Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/04/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5929/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5929/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to BEVILACQUA MARIATERESA, Parte_1
giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.to ZEZZA GIAMPIERO, giusta procura in CP_1
atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 31.03.2025, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 04/12/2023, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 30.10.1999 in Rodi CP_1
Garganico; che dall'unione coniugale, in data 26.7.2000, nasceva il figlio Persona_1
maggiorenne economicamente non autosufficiente e attualmente studente universitario;
che il
Tribunale di Foggia, con decreto del 24.11.2022, omologava la separazione dei coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente dalla comparizione di essi coniugi innanzi al
1
tutto ciò premesso, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili alle condizioni indicate in ricorso.
Con decreto del 21.12.2023, il Presidente designava il Giudice relatore e fissava l'udienza di comparizione, assegnando i termini per la costituzione in giudizio della controparte.
Con comparsa del 2.02.2024 si costituiva il resistente, contestando gli avversi assunti e concludendo come in atti.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 5/03/2024, il Giudice relatore così disponeva:
“assegna a il primo piano della casa familiare, con le relative pertinenze, Parte_1
nonché la camera ubicata al di sopra della camera da letto del primo piano, compresi i beni mobili ivi presenti, destinata a cameretta del figlio facendo obbligo al di Per_1 CP_1
liberare immediatamente tali spazi e di rimuovere dagli stessi i propri effetti personali e professionali;
pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico di , CP_1
valutate le rispettive situazioni patrimoniali e tenuto conto della maggiore capacità economica della ricorrente, nonché della circostanza che il figlio risulta Per_1
attualmente studente universitario a Bari, ove sostiene un canone di locazione di euro 250,00
(circostanza sopravvenuta rispetto ai patti della separazione), l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, versando alla entro il 5 di ciascun mese, la somma mensile di euro 200,00, da rivalutarsi Pt_1
annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli”.
All'udienza del 25.11.2024, le parti, sentite personalmente, hanno manifestato la volontà di addivenire ad una soluzione conciliativa sulla scorta di quanto previsto nella predetta ordinanza, ed hanno chiesto un rinvio per raggiungere un accordo.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 31.03.2025, entrambe le parti hanno dato atto che il ha eseguito i lavori necessari per rendere indipendente il piano dell'abitazione da CP_1
egli occupato ed evitare la promiscuità degli ambienti, con richiesta concorde di conferma delle statuzioni di cui al provvedimento del 05.03.2024.
Il Giudice, preso atto delle concordi richieste delle parti, ha dunque rimesso la causa al
Collegio per la decisione. Il PM ha reso parere favorevole il 2.04.2025.
*****
La domanda di divorzio è fondata e, per l'effetto, va accolta.
2 Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare alle condizioni indicate nell'ordinanza del 5.03.2024.
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente:
➢ inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
➢ durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le conclusioni delle parti, tenuto conto di quanto dalle stesse rappresentato e allegato, possono essere integralmente recepite, risultando le stesse conformi a diritto e all'interesse della prole, sicchè il divorzio deve essere pronunciato alle condizioni di cui alla predetta ordinanza.
Preso atto che le parti hanno inteso addivenire ad una pronuncia conciliativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss.
c.p.c., sicchè le spese devono integralmente compensarsi tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Rodi Garganico il 30/10/1999 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 1999, parte II, serie A, n. 17);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni indicate nell'ordinanza del 5/03/2024, che le parti hanno chiesto di recepire e che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte come parte integrante del presente provvedimento;
4. spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
3 03/04/2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Elena de Tura
Il Presidente dott. Antonio Buccaro
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