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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/11/2025, n. 3082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3082 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2106/2021
Tribunale Ordinario di Nola
Prima sezione civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter
e 281 sexies c.p.c.
Il Giudice,
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
PQM
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e
281 sexies c.p.c.
Nola, 14.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Valeria Rossi, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2106/21 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA in persona del s. l. r.te p.t., rappresentata e difesa, in Parte_1
virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello, dagli avv.ti Massimo
NO, RI LO e IO AN, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato IO AN, in Napoli, alla via Generale Orsini 42;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'avv. CP_1
FR MA presso il cui studio elettivamente domicilia in Sviano alla via
Vittorio Emanuele III n. 144/146;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 397/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Nola.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la compagnia aerea ha Parte_2
proposto appello avverso la sentenza n. 397/2021, resa dal Giudice di Pace di Nola in data 02.02.21, con la quale, in accoglimento della domanda attorea, la convenuta/odierna appellante veniva condannata al pagamento di euro 800.00, a titolo di indennizzo e danno non patrimoniale, con condanna al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
In particolare, la società appellante ha dedotto l'omessa motivazione del Giudice di primo grado in ordine alla comprovata sussistenza di una causa di forza maggiore all'origine della cancellazione del volo, vale a dire l'imperversare dell'uragano
Matthew. Ha, inoltre, censurato l'errata applicazione da parte del Giudice di prime cure della disciplina di cui al Regolamento comunitario n. 261/2004 alla presente fattispecie, dovendosi di contro applicare la Convenzione di Montreal del 1999, che è fondata sul principio risarcitorio e non su quello indennitario. Ha, infine, dedotto la radicale assenza della prova di un danno tanto patrimoniale quanto non patrimoniale chiedendo, pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della pretesa attorea, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Nonostante la ritualità della notifica l'appellata non si è costituita e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, l'appello è fondato e, pertanto, in riforma della pronuncia impugnata, la domanda proposta dall'attore in primo grado va rigettata per quanto di seguito chiarito.
Orbene, il Regolamento comunitario n. 261/2004 applicato dal primo Giudice disciplina la responsabilità del vettore aereo in caso di ritardo/cancellazione del volo, prevedendo una serie di diritti invocabili dal passeggero che subisce dei disservizi aerei. In quanto fondato sul principio indennitario, tale regolamento riconosce, tra gli altri, all'art. 7 il diritto ad una compensazione pecuniaria, in misura fissa e predeterminata, che spetta al passeggero a prescindere dalla prova del danno, risultando sufficiente l'inadempimento del vettore, e l'eventuale risarcimento supplementare relativo a ulteriori danni non coperti dalla compensazione pecuniaria, che invece soggiace al principio generale ex art. 2697 c.c. e che quindi richiede la relativa prova.
Nel caso oggetto di giudizio, il Giudice di prime cure ha ritenuto applicabile il summenzionato regolamento e, pertanto, ha condannato la società al pagamento in favore dell'appellata della somma di euro 600,00 a titolo indennitario, oltre euro
200,00 a titolo di ristoro per il danno non patrimoniale.
Ebbene, l'ambito applicativo del suddetto Regolamento è disciplinato dall'art. 3 paragrafo 1, il quale stabilisce: “Il presente regolamento si applica: a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;
b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario”.
Indi per cui, tale disciplina risulta inapplicabile al caso che qui occupa, né tantomeno può ricorrersi all'applicazione analogica delle disposizioni ivi contenute.
Invero, la domanda attorea faceva riferimento alla perdita della coincidenza del volo
Cancun-Miami, a causa del ritardo del volo precedente proveniente da Los Angeles.
Trattasi, dunque, di una tratta area che aveva come punto di partenza un aeroporto situato in un paese terzo e con destinazione un altro paese terzo, per di più con un vettore non comunitario.
Ha, pertanto, errato il primo Giudice laddove ha dato applicazione al predetto regolamento comunitario. Né, d'altro canto, può essere condiviso quanto rilevato dal giudice di prime cura circa il rinvio al Regolamento comunitario de quo operato dall'art. 947 del Codice della navigazione (R.D. n. 327/1942 e ss.mm.ii.), in quanto tale corpus normativo disciplina la navigazione marittima, interna ed aerea che avviene nel territorio nazionale: tale ultima fattispecie, quindi, è diversa dal presente caso.
Di contro, nel caso di specie, trova applicazione la Convenzione di Montreal
(“Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale”), sottoscritta il 28 maggio 1999, ratificata e resa operativa nel nostro ordinamento con L. n. 12/2004.
Al riguardo, la suddetta Convenzione ha introdotto una presunzione di responsabilità in capo al vettore per i danni dipesi da ritardo del trasporto, superabile mediante prova liberatoria - sullo stesso gravante - di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno, ovvero che lo stesso sia dipeso da eventi non evitabili, prevedendo, inoltre, limiti risarcitori ai sensi dell'art 22.
In particolare, la disciplina prevista dagli artt. 19 e seguenti della Convenzione di
Montreal del 1999 sancisce, in tema di risarcibilità del danno, la responsabilità del vettore per il danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci, salvo che esso dimostri di aver adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era impossibile adottarle;
in tema di risarcibilità del danno, la Corte ha chiarito che, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione
(inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto
(inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto
(ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004.
(Cass. n. 1584/2018). Sempre in tema di risarcibilità del danno la Corte ha chiarito che al di fuori delle ipotesi di applicabilità dei criteri di compensazione fissati dalla disciplina comunitaria, si applicano i criteri generali di cui agli artt. 1223 e 2697 c.c. sicché il debitore inadempiente risponde solo dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (Cass. 9474/2021).
La suddetta Convenzione, contrariamente al Regolamento citato, è fondata sul principio risarcitorio, e pertanto, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale non è riconosciuto ipso iure, essendo necessaria la relativa allegazione e prova secondo i principi generali delle rispettive Nazioni cui la Convenzione rimanda.
A tal riguardo la Cassazione, confermando un orientamento consolidato, ha precisato che: “In tema di trasporto aereo internazionale, il risarcimento riconosciuto dall'art.
22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 per il ritardo del volo postula la prova (anche per presunzioni) del danno conseguenza concretamente subito, alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di riferimento (cui la Convenzione rimanda), non potendosi applicare analogicamente la disciplina speciale dettata dagli artt. 5 e 7 del Reg. CE n. 261 del 2004, che prevede una compensazione pecuniaria forfettaria per la cancellazione (o il ritardo superiore a tre ore) del volo, indipendentemente dalla sussistenza di un effettivo pregiudizio” (Cass. Civ., sez. III,
Sentenza n. 20941/2024).
Ebbene, applicando al caso di specie i summenzionati principi, esclusa l'applicabilità del Regolamento n. 261/04/CE e pur non potendo ritenersi raggiunta la prova in ordine alla causa di forza maggiore (non avendo l'appellante adeguatamente provato la dedotta correlazione tra l'uragano Matthew e la cancellazione del volo), la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice/appellata non può essere accolta, giacché, non è stata fornita la prova circa i danni lamentati e la loro concreta entità.
Invero, l'appellata in primo grado, a fondamento della propria pretesa risarcitoria, ha allegato il biglietto aereo con partenza differita di due giorni e la ricevuta di alloggio nella struttura “Bonotel”. A ben vedere, tuttavia, tali documenti non sono idonei a provare l'effettivo esborso di denaro né il concreto ammontare dello stesso, giacché, non sono presenti agli atti del fascicolo di primo grado quietanze o altri documenti ove risulti l'intervenuto pagamento e venga indicata la sua consistenza.
In particolare, peraltro, la ricevuta per il pernottamento nella struttura “Bonotel” risulta intestata a persona diversa dall'attrice in primo grado, ovvero a CP_2
e comunque, come detto, non vi è prova dell'esborso economico sostenuto.
[...]
Neppure può riconoscersi all'odierna appellata il risarcimento del danno non patrimoniale quantificato dal primo giudice in euro 200,00 sull'assunto che “l'attrice
è stata sottoposta al disagio di effettuare un volo in forma diversa da quanto programmato, all'ansia e lo stress per ritardato imbarco”, mancando un'adeguata prova, ed invero anche una puntuale allegazione, in merito al preteso stress e ansia per il ritardato imbarco.
Dunque, a fronte di siffatta carenza assertiva e probatoria, l'appello è fondato e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, le domande formulate dall'attrice in primo grado vanno rigettate e, per l'effetto, l'odierna appellata va condannata alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto da parte appellante in attuazione della sentenza di primo grado.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con
D.M. n. 147/2022, in relazione al valore della controversia secondo i parametri minimi tenendo conto della semplicità della controversia.
PQM
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così decide:
1) Dichiara la contumacia dell'appellata CP_1
2) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 397/2021 resa dal Giudice di
Pace di Nola in data 02.02.2021, rigetta la domanda proposta da CP_1
nei confronti della e, per l'effetto, condanna l'appellata Parte_1 alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto in attuazione della indicata sentenza;
3) Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite di CP_1
entrambi i gradi di giudizio, in favore dell'appellante Parte_1
che si liquidano in euro 173,00 per il primo grado di giudizio ed in euro 332.00 per il presente grado, oltre rimborso spese vive, rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, il 14.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
Tribunale Ordinario di Nola
Prima sezione civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter
e 281 sexies c.p.c.
Il Giudice,
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
PQM
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e
281 sexies c.p.c.
Nola, 14.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Valeria Rossi, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2106/21 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA in persona del s. l. r.te p.t., rappresentata e difesa, in Parte_1
virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello, dagli avv.ti Massimo
NO, RI LO e IO AN, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato IO AN, in Napoli, alla via Generale Orsini 42;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'avv. CP_1
FR MA presso il cui studio elettivamente domicilia in Sviano alla via
Vittorio Emanuele III n. 144/146;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 397/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Nola.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la compagnia aerea ha Parte_2
proposto appello avverso la sentenza n. 397/2021, resa dal Giudice di Pace di Nola in data 02.02.21, con la quale, in accoglimento della domanda attorea, la convenuta/odierna appellante veniva condannata al pagamento di euro 800.00, a titolo di indennizzo e danno non patrimoniale, con condanna al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
In particolare, la società appellante ha dedotto l'omessa motivazione del Giudice di primo grado in ordine alla comprovata sussistenza di una causa di forza maggiore all'origine della cancellazione del volo, vale a dire l'imperversare dell'uragano
Matthew. Ha, inoltre, censurato l'errata applicazione da parte del Giudice di prime cure della disciplina di cui al Regolamento comunitario n. 261/2004 alla presente fattispecie, dovendosi di contro applicare la Convenzione di Montreal del 1999, che è fondata sul principio risarcitorio e non su quello indennitario. Ha, infine, dedotto la radicale assenza della prova di un danno tanto patrimoniale quanto non patrimoniale chiedendo, pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della pretesa attorea, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Nonostante la ritualità della notifica l'appellata non si è costituita e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, l'appello è fondato e, pertanto, in riforma della pronuncia impugnata, la domanda proposta dall'attore in primo grado va rigettata per quanto di seguito chiarito.
Orbene, il Regolamento comunitario n. 261/2004 applicato dal primo Giudice disciplina la responsabilità del vettore aereo in caso di ritardo/cancellazione del volo, prevedendo una serie di diritti invocabili dal passeggero che subisce dei disservizi aerei. In quanto fondato sul principio indennitario, tale regolamento riconosce, tra gli altri, all'art. 7 il diritto ad una compensazione pecuniaria, in misura fissa e predeterminata, che spetta al passeggero a prescindere dalla prova del danno, risultando sufficiente l'inadempimento del vettore, e l'eventuale risarcimento supplementare relativo a ulteriori danni non coperti dalla compensazione pecuniaria, che invece soggiace al principio generale ex art. 2697 c.c. e che quindi richiede la relativa prova.
Nel caso oggetto di giudizio, il Giudice di prime cure ha ritenuto applicabile il summenzionato regolamento e, pertanto, ha condannato la società al pagamento in favore dell'appellata della somma di euro 600,00 a titolo indennitario, oltre euro
200,00 a titolo di ristoro per il danno non patrimoniale.
Ebbene, l'ambito applicativo del suddetto Regolamento è disciplinato dall'art. 3 paragrafo 1, il quale stabilisce: “Il presente regolamento si applica: a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;
b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario”.
Indi per cui, tale disciplina risulta inapplicabile al caso che qui occupa, né tantomeno può ricorrersi all'applicazione analogica delle disposizioni ivi contenute.
Invero, la domanda attorea faceva riferimento alla perdita della coincidenza del volo
Cancun-Miami, a causa del ritardo del volo precedente proveniente da Los Angeles.
Trattasi, dunque, di una tratta area che aveva come punto di partenza un aeroporto situato in un paese terzo e con destinazione un altro paese terzo, per di più con un vettore non comunitario.
Ha, pertanto, errato il primo Giudice laddove ha dato applicazione al predetto regolamento comunitario. Né, d'altro canto, può essere condiviso quanto rilevato dal giudice di prime cura circa il rinvio al Regolamento comunitario de quo operato dall'art. 947 del Codice della navigazione (R.D. n. 327/1942 e ss.mm.ii.), in quanto tale corpus normativo disciplina la navigazione marittima, interna ed aerea che avviene nel territorio nazionale: tale ultima fattispecie, quindi, è diversa dal presente caso.
Di contro, nel caso di specie, trova applicazione la Convenzione di Montreal
(“Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale”), sottoscritta il 28 maggio 1999, ratificata e resa operativa nel nostro ordinamento con L. n. 12/2004.
Al riguardo, la suddetta Convenzione ha introdotto una presunzione di responsabilità in capo al vettore per i danni dipesi da ritardo del trasporto, superabile mediante prova liberatoria - sullo stesso gravante - di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno, ovvero che lo stesso sia dipeso da eventi non evitabili, prevedendo, inoltre, limiti risarcitori ai sensi dell'art 22.
In particolare, la disciplina prevista dagli artt. 19 e seguenti della Convenzione di
Montreal del 1999 sancisce, in tema di risarcibilità del danno, la responsabilità del vettore per il danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci, salvo che esso dimostri di aver adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era impossibile adottarle;
in tema di risarcibilità del danno, la Corte ha chiarito che, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione
(inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto
(inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto
(ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004.
(Cass. n. 1584/2018). Sempre in tema di risarcibilità del danno la Corte ha chiarito che al di fuori delle ipotesi di applicabilità dei criteri di compensazione fissati dalla disciplina comunitaria, si applicano i criteri generali di cui agli artt. 1223 e 2697 c.c. sicché il debitore inadempiente risponde solo dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (Cass. 9474/2021).
La suddetta Convenzione, contrariamente al Regolamento citato, è fondata sul principio risarcitorio, e pertanto, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale non è riconosciuto ipso iure, essendo necessaria la relativa allegazione e prova secondo i principi generali delle rispettive Nazioni cui la Convenzione rimanda.
A tal riguardo la Cassazione, confermando un orientamento consolidato, ha precisato che: “In tema di trasporto aereo internazionale, il risarcimento riconosciuto dall'art.
22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 per il ritardo del volo postula la prova (anche per presunzioni) del danno conseguenza concretamente subito, alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di riferimento (cui la Convenzione rimanda), non potendosi applicare analogicamente la disciplina speciale dettata dagli artt. 5 e 7 del Reg. CE n. 261 del 2004, che prevede una compensazione pecuniaria forfettaria per la cancellazione (o il ritardo superiore a tre ore) del volo, indipendentemente dalla sussistenza di un effettivo pregiudizio” (Cass. Civ., sez. III,
Sentenza n. 20941/2024).
Ebbene, applicando al caso di specie i summenzionati principi, esclusa l'applicabilità del Regolamento n. 261/04/CE e pur non potendo ritenersi raggiunta la prova in ordine alla causa di forza maggiore (non avendo l'appellante adeguatamente provato la dedotta correlazione tra l'uragano Matthew e la cancellazione del volo), la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice/appellata non può essere accolta, giacché, non è stata fornita la prova circa i danni lamentati e la loro concreta entità.
Invero, l'appellata in primo grado, a fondamento della propria pretesa risarcitoria, ha allegato il biglietto aereo con partenza differita di due giorni e la ricevuta di alloggio nella struttura “Bonotel”. A ben vedere, tuttavia, tali documenti non sono idonei a provare l'effettivo esborso di denaro né il concreto ammontare dello stesso, giacché, non sono presenti agli atti del fascicolo di primo grado quietanze o altri documenti ove risulti l'intervenuto pagamento e venga indicata la sua consistenza.
In particolare, peraltro, la ricevuta per il pernottamento nella struttura “Bonotel” risulta intestata a persona diversa dall'attrice in primo grado, ovvero a CP_2
e comunque, come detto, non vi è prova dell'esborso economico sostenuto.
[...]
Neppure può riconoscersi all'odierna appellata il risarcimento del danno non patrimoniale quantificato dal primo giudice in euro 200,00 sull'assunto che “l'attrice
è stata sottoposta al disagio di effettuare un volo in forma diversa da quanto programmato, all'ansia e lo stress per ritardato imbarco”, mancando un'adeguata prova, ed invero anche una puntuale allegazione, in merito al preteso stress e ansia per il ritardato imbarco.
Dunque, a fronte di siffatta carenza assertiva e probatoria, l'appello è fondato e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, le domande formulate dall'attrice in primo grado vanno rigettate e, per l'effetto, l'odierna appellata va condannata alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto da parte appellante in attuazione della sentenza di primo grado.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con
D.M. n. 147/2022, in relazione al valore della controversia secondo i parametri minimi tenendo conto della semplicità della controversia.
PQM
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così decide:
1) Dichiara la contumacia dell'appellata CP_1
2) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 397/2021 resa dal Giudice di
Pace di Nola in data 02.02.2021, rigetta la domanda proposta da CP_1
nei confronti della e, per l'effetto, condanna l'appellata Parte_1 alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto in attuazione della indicata sentenza;
3) Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite di CP_1
entrambi i gradi di giudizio, in favore dell'appellante Parte_1
che si liquidano in euro 173,00 per il primo grado di giudizio ed in euro 332.00 per il presente grado, oltre rimborso spese vive, rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, il 14.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi