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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, ha pronunciato fuori udienza, con trattazione scritta, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 13471 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
(09/07/1958), rappresentato e difeso dall'avv. Ferrari Morandi Ester per procura in Parte_1 atti;
(RICORRENTE)
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Zannini Quirini Simonetta, per delega in atti;
(RESISTENTE)
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/04/2024 il ricorrente ha impugnato con ATP gli esiti della visita medica disposta dalla competente commissione medica INPS del 26/01/2023 con la quale veniva respinta la domanda presentata dall'istante e volta ad ottenere i benefici di cui all'art. 1 L. n. 18/1980; nonché il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100% ovvero almeno pari al 67% ai fini dell'esenzione totale o parziale dal pagamento del ticket sanitario ed infine per l'accertamento di uno stato invalidante almeno pari all'80% per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, sul presupposto dell'insussistenza dei relativi requisiti sanitari. Contestate anche le risultanze della CTU resa nella fase sommaria che aveva confermato la non sussistenza dei requisiti sanitari previsti ex lege per il riconoscimento di tutti i benefici sopra elencati, ha chiesto adito l'intesta Tribunale ai sensi dell'art. 445 bis co. 6 e degli artt. 414 e 442 c.p.c. Si costituiva in giudizio l'INPS contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso. Il Giudice, all'odierna udienza, disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, letti gli atti e i documenti depositati decideva la causa con sentenza contestuale. La domanda è fondata.
***** Dalle conclusioni rese dal consulente tecnico d'ufficio (del 18/01/2025), emerge che il ricorrente presenta un grado di invalidità pari al 100% e, pertanto, “risulta certamente soddisfatto il requisito sanitario di impossibilità a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, detto dall'art. 1 della Legge 18/80 e successive modifiche ed integrazioni”. Quanto alla decorrenza, il CTU ha ritenuto che, sulla base dei dati documentali prodotti, sia possibile far risalire il riconoscimento della prestazione in oggetto a far data da settembre 2024. Le conclusioni rese dal CTU risultano sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici. Pertanto, possono condividersi ed essere posti alla base della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedeva:
1) accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario, secondo le risultanze indicate nella relazione del Consulente tecnico d'ufficio, affermando, in favore del ricorrente, il diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, legge n. 18/1980, con decorrenza da settembre 2024;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, dei rati maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, legge n. 18/1980, con decorrenza da settembre 2024, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo;
3) pone definitivamente a carico dell'I.N.P.S. le spese dell' liquidate come da separato decreto;
CP_3
4) condanna l'INPS resistente al pagamento delle spese processuali liquidate complessivamente in € 2.200,00, oltre IVA, CPA, e rimborso forfettario delle spese generali al 15%, da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ. Roma, 20/02/2025. Il Giudice del Lavoro Paolo Mormile
Provvedimento redatto con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, Funzionario addetto UPP.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, ha pronunciato fuori udienza, con trattazione scritta, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 13471 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
(09/07/1958), rappresentato e difeso dall'avv. Ferrari Morandi Ester per procura in Parte_1 atti;
(RICORRENTE)
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Zannini Quirini Simonetta, per delega in atti;
(RESISTENTE)
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/04/2024 il ricorrente ha impugnato con ATP gli esiti della visita medica disposta dalla competente commissione medica INPS del 26/01/2023 con la quale veniva respinta la domanda presentata dall'istante e volta ad ottenere i benefici di cui all'art. 1 L. n. 18/1980; nonché il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100% ovvero almeno pari al 67% ai fini dell'esenzione totale o parziale dal pagamento del ticket sanitario ed infine per l'accertamento di uno stato invalidante almeno pari all'80% per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, sul presupposto dell'insussistenza dei relativi requisiti sanitari. Contestate anche le risultanze della CTU resa nella fase sommaria che aveva confermato la non sussistenza dei requisiti sanitari previsti ex lege per il riconoscimento di tutti i benefici sopra elencati, ha chiesto adito l'intesta Tribunale ai sensi dell'art. 445 bis co. 6 e degli artt. 414 e 442 c.p.c. Si costituiva in giudizio l'INPS contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso. Il Giudice, all'odierna udienza, disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, letti gli atti e i documenti depositati decideva la causa con sentenza contestuale. La domanda è fondata.
***** Dalle conclusioni rese dal consulente tecnico d'ufficio (del 18/01/2025), emerge che il ricorrente presenta un grado di invalidità pari al 100% e, pertanto, “risulta certamente soddisfatto il requisito sanitario di impossibilità a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, detto dall'art. 1 della Legge 18/80 e successive modifiche ed integrazioni”. Quanto alla decorrenza, il CTU ha ritenuto che, sulla base dei dati documentali prodotti, sia possibile far risalire il riconoscimento della prestazione in oggetto a far data da settembre 2024. Le conclusioni rese dal CTU risultano sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici. Pertanto, possono condividersi ed essere posti alla base della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedeva:
1) accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario, secondo le risultanze indicate nella relazione del Consulente tecnico d'ufficio, affermando, in favore del ricorrente, il diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, legge n. 18/1980, con decorrenza da settembre 2024;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, dei rati maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, legge n. 18/1980, con decorrenza da settembre 2024, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo;
3) pone definitivamente a carico dell'I.N.P.S. le spese dell' liquidate come da separato decreto;
CP_3
4) condanna l'INPS resistente al pagamento delle spese processuali liquidate complessivamente in € 2.200,00, oltre IVA, CPA, e rimborso forfettario delle spese generali al 15%, da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ. Roma, 20/02/2025. Il Giudice del Lavoro Paolo Mormile
Provvedimento redatto con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, Funzionario addetto UPP.