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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 30/04/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 374/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 374/2024 R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. , nato a [...] in data [...], PA C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Di Nino del Foro di Sulmona (AQ) presso il cui studio sito in Sulmona (AQ) al Corso Ovidio n. 217 è elettivamente domiciliato come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata in [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Teresa Mariani del Foro di Sulmona (AQ) presso il cui studio sito in Sulmona (AQ) alla Via Circonvallazione Occidentale n. 2 è elettivamente domiciliata come da procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta del 24.02.2025: “Voglia l'On.le
Tribunale di Sulmona, così provvedere:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e celebrato in Pratola Peligna il giorno PA Controparte_1
10 aprile 1994, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune per l'Anno 1994 al n. 2 parte II serie A e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pratola
Peligna di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2. disporre a carico della sig.ra
la corresponsione dell'assegno divorzile quale contributo economico a favore del sig. Controparte_1
nella misura mensile di Euro 300,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
PA somma soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT;
3. revocare, in modifica del decreto di omologazione della separazione, l'obbligo di mantenimento posto a carico del sig.
1 in favore del figlio nella misura di Euro 200,00 mensili;
4. in via PA R_ subordinata alla disposizione dell'assegno divorzile a carico della sig.ra assegnare Controparte_1 al sig. la casa coniugale (sita in Pratola Peligna, alla Via per Prezza n. 2, in PA
N.C.E.U. del Comune di Pratola Peligna al foglio 4 part. n. 428 sub 80, con annesso garage foglio
n. 4 part. n. 428, sub 26) con obbligo per la sig.ra di lasciare l'immobile e, in via P_ ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della assegnazione della casa coniugale alla sig.ra disporre a carico della sig.ra la corresponsione di un'indennità P_ P_ di occupazione in favore del sig. pari ad Euro 250,00 mensili. In ogni caso il sig. PA
si è dichiarato disponibile a porre in vendita la casa coniugale e dividerne a metà il PA corrispettivo con la sig.ra Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”. P_
Parte resistente ha concluso come da note di trattazione scritta del 26.02.2025: “Voglia il Tribunale di Sulmona, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere: a)-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il 10 aprile 1994 tra e Controparte_1 [...]
, trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Pratola Peligna per l'anno 1994 al PA
n.2 parte II serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
b)-confermare l'assegnazione della casa coniugale in Pratola
Peligna Via per Prezza 2, di comune proprietà tra le parti, alla sig.ra sino a che vi Controparte_1 abiterà con il figlio;
c)-confermare l'obbligo di entrambi i genitori a sostenere per il 50% R_ ciascuno le spese straordinarie necessarie per i figli;
d)- nulla prevedere a titolo di assegno divorzile in favore dell'uno o dell'altro coniuge stante la titolarità di adeguati redditi propri;
e)-condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso del 15.07.2024 ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la PA dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con P_
, chiedendo: la revoca dell'obbligo di mantenimento in favore del figlio;
la
[...] R_ corresponsione, in proprio favore, di un assegno divorzile nella misura di € 300,00 ovvero, in subordine, l'assegnazione della casa coniugale, con obbligo per di rilasciare l'immobile P_ ovvero, in via ulteriormente gradata, in caso di conferma dell'assegnazione alla moglie, l'obbligo di corresponsione, a carico della stessa, di un'indennità di occupazione pari ad € 250,00 mensili.
Il ricorrente, a sostegno della domanda proposta, ha esposto:
-di aver contratto matrimonio concordatario con in Pratola Peligna il giorno 10 aprile Controparte_1
1994, trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune per l'Anno 1994 al n. 2 parte II serie A, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
-che dall'unione sono nati due figli, nato il [...] a [...] e Persona_2 [...]
, nata il [...] a [...]; Per_3
-che a causa di contrasti personali sempre più profondi, la serenità coniugale si è irrimediabilmente compromessa a tal punto da rendere intollerabile la convivenza e da determinare i coniugi a separarsi;
-che con decreto del 5.8.2022 il Tribunale di Sulmona ha omologato la separazione dei coniugi disponendo l'assegnazione della casa coniugale (in comproprietà fra i coniugi) alla moglie, l'obbligo del ricorrente di versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due figli,
l'importo mensile complessivo di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) con adeguamento ISTAT come per legge con decorrenza dal mese di settembre 2022, con la previsione dell'automatica riduzione al minor importo di € 200,00 mensili per il solo figlio primogenito non appena la figlia
2 fosse stata arruolata nell'Arma dei Carabinieri, oltre al 50% delle spese straordinarie Per_3 necessarie per i figli, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Sulmona;
-che successivamente alla separazione la propria condizione economica è peggiorata, atteso che il medesimo da un lato percepisce una pensione di invalidità, soggetta a revisione, di € 980,00 mensile
(con un reddito lordo per l'anno 2023 di € 13.979,00), dall'altro sostiene un canone di locazione di €
240,00 e il costo delle relative utenze, oltre a versare il mantenimento per il figlio nella misura di €
200,00 mensili e sostenere il costo dei medicinali per le proprie patologie, non riuscendo per l'effetto a far fronte al pagamento di tutte le primarie necessità;
-che svolge l'attività di collaboratrice scolastica, è assunta con contratto a tempo P_ indeterminato e, oltre ad avere un reddito annuo di € 20,000,00 circa, percepisce una pensione di invalidità, usufruisce della casa coniugale (di proprietà di entrambi i coniugi) con annesso garage, in virtù del provvedimento di assegnazione e dopo la separazione ha acquistato una nuova autovettura;
-che si rende necessario prevedere un contributo economico a titolo di assegno divorzile a carico di nella misura di € 300,00 mensili, poiché il ricorrente non ha mezzi adeguati ed è Controparte_1 impossibilitato, anche a causa del suo stato di salute, a procurarseli per ragioni oggettive;
-che la figlia è arruolata nell'Arma dei Carabinieri e quindi economicamente autosufficiente, Per_3 mentre l'assegno di mantenimento per il figlio deve essere revocato, atteso che lo stesso, R_ ventottenne, pur essendo iscritto da vari anni all'università, non ha terminato gli studi né ha reperito un'occupazione lavorativa.
Ha concluso nei termini sopra riportati.
2.Il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 71 cpc al P.M.
3.Con memoria difensiva del 14.10.2024 si è costituita , la quale, pur aderendo alla Controparte_1 richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto il rigetto delle ulteriori domande, previa conferma dell'assegnazione della casa coniugale, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio a carico di e dell'obbligo di entrambi i genitori R_ PA di partecipare, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per i figli. Il tutto con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
A sostegno delle proprie istanze parte resistente ha dedotto:
-che il figlio si sta adoperando nella ricerca di una stabilità lavorativa;
R_
-che non sussistono i presupposti per la concessione, in favore del ricorrente, di un assegno divorzile, né per la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, atteso che il diritto di comproprietario soccombe rispetto alla superiore tutela degli interessi dei figli che la abitano unitamente alla madre convivente;
-che non vi è stato un peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, poiché l'importo lordo della pensione percepita da appare coerente con il reddito degli anni precedenti, né PA un aggravamento delle condizioni di salute dello stesso, che ha documentato la propria condizione con gli stessi certificati prodotti al momento della separazione e l'accertamento dell'invalidità civile risale all'anno 2020;
-che la resistente non percepisce più la pensione di invalidità, attribuitale temporaneamente in conseguenza di una malattia oncologica, ma esclusivamente uno stipendio medio mensile di €
1.200,00.
4.All'esito dell'udienza di comparizione del 13.11.2024 la resistente ha rilevato che il figlio della coppia, , è risultato vincitore di un concorso da vigile urbano presso il Comune di Persona_2
3 Milano e ha formalizzato la rinuncia al mantenimento in favore del medesimo;
le parti hanno quindi chiesto la concessione di un termine per rassegnare conclusioni congiunte, previa revoca, in via temporanea e urgente, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio a carico di R_
. Il Giudice, provvedendo in via temporanea e urgente ha provveduto in conformità PA ed assegnato, su richiesta delle parti, termine per il deposito di conclusioni congiunte e riservando all'esito di riferire al collegio.
All'esito le parti non hanno depositato conclusioni congiunte, deducendo di non essere pervenute ad un accordo e hanno concluso come in atti.
La causa è stata presa in riserva per la decisione collegiale.
***
Pronuncia sullo status.
Deve anzitutto darsi luogo alla richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi.
L'esame degli atti processuali e la manifestata volontà delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche, per farsi luogo alla chiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sulle domande accessorie.
La domanda di revoca dell'obbligo al mantenimento del figlio è meritevole di Persona_2 accoglimento. Invero, all'udienza di comparizione delle parti del 13.11.2024 la resistente ha dato atto che il figlio è risultato vincitore di un concorso per vigile urbano presso il Comune di Milano. Alla luce di tale sopravvenienza e della contestuale rinuncia, formalizzata da alla domanda di P_ mantenimento del figlio, le parti hanno chiesto concordemente la revoca dell'obbligo di contribuzione a carico di , revoca disposta in udienza in via temporanea e urgente e a decorrere dalla PA medesima data.
Va confermata pertanto la revoca dell'obbligo di al mantenimento del figlio PA
, per raggiunta autosufficienza economica dello stesso. R_
Da quanto appena rilevato consegue che non vi è luogo a provvedere sull'ulteriore domanda di P_ relativa alla contribuzione alle spese straordinarie per i figli, stante l'intervenuta autosufficienza economica degli stessi.
Il ricorrente ha poi chiesto che a carico dell'ex coniuge sia posto un assegno divorzile nella misura di
€ 300,00 mensili oppure, in via subordinata, in caso di rigetto della domanda di assegno, l'assegnazione della casa coniugale e dell'annesso garage, previo rilascio dell'immobile da parte di in via ulteriormente gradata, in ipotesi di conferma dell'assegnazione della casa coniugale in P_ favore di ha chiesto porsi a carico di quest'ultima la corresponsione di un'indennità di P_ occupazione pari ad € 250,00 mensili.
ha dichiarato che successivamente alla separazione la propria situazione economica è PA peggiorata, non avendo mezzi adeguati ed essendo impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive, anche a causa del proprio stato di salute. Ha dedotto di percepire un assegno di € 980,00 mensili a titolo di invalidità civile, soggetta a revisione, che con tale modesta entrata deve far fronte al pagamento di oneri di locazione per € 240,00 mensili, oltre che delle relative utenze, dell'assegno
4 di mantenimento per il figlio, di medicinali per le proprie patologie, mentre la resistente può contare su un'entrata mensile di circa € 1.200,00 mensili e non ha spese abitative, potendo godere dell'immobile coniugale (in comproprietà fra i coniugi) a lei assegnato in sede di separazione.
La domanda di assegno divorzile formulata dal ricorrente non può essere accolta.
La Suprema Corte, con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 2018, ha segnatamente confermato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una finalità composita, assistenziale, compensativa e perequativa in virtù del principio costituzionale di solidarietà e richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La decisione delle Sezioni Unite ha negato rilievo al tradizionale parametro del mantenimento del tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, ponendo a carico del richiedente l'assegno divorzile l'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione (laddove, in precedenza, si configurava a carico del coniuge potenzialmente obbligato il dovere di provare l'insussistenza delle relative condizioni).
Il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede preliminarmente la verifica dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, secondo i criteri di cui alla prima parte dell'art. 5 comma 6 L. n. 898/70, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La natura composita dell'assegno divorzile, peraltro, non toglie che in alcuni casi l'assegno divorzile possa essere eventualmente concesso sulla base di esigenze esclusivamente assistenziali, qualora il coniuge richiedente dimostri di non avere i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (in tal senso Corte Appello Milano, Sentenza del
29.12.2023; Cass. Civ., Sez. I, 19.06.2023 n. 17505: “l'assegno può essere attribuito nella sua funzione squisitamente assistenziale anche in caso di riscontro del solo primo requisito, ovvero di un forte squilibrio reddituale a vantaggio di uno dei coniugi, a fronte della sostanziale, incolpevole, incapacità del richiedente di provvedere al proprio mantenimento, in ragione dell'età, del livello di professionalità e delle attuali condizioni di mercato del lavoro, fattori ostativi ad un miglioramento della posizione reddituale”).
Nel caso di specie gli elementi dedotti da non hanno consentito di rilevare un forte PA squilibrio reddituale fra i coniugi;
né di accertare l'inadeguatezza dei propri mezzi e l'impossibilità del medesimo di procurarseli per ragioni oggettive (anche alla stregua della circostanza che la documentazione sanitaria prodotta attiene ad un periodo precedente alla separazione e che l'accertamento dell'invalidità civile è risalente al 2020).
A ciò si aggiunga che l'intervenuta autosufficienza economica del figlio comporterà, per il ricorrente, una riduzione degli oneri economici mensili.
5 Da ultimo il ricorrente non ha fornito prove in ordine all'eventuale contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e/o di quello personale dell'ex coniuge, in relazione alla durata del matrimonio né, infine, in ordine alle eventuali aspettative professionali sacrificate con l'accordo dell'ex coniuge.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, se il preteso diritto all'assegno divorzile del ricorrente non sussiste nell'ottica di una funzione prettamente assistenziale di solidarietà post-matrimoniale, tale diritto è da ritenersi insussistente anche nell'ottica di una funzione compensativa e perequativa, poiché non ha provato che lo scioglimento del vincolo matrimoniale ha determinato uno PA squilibrio economico-patrimoniale dovuto al sacrificio di aspettative professionali e reddituali che lo stesso abbia sopportato in ragione dell'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia.
La domanda accessoria di parte ricorrente relativa alla concessione di un assegno divorzile va pertanto rigettata.
Venendo alla domanda subordinata di assegnazione della casa coniugale formulata dal , PA deve dichiararsene l'inammissibile, alla luce dell'intervenuta autosufficienza di entrambi i figli.
Sul punto si osserva che l'art. 337 sexies c.c. afferma che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”.
Com'è noto, l'assegnazione della casa familiare, sebbene abbia riflessi economici, assolve principalmente alla funzione di tutelare la prole, al fine di conservare l'habitat domestico goduto in costanza di matrimonio dei genitori.
Ne consegue che, di regola, presupposto per l'assegnazione della casa familiare è l'affidamento dei figli minorenni o la convivenza (del genitore richiedente) con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente.
La norma, pertanto, prevede che il godimento della casa coniugale sia attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli (ex multis Conf. Cass. Ord. 24 febbraio 2023 n. 5738,
Corte d'Appello di Milano, Sezione V, Sent. 28 giugno 2024) e che in assenza dei figli (minori e/o non economicamente autosufficienti) il Giudice della separazione e/o divorzio non possa pronunciarsi sulla domanda di assegnazione della casa coniugale all'uno o all'altro coniuge (ex multis Cassazione, sentenza n. 15367/2015; sentenza n. 13747/2013; n. 23591/2010, Cass. n. 16398/2007, Cass.
6979/2007), non costituendo una misura assistenziale per il coniuge più debole (in tal senso Cass.
Civ, Sez. I, sentenza n. 18440/2013, secondo la quale l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti).
Nel caso che ci occupa, poiché entrambi i figli della coppia sono divenuti economicamente autosufficienti, risulta inammissibile la richiesta del ricorrente.
Coerentemente, non può trovare neppure accoglimento la domanda riconvenzionale di Controparte_1 tesa ad ottenere la conferma della assegnazione della casa coniugale in proprio favore, stante la sopravvenuta carenza del relativo presupposto, ossia – giova ribadirlo – la non autosufficienza economica della prole maggiorenne.
6 Ne deriva deve revocarsi l'assegnazione della casa coniugale in favore di parte resistente, con la conseguenza che sull'immobile saranno applicabili le ordinarie norme in materia di comproprietà.
Da ultimo non vi è luogo a provvedere neppure sull'ulteriore domanda di parte ricorrente relativa alla corresponsione di un'indennità di occupazione a carico di stante la sua Controparte_1 inammissibilità, non potendo il Tribunale statuire in questa sede in punto di domande a contenuto economico che esulano dalla materia tipicamente familiare e dalla cognizione del presente giudizio e che potranno essere riproposte con separato giudizio di cognizione avente ad oggetto la divisione dell'immobile.
Spese di lite.
In ragione della natura della controversia e della parziale reciproca soccombenza delle parti, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da PA
e in data 10.04.1994 in Pratola Peligna, trascritto nei Registri dello Stato Civile
[...] Controparte_1
- Atti di matrimonio del Comune di Pratola Peligna al n. 2 P. II Serie A anno 1994;
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-dichiara che , figlio maggiorenne della prole, è divenuto economicamente Persona_2 autosufficiente e, per l'effetto, revoca l'obbligo di contribuire al suo mantenimento ordinario gravante in capo a con effetti a decorrere dal 13.11.2024; PA
-rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da;
PA
-revoca l'assegnazione della casa familiare, sita in Pratola Peligna alla Via per Prezza n. 2, censita nel N.C.E.U. del Comune di Pratola Peligna al foglio 4 particella n. 428 sub 80, con annesso garage censito nel N.C.E.U. del Comune di Pratola Peligna al foglio 4 particella n 428 sub 26, in favore di
; Controparte_1
-dichiara il non luogo a provvedere sulle ulteriori domande;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20.3.2025.
Il Giudice istruttore Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 374/2024 R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. , nato a [...] in data [...], PA C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Di Nino del Foro di Sulmona (AQ) presso il cui studio sito in Sulmona (AQ) al Corso Ovidio n. 217 è elettivamente domiciliato come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata in [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Teresa Mariani del Foro di Sulmona (AQ) presso il cui studio sito in Sulmona (AQ) alla Via Circonvallazione Occidentale n. 2 è elettivamente domiciliata come da procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta del 24.02.2025: “Voglia l'On.le
Tribunale di Sulmona, così provvedere:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e celebrato in Pratola Peligna il giorno PA Controparte_1
10 aprile 1994, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune per l'Anno 1994 al n. 2 parte II serie A e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pratola
Peligna di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2. disporre a carico della sig.ra
la corresponsione dell'assegno divorzile quale contributo economico a favore del sig. Controparte_1
nella misura mensile di Euro 300,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
PA somma soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT;
3. revocare, in modifica del decreto di omologazione della separazione, l'obbligo di mantenimento posto a carico del sig.
1 in favore del figlio nella misura di Euro 200,00 mensili;
4. in via PA R_ subordinata alla disposizione dell'assegno divorzile a carico della sig.ra assegnare Controparte_1 al sig. la casa coniugale (sita in Pratola Peligna, alla Via per Prezza n. 2, in PA
N.C.E.U. del Comune di Pratola Peligna al foglio 4 part. n. 428 sub 80, con annesso garage foglio
n. 4 part. n. 428, sub 26) con obbligo per la sig.ra di lasciare l'immobile e, in via P_ ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della assegnazione della casa coniugale alla sig.ra disporre a carico della sig.ra la corresponsione di un'indennità P_ P_ di occupazione in favore del sig. pari ad Euro 250,00 mensili. In ogni caso il sig. PA
si è dichiarato disponibile a porre in vendita la casa coniugale e dividerne a metà il PA corrispettivo con la sig.ra Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”. P_
Parte resistente ha concluso come da note di trattazione scritta del 26.02.2025: “Voglia il Tribunale di Sulmona, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere: a)-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il 10 aprile 1994 tra e Controparte_1 [...]
, trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Pratola Peligna per l'anno 1994 al PA
n.2 parte II serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
b)-confermare l'assegnazione della casa coniugale in Pratola
Peligna Via per Prezza 2, di comune proprietà tra le parti, alla sig.ra sino a che vi Controparte_1 abiterà con il figlio;
c)-confermare l'obbligo di entrambi i genitori a sostenere per il 50% R_ ciascuno le spese straordinarie necessarie per i figli;
d)- nulla prevedere a titolo di assegno divorzile in favore dell'uno o dell'altro coniuge stante la titolarità di adeguati redditi propri;
e)-condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso del 15.07.2024 ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la PA dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con P_
, chiedendo: la revoca dell'obbligo di mantenimento in favore del figlio;
la
[...] R_ corresponsione, in proprio favore, di un assegno divorzile nella misura di € 300,00 ovvero, in subordine, l'assegnazione della casa coniugale, con obbligo per di rilasciare l'immobile P_ ovvero, in via ulteriormente gradata, in caso di conferma dell'assegnazione alla moglie, l'obbligo di corresponsione, a carico della stessa, di un'indennità di occupazione pari ad € 250,00 mensili.
Il ricorrente, a sostegno della domanda proposta, ha esposto:
-di aver contratto matrimonio concordatario con in Pratola Peligna il giorno 10 aprile Controparte_1
1994, trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune per l'Anno 1994 al n. 2 parte II serie A, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
-che dall'unione sono nati due figli, nato il [...] a [...] e Persona_2 [...]
, nata il [...] a [...]; Per_3
-che a causa di contrasti personali sempre più profondi, la serenità coniugale si è irrimediabilmente compromessa a tal punto da rendere intollerabile la convivenza e da determinare i coniugi a separarsi;
-che con decreto del 5.8.2022 il Tribunale di Sulmona ha omologato la separazione dei coniugi disponendo l'assegnazione della casa coniugale (in comproprietà fra i coniugi) alla moglie, l'obbligo del ricorrente di versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due figli,
l'importo mensile complessivo di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) con adeguamento ISTAT come per legge con decorrenza dal mese di settembre 2022, con la previsione dell'automatica riduzione al minor importo di € 200,00 mensili per il solo figlio primogenito non appena la figlia
2 fosse stata arruolata nell'Arma dei Carabinieri, oltre al 50% delle spese straordinarie Per_3 necessarie per i figli, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Sulmona;
-che successivamente alla separazione la propria condizione economica è peggiorata, atteso che il medesimo da un lato percepisce una pensione di invalidità, soggetta a revisione, di € 980,00 mensile
(con un reddito lordo per l'anno 2023 di € 13.979,00), dall'altro sostiene un canone di locazione di €
240,00 e il costo delle relative utenze, oltre a versare il mantenimento per il figlio nella misura di €
200,00 mensili e sostenere il costo dei medicinali per le proprie patologie, non riuscendo per l'effetto a far fronte al pagamento di tutte le primarie necessità;
-che svolge l'attività di collaboratrice scolastica, è assunta con contratto a tempo P_ indeterminato e, oltre ad avere un reddito annuo di € 20,000,00 circa, percepisce una pensione di invalidità, usufruisce della casa coniugale (di proprietà di entrambi i coniugi) con annesso garage, in virtù del provvedimento di assegnazione e dopo la separazione ha acquistato una nuova autovettura;
-che si rende necessario prevedere un contributo economico a titolo di assegno divorzile a carico di nella misura di € 300,00 mensili, poiché il ricorrente non ha mezzi adeguati ed è Controparte_1 impossibilitato, anche a causa del suo stato di salute, a procurarseli per ragioni oggettive;
-che la figlia è arruolata nell'Arma dei Carabinieri e quindi economicamente autosufficiente, Per_3 mentre l'assegno di mantenimento per il figlio deve essere revocato, atteso che lo stesso, R_ ventottenne, pur essendo iscritto da vari anni all'università, non ha terminato gli studi né ha reperito un'occupazione lavorativa.
Ha concluso nei termini sopra riportati.
2.Il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 71 cpc al P.M.
3.Con memoria difensiva del 14.10.2024 si è costituita , la quale, pur aderendo alla Controparte_1 richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto il rigetto delle ulteriori domande, previa conferma dell'assegnazione della casa coniugale, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio a carico di e dell'obbligo di entrambi i genitori R_ PA di partecipare, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per i figli. Il tutto con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
A sostegno delle proprie istanze parte resistente ha dedotto:
-che il figlio si sta adoperando nella ricerca di una stabilità lavorativa;
R_
-che non sussistono i presupposti per la concessione, in favore del ricorrente, di un assegno divorzile, né per la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, atteso che il diritto di comproprietario soccombe rispetto alla superiore tutela degli interessi dei figli che la abitano unitamente alla madre convivente;
-che non vi è stato un peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, poiché l'importo lordo della pensione percepita da appare coerente con il reddito degli anni precedenti, né PA un aggravamento delle condizioni di salute dello stesso, che ha documentato la propria condizione con gli stessi certificati prodotti al momento della separazione e l'accertamento dell'invalidità civile risale all'anno 2020;
-che la resistente non percepisce più la pensione di invalidità, attribuitale temporaneamente in conseguenza di una malattia oncologica, ma esclusivamente uno stipendio medio mensile di €
1.200,00.
4.All'esito dell'udienza di comparizione del 13.11.2024 la resistente ha rilevato che il figlio della coppia, , è risultato vincitore di un concorso da vigile urbano presso il Comune di Persona_2
3 Milano e ha formalizzato la rinuncia al mantenimento in favore del medesimo;
le parti hanno quindi chiesto la concessione di un termine per rassegnare conclusioni congiunte, previa revoca, in via temporanea e urgente, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio a carico di R_
. Il Giudice, provvedendo in via temporanea e urgente ha provveduto in conformità PA ed assegnato, su richiesta delle parti, termine per il deposito di conclusioni congiunte e riservando all'esito di riferire al collegio.
All'esito le parti non hanno depositato conclusioni congiunte, deducendo di non essere pervenute ad un accordo e hanno concluso come in atti.
La causa è stata presa in riserva per la decisione collegiale.
***
Pronuncia sullo status.
Deve anzitutto darsi luogo alla richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi.
L'esame degli atti processuali e la manifestata volontà delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche, per farsi luogo alla chiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sulle domande accessorie.
La domanda di revoca dell'obbligo al mantenimento del figlio è meritevole di Persona_2 accoglimento. Invero, all'udienza di comparizione delle parti del 13.11.2024 la resistente ha dato atto che il figlio è risultato vincitore di un concorso per vigile urbano presso il Comune di Milano. Alla luce di tale sopravvenienza e della contestuale rinuncia, formalizzata da alla domanda di P_ mantenimento del figlio, le parti hanno chiesto concordemente la revoca dell'obbligo di contribuzione a carico di , revoca disposta in udienza in via temporanea e urgente e a decorrere dalla PA medesima data.
Va confermata pertanto la revoca dell'obbligo di al mantenimento del figlio PA
, per raggiunta autosufficienza economica dello stesso. R_
Da quanto appena rilevato consegue che non vi è luogo a provvedere sull'ulteriore domanda di P_ relativa alla contribuzione alle spese straordinarie per i figli, stante l'intervenuta autosufficienza economica degli stessi.
Il ricorrente ha poi chiesto che a carico dell'ex coniuge sia posto un assegno divorzile nella misura di
€ 300,00 mensili oppure, in via subordinata, in caso di rigetto della domanda di assegno, l'assegnazione della casa coniugale e dell'annesso garage, previo rilascio dell'immobile da parte di in via ulteriormente gradata, in ipotesi di conferma dell'assegnazione della casa coniugale in P_ favore di ha chiesto porsi a carico di quest'ultima la corresponsione di un'indennità di P_ occupazione pari ad € 250,00 mensili.
ha dichiarato che successivamente alla separazione la propria situazione economica è PA peggiorata, non avendo mezzi adeguati ed essendo impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive, anche a causa del proprio stato di salute. Ha dedotto di percepire un assegno di € 980,00 mensili a titolo di invalidità civile, soggetta a revisione, che con tale modesta entrata deve far fronte al pagamento di oneri di locazione per € 240,00 mensili, oltre che delle relative utenze, dell'assegno
4 di mantenimento per il figlio, di medicinali per le proprie patologie, mentre la resistente può contare su un'entrata mensile di circa € 1.200,00 mensili e non ha spese abitative, potendo godere dell'immobile coniugale (in comproprietà fra i coniugi) a lei assegnato in sede di separazione.
La domanda di assegno divorzile formulata dal ricorrente non può essere accolta.
La Suprema Corte, con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 2018, ha segnatamente confermato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una finalità composita, assistenziale, compensativa e perequativa in virtù del principio costituzionale di solidarietà e richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La decisione delle Sezioni Unite ha negato rilievo al tradizionale parametro del mantenimento del tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, ponendo a carico del richiedente l'assegno divorzile l'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione (laddove, in precedenza, si configurava a carico del coniuge potenzialmente obbligato il dovere di provare l'insussistenza delle relative condizioni).
Il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede preliminarmente la verifica dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, secondo i criteri di cui alla prima parte dell'art. 5 comma 6 L. n. 898/70, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La natura composita dell'assegno divorzile, peraltro, non toglie che in alcuni casi l'assegno divorzile possa essere eventualmente concesso sulla base di esigenze esclusivamente assistenziali, qualora il coniuge richiedente dimostri di non avere i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (in tal senso Corte Appello Milano, Sentenza del
29.12.2023; Cass. Civ., Sez. I, 19.06.2023 n. 17505: “l'assegno può essere attribuito nella sua funzione squisitamente assistenziale anche in caso di riscontro del solo primo requisito, ovvero di un forte squilibrio reddituale a vantaggio di uno dei coniugi, a fronte della sostanziale, incolpevole, incapacità del richiedente di provvedere al proprio mantenimento, in ragione dell'età, del livello di professionalità e delle attuali condizioni di mercato del lavoro, fattori ostativi ad un miglioramento della posizione reddituale”).
Nel caso di specie gli elementi dedotti da non hanno consentito di rilevare un forte PA squilibrio reddituale fra i coniugi;
né di accertare l'inadeguatezza dei propri mezzi e l'impossibilità del medesimo di procurarseli per ragioni oggettive (anche alla stregua della circostanza che la documentazione sanitaria prodotta attiene ad un periodo precedente alla separazione e che l'accertamento dell'invalidità civile è risalente al 2020).
A ciò si aggiunga che l'intervenuta autosufficienza economica del figlio comporterà, per il ricorrente, una riduzione degli oneri economici mensili.
5 Da ultimo il ricorrente non ha fornito prove in ordine all'eventuale contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e/o di quello personale dell'ex coniuge, in relazione alla durata del matrimonio né, infine, in ordine alle eventuali aspettative professionali sacrificate con l'accordo dell'ex coniuge.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, se il preteso diritto all'assegno divorzile del ricorrente non sussiste nell'ottica di una funzione prettamente assistenziale di solidarietà post-matrimoniale, tale diritto è da ritenersi insussistente anche nell'ottica di una funzione compensativa e perequativa, poiché non ha provato che lo scioglimento del vincolo matrimoniale ha determinato uno PA squilibrio economico-patrimoniale dovuto al sacrificio di aspettative professionali e reddituali che lo stesso abbia sopportato in ragione dell'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia.
La domanda accessoria di parte ricorrente relativa alla concessione di un assegno divorzile va pertanto rigettata.
Venendo alla domanda subordinata di assegnazione della casa coniugale formulata dal , PA deve dichiararsene l'inammissibile, alla luce dell'intervenuta autosufficienza di entrambi i figli.
Sul punto si osserva che l'art. 337 sexies c.c. afferma che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”.
Com'è noto, l'assegnazione della casa familiare, sebbene abbia riflessi economici, assolve principalmente alla funzione di tutelare la prole, al fine di conservare l'habitat domestico goduto in costanza di matrimonio dei genitori.
Ne consegue che, di regola, presupposto per l'assegnazione della casa familiare è l'affidamento dei figli minorenni o la convivenza (del genitore richiedente) con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente.
La norma, pertanto, prevede che il godimento della casa coniugale sia attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli (ex multis Conf. Cass. Ord. 24 febbraio 2023 n. 5738,
Corte d'Appello di Milano, Sezione V, Sent. 28 giugno 2024) e che in assenza dei figli (minori e/o non economicamente autosufficienti) il Giudice della separazione e/o divorzio non possa pronunciarsi sulla domanda di assegnazione della casa coniugale all'uno o all'altro coniuge (ex multis Cassazione, sentenza n. 15367/2015; sentenza n. 13747/2013; n. 23591/2010, Cass. n. 16398/2007, Cass.
6979/2007), non costituendo una misura assistenziale per il coniuge più debole (in tal senso Cass.
Civ, Sez. I, sentenza n. 18440/2013, secondo la quale l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti).
Nel caso che ci occupa, poiché entrambi i figli della coppia sono divenuti economicamente autosufficienti, risulta inammissibile la richiesta del ricorrente.
Coerentemente, non può trovare neppure accoglimento la domanda riconvenzionale di Controparte_1 tesa ad ottenere la conferma della assegnazione della casa coniugale in proprio favore, stante la sopravvenuta carenza del relativo presupposto, ossia – giova ribadirlo – la non autosufficienza economica della prole maggiorenne.
6 Ne deriva deve revocarsi l'assegnazione della casa coniugale in favore di parte resistente, con la conseguenza che sull'immobile saranno applicabili le ordinarie norme in materia di comproprietà.
Da ultimo non vi è luogo a provvedere neppure sull'ulteriore domanda di parte ricorrente relativa alla corresponsione di un'indennità di occupazione a carico di stante la sua Controparte_1 inammissibilità, non potendo il Tribunale statuire in questa sede in punto di domande a contenuto economico che esulano dalla materia tipicamente familiare e dalla cognizione del presente giudizio e che potranno essere riproposte con separato giudizio di cognizione avente ad oggetto la divisione dell'immobile.
Spese di lite.
In ragione della natura della controversia e della parziale reciproca soccombenza delle parti, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da PA
e in data 10.04.1994 in Pratola Peligna, trascritto nei Registri dello Stato Civile
[...] Controparte_1
- Atti di matrimonio del Comune di Pratola Peligna al n. 2 P. II Serie A anno 1994;
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-dichiara che , figlio maggiorenne della prole, è divenuto economicamente Persona_2 autosufficiente e, per l'effetto, revoca l'obbligo di contribuire al suo mantenimento ordinario gravante in capo a con effetti a decorrere dal 13.11.2024; PA
-rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da;
PA
-revoca l'assegnazione della casa familiare, sita in Pratola Peligna alla Via per Prezza n. 2, censita nel N.C.E.U. del Comune di Pratola Peligna al foglio 4 particella n. 428 sub 80, con annesso garage censito nel N.C.E.U. del Comune di Pratola Peligna al foglio 4 particella n 428 sub 26, in favore di
; Controparte_1
-dichiara il non luogo a provvedere sulle ulteriori domande;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20.3.2025.
Il Giudice istruttore Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
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