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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/11/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maurizio Petrelli Presidente
dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere relatore
Consiglieredott.ssa Virginia Zuppetta
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 739/2021 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 15.11.2023
promossa da
(c.f. C.F. 1 1), rappresentato e Parte 1
difeso dagli Avv.ti IN Vitale e Silvia Vitale
APPELLANTE
contro c.f. e p.iva P.IVA 1 ), in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to
EL OL
nonché contro
CP 2 (c.f. e p.iva P.IVA 2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Giuseppina
Santomanco
APPELLATO
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del
15.11.2023, al cui contenuto qui si rinvia. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del Parte 1 ha convenuto dinanzi a questo Tribunale "
[...] processo: CP 2 al fine di sentire dichiarare la inefficacia nei propri Controparte 1 e confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita a rogito del Notaio Persona 1 del 17.5.2012, rep. N. 3460, con il quale la Controparte 1
aveva trasferito alla CP_2 la proprietà dell'unità immobiliare, sita in agro di
Ostuni, alla c.da Cavallo, zona S.I.S.R.I., censita nel Catasto Terreni del Comune di
Ostuni al foglio 73, p.lle 318, 319, 332 e al foglio 74 p.lle 243, 629 e 631, con condanna delle convenute al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore che se ne è dichiarato antistatario.
Premesso che il predetto terreno, già oggetto di contratto preliminare di compravendita stipulato il 19.9.2007 fra l'odierno attore, quale promittente venditore e l [...]
e Controparte 3 in qualità di promissariParte 2 acquirenti, le quali avevano ceduto i propri diritti alla Controparte_1 ed alla
General Scavi di CA IN & c. s.a.s., nonché oggetto di un nuovo preliminare di compravendita questa volta tra il Pt 1 e le due predette cessionarie, in data
7.4.2010 era stato oggetto di contratto definitivo tra il promittente e la Controparte_1
[...] per il prezzo di € 306.240,00, l'attore evidenziava che in data 8.8.2011 l'Agenzia delle Entrate aveva notificato alle parti contraenti, in solido fra loro, un avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, per un importo di
€68.240,74.
Assumeva l'attore che, a seguito del rigetto da parte del giudice tributario di primo e secondo grado dei rispettivi ricorsi avverso il predetto atto impositivo, egli era divenuto creditore della Controparte 1 in via di regresso, dell'importo preteso dall'Agenzia sidelle Entrate, lamentando che tuttavia in data 17.5.2012 la Controparte 1
era disfatta dell'unico cespite presente nel suo patrimonio, avendo trasferito con atto di compravendita a rogito del Notaio Per 1 di Carovigno, proprio l'immobile sopra indicato, alla CP 2 per il convenuto prezzo di € 154.740,00, pagato attraverso l'accollo da parte dell'acquirente dei debiti che la venditrice aveva nei confronti della […] Parte 2 e della General Scavi di CA IN & c.
s.a.s.., ritualmente costituite nell'atto notarile.
Ha assunto infine l'attore che il suddetto atto sia stato preordinato al fine di sottrarre alla garanzia del credito l'unico cespite esistente nel patrimonio del suo coobbligato solidale nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, così arrecando pregiudizio alle proprie ragioni di credito, con la consapevolezza da parte dell'acquirente del predetto pregiudizio, desumibile dai rapporti di parentela intercorrenti tra tutti gli amministratori delle società intervenute nell'atto, nonché dalla inferiorità del prezzo del bene rispetto al suo valore effettivo, nonché dalle modalità di pagamento del prezzo mediante accollo di debiti della cedente oltre che dallo stretto lasso di tempo intercorso tra la notifica dell'atto impositivo e il predetto atto di compravendita.
Ritualmente costituitisi, i convenuti, con distinte comparse di risposta hanno chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
In particolare, la Controparte 1 ha contestato la sussistenza in capo all'attore del vantato diritto di credito, ha evidenziato che l'accollo aveva riguardato debiti della
Controparte_1 regolarmente riportati in bilancio, immediatamente esigibili e che trattandosi di pagamento del debito scaduto, non sarebbe revocabile, ai sensi dell'art. 2901
III co. c.c., ha precisato che non vi sarebbe esiguità del prezzo della vendita, atteso che la cessione alla CP 2 aveva riguardato solo una porzione dell'immobile avendo la convenuta alienato altra parte del compendio in data 6.7.11 alla Controparte 4
[...] ed il 2.8.11 alla Controparte_5 traendone in totale il corrispettivo di €
437.353,00, con un ricavo netto di € 131.113,00, rispetto al prezzo dell'originario acquisto del 7.4.2010. La CP 2 si difendeva rivendicando la propria bona fede.
La causa è stata istruita attraverso la documentazione allegata dalle parti".
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 892/2021,
pubblicata il 15.06.2021, ha così provveduto: "1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna Parte 1 al pagamento nei confronti di eControparte 1
G.T. C. s.r.l. delle spese processuali che si liquidano in favore di ciascuna parte in
€.4.015,00 per compensi oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA”. Il primo giudice: premetteva che l'esistenza del credito (ancorché litigioso, non esigibile o eventuale) è condizione necessaria dell'azione revocatoria sotto il profilo della legitimatio ad causam, premetteva che il credito asseritamente vantato dal Pt 1 nei confronti
Controparte 1 consisterebbe nel diritto di regresso derivante dal della vincolo solidale previsto ex lege, fra le parti del contratto di compravendita immobiliare, dall'art. 57 DPR n. 131/1986 per le imposte tributarie relative al negozio traslativo;
premetteva che il diritto di regresso presuppone l'avvenuto pagamento, da parte del condebitore solidale, di una somma maggiore rispetto a quella da lui dovuta, con conseguente depauperamento del proprio patrimonio e indebito arricchimento degli altri condebitori solidali;
rilevava che l'attore non aveva provato la fonte (né quindi l'esistenza) del diritto di credito restitutorio, non avendo prodotto alcuna attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte all'Agenzia delle Entrate, sicché non poteva dirsi sorto il diritto di regresso;
ad adiuvandum, rappresentava che pur volendo ritenere che al punto 10)
-
dell'atto di compravendita tra il Pt 1 e la vi fosse un Controparte_1 implicito richiamo all'art. 1475 c.c., che pone le spese della compravendita per intero a carico dell'acquirente - in difetto di pagamento spontaneo o coattivo, il Pt 1 non aveva maturato il diritto al regresso nei confronti della
Controparte 1 "ed invero l'Agenzia dell'Entrate potrebbe ritenere di dover agire su entrambi i debitori solidali per l'intero o pro quota ovvero su uno soltanto di essi per l'intero e dunque non tentare neanche di escutere il patrimonio dell'odierno attore".
Parte 1 con atto
2. Avverso la citata sentenza ha proposto appello di citazione notificato il 26.07.2021, proponendo i motivi di seguito enunciati, e rassegnando le medesime conclusioni del primo grado, con vittoria di spese di ambo i gradi, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatati. Instaurato il contraddittorio, con separate comparse depositate il 2.12.2021
e il 3.12.2021, si sono costituite in giudizio la Controparte_1
[...] e la CP_2 contestando quanto ex adverso dedotto, e chiedendo il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del presente grado.
Sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15.11.2023, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di gravame, rubricato "Violazione dell'art. 2901
c.c. e illogica motivazione”, si censura la sentenza nella parte in cui si rileva il difetto di legittimazione ad agire in revocatoria, per inesistenza del credito in ragione del mancato pagamento delle imposte.
L'appellante deduce che:
- per poter esperire l'azione revocatoria, non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una aspettativa di credito legittima, probabile e non manifestamente pretestuosa, per cui possono considerarsi legittimati alla revocatoria tutti coloro che, in base ad un rapporto attuale, siano nella eventuale possibilità di agire in regresso verso il debitore (come ritenuto da molteplici pronunce di legittimità, da ultimo
Cass., Sez. VI, ordinanza 19 febbraio 2020, n. 4212; Cass. Sez. VI, ordinanza
5 febbraio 2019, n. 3369);
- nelnel caso di specie la ragione creditoria dell'appellante risiede nell'obbligazione solidale derivante dall'avviso di rettifica e liquidazione inviato dall'Agenzia delle Entrate, divenuto ormai definitivo mercé
l'esperimento di tutti i mezzi di impugnazione;
ragione che non potrebbe considerarsi pretestuosa, posto che generalmente l'imposta di registro ricade in capo all'acquirente, salva la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di riscuotere il credito da entrambe le parti del contratto;
pertanto, nel caso di specie, sarebbero irrilevanti il mancato pagamento dell'imposta da parte del Pt 1 e la conseguente maturazione del diritto
Controparte_1di regresso nei confronti della
- non avendo la Controparte 1 fornito prova di essere proprietaria di altri beni, deve ritenersi provato che essa si è spogliata dell'unico bene di cui era proprietaria e non ha intenzione né possibilità di pagare il proprio credito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, facendolo quindi ricadere interamente sull'appellante;
- in casi come quello di specie, l'aspettativa del creditore sarebbe tutelata non dalla possibilità di esperire l'azione di regresso, bensì dalla possibilità di esperire l'azione revocatoria, la cui prescrizione infatti decorre dal giorno in cui il debitore ha realizzato l'atto di disposizione che pregiudica le ragioni del creditore. Discorrendo diversamente, si renderebbe vana la tutela creditoria posta alla base della revocatoria.
II. Con il secondo motivo di gravame, rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. dell'art. 1173 c.c. Difetto di
-
,
Motivazione", si censura la sentenza nella parte in cui il giudice pur sostenendo che ai fini della revocatoria sia sufficiente l'esistenza di un credito eventuale, non esigibile e litigioso - esige dall'attore la prova dell'avvenuto pagamento delle imposte, così manifestando l'erroneo convincimento che l'azione di regresso sia funzionale all'azione revocatoria. L'appellante deduce che, invero, sull'attore gravava il solo onere di provare l'aspettativa e la non pretestuosità del proprio credito, che è stato debitamente assolto provando la stipulazione dell'atto di compravendita tra il Pt 1 e la General
Buldings, che ha generato la pretesa dell'Agenzia delle Entrate, nonché la circostanza che nell'atto di vendita è espressamente previsto che le spese sono poste a carico del compratore, tramite il rinvio all'art. 1475 c.c.
III. Con il terzo motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. Omessa o apparente motivazione", si contesta la
- sentenza nella parte in cui non ha ritenuto sussistenti gli altri presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., e cioè:
- l'eventus damni, consistente nell'incapienza del patrimonio della
[...]
CP 1 a causa dell'atto traslativo intercorso con la CP_2 che ha frustrato la garanzia patrimoniale dell'appellante e dell'Agenzia delle Entrate;
- la scientia damni, cioè la consapevolezza del debitore di recare pregiudizio al creditore, desumibile per presunzioni dal fatto che:
1) l'atto di compravendita intercorso con la CP 2 è stato stipulato in data 17.05.2012, subito dopo il 9.2.2012, data in cui la Controparte 1 ha impugnato l'avviso dell'Agenzia delle Entrate (notificato il 3.8.2011);
2) tra i soci della società alienante, quelli della società acquirente e quelli delle società il cui debito è stato oggetto di accollo vi sono legami di rappresentanza e vincoli di parentela;
- la consapevolezza della CP 2 desumibile dallo stretto rapporto di collaborazione e parentela tra i soci della CP 2 e quelli della [...] CP 1 la quale ha infatti dichiarato di avere con la prima "frequenti rapporti commerciali". Infatti:
1) il socio unico della CP 2 è Parte 3 (che è, al contempo, socio accomandante dell' Parte 2 la
,
quale è creditrice della Controparte 1 per € 66.240,00);
2) il legale rappresentante della CP_2 il fratello Controparte_6 (che
è, a sua volta, socio accomandatario della General Scavi, la quale è
Controparte 1 per € 88.500,00); creditrice della
è padre di IN e Pt 3
3) Persona 2 e l'
4) nel primo preliminare stipulato tra il Pt 1 Parte 2 era presente anche un'altra società che addiveniva all'accordo, la CP 3
il cui socio di maggioranza (al 90%) e rappresentante legale era Per 3
rappresentante legale della
[...] figlio di Parte 4
[...]
CP 1 5) di fatto la Controparte_1 ha venduto il suolo a coloro che (dopo aver stipulato il primo preliminare del 19/09/2007 con il Pt 1
avevano ceduto il diritto di acquisto dello stesso suolo alla
[...] CP 1 a mezzo di un successivo preliminare;
6) l'atto di disposizione intercorso tra la Controparte 1 e la CP 2 a avuto ad oggetto una pluralità di particelle di terreni, tutte autonomamente identificate e suscettibili di vendita separata;
CP_2 rispetto all'effettivo 7) l'esiguità del prezzo di vendita pagato dalla Per 4 in quanto già presenti valore del bene, che era ben noto ai fratelli
,
alla stipula dei due precedenti preliminari;
8) dal raffronto del prezzo al mq tra la superficie alienata alla
[...]
Controparte 4 (€ 24,23 al mq), la superficie alienata alla Controparte_5
[...] (€ 20.80 al mq) e quella alienata alla CP_2 € 11.69 al mq).
- l'inapplicabilità del terzo comma dell'art. 2901 c.c., non potendosi considerare adempiuto il pagamento del prezzo in ragione delle seguenti circostanze:
1) la CP 2 i era impegnata a pagare ratealmente, quale corrispettivo del prezzo di vendita, i debiti che la Controparte 1 aveva nei confronti della general Scavi e della versando la prima rata dalParte 5
30.06.2012;
2) dalle copie degli assegni e degli estratti conto prodotti dalla [...] CP 1 risulta che i pagamenti sono stati avviati con tre anni di ritardo dal 10.05.2015, e per importi complessivi maggiori rispetto a quelli indicati nell'atto di vendita, facendo così presumere un'artefatta produzione di assegni e bonifici relativi, in realtà, ad altri rapporti contrattuali tra le parti che, riuniti, hanno portato a totalizzare importi quasi pari a quelli indicati nel contratto di vendita;
3) non è stata dimostrata l'esistenza dei debiti pendenti tra la [...]
e la General Scavi, né che fossero CP 1 l' Parte 2 effettivamente scaduti, né che la compravendita fosse l'unico modo per provvedere al loro adempimento;
4) la Controparte_1 e la CP 2 avevano convenuto un metodo di pagamento anomalo, quale è l'accollo, che comporta l'esatto e preciso soddisfacimento delle richieste creditorie di due soli creditori (peraltro soci della società acquirente), escludendo così la possibilità di soddisfare gli altri creditori della Controparte 1 con gli eventuali ulteriori ricavi della vendita, così dimostrando che l'alienazione del bene è stata eseguita non per reperire la liquidità necessaria all'adempimento di un proprio debito ma con l'intento fraudolento di sottrarre il bene dalla garanzia dei creditori dell'alienante.
IV. Con il quarto motivo, rubricato “Omessa e contraddittoria motivazione e violazione dell'art. 91 c.p.c.", si impugna il capo relativo alle chiedendo - in accoglimenti dei precedenti motivi – la condanna spese,
-
dei convenuti al pagamento delle spese di lite, o in subordine la compensazione delle spese poiché i principi di diritto cui si è informata la decisione del Tribunale rappresentano un mutamento dell'unanime
giurisprudenza.
V. L'appellante in sede di precisazione delle conclusioni rassegnate tramite note scritte sostitutive dell'udienza del 15.11.2023 – ha dedotto i seguenti fatti sopravvenuti (allegando relativa documentazione): con sentenza n. 6144/2021, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione di secondo grado della Commissione Tributaria Regionale della
Puglia, Sezione distaccata di Lecce;
- di aver pagato le spese di lite del primo grado del presente giudizio all'avv.
e alla EL OL, quale difensore della Controparte_1
CP 2
- di aver pagato le spese di registrazione della sentenza della sentenza del
Tribunale di Brindisi;
-di aver aderito alla definizione agevolata per le cartelle di pagamento per cui è causa n.02420120003863462001 e n.02420160009237978000 nonché
per altre cartelle non pagate, con dichiarazione del 6.4.2023;
- e di aver già provveduto al pagamento della prima rata, sia per la definizione agevolata delle cartelle emesse in conseguenza dell'accertamento per cui è causa (per le quali l'agenzia delle Entrate ha rilasciato la quietanza n.0242120003863462 dell'importo di € 1162,54), sia per le altre cartelle per le quali è stata pagata la prima rata di € 1.151,42.
In ragione di quanto sopra, ha pertanto integrato le conclusioni rassegnate in appello, chiedendo altresì “la condanna degli appellati e comunque di chi ha incassato le somme, a restituire al Pt 1 l'importo di €.6.345,44 pagato alla GTO e quello di 6.345,44 pagato all'avv. EL OL, difensore di Parte 6 in esecuzione della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Brindisi".
VI. L'atto d'appello è meritevole di accoglimento.
Il primo motivo di appello, con cui si insiste nella sussistenza della legittimazione ad agire in revocatoria in capo al Pt 1 in ragione della legittima aspettativa di acquistare un diritto di regresso nei confronti della Controparte 1 è fondato in ragione della seguente tesi, che si procede a dimostrare: se, per esplicita previsione dell'art. 2901 c.c., l'azione revocatoria può essere esperita anche a tutela di un credito sottoposto a condizione sospensiva, allora per eadem ratio può essere esperita anche a tutela del diritto di regresso del debitore solidale.
L'eadem ratio consta nella equivalenza della situazione giuridica soggettiva del titolare del diritto sottoposto a condizione e del titolare del diritto di regresso:
- in entrambi i casi, si è già verificato il fatto costitutivo del diritto di credito;
pertanto, il diritto è stato già acquisito al patrimonio giuridico del titolare, sebbene risulti inesigibile sino al verificarsi di un fatto futuro e incerto, che consiste 1) nel caso del diritto sottoposto a condizione, in quello descritto nel negozio, 2) nel caso dell'obbligazione solidale, nell'adempimento dell'intero debito da parte di uno dei debitori solidali, come previsto dall'art. 1299 c.c.;
- in entrambi i casi, dal fattore genetico sorgono due rapporti: dapprima un rapporto di aspettativa, e (successivamente ed eventualmente) un rapporto giuridico obbligatorio. L'eventualità del secondo rapporto e la natura di aspettativa del primo rapporto sono una conseguenza necessaria del carattere di incertezza sia del fatto previsto come condizione, sia - nel caso della solidarietà passiva - del fatto eventuale e incerto che un condebitore paghi per l'intero il creditore, fatto a cui la legge ricollega il diritto di regresso;
- il rapporto di aspettativa, come si desume dagli art. 1356 e 1358 c.c., ha la funzione di rendere possibile la realizzazione degli effetti dipendenti dall'avveramento della condizione. Infatti, esso consta del dovere per il
soggetto passivo di "comportarsi secondo buona fede per mantenere integre le ragioni dell'altra parte" (art. 1358 c.c.) e, specularmente, del diritto per il soggetto attivo "in pendenza della condizione di compiere atti conservativi" (art. 1356 c.c.),
...
dunque, di adottare misure di neutralizzazione del pericolo di danno all'oggetto del diritto e alle sue garanzie derivante da condotte attive o inerti del soggetto passivo;
- dunque, come il diritto sottoposto a condizione è qualificabile come aspettativa legittima (aspettativa cioè che la controparte si comporti secondo buona fede sì da conservare integre le ragioni e le garanzie creditorie, sicché
- in caso di avveramento della condizione - il titolare del diritto condizionato possa effettivamente goderne), parimenti la situazione giuridica del titolare del diritto di regresso non ancora esigibile è qualificabile come aspettativa legittima (l'aspettativa cioè che il condebitore solidale mantenga integra la garanzia patrimoniale generica, sicché in caso di pagamento per l'intero del
-
credito comune – il debitore solidale possa ex lege o ex contractu rivalersi pro quota o per l'intero sul patrimonio dell'altro debitore solidale).
In definitiva, quindi, l'azione revocatoria è esperibile non solo a tutela di un diritto di credito certo ed esigibile, ma anche e soprattutto a tutela di una aspettativa di credito, con il logico limite della sussistenza dei fatti costitutivi dell'aspettativa di credito, non potendosi tutelare aspettative pretestuose e prive di fondamento legale o negoziale.
In tal senso si è costantemente espressa la giurisprudenza di legittimità, operando una interpretazione teleologicamente orientata e sistematica dell'art. 2901 c.c., secondo cui è proprio la funzione cautelare e conservativa dell'actio pauliana che consente di estenderne l'applicazione anche alle aspettative legittime: "in tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi,
coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali" (cfr., ex plurimis, Cass. civ. ord. nn. 10548/2025, 28141/2023) e ancora “dalla letterale formulazione del primo comma dell'articolo 2901 c.c. è possibile esercitare l'azione pauliana anche quando il credito è ancora una mera potenzialità, e quindi a monte persino del credito litigioso come pure di quello sottoposto a termine e condizione. Ai fini dell'esercizio di questo strumento di tutela ontologicamente e radicalmente preventiva, infatti, l'articolo 2901 c.c. fornisce una nozione lata di credito comprensiva della ragione o aspettativa. La tutela, si può logicamente concludere, è preventiva tanto quanto eventuale è il credito che ne è l'oggetto" (Cass. civ. n. 1414/2023).
Una diversa opzione interpretativa contrasterebbe con la funzione conservativa e cautelare dell'azione revocatoria, giacché: lascerebbe il condebitore solidale sprovvisto di tutela cautelare fino a che non abbia soddisfatto il creditore comune, così realizzando il fatto costitutivo del diritto di regresso;
- consentirebbe nel frattempo al co-obbligato solidale di spogliarsi dei suoi beni e di sottrarli all'azione esecutiva;
farebbe irrimediabilmente perdere al condebitore con diritto di regresso la possibilità di soddisfarsi, in via esecutiva, sui beni, oramai alienati, del condebitore inadempiente.
In definitiva, sussiste la legittimazione ad agire in revocatoria a tutela del diritto di regresso del debitore di un'obbligazione solidale, poiché ciascun condebitore nello iato temporale tra la genesi dell'obbligazione solidale e
-
il suo adempimento - versa in una situazione non dissimile da quella del titolare di un'aspettativa di credito. Già realizzatisi i fatti generatori dell'obbligazione risarcitoria comune a più soggetti, il condebitore solidare può legittimamente attendersi di dover pagare l'intero e di poter escutere gli altri condebitori per la porzione di debito eccedente la propria quota.
VII. Tanto premesso, anche il secondo motivo di appello è fondato.
Avendo dimostrato che l'azione revocatoria tutela, fisiologicamente,
l'aspettativa del credito, sul Pt 1 non ricade l'onere di provare di aver pagato il debito tributario e quindi di poter esercitare il suo diritto di regresso.
Il primo giudice ha ritenuto che il Pt 1 dovesse dimostrare il fatto costitutivo del diritto di regresso, erroneamente identificandolo nel pagamento del debito tributario e nel depauperamento del proprio patrimonio per una quota eccedente il proprio debito. Come sopra argomentato, l'atto di pagamento non deve qualificarsi come fatto generatore del diritto di regresso (che esiste già nella sfera patrimoniale del suo titolare in virtù della fonte negoziale o legale dell'obbligazione solidale), ma come fatto che incide sul piano dell'efficacia e dell'esigibilità del diritto, comportando la trasformazione dell'aspettativa di credito in diritto di credito, o volendo dire diversamente come fatto che caduca il rapporto
-
di aspettativa e rende efficace il rapporto obbligatorio.
Invero, tramite la produzione documentale, il Pt 1 a provato la propria ragione creditoria e le fonti del rapporto di aspettativa (l'atto di compravendita stipulato tra il Pt 1 la Controparte_1 ove è previsto un implicito rinvio all'art. 1475 c.c. che pone le spese negoziali a carico dell'acquirente; il relativo obbligo di assolvimento dell'imposta di registro di cui all'avviso di rettifica e liquidazione inviato dall'Agenzia delle Entrate;
l'art. 57 DPR 131/1986 che impone, a favore dell'Agenzia delle Entrate, il regime di solidarietà passiva tra le parti della compravendita per il pagamento dell'imposta di registro), nonché il compimento di un negozio giuridico da parte della cronologicamente successivo al sorgere del Parte 6
,
debito tributario e alla notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione.
A posteriori, sulla base dei fatti sopravvenuti in corso di giudizio (come la definitività dell'avviso di rettifica e liquidazione giusta pronuncia n.
6144/2021 della Suprema Corte, e l'adesione del Pt 7 alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento oggetto di causa), risulta provata la legittimità dell'aspettativa vantata dal e posta a fondamento Pt 7
dell'azione esperita.
VIII. Il terzo motivo di appello è fondato: sussistono i requisiti di cui all'art. 2901 c.c. per l'accoglimento dell'azione:
a) l'atto impugnato (stipulato il 17.05.2012) è successivo al sorgere dell'aspettativa del diritto di regresso, tenuto conto del momento in cui è venuto ad esistenza il presupposto del debito tributario e, quindi al contempo, l'aspettativa del diritto di regresso e l'altrui dovere di non modificare in peius la propria garanzia patrimoniale generica (atto di compravendita del 7.4.2010);
b) l'eventus damni. Si premette che l'azione revocatoria ordinaria mira a rendere inopponibili al creditore gli atti dispositivi del debitore, che – comportando una
-
variazione quantitativa e/o qualitativa dell'intero patrimonio riducono la
-
garanzia patrimoniale generica, compromettendo le possibilità future del creditore di soddisfarsi pienamente e agevolmente. Pertanto, ai fini dell'accertamento dell'eventus damni, è sufficiente ravvisare un pericolo di danno per il creditore, consistente nella incertezza dell'esecuzione coattiva del debito e/o della sua fruttuosità. Posto che una situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un danno futuro, allora la valutazione sulla potenzialità pregiudizievole dell'atto dispositivo va compiuta tramite un giudizio prognostico proiettato al futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia
(cfr. Cass. Civ. nn. 20312/2024, 20671/2018, 11892/2016, 2971/1999).
Nel caso di specie, il dissolvimento della garanzia patrimoniale generica per incapienza del patrimonio societario era già sussistente nell'anno precedente alla stipula dell'atto traslativo oggetto di causa, come dimostrato dal bilancio della
Controparte 1 dell'anno 2011, che registrava una perdita di esercizio di oltre cinquantamila euro. Sicché, in ragione della vendita dell'immobile e, soprattutto, della finalizzazione di quest'ultima a risanare debiti pregressi, può ritenersi che la garanzia generica sia stata ulteriormente diminuita, essendosi verificata - tramite la vendita sì l'estinzione di un debito, ma anche la depauperazione del
-
patrimonio immobiliare esecutabile.
Giova precisare che la Controparte_1 non ha dedotto che il proprio patrimonio è costituito da altri beni facilmente esecutabili, così omettendo di assolvere l'onere della prova liberatoria della consistenza del patrimonio residuo
(in tal senso Cass. Civ., ord. n. 20312/2024: "in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell' eventus damni");
c) la scientia damni. Premesso che, ai fini della revocabilità dell'atto negoziale, non occorre che l'autore del medesimo lo abbia posto in essere col dolo intenzionale di frodare i creditori e, cioè, di rendersi incapiente rispetto alle loro future azioni esecutive, ma è sufficiente che egli abbia agito anche con mero dolo eventuale, cioè con la consapevolezza che l'atto negoziale avrebbe reso più difficile per i creditori l'aggressione del suo patrimonio, accettando tale circostanza come una conseguenza collaterale dell'atto negoziale – nel caso di
-
specie la scientia damni è inferibile, per presunzioni, sia dalla circostanza che la compravendita oggetto di causa è stata stipulata il 17.5.2012, cioè poco dopo la notifica dell'avviso dell'Agenzia delle Entrate del 3.8.2011 e poco dopo il 9.2.2012,
Controparte_1 nonché a data di impugnazione dell'avviso da parte della cavallo tra le assemblee sociali del 28.4.2012 e il 28.06.2012 aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio di esecrizio in perdita del 2011; sia dalla circostanza che con tale compravendita - il patrimonio societario della Controparte 1
sarebbe rimasto incapiente;
d) la scientia damni in capo alla CP 2 è desumibile in via indiziaria dagli stretti rapporti obbligatori e famigliari intercorrenti tra i soci della Controparte 1 CP 2 l'Impresa Pt 2 e la Controparte 3 (per i dettagli delle soci della relazioni si rinvia alla rappresentazione effettuata dall'appellante e sopra riportata), per cui non può revocarsi in dubbio che anche la CP_2 conoscesse l'effetto dell'atto di compravendita sul patrimonio della Controparte_1
e) inapplicabilità del terzo comma dell'art. 2901 c.c., secondo cui “non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”. Nel caso di specie non si è verificato alcun adempimento del debito scaduto, ma si è solo perfezionato un accordo finalizzato all'accollo dei debiti della Controparte 1 nei confronti della General
Scavi e della Parte_5 senza liberazione della Controparte_1 che è
pertanto rimasta obbligata in solido con la CP 2 ai sensi dell'art. 1273, II e
III comma, c.c., giacché le creditrici non hanno espressamente dichiarato di liberare la debitrice originaria.
Il perdurare dell'inadempimento del debito scaduto è dimostrata dalle copie degli assegni e degli estratti conto prodotti dalla CP 2 (cfr. allegati da 1 a 10, depositati il 5.12.2017 in primo grado), da cui risulta che i pagamenti sono stati effettuati tra il 2015 e il 2016, dunque con tre anni di ritardo rispetto alla data pattuita per il primo pagamento rateale (30.06.2012) e alla stipula dell'atto impugnato in revocatoria.
IX. In ragione dell'accoglimento dell'appello e dell'integrale riforma della sentenza appellata, e data la dimostrazione dei pagamenti effettuati dall'appellante in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, si condannano gli appellati alla restituzione degli stessi in favore di Parte 1 X. In ragione dell'esito complessivo della lite e in applicazione del principio di soccombenza, le parti convenute sono condannate al pagamento, in solido tra loro e in favore dell'appellante, delle spese di lite di ambo i gradi, che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari Avv. IN Vitale e Avv. Silvia Vitale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, revoca ex art. 2901 cod. civ. e dichiara inefficace nei confronti di Parte 1 l'atto del 17.5.2012, rep. n. 3460, di compravendita a rogito del Notaio Persona 1
racc. n. 2752, con il quale la ha trasferito alla CP 2 Controparte_1
la proprietà dell'unità immobiliare, sita in agro di Ostuni, alla c.da Cavallo, zona
S.I.S.R.I., censita nel Catasto Terreni del Comune di Ostuni al foglio 73, p.lle
318, 319, 332 e al foglio 74 p.lle 243, 629 e 631;
2) condanna Controparte_7 alla restituzione in favore di delle somme da quest'ultimo versate in conseguenza della Parte 1
sentenza di primo grado.
Controparte 1 e la CP 2 al pagamento in solido delle 3) condanna la spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dei procuratori anticipatari
Avv. IN Vitale e Avv. Silvia Vitale, che liquida, di Parte 1
quanto a quelle del primo grado, in complessivi € 14.500,00 (di cui € 759,00 per spese)), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP come per legge e, quanto a quelle del secondo grado, in complessivi € 16.138,50 di cui € 1138,50 per spese), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Maurizio Petrelli dr.ssa Patrizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maurizio Petrelli Presidente
dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere relatore
Consiglieredott.ssa Virginia Zuppetta
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 739/2021 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 15.11.2023
promossa da
(c.f. C.F. 1 1), rappresentato e Parte 1
difeso dagli Avv.ti IN Vitale e Silvia Vitale
APPELLANTE
contro c.f. e p.iva P.IVA 1 ), in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to
EL OL
nonché contro
CP 2 (c.f. e p.iva P.IVA 2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Giuseppina
Santomanco
APPELLATO
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del
15.11.2023, al cui contenuto qui si rinvia. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del Parte 1 ha convenuto dinanzi a questo Tribunale "
[...] processo: CP 2 al fine di sentire dichiarare la inefficacia nei propri Controparte 1 e confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita a rogito del Notaio Persona 1 del 17.5.2012, rep. N. 3460, con il quale la Controparte 1
aveva trasferito alla CP_2 la proprietà dell'unità immobiliare, sita in agro di
Ostuni, alla c.da Cavallo, zona S.I.S.R.I., censita nel Catasto Terreni del Comune di
Ostuni al foglio 73, p.lle 318, 319, 332 e al foglio 74 p.lle 243, 629 e 631, con condanna delle convenute al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore che se ne è dichiarato antistatario.
Premesso che il predetto terreno, già oggetto di contratto preliminare di compravendita stipulato il 19.9.2007 fra l'odierno attore, quale promittente venditore e l [...]
e Controparte 3 in qualità di promissariParte 2 acquirenti, le quali avevano ceduto i propri diritti alla Controparte_1 ed alla
General Scavi di CA IN & c. s.a.s., nonché oggetto di un nuovo preliminare di compravendita questa volta tra il Pt 1 e le due predette cessionarie, in data
7.4.2010 era stato oggetto di contratto definitivo tra il promittente e la Controparte_1
[...] per il prezzo di € 306.240,00, l'attore evidenziava che in data 8.8.2011 l'Agenzia delle Entrate aveva notificato alle parti contraenti, in solido fra loro, un avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, per un importo di
€68.240,74.
Assumeva l'attore che, a seguito del rigetto da parte del giudice tributario di primo e secondo grado dei rispettivi ricorsi avverso il predetto atto impositivo, egli era divenuto creditore della Controparte 1 in via di regresso, dell'importo preteso dall'Agenzia sidelle Entrate, lamentando che tuttavia in data 17.5.2012 la Controparte 1
era disfatta dell'unico cespite presente nel suo patrimonio, avendo trasferito con atto di compravendita a rogito del Notaio Per 1 di Carovigno, proprio l'immobile sopra indicato, alla CP 2 per il convenuto prezzo di € 154.740,00, pagato attraverso l'accollo da parte dell'acquirente dei debiti che la venditrice aveva nei confronti della […] Parte 2 e della General Scavi di CA IN & c.
s.a.s.., ritualmente costituite nell'atto notarile.
Ha assunto infine l'attore che il suddetto atto sia stato preordinato al fine di sottrarre alla garanzia del credito l'unico cespite esistente nel patrimonio del suo coobbligato solidale nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, così arrecando pregiudizio alle proprie ragioni di credito, con la consapevolezza da parte dell'acquirente del predetto pregiudizio, desumibile dai rapporti di parentela intercorrenti tra tutti gli amministratori delle società intervenute nell'atto, nonché dalla inferiorità del prezzo del bene rispetto al suo valore effettivo, nonché dalle modalità di pagamento del prezzo mediante accollo di debiti della cedente oltre che dallo stretto lasso di tempo intercorso tra la notifica dell'atto impositivo e il predetto atto di compravendita.
Ritualmente costituitisi, i convenuti, con distinte comparse di risposta hanno chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
In particolare, la Controparte 1 ha contestato la sussistenza in capo all'attore del vantato diritto di credito, ha evidenziato che l'accollo aveva riguardato debiti della
Controparte_1 regolarmente riportati in bilancio, immediatamente esigibili e che trattandosi di pagamento del debito scaduto, non sarebbe revocabile, ai sensi dell'art. 2901
III co. c.c., ha precisato che non vi sarebbe esiguità del prezzo della vendita, atteso che la cessione alla CP 2 aveva riguardato solo una porzione dell'immobile avendo la convenuta alienato altra parte del compendio in data 6.7.11 alla Controparte 4
[...] ed il 2.8.11 alla Controparte_5 traendone in totale il corrispettivo di €
437.353,00, con un ricavo netto di € 131.113,00, rispetto al prezzo dell'originario acquisto del 7.4.2010. La CP 2 si difendeva rivendicando la propria bona fede.
La causa è stata istruita attraverso la documentazione allegata dalle parti".
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 892/2021,
pubblicata il 15.06.2021, ha così provveduto: "1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna Parte 1 al pagamento nei confronti di eControparte 1
G.T. C. s.r.l. delle spese processuali che si liquidano in favore di ciascuna parte in
€.4.015,00 per compensi oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA”. Il primo giudice: premetteva che l'esistenza del credito (ancorché litigioso, non esigibile o eventuale) è condizione necessaria dell'azione revocatoria sotto il profilo della legitimatio ad causam, premetteva che il credito asseritamente vantato dal Pt 1 nei confronti
Controparte 1 consisterebbe nel diritto di regresso derivante dal della vincolo solidale previsto ex lege, fra le parti del contratto di compravendita immobiliare, dall'art. 57 DPR n. 131/1986 per le imposte tributarie relative al negozio traslativo;
premetteva che il diritto di regresso presuppone l'avvenuto pagamento, da parte del condebitore solidale, di una somma maggiore rispetto a quella da lui dovuta, con conseguente depauperamento del proprio patrimonio e indebito arricchimento degli altri condebitori solidali;
rilevava che l'attore non aveva provato la fonte (né quindi l'esistenza) del diritto di credito restitutorio, non avendo prodotto alcuna attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte all'Agenzia delle Entrate, sicché non poteva dirsi sorto il diritto di regresso;
ad adiuvandum, rappresentava che pur volendo ritenere che al punto 10)
-
dell'atto di compravendita tra il Pt 1 e la vi fosse un Controparte_1 implicito richiamo all'art. 1475 c.c., che pone le spese della compravendita per intero a carico dell'acquirente - in difetto di pagamento spontaneo o coattivo, il Pt 1 non aveva maturato il diritto al regresso nei confronti della
Controparte 1 "ed invero l'Agenzia dell'Entrate potrebbe ritenere di dover agire su entrambi i debitori solidali per l'intero o pro quota ovvero su uno soltanto di essi per l'intero e dunque non tentare neanche di escutere il patrimonio dell'odierno attore".
Parte 1 con atto
2. Avverso la citata sentenza ha proposto appello di citazione notificato il 26.07.2021, proponendo i motivi di seguito enunciati, e rassegnando le medesime conclusioni del primo grado, con vittoria di spese di ambo i gradi, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatati. Instaurato il contraddittorio, con separate comparse depositate il 2.12.2021
e il 3.12.2021, si sono costituite in giudizio la Controparte_1
[...] e la CP_2 contestando quanto ex adverso dedotto, e chiedendo il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del presente grado.
Sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15.11.2023, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di gravame, rubricato "Violazione dell'art. 2901
c.c. e illogica motivazione”, si censura la sentenza nella parte in cui si rileva il difetto di legittimazione ad agire in revocatoria, per inesistenza del credito in ragione del mancato pagamento delle imposte.
L'appellante deduce che:
- per poter esperire l'azione revocatoria, non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una aspettativa di credito legittima, probabile e non manifestamente pretestuosa, per cui possono considerarsi legittimati alla revocatoria tutti coloro che, in base ad un rapporto attuale, siano nella eventuale possibilità di agire in regresso verso il debitore (come ritenuto da molteplici pronunce di legittimità, da ultimo
Cass., Sez. VI, ordinanza 19 febbraio 2020, n. 4212; Cass. Sez. VI, ordinanza
5 febbraio 2019, n. 3369);
- nelnel caso di specie la ragione creditoria dell'appellante risiede nell'obbligazione solidale derivante dall'avviso di rettifica e liquidazione inviato dall'Agenzia delle Entrate, divenuto ormai definitivo mercé
l'esperimento di tutti i mezzi di impugnazione;
ragione che non potrebbe considerarsi pretestuosa, posto che generalmente l'imposta di registro ricade in capo all'acquirente, salva la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di riscuotere il credito da entrambe le parti del contratto;
pertanto, nel caso di specie, sarebbero irrilevanti il mancato pagamento dell'imposta da parte del Pt 1 e la conseguente maturazione del diritto
Controparte_1di regresso nei confronti della
- non avendo la Controparte 1 fornito prova di essere proprietaria di altri beni, deve ritenersi provato che essa si è spogliata dell'unico bene di cui era proprietaria e non ha intenzione né possibilità di pagare il proprio credito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, facendolo quindi ricadere interamente sull'appellante;
- in casi come quello di specie, l'aspettativa del creditore sarebbe tutelata non dalla possibilità di esperire l'azione di regresso, bensì dalla possibilità di esperire l'azione revocatoria, la cui prescrizione infatti decorre dal giorno in cui il debitore ha realizzato l'atto di disposizione che pregiudica le ragioni del creditore. Discorrendo diversamente, si renderebbe vana la tutela creditoria posta alla base della revocatoria.
II. Con il secondo motivo di gravame, rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. dell'art. 1173 c.c. Difetto di
-
,
Motivazione", si censura la sentenza nella parte in cui il giudice pur sostenendo che ai fini della revocatoria sia sufficiente l'esistenza di un credito eventuale, non esigibile e litigioso - esige dall'attore la prova dell'avvenuto pagamento delle imposte, così manifestando l'erroneo convincimento che l'azione di regresso sia funzionale all'azione revocatoria. L'appellante deduce che, invero, sull'attore gravava il solo onere di provare l'aspettativa e la non pretestuosità del proprio credito, che è stato debitamente assolto provando la stipulazione dell'atto di compravendita tra il Pt 1 e la General
Buldings, che ha generato la pretesa dell'Agenzia delle Entrate, nonché la circostanza che nell'atto di vendita è espressamente previsto che le spese sono poste a carico del compratore, tramite il rinvio all'art. 1475 c.c.
III. Con il terzo motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. Omessa o apparente motivazione", si contesta la
- sentenza nella parte in cui non ha ritenuto sussistenti gli altri presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., e cioè:
- l'eventus damni, consistente nell'incapienza del patrimonio della
[...]
CP 1 a causa dell'atto traslativo intercorso con la CP_2 che ha frustrato la garanzia patrimoniale dell'appellante e dell'Agenzia delle Entrate;
- la scientia damni, cioè la consapevolezza del debitore di recare pregiudizio al creditore, desumibile per presunzioni dal fatto che:
1) l'atto di compravendita intercorso con la CP 2 è stato stipulato in data 17.05.2012, subito dopo il 9.2.2012, data in cui la Controparte 1 ha impugnato l'avviso dell'Agenzia delle Entrate (notificato il 3.8.2011);
2) tra i soci della società alienante, quelli della società acquirente e quelli delle società il cui debito è stato oggetto di accollo vi sono legami di rappresentanza e vincoli di parentela;
- la consapevolezza della CP 2 desumibile dallo stretto rapporto di collaborazione e parentela tra i soci della CP 2 e quelli della [...] CP 1 la quale ha infatti dichiarato di avere con la prima "frequenti rapporti commerciali". Infatti:
1) il socio unico della CP 2 è Parte 3 (che è, al contempo, socio accomandante dell' Parte 2 la
,
quale è creditrice della Controparte 1 per € 66.240,00);
2) il legale rappresentante della CP_2 il fratello Controparte_6 (che
è, a sua volta, socio accomandatario della General Scavi, la quale è
Controparte 1 per € 88.500,00); creditrice della
è padre di IN e Pt 3
3) Persona 2 e l'
4) nel primo preliminare stipulato tra il Pt 1 Parte 2 era presente anche un'altra società che addiveniva all'accordo, la CP 3
il cui socio di maggioranza (al 90%) e rappresentante legale era Per 3
rappresentante legale della
[...] figlio di Parte 4
[...]
CP 1 5) di fatto la Controparte_1 ha venduto il suolo a coloro che (dopo aver stipulato il primo preliminare del 19/09/2007 con il Pt 1
avevano ceduto il diritto di acquisto dello stesso suolo alla
[...] CP 1 a mezzo di un successivo preliminare;
6) l'atto di disposizione intercorso tra la Controparte 1 e la CP 2 a avuto ad oggetto una pluralità di particelle di terreni, tutte autonomamente identificate e suscettibili di vendita separata;
CP_2 rispetto all'effettivo 7) l'esiguità del prezzo di vendita pagato dalla Per 4 in quanto già presenti valore del bene, che era ben noto ai fratelli
,
alla stipula dei due precedenti preliminari;
8) dal raffronto del prezzo al mq tra la superficie alienata alla
[...]
Controparte 4 (€ 24,23 al mq), la superficie alienata alla Controparte_5
[...] (€ 20.80 al mq) e quella alienata alla CP_2 € 11.69 al mq).
- l'inapplicabilità del terzo comma dell'art. 2901 c.c., non potendosi considerare adempiuto il pagamento del prezzo in ragione delle seguenti circostanze:
1) la CP 2 i era impegnata a pagare ratealmente, quale corrispettivo del prezzo di vendita, i debiti che la Controparte 1 aveva nei confronti della general Scavi e della versando la prima rata dalParte 5
30.06.2012;
2) dalle copie degli assegni e degli estratti conto prodotti dalla [...] CP 1 risulta che i pagamenti sono stati avviati con tre anni di ritardo dal 10.05.2015, e per importi complessivi maggiori rispetto a quelli indicati nell'atto di vendita, facendo così presumere un'artefatta produzione di assegni e bonifici relativi, in realtà, ad altri rapporti contrattuali tra le parti che, riuniti, hanno portato a totalizzare importi quasi pari a quelli indicati nel contratto di vendita;
3) non è stata dimostrata l'esistenza dei debiti pendenti tra la [...]
e la General Scavi, né che fossero CP 1 l' Parte 2 effettivamente scaduti, né che la compravendita fosse l'unico modo per provvedere al loro adempimento;
4) la Controparte_1 e la CP 2 avevano convenuto un metodo di pagamento anomalo, quale è l'accollo, che comporta l'esatto e preciso soddisfacimento delle richieste creditorie di due soli creditori (peraltro soci della società acquirente), escludendo così la possibilità di soddisfare gli altri creditori della Controparte 1 con gli eventuali ulteriori ricavi della vendita, così dimostrando che l'alienazione del bene è stata eseguita non per reperire la liquidità necessaria all'adempimento di un proprio debito ma con l'intento fraudolento di sottrarre il bene dalla garanzia dei creditori dell'alienante.
IV. Con il quarto motivo, rubricato “Omessa e contraddittoria motivazione e violazione dell'art. 91 c.p.c.", si impugna il capo relativo alle chiedendo - in accoglimenti dei precedenti motivi – la condanna spese,
-
dei convenuti al pagamento delle spese di lite, o in subordine la compensazione delle spese poiché i principi di diritto cui si è informata la decisione del Tribunale rappresentano un mutamento dell'unanime
giurisprudenza.
V. L'appellante in sede di precisazione delle conclusioni rassegnate tramite note scritte sostitutive dell'udienza del 15.11.2023 – ha dedotto i seguenti fatti sopravvenuti (allegando relativa documentazione): con sentenza n. 6144/2021, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione di secondo grado della Commissione Tributaria Regionale della
Puglia, Sezione distaccata di Lecce;
- di aver pagato le spese di lite del primo grado del presente giudizio all'avv.
e alla EL OL, quale difensore della Controparte_1
CP 2
- di aver pagato le spese di registrazione della sentenza della sentenza del
Tribunale di Brindisi;
-di aver aderito alla definizione agevolata per le cartelle di pagamento per cui è causa n.02420120003863462001 e n.02420160009237978000 nonché
per altre cartelle non pagate, con dichiarazione del 6.4.2023;
- e di aver già provveduto al pagamento della prima rata, sia per la definizione agevolata delle cartelle emesse in conseguenza dell'accertamento per cui è causa (per le quali l'agenzia delle Entrate ha rilasciato la quietanza n.0242120003863462 dell'importo di € 1162,54), sia per le altre cartelle per le quali è stata pagata la prima rata di € 1.151,42.
In ragione di quanto sopra, ha pertanto integrato le conclusioni rassegnate in appello, chiedendo altresì “la condanna degli appellati e comunque di chi ha incassato le somme, a restituire al Pt 1 l'importo di €.6.345,44 pagato alla GTO e quello di 6.345,44 pagato all'avv. EL OL, difensore di Parte 6 in esecuzione della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Brindisi".
VI. L'atto d'appello è meritevole di accoglimento.
Il primo motivo di appello, con cui si insiste nella sussistenza della legittimazione ad agire in revocatoria in capo al Pt 1 in ragione della legittima aspettativa di acquistare un diritto di regresso nei confronti della Controparte 1 è fondato in ragione della seguente tesi, che si procede a dimostrare: se, per esplicita previsione dell'art. 2901 c.c., l'azione revocatoria può essere esperita anche a tutela di un credito sottoposto a condizione sospensiva, allora per eadem ratio può essere esperita anche a tutela del diritto di regresso del debitore solidale.
L'eadem ratio consta nella equivalenza della situazione giuridica soggettiva del titolare del diritto sottoposto a condizione e del titolare del diritto di regresso:
- in entrambi i casi, si è già verificato il fatto costitutivo del diritto di credito;
pertanto, il diritto è stato già acquisito al patrimonio giuridico del titolare, sebbene risulti inesigibile sino al verificarsi di un fatto futuro e incerto, che consiste 1) nel caso del diritto sottoposto a condizione, in quello descritto nel negozio, 2) nel caso dell'obbligazione solidale, nell'adempimento dell'intero debito da parte di uno dei debitori solidali, come previsto dall'art. 1299 c.c.;
- in entrambi i casi, dal fattore genetico sorgono due rapporti: dapprima un rapporto di aspettativa, e (successivamente ed eventualmente) un rapporto giuridico obbligatorio. L'eventualità del secondo rapporto e la natura di aspettativa del primo rapporto sono una conseguenza necessaria del carattere di incertezza sia del fatto previsto come condizione, sia - nel caso della solidarietà passiva - del fatto eventuale e incerto che un condebitore paghi per l'intero il creditore, fatto a cui la legge ricollega il diritto di regresso;
- il rapporto di aspettativa, come si desume dagli art. 1356 e 1358 c.c., ha la funzione di rendere possibile la realizzazione degli effetti dipendenti dall'avveramento della condizione. Infatti, esso consta del dovere per il
soggetto passivo di "comportarsi secondo buona fede per mantenere integre le ragioni dell'altra parte" (art. 1358 c.c.) e, specularmente, del diritto per il soggetto attivo "in pendenza della condizione di compiere atti conservativi" (art. 1356 c.c.),
...
dunque, di adottare misure di neutralizzazione del pericolo di danno all'oggetto del diritto e alle sue garanzie derivante da condotte attive o inerti del soggetto passivo;
- dunque, come il diritto sottoposto a condizione è qualificabile come aspettativa legittima (aspettativa cioè che la controparte si comporti secondo buona fede sì da conservare integre le ragioni e le garanzie creditorie, sicché
- in caso di avveramento della condizione - il titolare del diritto condizionato possa effettivamente goderne), parimenti la situazione giuridica del titolare del diritto di regresso non ancora esigibile è qualificabile come aspettativa legittima (l'aspettativa cioè che il condebitore solidale mantenga integra la garanzia patrimoniale generica, sicché in caso di pagamento per l'intero del
-
credito comune – il debitore solidale possa ex lege o ex contractu rivalersi pro quota o per l'intero sul patrimonio dell'altro debitore solidale).
In definitiva, quindi, l'azione revocatoria è esperibile non solo a tutela di un diritto di credito certo ed esigibile, ma anche e soprattutto a tutela di una aspettativa di credito, con il logico limite della sussistenza dei fatti costitutivi dell'aspettativa di credito, non potendosi tutelare aspettative pretestuose e prive di fondamento legale o negoziale.
In tal senso si è costantemente espressa la giurisprudenza di legittimità, operando una interpretazione teleologicamente orientata e sistematica dell'art. 2901 c.c., secondo cui è proprio la funzione cautelare e conservativa dell'actio pauliana che consente di estenderne l'applicazione anche alle aspettative legittime: "in tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi,
coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali" (cfr., ex plurimis, Cass. civ. ord. nn. 10548/2025, 28141/2023) e ancora “dalla letterale formulazione del primo comma dell'articolo 2901 c.c. è possibile esercitare l'azione pauliana anche quando il credito è ancora una mera potenzialità, e quindi a monte persino del credito litigioso come pure di quello sottoposto a termine e condizione. Ai fini dell'esercizio di questo strumento di tutela ontologicamente e radicalmente preventiva, infatti, l'articolo 2901 c.c. fornisce una nozione lata di credito comprensiva della ragione o aspettativa. La tutela, si può logicamente concludere, è preventiva tanto quanto eventuale è il credito che ne è l'oggetto" (Cass. civ. n. 1414/2023).
Una diversa opzione interpretativa contrasterebbe con la funzione conservativa e cautelare dell'azione revocatoria, giacché: lascerebbe il condebitore solidale sprovvisto di tutela cautelare fino a che non abbia soddisfatto il creditore comune, così realizzando il fatto costitutivo del diritto di regresso;
- consentirebbe nel frattempo al co-obbligato solidale di spogliarsi dei suoi beni e di sottrarli all'azione esecutiva;
farebbe irrimediabilmente perdere al condebitore con diritto di regresso la possibilità di soddisfarsi, in via esecutiva, sui beni, oramai alienati, del condebitore inadempiente.
In definitiva, sussiste la legittimazione ad agire in revocatoria a tutela del diritto di regresso del debitore di un'obbligazione solidale, poiché ciascun condebitore nello iato temporale tra la genesi dell'obbligazione solidale e
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il suo adempimento - versa in una situazione non dissimile da quella del titolare di un'aspettativa di credito. Già realizzatisi i fatti generatori dell'obbligazione risarcitoria comune a più soggetti, il condebitore solidare può legittimamente attendersi di dover pagare l'intero e di poter escutere gli altri condebitori per la porzione di debito eccedente la propria quota.
VII. Tanto premesso, anche il secondo motivo di appello è fondato.
Avendo dimostrato che l'azione revocatoria tutela, fisiologicamente,
l'aspettativa del credito, sul Pt 1 non ricade l'onere di provare di aver pagato il debito tributario e quindi di poter esercitare il suo diritto di regresso.
Il primo giudice ha ritenuto che il Pt 1 dovesse dimostrare il fatto costitutivo del diritto di regresso, erroneamente identificandolo nel pagamento del debito tributario e nel depauperamento del proprio patrimonio per una quota eccedente il proprio debito. Come sopra argomentato, l'atto di pagamento non deve qualificarsi come fatto generatore del diritto di regresso (che esiste già nella sfera patrimoniale del suo titolare in virtù della fonte negoziale o legale dell'obbligazione solidale), ma come fatto che incide sul piano dell'efficacia e dell'esigibilità del diritto, comportando la trasformazione dell'aspettativa di credito in diritto di credito, o volendo dire diversamente come fatto che caduca il rapporto
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di aspettativa e rende efficace il rapporto obbligatorio.
Invero, tramite la produzione documentale, il Pt 1 a provato la propria ragione creditoria e le fonti del rapporto di aspettativa (l'atto di compravendita stipulato tra il Pt 1 la Controparte_1 ove è previsto un implicito rinvio all'art. 1475 c.c. che pone le spese negoziali a carico dell'acquirente; il relativo obbligo di assolvimento dell'imposta di registro di cui all'avviso di rettifica e liquidazione inviato dall'Agenzia delle Entrate;
l'art. 57 DPR 131/1986 che impone, a favore dell'Agenzia delle Entrate, il regime di solidarietà passiva tra le parti della compravendita per il pagamento dell'imposta di registro), nonché il compimento di un negozio giuridico da parte della cronologicamente successivo al sorgere del Parte 6
,
debito tributario e alla notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione.
A posteriori, sulla base dei fatti sopravvenuti in corso di giudizio (come la definitività dell'avviso di rettifica e liquidazione giusta pronuncia n.
6144/2021 della Suprema Corte, e l'adesione del Pt 7 alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento oggetto di causa), risulta provata la legittimità dell'aspettativa vantata dal e posta a fondamento Pt 7
dell'azione esperita.
VIII. Il terzo motivo di appello è fondato: sussistono i requisiti di cui all'art. 2901 c.c. per l'accoglimento dell'azione:
a) l'atto impugnato (stipulato il 17.05.2012) è successivo al sorgere dell'aspettativa del diritto di regresso, tenuto conto del momento in cui è venuto ad esistenza il presupposto del debito tributario e, quindi al contempo, l'aspettativa del diritto di regresso e l'altrui dovere di non modificare in peius la propria garanzia patrimoniale generica (atto di compravendita del 7.4.2010);
b) l'eventus damni. Si premette che l'azione revocatoria ordinaria mira a rendere inopponibili al creditore gli atti dispositivi del debitore, che – comportando una
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variazione quantitativa e/o qualitativa dell'intero patrimonio riducono la
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garanzia patrimoniale generica, compromettendo le possibilità future del creditore di soddisfarsi pienamente e agevolmente. Pertanto, ai fini dell'accertamento dell'eventus damni, è sufficiente ravvisare un pericolo di danno per il creditore, consistente nella incertezza dell'esecuzione coattiva del debito e/o della sua fruttuosità. Posto che una situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un danno futuro, allora la valutazione sulla potenzialità pregiudizievole dell'atto dispositivo va compiuta tramite un giudizio prognostico proiettato al futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia
(cfr. Cass. Civ. nn. 20312/2024, 20671/2018, 11892/2016, 2971/1999).
Nel caso di specie, il dissolvimento della garanzia patrimoniale generica per incapienza del patrimonio societario era già sussistente nell'anno precedente alla stipula dell'atto traslativo oggetto di causa, come dimostrato dal bilancio della
Controparte 1 dell'anno 2011, che registrava una perdita di esercizio di oltre cinquantamila euro. Sicché, in ragione della vendita dell'immobile e, soprattutto, della finalizzazione di quest'ultima a risanare debiti pregressi, può ritenersi che la garanzia generica sia stata ulteriormente diminuita, essendosi verificata - tramite la vendita sì l'estinzione di un debito, ma anche la depauperazione del
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patrimonio immobiliare esecutabile.
Giova precisare che la Controparte_1 non ha dedotto che il proprio patrimonio è costituito da altri beni facilmente esecutabili, così omettendo di assolvere l'onere della prova liberatoria della consistenza del patrimonio residuo
(in tal senso Cass. Civ., ord. n. 20312/2024: "in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell' eventus damni");
c) la scientia damni. Premesso che, ai fini della revocabilità dell'atto negoziale, non occorre che l'autore del medesimo lo abbia posto in essere col dolo intenzionale di frodare i creditori e, cioè, di rendersi incapiente rispetto alle loro future azioni esecutive, ma è sufficiente che egli abbia agito anche con mero dolo eventuale, cioè con la consapevolezza che l'atto negoziale avrebbe reso più difficile per i creditori l'aggressione del suo patrimonio, accettando tale circostanza come una conseguenza collaterale dell'atto negoziale – nel caso di
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specie la scientia damni è inferibile, per presunzioni, sia dalla circostanza che la compravendita oggetto di causa è stata stipulata il 17.5.2012, cioè poco dopo la notifica dell'avviso dell'Agenzia delle Entrate del 3.8.2011 e poco dopo il 9.2.2012,
Controparte_1 nonché a data di impugnazione dell'avviso da parte della cavallo tra le assemblee sociali del 28.4.2012 e il 28.06.2012 aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio di esecrizio in perdita del 2011; sia dalla circostanza che con tale compravendita - il patrimonio societario della Controparte 1
sarebbe rimasto incapiente;
d) la scientia damni in capo alla CP 2 è desumibile in via indiziaria dagli stretti rapporti obbligatori e famigliari intercorrenti tra i soci della Controparte 1 CP 2 l'Impresa Pt 2 e la Controparte 3 (per i dettagli delle soci della relazioni si rinvia alla rappresentazione effettuata dall'appellante e sopra riportata), per cui non può revocarsi in dubbio che anche la CP_2 conoscesse l'effetto dell'atto di compravendita sul patrimonio della Controparte_1
e) inapplicabilità del terzo comma dell'art. 2901 c.c., secondo cui “non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”. Nel caso di specie non si è verificato alcun adempimento del debito scaduto, ma si è solo perfezionato un accordo finalizzato all'accollo dei debiti della Controparte 1 nei confronti della General
Scavi e della Parte_5 senza liberazione della Controparte_1 che è
pertanto rimasta obbligata in solido con la CP 2 ai sensi dell'art. 1273, II e
III comma, c.c., giacché le creditrici non hanno espressamente dichiarato di liberare la debitrice originaria.
Il perdurare dell'inadempimento del debito scaduto è dimostrata dalle copie degli assegni e degli estratti conto prodotti dalla CP 2 (cfr. allegati da 1 a 10, depositati il 5.12.2017 in primo grado), da cui risulta che i pagamenti sono stati effettuati tra il 2015 e il 2016, dunque con tre anni di ritardo rispetto alla data pattuita per il primo pagamento rateale (30.06.2012) e alla stipula dell'atto impugnato in revocatoria.
IX. In ragione dell'accoglimento dell'appello e dell'integrale riforma della sentenza appellata, e data la dimostrazione dei pagamenti effettuati dall'appellante in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, si condannano gli appellati alla restituzione degli stessi in favore di Parte 1 X. In ragione dell'esito complessivo della lite e in applicazione del principio di soccombenza, le parti convenute sono condannate al pagamento, in solido tra loro e in favore dell'appellante, delle spese di lite di ambo i gradi, che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari Avv. IN Vitale e Avv. Silvia Vitale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, revoca ex art. 2901 cod. civ. e dichiara inefficace nei confronti di Parte 1 l'atto del 17.5.2012, rep. n. 3460, di compravendita a rogito del Notaio Persona 1
racc. n. 2752, con il quale la ha trasferito alla CP 2 Controparte_1
la proprietà dell'unità immobiliare, sita in agro di Ostuni, alla c.da Cavallo, zona
S.I.S.R.I., censita nel Catasto Terreni del Comune di Ostuni al foglio 73, p.lle
318, 319, 332 e al foglio 74 p.lle 243, 629 e 631;
2) condanna Controparte_7 alla restituzione in favore di delle somme da quest'ultimo versate in conseguenza della Parte 1
sentenza di primo grado.
Controparte 1 e la CP 2 al pagamento in solido delle 3) condanna la spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dei procuratori anticipatari
Avv. IN Vitale e Avv. Silvia Vitale, che liquida, di Parte 1
quanto a quelle del primo grado, in complessivi € 14.500,00 (di cui € 759,00 per spese)), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP come per legge e, quanto a quelle del secondo grado, in complessivi € 16.138,50 di cui € 1138,50 per spese), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Maurizio Petrelli dr.ssa Patrizia