in porto”. Infine, è stato sentito anche il sig. che, confermando quanto Testimone_5 dichiarato dai testi sopra indicati, ha chiarito di non aver svolto personalmente attività di intermediazione immobiliare, “ma l'agenzia di mio padre si, io accompagnavo alle Tes_5 visite e ho portato i documenti, non ricordo l'anno, diversi anni fa, abbiamo collaborato per questo affare con e . Testimone_3 Parte_4
Ritiene questo Giudice che nessun rilievo di inattendibilità possa formularsi con riferimento ai testimoni menzionati, le cui dichiarazioni appaiono lineari, prive di contraddittorietà e conformi alle risultanze documentali. L'istruttoria ha confermato quanto già rinvenibile dalla disamina dei documenti e cioè che la non ha svolto l'attività di intermediazione Parte_2 immobiliare. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra istanza e/o eccezione, così dispone:
RIGETTA LA DOMANDA.
CONDANNA la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in
€ 14.103,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
pagina 4 di 5 Firenze, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3965/2019 promossa da:
C.F. , in persona del suo legale rappresentante CP_1 Parte_1 P.IVA_1 pro tempore Sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Tessari con studio in Firenze Parte_1 via de' Barucci n. 12, C.F. , fax 0555048981, posta elettronica certificata: C.F._1
, presso il cui studio elegge domicilio ai fini del presente Email_1 atto, giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore ATTORE contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore signor Controparte_2 Controparte_3 con sede in Firenze Piazza della Repubblica n. 6 (P.I. ) rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Rita Notarpasquale del Foro di Firenze (C.F. ) quale procuratore come da C.F._2 mandato congiunto alla comparsa di costituzione e risposta, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83 III° comma c.p.c. ai fini del deposito telematico, Il procuratore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi relativi al presente procedimento al seguente numero di fax 0571-530302 o al seguente indirizzo di posta elettronica
Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale di Firenze condannare, per i titoli di cui in narrativa, CP_2
, a corrispondere alla comparente la complessiva somma di € 76.000,00
[...]
(settantaseimila/00) oltre iva di Legge, interessi dal dì del dovuto e spese e onorari della presente lite. In via istruttoria si producono i n. 4 documenti descritti in narrativa”.
Per parte convenuta:
“che il Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, voglia rigettare la domanda di condanna al pagamento della somma di € 76.000,00 oltre IVA interessi e spese e onorari di lite. Con vittoria di tutte le spese e competenze di causa oltre spese generali e accessori di legge”.
pagina 1 di 5
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
ha convenuto in giudizio la società , Parte_2 Controparte_2 chiedendone la condanna al pagamento della somma pari ad euro 76.000, oltre IVA, a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione svolta nell'ambito di una compravendita avente ad oggetto un immobile sito in Firenze, via delle Terme n.23. Segnatamente, parte attrice ha allegato: -di avere offerto in vendita, sin dal 2015, alla l'immobile in Controparte_2 argomento;
-che in data 21.3.16 si era svolta negli uffici della convenuta un incontro tra i soci di quest'ultima, sig.ri e ed il legale rappresentante della Testimone_1 Controparte_3 attrice, sig. allo scopo di illustrare meglio il bene e di vagliare l'eventuale Parte_1 frazionamento dello stesso;
-di avere inviato alla convenuta la planimetria del bene;
-che in data 7.4.2016 preannunciava alla la necessità di trasmettere una Parte_2 CP_2 scrittura a tutela del proprio ruolo di agenzia immobiliare;
-che con e-mail del 04.08.2017, la convenuta riconosceva il diritto alla mediazione della attrice, offrendo un compenso forfettario pari ad euro 20.000. A corredo della propria tesi, la ha prodotto uno Parte_2 scambio di corrispondenza via e-mail intervenuto con il legale rappresentante della
[...]
, sig. avente ad oggetto la planimetria dell'immobile oggetto di CP_2 Controparte_3 vendita, nonché e-mail in cui la attrice ha preannunciato alla controparte l'inoltro di una scrittura privata finalizzata a regolare i loro rapporti professionali.
si è costituita nel presente giudizio, ha contestato tutto quanto dedotto da Controparte_2 parte attrice, chiedendo il rigetto integrale della domanda, sul rilievo che non vi fosse stato alcun contributo causale idoneo da parte della ai fini della formalizzazione della Parte_2 compravendita del bene.
*** La causa è stata istruita documentalmente e mediante escussione di testimoni e, in data 8 ottobre 2024, è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
*** La domanda è infondata e va rigettata. Preliminarmente, occorre richiamare l'art. 1754 c.c., che testualmente afferma: “È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”. La disciplina prosegue con l'art. 1755 c.c., il quale stabilisce: “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità”. Tale premessa appare doverosa, dal momento che, nella fattispecie, parte attrice non ha provato di aver svolto alcuna attività prescritta dalle disposizioni normative sopracitate.
Difetta, infatti, qualsiasi prova del preteso rapporto di mediazione, il cui onere grava rigorosamente sullo stesso attore. Non risulta in atti che la abbia ricevuto Parte_2 mandato, ancorché in via non esclusiva, considerato che la vendita si è realizzata per effetto di altri intermediari, da parte della proprietà del bene di via delle Terme. Così come non risulta che la stessa convenuta abbia attribuito all'agenzia la facoltà di intervenire nel Parte_2 suo interesse per la conclusione dell'affare. Notoriamente, quando un affare si conclude per effetto di attività di intermediazione, l'ammontare della provvigione viene pattuito tra le parti (alienante e acquirente) e ciò accade, per esempio, quando il compratore formula una proposta pagina 2 di 5 di acquisto utilizzando modelli precompilati dell'agenzia immobiliare ovvero quando le parti, in sede di preliminare o di rogito, congiuntamente dichiarano di essersi avvalsi dell'opera di un intermediario. Ma né l'una né l'altra ipotesi si sono verificate nel giudizio de quo. A tal fine, i documenti allegati all'atto di citazione appaiono ininfluenti, considerato che concernono un esiguo scambio di corrispondenza intervenuto tra le parti, che non ha alcun valore di prova del conferimento dell'incarico di mediazione. Infatti, l'inoltro della planimetria del bene oggetto di compravendita non costituisce propriamente attività propedeutica e funzionale alla conclusione dell'affare, atteso che trattasi di documentazione che i potenziali acquirenti ( ) ben avrebbero potuto acquisire di propria CP_2 iniziativa, anche in modalità telematica, presso gli Uffici a ciò preposti. A ben vedere poi, la circostanza che la abbia prospettato alla controparte la Parte_2 necessità di regolare i propri rapporti professionali e poi ciò non sia avvenuto è indicativa del fatto che la non abbia, poi, inteso conferire tale incarico. Contrariamente a CP_2 quanto asserito nella domanda introduttiva del giudizio, neppure costituisce un'ipotesi di riconoscimento dell'an del credito la somma pari ad euro 20.000 che, a titolo di compenso forfettario, la si era offerta di corrispondere. Come desumibile dalla e-mail CP_2 allegata da parte attrice, si è trattato di una mera proposta che non è stata accettata da Pt_2
come dalla stessa dichiarato negli atti di causa, risultando infatti priva della sua
[...] sottoscrizione, e che pertanto non assume alcun vincolo giuridico in capo alla convenuta. La stessa proposta conteneva, poi, una postilla volta a regolamentare eventuali e future vendite del medesimo immobile, sia parziali che totali, ma neppure questa è stata accettata dalla
. Parte_2
Inoltre, i riscontri a quanto emerso documentalmente si ricavano dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi. Nessun dubbio che la abbia partecipato, nella persona di una Parte_2 delle sue collaboratrici, sig.ra , a taluni incontri nella sede della Parte_3 [...]
, alla presenza di uno dei soci e amministratori di questa, sig. e CP_2 Controparte_3 talvolta del sig. consulente aziendale e amico del sig. legale Persona_1 Parte_1 rappresentante della convenuta. Parimenti pacifico, come già visto, che vi sia stata la trasmissione della documentazione catastale afferente all'immobile in argomento da parte dell'agenzia alla convenuta. Tali attività (incontri e invio della documentazione), pur potendo in astratto configurarsi come strumentali alla conclusione dell'affare, in concreto non possono qualificarsi come tali, considerato che, come affermato dal teste coniuge di Testimone_1 uno dei soci e amministratori della convenuta, la era a conoscenza della messa CP_2 in vendita del palazzo di via delle Terme già prima che la proponesse l'acquisto. Parte_2
La Suprema Corte, oltre a sancire la necessità che l'intervento dell'intermediatrice si ponga in rapporto causale con la conclusione dell'affare, ha affermato che la prestazione del mediatore deve essere tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 8 aprile 2022, n. 11443). In particolare,
è sufficiente che il mediatore immobiliare metta in relazione parte venditrice e parte acquirente, purché tale iniziativa costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione dell'affare. In sede di istruttoria è invece emerso come l'attività della Pt_2 non abbia avuto rilievo ai fini del perfezionamento della compravendita. Il sig. ha asserito testualmente: “Ero presente all'incontro e io ho fatto presente che Tes_1 conoscevo già l'immobile che mi era stato presentato da mio amico, titolare Persona_2 del garage delle Terme, che conduceva in affitto una porzione di questo edificio”; “Si, ci prospettò in quell'occasione che poteva avere dei clienti interessati all'acquistato dell'immobile successivamente al suo acquisto da parte nostra e al frazionamento, ma gli dissi che l'acquisto dai LI (n.d.r. proprietari del palazzo) potevamo farlo da noi, perché conoscevamo già l'immobile”; “No, l'immobile l'ho visto con e mi venne ad Per_2
pagina 3 di 5 aprire , il figlio di una delle eredi ma non l'ho visitato con Persona_3 Per_4
o con era primavera 2016, mentre nel 2015 c'era stato l'incontro di Parte_1 Parte_2 prima, ma dopo sono stato a vedere la casa con il all'incontro del 2015 ero a Per_2 conoscenza dell'immobile ma non lo avevo ancora visto. Gli incontri con AM li abbiamo fatti solo nei nostri uffici, anche perché le LI erano particolari e non volevano troppi visitatori intorno”. Anche la sig.ra dipendente della dal luglio Testimone_2 CP_2 2016, ha affermato: “(…) ho conosciuto la AM, ma successivamente ed in relazione ad altri interventi, non per via delle Terme, affare per il quale ho avuto altri referenti come agenzie immobiliari: in particolare, me ne ricordo uno, agente di Sesto Testimone_3
Fiorentino, con cui avevo un fitto scambio di comunicazioni, per fissare sopralluoghi e chiedere autorizzazioni alla proprietà per l'ingresso”; ed ancora “Non ero presente, so che erano un'agenzia che, come tante altre, avrebbe potuto vendere gli appartamenti frazionati, Co Co come era progetto di dopo l'acquisto dagli eredi;
il progetto di era di frazionamento e AM, come altre agenzie, lavoravano su quell'intervento ma solo per vendere gli appartamenti frazionati;
di fatto però con loro come agenzia non si concluse niente”; “Io non ero presente ma, come ho detto, so che i sopralluoghi avvenivano con l'agente che si accordava con la proprietà, ero anche io che fissavo gli incontri”. Tes_3
Da ultimo, sono stati escussi i testi e Tes_4 Testimone_3 Testimone_5 Tes_4
che intrattiene con i legali rappresentanti di rapporti di amicizia e di
[...] CP_2 lavoro, ha dichiarato: “sono iscritto all'albo agenti immobiliari e lo ero all'epoca del 2016; si Co trattava dell'acquisto di dagli eredi sono stato pagato per tali prestazioni”. Il Per_4 signor anch'egli agente immobiliare, ha riferito di aver svolto attività di Testimone_3 intermediazione per il predetto affare precisando: “Sono iscritto all'albo mediatori e lo ero all'epoca dell'affare in questione, 2016; quando abbiamo cominciato la trattativa era il 2016; sono stato pagato per tale prestazione; Bl era promissaria acquirente e io riscossi per Co il preliminare tra e le eredi ma poi vi fu una successiva vendita dei Per_4 frazionamenti a terzi , fu un atto in più luoghi a concludere la trattativa; è stata una trattativa andata a conclusione con la collaborazione di studio Sesto Sas, che sono io, e Tes_4
altro agente immobiliare fiorentino, ci siamo conosciuti prima su un altro Testimone_5 Co intervento che trattavamo con che non andò in porto e poi il terzo intervento fu quello che andò in porto”. Infine, è stato sentito anche il sig. che, confermando quanto Testimone_5 dichiarato dai testi sopra indicati, ha chiarito di non aver svolto personalmente attività di intermediazione immobiliare, “ma l'agenzia di mio padre si, io accompagnavo alle Tes_5 visite e ho portato i documenti, non ricordo l'anno, diversi anni fa, abbiamo collaborato per questo affare con e . Testimone_3 Parte_4
Ritiene questo Giudice che nessun rilievo di inattendibilità possa formularsi con riferimento ai testimoni menzionati, le cui dichiarazioni appaiono lineari, prive di contraddittorietà e conformi alle risultanze documentali. L'istruttoria ha confermato quanto già rinvenibile dalla disamina dei documenti e cioè che la non ha svolto l'attività di intermediazione Parte_2 immobiliare. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra istanza e/o eccezione, così dispone:
RIGETTA LA DOMANDA.
CONDANNA la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in
€ 14.103,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
pagina 4 di 5 Firenze, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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