Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/05/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 694 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in [...], C.F._1
Rione Taormina, elettivamente domiciliata in Messina, Via Nazionale n°34/B –
Mili Marina, presso lo studio dell'avv. Paola Barbaro, (C.F.:
, pec: C.F._2 Email_1
mail: , tel.: 090881053, che la rappresenta e Email_2
difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...]ed ivi residente in Controparte_1
Messina c/o c.da Marchetta n° 22 98125 Contesse Messina Controparte_2
CF: ; PARTE RESISTENTE CONTUMACE CodiceFiscale_3
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
15.02.2024, premesso che da una relazione sentimentale Parte_1
1
di nome che a causa di incompatibilità caratteriali, la Persona_1
relazione era cessata;
che la figlia aveva continuato a vivere con la madre, mentre l aveva provveduto al suo mantenimento in maniera saltuaria;
CP_1
che ella era disoccupata e beneficiava del reddito di inclusione;
che l CP_1
lavorava in nero;
tutto ciò premesso, chiedeva che la figlia minore
[...]
fosse affidata in modo condiviso con domiciliazione presso la Persona_1
madre, che fossero disciplinati i tempi di permanenza della figlia con il padre come meglio specificato in ricorso, che fosse posto a carico di Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante la corresponsione di un assegno mensile di e 400,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie, oltre all'assegno unico nella sua interezza.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 08.05.2025.
All'udienza del 04.06.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il
Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, in quanto il resistente, benché ritualmente citato, non si era costituito.
Il Giudice delegato, provvedeva, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c. stabilendo quanto segue: “1) affida la figlia minore Persona_1
nata a Messina il [...] in [...] condiviso ad entrambi i genitori, prevedendo che la stessa continui a convivere con la madre;
2) dispone che, fatti salvi diversi accordi che i genitori potranno raggiungere nell'interesse della prole, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre vada effettuata con le seguenti modalità: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore:
a) due pomeriggi a settimana dalle ore 17,00 alle ore 20,00, nonché, a settimane alterne il sabato o la domenica dalle ore 09,30 alle ore 19,30; b) nel periodo estivo la minore trascorrerà 7 giorni consecutivi con il padre, che potranno essere scelti tra il 01/07 e il 31/08 di ogni anno, da concordare entro il 20/06 di ogni anno;
c) nel periodo natalizio ad anni alterni, nella settimana che va dal 23
2 al 30 dicembre o in quella che va dal 30 dicembre al 06 gennaio;
e) durante le festività pasquali la minore trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni il week-end pasquale;
f) la figlia trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori rispettivamente con il papà o con la mamma;
g) la minore trascorrerà il suo compleanno ad anni alterni con un genitore sino alle ore 17,00 e con l'altro dalle 17,00 ed entro le ore 23,00; h) la festa della mamma sarà trascorsa con la mamma, la festa del papà con il papà; i) la figlia trascorrerà in maniera alternata con i genitori i giorni festivi quali il primo novembre, l'8 dicembre, il 25 aprile,
l'1 maggio ed il 2 giugno, anche concordando in maniera alternata gli eventuali ponti riguardanti tali festività: per tutte le festività sarà onere del genitore con il quale seguirà la permanenza curare il ritiro;
3) dispone che la responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione possa essere esercitata separatamente da parte del genitore con il quale la minore anche temporaneamente si trova;
4) pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a la un assegno mensile di euro 150,00, oltre Parte_1
rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenere per la figlia”. Con la medesima ordinanza il Giudice delegato disponeva, quindi,
l'ascolto della figlia minore e l'acquisizione di informazioni presso l'INPS e presso l'Agenzia delle Entrate sulla situazione contributiva e previdenziale nonché sui redditi dichiarati da negli ultimi tre anni. Controparte_1
Acquisite le informazioni richieste, all'udienza del 17.10.2024 il Giudice delegato effettuava l'ascolto della figlia minore e, alla Persona_1
successiva udienza dell'08.05.2025, acquisito il parere del Pubblico Ministero, sulle conclusioni dell'unica parte costituita, che rinunciava alla concessione dei termini previsti dall'art. 473 bis .28 c.p.c., riservava di riferire al collegio per la decisione.
Quanto all'affidamento della figlia nata a Persona_1
Messina il 24.03.2010, si deve premettere che la legge 54/2006, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità già previsto dall'art. 9 della
3 Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori e, coerentemente con tale principio, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che il Giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori. La suddetta disposizione, pur non incidendo sui poteri del
Giudice in ordine all'accertamento dei presupposti per fare luogo all'affidamento, esprime chiaramente un criterio preferenziale ed impone, pertanto, al Giudice uno specifico obbligo di motivazione nel caso in cui ritenga che non sia possibile l'affidamento ad entrambi i genitori che costituisce la regola, cui può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. civ., Sez. I, 18.06.2008, n. 16593). La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Nella fattispecie in esame non sono emerse ragioni ostative che impediscano di disporre l'affidamento condiviso della minore, che è stato, peraltro, richiesto dalla stessa ricorrente. Infatti, dalla audizione della minore è emerso che la stessa ha mantenuto un rapporto significativo con il padre, con il quale un costante rapporto telefonico, anche se gli incontri non sono molto assidui;
in ogni caso, non risulta che l si disinteressi della figlia, pur CP_1
non provvedendo al suo mantenimento, né risulta una sua incapacità di assumere le responsabilità derivanti dall'affidamento condiviso.
Nelle decisioni concernenti l'affidamento della prole occorre, infatti, avere riguardo in modo esclusivo “all'interesse morale e materiale” dei figli. La decisione del giudice non è, infatti, un “premio” dato ad uno dei genitori ed una
“punizione” o, peggio ancora, un “ammonimento” per l'altro, ma è rivolta a disegnare un nuovo assetto di relazioni in conseguenza della disgregazione della società familiare, cercando di evitare che la patologia della coppia si risolva in
4 un pregiudizio per gli incolpevoli figli. Naturalmente, anche nel regime dell'affido condiviso occorre individuare la domiciliazione privilegiata della prole presso uno dei due genitori, al fine di assicurare la stabilità dei rapporti familiari e la continuità dell'habitat domestico, indispensabili per una crescita serena ed equilibrata. E' pacifico, d'altronde, che l'affido condiviso non determina una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra i figli e ciascuno dei genitori. Nel caso in esame non vi è dubbio che occorra mantenere la collocazione della minore con la madre, insieme alla quale vive da tempo, ricevendo tutte le cure necessarie.
Con riferimento, poi, alla disciplina dei tempi di permanenza della minore con il padre, appare opportuno confermare quelli stabiliti con l'ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c., che assicurano una adeguata presenza di entrambe le figure genitoriali, indispensabile per la formazione serena ed equilibrata della personalità della figlia.
Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti genitoriali, appare, infine, opportuno consentire l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione separatamente da parte del genitore con il quale la minore, anche temporaneamente, si trova.
In ogni caso, nello spirito dell'affidamento condiviso, le parti potranno sempre concordare modalità di incontro diverse da quelle stabilite, ove ritenute più rispondenti alle esigenze dei genitori e della figlia.
Riguardo al mantenimento della figlia, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, a seguito della disgregazione della unità familiare, anche nella ipotesi di famiglia di fatto, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n.
15065; 1993 n. 3363); ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del
5 genitore verso la prole, i quali prescindono dai rapporti d'affetto che in concreto si instaurano con il genitore (Cass. civ. 09.04.2010 n. 9300).
Nel caso in esame, vivendo la figlia prevalentemente insieme alla madre, che si fa carico delle sue esigenze, occorre che il padre contribuisca al suo mantenimento mediante il versamento di un assegno mensile.
In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha previsto all'art. 337 ter c.c. che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, quindi, indicato i criteri che il
Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Riguardo alle esigenze del figlio va osservato che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione dei figli, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c. e dall'art. 316 bis c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.
Riguardo, poi, ai redditi delle parti, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ. 06.07.2012 n. 11414) anche se il principio di proporzionalità impone di effettuare una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, in relazione alle esigenze attuali della prole ed al tenore di vita da questi goduto (Cass. civ. 16.09.2020 n. 19299).
Nel caso in esame, ha dichiarato di essere disoccupata Parte_1
e di fruire solamente del reddito di inclusione, come risulta, peraltro, dall'ISSE prodotto, mentre percepisce solamente modesti redditi, come Controparte_1
6 emerge dalle informazioni acquisite presso l'Agenzia delle Entrate In particolare, lo stesso ha dichiarato nell'anno di imposta 2023 di avere percepito un reddito annuo lordo di € 5.098,65 e non vi sono elementi per potere dubitare che tali elementi di conoscenza non siano veritieri, anche alla luce di quanto riferito dalla figlia minore, che ha sottolineato che il padre non ha “un vero e proprio lavoro” e “più che altro … fa “compagnia” ad un suo amico”.
Tenuto conto, allora, dell'attuale capacità reddituale paterna, appare congruo stabilire a suo carico l'obbligo di corrispondere per il mantenimento della figlia un assegno mensile di euro 150,00, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenere per la figlia, confermando sul punto l'ordinanza emessa dal Giudice delegato ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c.. D'altronde, come già sottolineato nella menzionata ordinanza, il riferimento contenuto dall'art. 316 bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n. 11025). Va, infine, attribuito a Pt_1
nella sua interezza l'assegno unico corrisposto per la figlia, anche con
[...]
riferimento alla quota spettante a atteso che questi non Controparte_1
provvede alle esigenze della figlia e la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito (Cass. civ. 22.02.2025 n. 4672) che l'art. 6 co.4 d.lgs.
230/2021, nello stabilire che “L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale”, non pone una preclusione per il giudice, che può, pertanto, attribuire l'assegno nella sua interezza “al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”.
D'altronde, l secondo quanto riferito dalla ricorrente, ha già dato il CP_1
suo consenso alla percezione nella sua interezza dell'assegno unico da parte della . Pt_1
7 Entrambi i genitori dovranno, poi, provvedere alle spese straordinarie imprevedibili ed inevitabili in misura pari al 50 %.
Tenuto conto della natura della causa appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, non essendo configurabile una vera e propria soccombenza, non avendo il resistente, che non si è costituito, mosso alcuna ingiustificata opposizione all'accoglimento delle domande avversarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 15.02.2024, da nei confronti di Parte_1 CP_1
, sentito il procuratore della ricorrente e nella contumacia del resistente,
[...]
acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) affida la figlia minore nata a [...] il Persona_1
24.03.2010 in modo condiviso ad entrambi i genitori, prevedendo che la stessa continui a convivere con la madre;
2) dispone che, fatti salvi diversi accordi che i genitori potranno raggiungere nell'interesse della prole, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre vada effettuata con le seguenti modalità: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore: a) due pomeriggi a settimana dalle ore
17,00 alle ore 20,00, nonché, a settimane alterne il sabato o la domenica dalle ore 09,30 alle ore 19,30; b) nel periodo estivo la minore trascorrerà 7 giorni consecutivi con il padre, che potranno essere scelti tra il 01/07 e il 31/08 di ogni anno, da concordare entro il 20/06 di ogni anno;
c) nel periodo natalizio ad anni alterni, nella settimana che va dal 23 al 30 dicembre o in quella che va dal 30 dicembre al 06 gennaio;
e) durante le festività pasquali la minore trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni il week-end pasquale;
f) la figlia trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori rispettivamente con il papà o con la mamma;
g) la minore trascorrerà il suo compleanno ad anni alterni con un genitore sino alle ore 17,00 e con l'altro dalle 17,00 ed entro le ore 23,00; h) la
8 festa della mamma sarà trascorsa con la mamma, la festa del papà con il papà; i) la figlia trascorrerà in maniera alternata con i genitori i giorni festivi quali il primo novembre, l'8 dicembre, il 25 aprile, l'1 maggio ed il 2 giugno, anche concordando in maniera alternata gli eventuali ponti riguardanti tali festività: per tutte le festività sarà onere del genitore con il quale seguirà la permanenza curare il ritiro;
3) dispone che la responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione possa essere esercitata separatamente da parte del genitore con il quale la minore anche temporaneamente si trova;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la rosa Controparte_1
un assegno mensile di euro 150,00, oltre rivalutazione annuale in base Pt_1
agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre il
50% delle spese straordinarie da sostenere per la figlia;
5) dispone che l'assegno unico corrisposto per la figlia sia attribuito a
[...]
nella sua interezza, anche con riferimento alla quota spettante a Parte_1
Controparte_1
6) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
13/05/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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