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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 75/25 Registro generale Appello Lavoro n. 386/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di AN, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 3854/2023 del Tribunale di AN, est. Dott.ssa Saioni, discussa all'udienza collegiale del 30 gennaio 2025 e promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Andrea Paoletti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in AN, Foro Bonaparte, n. 61
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Controparte_1
Tambasco, Elisa Boreatti e Gennaro Colangelo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi difensori sito in AN, Via Besana, n. 5
E
(CONTUMACE) Controparte_2
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“- accertare e dichiarare la legittimità dei provvedimenti e degli atti impugnati ex adverso nelle fattispecie sanzionatorie disciplinari di cui all'All. A), R.D. n. 148/1931 e, per l'effetto,
- confermare la delibera della destituzione dal servizio (relativa alla procedura disciplinare n. 61397) adottata dal Consiglio di Disciplina in data 29 marzo 2023, nonché la delibera (relativa alla procedura disciplinare n. 61741), di Parte_1 sospensione per dieci giorni dal servizio e dalla retribuzione adottata dal Consiglio di Disciplina in data 29 marzo Parte_1 2023, nonché i relativi provvedimenti: a) destituzione dal servizio;
b) sospensione per dieci giorni dal servizio e dalla retribuzione, adottati nei confronti del sig. , in ogni caso Controparte_1
- rigettare le avversarie domande tutte, con vittoria di spese, competenze e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATO:
[1] “In via principale:
- Rigettare integralmente il ricorso e le domande tutte svolte da per i motivi di fatto e di diritto indicati in Parte_1 narrativa, in quanto radicalmente infondate;
In via di appello incidentale:
- Riformare parzialmente la sentenza n. 3854/2023, Tribunale di AN, sez. lav., est. Saioni, pubblicata in data 13 dicembre 2023, per tutte le ragioni di fatto e di diritto svolte nei motivi di appello incidentale di cui al presente atto e, per l'effetto, NEL MERITO In via principale:
1. Accertare e dichiarare, per i motivi di fatto e di diritto sopraesposti, la nullità della delibera della destituzione dal servizio n. 61397 adottata dal Consiglio di Disciplina ATM s.p.a. il 29 marzo 2023, della delibera di sospensione per dieci giorni dal servizio e dalla retribuzione n. 61741 adottata dal Consiglio di Disciplina ATM il 29 marzo 2023 nonché di tutti i Pt_1 provvedimenti aziendali presupposti e/o conseguenti ad essi e, per l'effetto,
2. condannare ex art. 18 comma 1 L. 300/1970 alla reintegrazione del ricorrente nell'originario posto di lavoro e, Parte_1 comunque, al risarcimento a favore del ricorrente della somma pari all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.510,03) dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, in misura in ogni caso non inferiore a 5 mensilità, e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In via subordinata:
3. Accertare e dichiarare, per i motivi di fatto e di diritto sopraesposti, l'illegittimità e/o l'ingiustificatezza e/o l'infondatezza e/o la non sussumibilità dei provvedimenti e degli atti impugnati nelle fattispecie sanzionatorie disciplinari di cui al R.D. 148/1931 e, per l'effetto, 4. Annullare la delibera della destituzione dal servizio n. 61397 adottata dal Consiglio di Disciplina ATM il 29 marzo Pt_1 2023, la delibera di sospensione per dieci giorni dal servizio e dalla retribuzione n. 61741 adottata dal Consiglio di Disciplina ATM s.p.a. il 29 marzo 2023 nonché tutti i provvedimenti aziendali presupposti e/o conseguenti ad essi e, conseguentemente,
5. condannare ex art. 18 comma 4 Stat. Lav. (così come novellato dall'art. 1 comma 42 L. 92/2012) alla Parte_1 reintegrazione del ricorrente nell'originario posto di lavoro e, comunque, al risarcimento a favore del ricorrente della somma pari all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.510,03) dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, il tutto comunque nella misura massima di 12 mensilità e oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In ogni caso:
6. Con vittoria integrale di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza n. 3854/2023 il Tribunale di AN, Sezione Lavoro (dott.ssa Saioni), in continuità con quanto affermato all'esito della fase cautelare, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal sig. nei confronti di CP_1 così statuiva: “1) accerta e dichiara l'illegittimità dei provvedimenti e degli Pt_1 atti impugnati nelle fattispecie sanzionatorie disciplinari di cui al R.D. 148/1931 e, per l'effetto, 2) annulla la delibera della destituzione dal servizio n. 61397 adottata dal Disciplina ATM il 29 marzo 2023, la delibera di sospensione CP_2 Pt_1 per dieci giorni dal servizio e dalla retribuzione n. 61741 adottata dal
[...] il 29 marzo 2023, il provvedimento cautelare di sospensione Controparte_2 dal servizio e dalla retribuzione adottato da in data 11 febbraio 2023 Parte_1 nonché tutti i provvedimenti aziendali presupposti e/o conseguenti ad essi;
3) condanna ex art. 18 comma 4 Stat. alla reintegrazione del CP_3 Parte_1 ricorrente nell'originario posto di lavoro e al risarcimento del danno in misura della ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.510,03 mensili) dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, il tutto comunque in misura non superiore a dodici mensilità, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
4) condanna
ex art. 1453 c.c., 46 R.D. 148/1931 e 53 R.D. 148/1931, alla Parte_1
[2] corresponsione, in favore del ricorrente, delle retribuzioni maturate e non corrisposte per l'intero periodo di sospensione cautelare ex art. 46 e 53 R.D. 148/1931 decorrente dall'11 febbraio 2022 al 10 maggio 2023, o comunque fino alla data di giustizia accertata, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
5) rigetta ogni residua domanda ed eccezione;
5) condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, anche per la doppia fase cautelare del giudizio, liquidate in euro 20.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA”. La vicenda in esame trae origine dalle ripetute segnalazioni che il sig.
[...] Parte
dipendente della società con contratto di lavoro subordinato a CP_1 tempo indeterminato a far data dal 1999, da ultimo con mansioni di addetto alla security aziendale, aveva presentato ad organi di controllo e di garanzia della società nonché al sindaco di AN, in relazione alla vicenda diventata poi di dominio pubblico dei “biglietti clonati”. Le segnalazioni avevano coinvolto anche alcuni dirigenti, colpevoli, ad avviso del lavoratore, di volute inerzie. Da tale vicenda si era aperta una fase conflittuale tra le parti, seguita da quattro procedimenti disciplinari, due procedimenti penali (che si concludevano con assoluzione con formula piena), un demansionamento, una prima sospensione dal servizio e dalla retribuzione seguita da un primo licenziamento e da una prima deliberazione del Consiglio di Disciplina, una seconda sospensione dal servizio e dalla retribuzione e due ulteriori destituzioni dal servizio, seguite dopo oltre un anno dai due provvedimenti del Consiglio di Disciplina impugnati nell'odierno giudizio (relativi al procedimento disciplinare n. 61397 attivato l'8 febbraio 2019 e al procedimento disciplinare n. 61741 attivato il 13 giugno 2019. Con il primo si contestava al lavoratore di essere l'autore di una lettera anonima allo stesso indirizzata in cui si riportavano le intenzioni della società di
“incastrarlo”; con il secondo si contestava l'utilizzo personale durante l'orario di lavoro del pc aziendale, con accessi a siti di varia natura. Il primo licenziamento era stato impugnato e la Corte d'Appello di AN con la sentenza n. 252/2023, nell'ambito del reclamo successivo alla sentenza di primo grado n. 2305/2022, dichiarava illegittima la destituzione con conseguente reintegrazione del lavoratore. Quest'ultimo esponeva che la reintegrazione non era stata effettuata, posto che la società aveva riattivato nel febbraio 2022 i due procedimenti disciplinari di cui è causa, procedendo alla sospensione in via cautelativa del lavoratore dal servizio. Il sig. agiva pertanto in giudizio rassegnando, in sede di merito, le CP_1 seguenti conclusioni:
“In via principale:
2. Accertare e dichiarare, per i motivi di fatto e di diritto sopraesposti, la nullità della delibera della destituzione dal servizio n. 61397 adottata dal Consiglio di Disciplina ATM il 29 marzo 2023, della delibera di sospensione per dieci Pt_1 giorni dal servizio e dalla retribuzione n. 61741 adottata dal Consiglio di Disciplina ATM il 29 marzo 2023, del provvedimento cautelare di Pt_1
[3] sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottato da in data 11 Parte_1 febbraio 2023 nonché di tutti i provvedimenti aziendali presupposti e/o conseguenti ad essi e, per l'effetto, 3. condannare ex art. 18 comma 1 L. 300/1970 alla reintegrazione del Parte_1 ricorrente nell'originario posto di lavoro e, comunque, al risarcimento a favore del ricorrente della somma pari all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.510,03) dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, in misura in ogni caso non inferiore a 5 mensilità, e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
4. Condannare ex art. 1418 c.c., 1453 c.c., 46 R.D. 148/1931 e 53 Parte_1
R.D. 148/1931, alla corresponsione a favore del ricorrente delle retribuzioni maturate e non corrisposte per l'intero periodo di sospensione cautelare ex art. 46 e 53 R.D. 148/1931 decorrente dall'11 febbraio 2022 al 10 maggio 2023, o comunque fino alla data di giustizia accertata, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In via subordinata:
5. Accertare e dichiarare, per i motivi di fatto e di diritto sopraesposti, l'illegittimità e/o l'ingiustificatezza e/o l'infondatezza e/o la non sussumibilità dei provvedimenti e degli atti impugnati nelle fattispecie sanzionatorie disciplinari di cui al R.D. 148/1931 e, per l'effetto,
6. Annullare la delibera della destituzione dal servizio n. 61397 adottata dal Consiglio di Disciplina ATM s.p.a. il 29 marzo 2023, la delibera di sospensione per dieci giorni dal servizio e dalla retribuzione n. 61741 adottata dal Consiglio di Disciplina ATM s.p.a. il 29 marzo 2023, il provvedimento cautelare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottato da in data 11 febbraio 2023 Parte_1 nonché tutti i provvedimenti aziendali presupposti e/o conseguenti ad essi e, conseguentemente,
7. condannare ex art. 18 comma 4 Stat. Lav. (così come novellato dall'art. 1 comma 42 L. 92/2012) alla reintegrazione del ricorrente nell'originario Parte_1 posto di lavoro e, comunque, al risarcimento a favore del ricorrente della somma pari all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.510,03) dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, il tutto comunque nella misura massima di 12 mensilità e oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
8. Condannare ex art. 1453 c.c., 46 R.D. 148/1931 e 53 R.D. Parte_1
148/1931, alla corresponsione a favore del ricorrente delle retribuzioni maturate e non corrisposte per l'intero periodo di sospensione cautelare ex art. 46 e 53 R.D. 148/1931 decorrente dall'11 febbraio 2022 al 10 maggio 2023, o comunque fino alla data di giustizia accertata, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In ogni caso:
[4] 9. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
L' ritualmente costituitasi, contestava le pretese avversarie di cui chiedeva Pt_1 il rigetto. Il Consiglio di Disciplina rimaneva contumace.
Il Tribunale, in primo luogo, disattendeva la prospettazione attorea secondo cui i procedimenti disciplinari sarebbero stati tardivi, atteso il lungo lasso di tempo intercorso tra la data di contestazione dell'addebito e la data di comunicazione del provvedimento di destituzione dal servizio, con conseguente rinuncia/decadenza di ATM dall'esercizio del potere disciplinare. Il primo giudice, in particolare, richiamava quanto affermato dalla Corte d'Appello di AN con la citata sentenza n. 252/23 in relazione ad analogo rilievo: “il lasso di tempo intercorso tra la contestazione dell'addebito disciplinare e la comunicazione del provvedimento di destituzione dal servizio adottato dal Consiglio di disciplina non è in alcun modo sintomatico di rinuncia all'esercizio del potere disciplinare da parte della società, né comporta alcuna decadenza o violazione dell'art. 54 r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, che peraltro attiene al funzionamento del Consiglio di disciplina e comunque non stabilisce termini perentori”. Nel caso di specie, inoltre, il lavoratore aveva ricusato il presidente e i componenti del Coniglio di Disciplina, con inevitabili ripercussioni sulla celerità del procedimento. Parimenti, il Tribunale riteneva infondata la censura relativa all'assenza preventiva della relazione di servizio, con violazione dell'art. 53 all. R.D. 148/1931. Il primo giudice, premesso che in questa sede ATM aveva prodotto i documenti in questione, richiamava le argomentazioni della Corte Territoriale secondo cui: “…E' poi pacifico e documentalmente provato che Controparte_1 abbia preso visione degli allegati alla relazione in data 29 marzo
[...]
2019 (cfr. doc. 25 fascicolo ATM di primo grado), come da facoltà riconosciuta dall'art. 56 r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, il che esclude qualsivoglia compromissione delle garanzie di difesa del lavoratore ed esclude pertanto la nullità del procedimento e del provvedimento conclusivo…”. Disattendeva inoltre la domanda volta ad ottenere l'accertamento della natura ritorsiva della destituzione dal servizio. Il lavoratore, in particolare, invocava l'applicabilità dell'art. 54 bis D.lgs. n. 179/2017, con conseguente presunzione di nullità degli atti e dei provvedimenti successivi e applicazione dell'art. 18 comma 1 Statuto dei Lavoratori. Il primo giudice condivideva le argomentazioni della Corte territoriale secondo cui l'art. 54 bis, comma 1, d.lgs n. 165 del 2001 non consente di ritenere nulli gli atti datoriali aventi effetti negativi per il dipendente, per il semplice fatto di essere successivi alle segnalazioni di illeciti da parte di quest'ultimo, salvo prova contraria a carico del datore di lavoro. L'onere della prova in ordine al nesso di derivazione tra segnalazione e misura pregiudiziale graverebbe infatti interamente sulla parte che lo allega, e nel caso di specie il
[5] lavoratore non avrebbe offerto idonea prova del fatto che il provvedimento di destituzione adottato da sia stato determinato dalle segnalazioni del Parte_1 medesimo inerenti alla sussistenza di gravi illeciti relativi alla duplicazione di biglietti, abbonamenti e tagliandi della sosta. Sarebbe altresì debole il collegamento temporale tra le denunce effettuate e il procedimento disciplinare. Da ultimo, il Tribunale accoglieva la domanda subordinata relativa alla asserita violazione dell'art. 45 del R.D. n. 148/1931. Il Tribunale premetteva che rispetto alla fase sommaria ATM non aveva portato elementi nuovi ed ulteriori e che pertanto non vi era alcun motivo di discostarsi dall'ordinanza cautelare. Il Tribunale evidenziava inoltre che nel febbraio 2022, dopo la riattivazione dei due procedimenti disciplinari impugnati in questo procedimento, il lavoratore aveva già proposto un ricorso ex art. 700 c.p.c., poi concluso con ordinanza n. 1396/2022 R.G.L., che aveva respinto le domande del sig. con CP_1 condanna alle spese e ordine di cancellazione di frasi ritenute offensive ex art. 89 c.p.c. Come già precisato in fase sommaria, rispetto al precedente ricorso cautelare, vi sarebbero due nuovi aspetti, ovvero l'entrata in vigore del D. lgs 24/23 di cui il lavoratore richiama l'immediata applicabilità, e la conclusione del terzo e del quarto procedimento disciplinare, con esito, rispettivamente, dell'opinamento della destituzione e della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni (decisioni impugnate in questa sede). Quanto al primo profilo di novità il Tribunale ha ritenuto che il d.lgs n. 24/2023 non troverebbe applicazione nel caso di specie, in quanto all'art. 24 prevede espressamente che la disciplina in questione si applichi alle segnalazioni e denunce effettuate successivamente al 14 luglio 2023. Nel caso in esame è pacifico che tutte le segnalazioni effettuate dal sig. erano antecedenti CP_1 al 14 luglio 2023, con conseguente inammissibilità della domanda in esame. Quanto al secondo profilo, il primo giudice ribadiva che per quanto riguarda il procedimento disciplinare n. 61397 (procedimento concernente la lettera anonima) “rimane ancora oggi insuperato l'elemento già ritenuto decisivo, vale a dire il decorso del termine di sei mesi tra la commissione del fatto e l'affidamento Parte dell'incarico, da parte di , all'ing. , sulla cui perizia si basava Per_1 Parte interamente la decisione di . Ritenuto non rilevante quanto dedotto dalla società in merito all'iter di indagine avviato dopo la riattivazione del procedimento disciplinare in esame, osservava che la società, all'esito di “gravissimi fatti”, come dagli stessi definiti, tali da determinare la destituzione di un dipendente nel delicatissimo contesto dei fatti di causa, per sei mesi aveva svolto imprecisate
“ulteriori indagini”, che portavano ad imprecisati esiti, per poi affidare ogni valutazione ad un soggetto terzo. All'ing. in particolare era stata assegnata Per_1 una consulenza tecnica in materia di autorship attribution finalizzata a stabilire se la paternità del documento anonimo che il lavoratore dichiarava di aver ricevuto
[6] in busta chiusa, tramite posta interna aziendale in data 13/06/2018 fosse da attribuirsi allo stesso o ad altri soggetti. CP_1
Con riferimento alla contestazione disciplinare n. 61741 (secondo accertamento dell'hard disk del pc assegnato al sig. osservava che “risulta tutt'oggi CP_1 insuperato il rilievo ritenuto decisivo già in fase cautelare vale a dire che è sconfessato documentalmente l'assunto secondo cui ATM, solo dal 22 gennaio 2019, a seguito di espressa richiesta, avrebbe avuto disponibilità di “copia forense del supporto informatico contenuto nel fascicolo del PM relativamente al procedimento penale R.G.N.R. 15928/2017” (rif. pag. 8 memoria, punto H e doc. 19 ATM); hard disk che la società avrebbe poi fatto analizzare ad un proprio, imprecisato consulente con le risultanze di cui alla contestazione medesima. La genericità dell'assunto non è stata superata a tre mesi di distanza dal primo rilievo. Oltretutto, nella memoria di costituzione la società non avrebbe contrastato l'evidenza documentale che l'hard disk di cui al procedimento penale n. 15928 era già nella sua disponibilità dal 1017 come si evince dalla fotografia del “verbale di restituzione di cose sottoposte a sequestro” (doc. 50 attoreo). Il Tribunale, pertanto, dichiarava l'illegittimità dei provvedimenti impugnati con conseguente annullamento della delibera della destituzione dal servizio n. 61397 adottata dal Consiglio di Disciplina ATM il 29 marzo 2023, della delibera di Pt_1 sospensione per dieci giorni dal servizio e dalla retribuzione n. 61741 adottata dal Consiglio di Disciplina ATM s.p.a. il 29 marzo 2023, del provvedimento cautelare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottato da in data 11 Parte_1 febbraio 2023 nonché di tutti i provvedimenti aziendali presupposti e/o conseguenti a ciò. Seguiva condanna di ATM ex art. 18 comma 4 Stat. Lav., alla reintegrazione del ricorrente nell'originario posto di lavoro e al risarcimento del danno, in misura dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.510,03 mensili) dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, il tutto comunque in misura non superiore a dodici mensilità, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Il Tribunale, richiamando la citata sentenza n. 252/2023, accoglieva altresì domanda di condanna della società resistente, ex artt. 1453 c.c., 46 R.D. 148/1931 e 53 R.D. 148/1931, al pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte per l'intero periodo di sospensione cautelare ex art. 46 e 53 R.D. n. 148/1931, decorrente dall'11 febbraio 2022 al 10 maggio 2023, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Con ricorso depositato in data 11/4/24 la società proponeva appello Parte_1 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi:
- In relazione alla delibera di cui alla procedura disciplinare n. 61397. 1) Con un primo motivo di appello la società ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale sostiene che l'odierna appellante nulla
[7] avrebbe allegato nella fase di merito rispetto a quella cautelare. Evidenzia che nella memoria di costituzione nel giudizio di merito la società ha “dedicato ben tre paragrafi, segnatamente i nn. 9), 9 ter) e 9 quater), dedicati rispettivamente a: “Il procedimento disciplinare prot. 61397 attivato da ATM in data 8 febbraio 2019”,
“Il seguito della procedura disciplinare – La relazione ex art 53, all. A), R.D. n. 148/1931”, “Il ruolo del sig. nella vicenda”. Contesta inoltre la Parte_2 presunta tardività di ATM nell'attivarsi: in quel determinato arco di tempo, infatti, la vicenda dell'odierno appellato, già delicata, avrebbe attraversato una fase mutevole e in continuo divenire, tale da obbligare la società a continue verifiche e indagini con accertamenti e risultanze non sempre immediate. Peraltro, lo stesso Parte lavoratore alla fine del mese di ottobre 2018 aveva chiesto ad specifiche indagini/verifiche in ordine alla “lettera anonima” di cui si discute. Sostiene che, in ogni caso, non sarebbero trascorsi 6 mesi, come affermato dal primo giudice, tra la commissione del fatto e l'affidamento dell'incarico all'ing.
L'ATM in tale periodo avrebbe infatti condotto diverse indagini parallele, Per_1 atteso che l'input decisivo alle indagini sulla “lettera anonima” era stato dato proprio dal lavoratore in occasione della sua audizione in data 31 ottobre 2018. La società si sarebbe quindi mossa tempestivamente. Sostiene inoltre che la decisione di ATM non si sia basata unicamente sulla perizia del dott. la Per_1 società, infatti, avrebbe valutato una pluralità di contro elementi, come emergerebbe dalla relazione ex art. 53, All. A), R.D. n.148/1931 prodotta, tra cui la contro perizia del prof. la successione dei fatti accaduti il 13 giugno Per_2
2018, le giustificazioni rese dallo stesso sig. per tramite dei propri CP_1 legali in data 22 febbraio 2019, l'attribuzione della “lettera anonima” al sig.
(circostanza ad avviso della società di particolare rilievo). Parte_2
2) Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato nuovamente il fatto che il primo giudice abbia omesso ogni indagine nel merito ravvisando “a monte” un presunto vizio di tardività nella contestazione disciplinare che ha portato alla destituzione del sig. nonostante la società abbia pienamente assolto CP_1
i propri oneri in punto di allegazione e di mezzi istruttori e/o di prova, formulando espresse istanze in tal senso. Parte
insiste sul fatto che la contestazione non sarebbe tardiva, tanto che nemmeno il lavoratore si sarebbe lamentato del trascorrere del “semestre” evocato dal Tribunale, bensì della eccessiva durata della procedura disciplinare, doglianza disattesa dallo stesso Tribunale. In ogni caso, come rilevato dalla stessa Corte d'Appello di AN (tra le altre sentenza n. 813 del 2023) la tempestività dovrebbe essere intesa in senso relativo e dovrebbe essere valutata caso per caso. Ha censurato, inoltre, la sentenza di primo grado per aver accolto la domanda svolta in via subordinata di reintegrazione in servizio ex art. 18, comma 4, L n. 300/1970, evidenziando che, “in punto di conseguenze della violazione del principio della tempestività della contestazione disciplinare, è oramai consolidato nel ritenere applicabile non già la tutela reintegratoria quanto piuttosto la tutela indennitaria prevista dal quinto comma dell'art. 18, L. n. 300/1970, così
[8] aderendo alla pronunzia resa dal Supremo Collegio a Sezioni Unite (cfr. Cass., SS.UU., 27 dicembre 2017, n. 30985), che ha risolto il contrasto insorto tra un primo orientamento, che riteneva la mancanza di tempestività come vizio di natura sostanziale dell'atto di recesso (con conseguente applicazione della tutela reintegratoria), e un secondo orientamento secondo il quale il vizio andasse ricondotto nell'ambito di applicazione dell'art. 18, comma 5, L. n. 300/1970” (sentenza della Corte d'Appello di AN n. 1312 del 2019). In relazione alla delibera di cui alla procedura disciplinare n. 61741.
- Grave vizio motivazionale. Con riguardo alla procedura disciplinare n. 61741, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale sia incorso in un vero e proprio vizio motivazionale poiché nella sentenza impugnata non sarebbe dato di comprendere quale sia la violazione Parte individuata. ha sostenuto inoltre che l'aver richiesto alla Procura di AN la copia forense dell'hard disk sequestrato, rappresentava la massima garanzia per il lavoratore e testimoniava la massima attenzione della società per consentire il rispetto di tale garanzia.
Con memoria depositata in data 3/6/24 il sig. si è costituito, CP_1 chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello e, in via incidentale, la parziale riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi: A) tardività e/o eccessiva durata del procedimento disciplinare n. 61397 - rinuncia e/o decadenza dall'esercizio del potere disciplinare – violazione art. 53 e 54, allegato A, R.D. 148/1931- nullità della destituzione dal servizio adottata dal Consiglio di disciplina ATM con delibera proc. 61397 del 29.03.2023 –applicazione art. 18 comma 1 L. 300/1970. Il lavoratore ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata disattesa la censura di tardività del procedimento. Ripercorre la procedura disciplinare prevista dall'art. l'art. 53 R.D. 148/1931, sottolineando che il passaggio al Consiglio di Disciplina, dunque, non è un momento distinto rispetto al procedimento disciplinare ma, al contrario, è una fase ontologicamente costitutiva del procedimento disciplinare stesso: tant'è che, a pena di inammissibilità, il relativo provvedimento deve essere impugnato nei confronti sia del formale datore di lavoro ( sia nei confronti dello stesso Consiglio di Parte_1
Disciplina, parte convenuta nell'odierno giudizio. Ribadisce inoltre che l'odierno appellante per tutta la durata del procedimento (8 febbraio 2019-10 maggio 2023) è rimasto senza fonte di reddito. Conclude evidenziando che la violazione dei rigorosi termini definiti dagli articoli 53 e 53 R.D. 148/1931 comporta la violazione di uno specifico obbligo di protezione, in quanto tale presidiato dalla sanzione della nullità. B) presunzione di ritorsività della destituzione n. 61397 - applicabilità della L. 30 novembre 2017, n. 179 – art. 54 bis d.lgs. 165/2001 - presunzione di nullità degli atti e provvedimenti successivi alle segnalazioni e denunce– applicazione art. 18 comma 1 L. 300/1970.
[9] Il lavoratore insiste sulla ritorsività della destituzione, premettendo che sarebbe indiscussa la sua qualifica di whistleblower e che, diversamente da quanto stabilito dal primo giudice, l'art. 17 del d.lgs. 24/2023 mantiene intatto l'originario meccanismo della presunzione di ritorsività e la correlativa inversione dell'onere della prova. Delineando il quadro normativo nazionale e comunitario in materia, insiste sulla sussistenza di un'inversione dell'onere della prova, “in base al quale spetta all'amministrazione o all'impresa datrice di lavoro del segnalante dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive sono state applicate per ragioni estranee alla segnalazione essendo sufficiente invece, per il Parte_3 provare la mera consequenzialità temporale tra la segnalazione e il provvedimento datoriale pregiudizievole”. Nel caso di specie, sussisterebbe il nesso di consequenzialità cronologica tra segnalazioni e atti datoriali pregiudizievoli, il lasso di tempo da considerare sarebbe, infatti, quello decorrente dalle prime segnalazioni formali (scritte) del (dal novembre 2017) e non da quelle CP_1 informali (verbali) decorrenti dal 2014. C) infondatezza nel merito e insussistenza della giusta causa della destituzione dal servizio n. 61397 (cd lettera anonima) – le controperizie a firma dell'Ing. . CP_4
Con un terzo motivo ha censurato la sentenza impugnata per non affermato anche l'infondatezza nel merito e l'insussistenza della destituzione dal servizio n. 61397. Ricostruisce la vicenda ribadendo che la lettera anonima non è in nessun modo riferibile al CP_1
D) violazione art. 45 R.D. 148/1931 - applicabilità sanzione conservativa ex art. 42 R.D. 148/1931- applicazione dell'art. 18 comma 4 L. 300/1970. Il lavoratore in questa sede censura altresì la sentenza di primo grado anche laddove non ha preso in considerazione il profilo della non sussumibilità dei fatti contestati nella fattispecie disciplinare sanzionata ex lege con la misura espulsiva. Ribadisce che i fatti contestati disciplinarmente alla base del procedimento 61397 non sono in sé e per sé sussumibili nelle fattispecie previste dall'art. 45 allegato A al R.D. 148/1931 per la destituzione dal servizio. E) tardività e/o eccessiva durata del procedimento n. 61741- rinuncia e/o decadenza dall'esercizio del potere disciplinare – violazione art. 53 e 54 R.D.148/1931- nullità sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Il lavoratore ha lamentato il mancato accertamento del vizio della nullità del provvedimento conclusivo comunicato dal Consiglio di Disciplina in data 10 maggio 2023, rappresentato dalla sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni, ribadendo in sostanza quanto già esposto nel primo motivo di appello incidentale. F) mutamento dei fatti contestati, omessa preventiva contestazione - violazione art. 53 e 54 R.D. 148/1931 – nullità sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
[10] Ad avviso dell'appellato, la delibera n. 61741 del Consiglio dev'essere ritenuta nulla, in quanto nella lettera di contestazione non veniva fatto nessun riferimento alla mancata cura delle credenziali di accesso informatiche. G) presunzione di ritorsività del procedimento disciplinare n. 6174 - applicabilità della L. 30 novembre 2017, n. 179 – art. 54 bis d.lgs. 165/2001
- presunzione di nullità degli atti e provvedimenti successivi alle segnalazioni e denunce – nullità sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Con tale motivo, viene censurato il mancato accertamento della natura ritorsiva anche del provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, richiamando le considerazioni svolte del secondo motivo di appello incidentale. H) infondatezza nel merito - insussistenza dei fatti contestati nel provvedimento della sospensione disciplinare n. 61741 emesso dal Consiglio di Disciplina. Con l'ultimo motivo, il lavoratore contesta al giudice di prime cure di non aver considerato nel merito l'assoluta e documentale infondatezza delle contestazioni mosse al ricorrente, nonostante la possibilità di un accertamento in tal senso già allo stato degli atti (fatti già accertati nei procedimenti penali conclusasi con l'assoluzione del lavoratore perché il fatto non sussiste).
All'udienza del 18-6-2024, il Collegio, su istanza di ATM, ha concesso all'appellante principale termine per provvedere alla notifica del ricorso al Consiglio di disciplina. La difesa del sig. si è opposta a tale concessione, eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'appello e, comunque, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata in quanto il Consiglio di disciplina, essendo l'organo che ha adottato le delibere impugnate, sarebbe “l'unico organo processualmente legittimato nell'odierno giudizio”. All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'eccezione preliminare sollevata dalla difesa del sig. è infondata. CP_1
Per costante giurisprudenza, "Quando la sentenza sia stata pronunciata fra più parti in causa inscindibile (cioè fra più parti legate da vincolo di litisconsorzio necessario) o in cause tra loro dipendenti e la parte soccombente o una delle parti soccombenti si sia limitata a proporre appello contro una parte o solo contro le parti vittoriose, non notificando, quindi, l'atto a tutte le parti del precedente giudizio, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio e l'effetto conservativo dell'impugnazione si verifica nei confronti di tutti i compartecipanti al giudizio a condizione che l'atto di appello sia stato notificato nei termini ad almeno uno di essi, mentre è irrilevante che la notifica dell'impugnazione sia stata effettuata solo alle parti vittoriose e non alle soccombenti in quanto il
[11] dettato dell'art. 331 cod. proc. civ. si riferisce a tutte le parti che sono litisconsorti necessari senza alcuna distinzione" (Cass., 28-8-2024, n. 23256). Nella specie, l'impugnazione non può dirsi in alcun modo inammissibile, avendo Parte
regolarmente notificato il ricorso al sig. (vincitore in primo CP_1 grado), provvedendo poi a notificare l'atto di appello al Consiglio di disciplina (litisconsorte processuale in causa inscindibile) entro il termine perentorio fissato dalla Corte. Sulla questione della legittimazione, occorre precisare che il Consiglio di Disciplina è soggetto terzo al quale in determinate ipotesi e su specifica istanza del lavoratore è affidata la funzione di deliberare in merito ad un provvedimento disciplinare (la destituzione), che è già stato opinato dal datore di lavoro all'esito della complessa e articolata procedura disciplinare prevista dall'art. 53, all. A), r.d. n. 148/1931, rimanendone unicamente sospesa la relativa applicazione (in virtù di quanto disposto dall'ultimo comma del citato art. 53), stante l'esercizio della facoltà concessa al lavoratore di ricorrere al Consiglio di Disciplina. Dunque, il provvedimento disciplinare è “strutturalmente” completo ben prima che il lavoratore eserciti tale sua facoltà, tant'è che in mancanza della fase eventuale innanzi al Consiglio di Disciplina, a mente del penultimo comma dell'art 53, all. A), r.d. n. 148/1931, trascorsi cinque giorni da quando l'opinamento è stato reso noto al lavoratore e in mancanza di ulteriori giustificazioni “il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo” senza necessità alcuna di ulteriore attività e/o di ulteriori incombenti. La fase innanzi al Consiglio di Disciplina è dunque solo eventuale e comunque esclusivamente delibativa. In particolare, con riguardo alla fattispecie della destituzione dal servizio, in tutta la procedura disciplinare regolamentata dal citato art. 53, all. A), il Consiglio di Disciplina non ha alcun ruolo, sia nella fase di impulso come in quella dell'articolata istruttoria e neppure in quella decisoria, che porta “il direttore o chi da esso delegato” all'opinamento “circa la punizione da infliggere”. Da ciò si desume che il Consiglio di Disciplina di A.T.M. s.p.a. non possa ritenersi
– come sostenuto dalla difesa del sig. – l'unico soggetto legittimato in CP_1 quanto, essendo il Consiglio un organo che partecipa in via eventuale al procedimento disciplinare, già definito dal datore di lavoro, deve individuarsi comunque in quest'ultimo (nella specie ATM) il principale portatore di un valido interesse a contraddire.
Passando ora al merito della questione, entrambi gli appelli si rilevano infondati. Innanzitutto questa Corte ritiene di omettere l'esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti (in quanto non rilevanti ai fini della decisione finale), affrontando direttamente il merito della causa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario
[12] esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ. (vedi, ex plurimis, Cass., 20-4-2020, n. 7941). Nella specie, quindi, il Collegio ritiene di affrontare la questione principale attinente alla sussistenza delle condotte contestate al lavoratore, essendo ovvio che l'eventuale loro insussistenza supera ogni altra censura inerente al procedimento disciplinare. Al lavoratore è stato contestato quanto segue:
Con riferimento a tale contestazione disciplinare (n. 61397 dell'8 febbraio 2019), il Tribunale ha ritenuto che “la decisione di ATM si basava solo su atto di parte (perizia dell'ing. doc. 2 ATM), peraltro commissionato il 21 dicembre 2018, Per_1
a fronte di fatti avvenuti il 13 giugno 2018, sei mesi prima. La perizia in questione risultava, peraltro, sconfessata dalle opposte risultanze di cui alla controperizia redatta dal prof. , su incarico del ricorrente, leggibile grazie al CP_4 collegamento ipertestuale contenuto nel ricorso (doc. 45 bis).
[13] Parte Tanto in sede cautelare che nella presente fase, ha prodotto replica del prof. alle deduzioni del collega volta a confutarne gli assunti (doc. 140 Per_1 Per_2
ATM)”. Ciò premesso, il primo Giudice ha osservato che “Al netto dello stucchevole duello tra periti di parte, rimane ancora oggi insuperato l'elemento già ritenuto decisivo, vale a dire il decorso del termine di sei mesi tra la Parte commissione del fatto e l'affidamento dell'incarico, da parte di , all'ing.
. Per_1
A prescindere dalla questione attinente alla tardività della contestazione, il Collegio ritiene che i fatti addebitati al lavoratore non abbiano trovato alcun riscontro istruttorio. Parte In primo luogo, infatti, la perizia commissionata da non assume carattere decisivo, atteso che per applicare rigorosamente e scientificamente i (pur incerti) metodi della cd authorship attribution servono basi di dati più ampie e meglio costruite rispetto a quelle disponibili all'ing. per il proprio elaborato, come Per_1 riconosciuto peraltro dallo stesso, il quale, dopo aver rilevato che “il testo del documento anonimo e dei documenti di comparazione sono troppo brevi per consentire l'applicazione di tecniche basate sul lessico utilizzato o sulla struttura del periodo”, ha dichiarato di aver optato “per una analisi di quegli elementi normalmente percepiti come 'minori' dallo scrivente (posizionamento dei segni di interpunzione, uso dei caratteri maiuscoli e minuscoli) e che quindi più si sottraggono al controllo volontario dello stile”. Non ritiene, pertanto, questo Collegio di poter attribuire alle conclusioni rassegnate dalla perizia in esame un'assoluta attendibilità scientifica, considerato che, come evidenziato nella controperizia dell'ing. gli elementi Per_2 asseritamente "identificativi" secondo l'Ing. sono assolutamente comuni e Per_1 riconducibili al c.d. "italiano dei semicolti", specialmente quando utilizzato in un contesto di produzione digitale. Non sussistono quindi solidi e indiscutibili elementi scientifici a supporto dell'ipotesi che il sia l'autore del testo CP_1 esaminato. Anzi, i pochi e non scientifici elementi addotti risultano facilmente smentiti dalla letteratura e dall'evidenza empirica. In secondo luogo, nessun file relativo alla lettera anonima risulta essere mai stato reperito da ATM negli hard disk aziendali a disposizione del CP_1
In terzo luogo, un altro collega del si è dichiarato autore della lettera CP_1 anonima. Infatti, il sig. , con dichiarazione del 15-2-2019 (doc 26), Parte_2 si è assunto la paternità di tale lettera. Il fatto che la Procura della Repubblica, in altro procedimento penale (afferente il reato di calunnia denunciato da nei confronti di , abbia CP_1 Parte_4 ritenuto inattendibile il sig. non assume alcuna rilevanza nella specie, in Pt_2 quanto tale valutazione di inattendibilità non attiene affatto alla predisposizione della lettera anonima, bensì ai 'fatti' riferiti dal in relazione alla Pt_2
“macchinazione”, ordita dal ai danni del “facendolo Parte_4 CP_1 risultare l'autore della lettera, grazie al ritrovamento del file nel computer a lui assegnato, e permettere così all'azienda di licenziarlo” (vedi doc 104 ATM).
[14] Infine, si osserva che l'addebito contestato al lavoratore viene espressamente contemplato nell'art. 42 dell'allegato A al R.D. 148/1931 il quale, nell'elencare le fattispecie punite con la sanzione conservativa della sospensione disciplinare, al punto 18 ricomprende l'ipotesi della sospensione “per avere rivolte accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi od ingiurie scritte, contro altri agenti dell'azienda”. Trattandosi all'evidenza della medesima condotta addebitata al sig. CP_1 quandanche si dovesse ritenere la fondatezza della contestazione (da escludere per tutti i motivi sopra enunciati), il licenziamento irrogato all'appellato sarebbe comunque illegittimo in quanto “il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili” (ex art. 18 comma 4 L. 300/1970).
Passando, ora, ad esaminare la seconda contestazione, il Collegio ritiene corretta l'analisi effettuata dal primo Giudice. Parte Effettivamente, risulta che avesse a disposizione l'hard disk sin dal 2017, come prova la ricevuta del verbale di consegna di cose sottoposte a sequestro firmata dall'Avv. Claudia Muro (legale di , all'atto proprio del Parte_1 dissequestro dell'hard disk da parte della Procura di AN, relativo al procedimento penale rgnr 15928/2017 (doc. 50 - doc.72 fasc. primo grado). Ciononostante, ha atteso due anni prima di avviare gli asseriti Parte_1 accertamenti sull'hard disk in contestazione, avendo a disposizione lo stesso dal 2017 ed avendo effettuato la copia forense per gli accertamenti soltanto nel gennaio 2019. Tale inerzia protrattasi per così lungo tempo, non risulta in alcun modo giustificabile. In ogni caso, nel merito, non sono emersi elementi sufficienti che possano indurre il Collegio a ritenere che l'utilizzo illecito del computer sia da imputare con assoluta certezza al lavoratore, considerato che, anche in sede penale, è emerso che il computer assegnato al sig. venisse utilizzato anche da altri CP_1 colleghi e che lo stesso lavoratore aveva in più occasioni denunciato 'effrazioni' al proprio pc. Nella specie, non assume alcuna rilevanza il passaggio della citata delibera n. 61741 del 29 marzo 2023, adottata dal Consiglio di Disciplina, laddove afferma che “non può non tenersi conto della condotta tenuta dal ricorrente nel lasciare le proprie credenziali di accesso ben visibili, che non ha rispettato quanto indicato dai regolamenti e codici aziendali in tema informatico che prevede che le suddette credenziali siano gestite con la massima cura e riservatezza, al fine di evitare minacce alla sicurezza informatica” (pag. 6, ultimo cpv). In effetti, come sostenuto dall'appellato, la contestazione posta alla base della decisione del CDD di applicare al ricorrente la sanzione della sospensione è radicalmente nuova e inedita rispetto alle contestazioni svolte nei confronti del
[...] con la missiva di addebiti di ATM del 13 giugno 2019, prot. 61741, con CP_1
[15] cui veniva avviato il relativo procedimento disciplinare. Nella lettera di contestazione disciplinare di ATM, infatti, era stato addebitato al il CP_1 contenuto di una pluralità di file e l'utilizzo improprio degli strumenti e delle reti informatiche aziendali. Nessun riferimento, però, veniva svolto in ordine alla mancata cura delle credenziali di accesso informatiche, contestate soltanto dal Consiglio di Disciplina nella delibera conclusiva del procedimento disciplinare. Ne consegue, pertanto, che tale profilo colposo – in forza del principio dell'immodificabilità della contestazione – non può essere preso in esame in questa sede poichè mai preventivamente contestato al lavoratore.
L'appellante incidentale ha sostenuto, in via principale, l'erroneità della sentenza gravata per avere ritenuto non assolto, da parte del lavoratore, l'onere di provare che l'impugnato provvedimento di destituzione dal servizio fosse stato determinato dalla fondata segnalazione presentata dallo stesso, quale whistleblower, in ordine alla grave truffa dei biglietti, dei tagliandi della sosta e degli abbonamenti clonati da diversi dipendenti infedeli. Secondo tale impostazione, l'asserita natura ritorsiva del licenziamento porterebbe all'applicazione della sanzione di nullità del recesso ex art. 18, comma 1, S.L. Il motivo è infondato per le ragioni già esposte da questa Corte nella sentenza n. 252/23, confermata – sul punto – dalla Cassazione con ordinanza n. 31343/24, le cui argomentazioni vengono in questa sede richiamate, non essendovi alcuna ragione per discostarsi da tali condivise conclusioni. Tali precedenti sono particolarmente rilevanti poiché anche nella controversia in esame, la contestazione che ha condotto alla destituzione del 29 marzo 2023 trae origine dagli stessi fatti verificatisi il 13-6-2018 (che già avevano portato alla prima destituzione del 2-1-2020). Il Collegio, richiamando il proprio precedente, emesso tra le medesime parti, reputa infondato il motivo inerente la dedotta violazione dell'art. 54 bis d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Detta norma, per quanto qui interessa, dispone al comma 1 che “il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all' dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere”.
[16] Il comma 2 precisa che “ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica”. Contrariamente alla tesi dell'appellante incidentale, ad avviso del Collegio, l'art. 54 bis, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 non consente di ritenere nulli gli atti datoriali aventi effetti negativi per il dipendente, per il semplice fatto di essere successivi alle segnalazioni di illeciti da parte di quest'ultimo, salvo prova contraria a carico del datore di lavoro. La norma, infatti, non modifica le regole di riparto dell'onere della prova, né introduce una presunzione relativa di correlazione causale tra segnalazione e adozione di misure aventi effetti negativi per il dipendente. Essa dispone la nullità di ogni misura datoriale che sia “determinata dalla segnalazione”, ossia che trovi la propria ragione fondante nell'avere il lavoratore effettuato la segnalazione. L'onere della prova in ordine al nesso di derivazione tra segnalazione e misura pregiudizievole grava interamente sulla parte che lo allega, alla stregua della regola generale di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., non derogata dalla disposizione speciale in esame. Poste queste premesse di carattere generale, si ritiene che, nel caso concreto, l'appellante incidentale non abbia offerto idonea prova del fatto che il provvedimento di destituzione adottato da sia stato determinato dalle segnalazioni del medesimo inerenti la sussistenza di gravi illeciti relativi alla duplicazione di biglietti, abbonamenti e tagliandi della sosta. La prospettazione del lavoratore al riguardo appare carente già sotto il profilo assertivo. Oltre a doversi rilevare l'insufficienza del mero collegamento temporale tra le denunce di cui il lavoratore si è reso autore ed il procedimento disciplinare di cui è causa, si osserva altresì che anche il dedotto collegamento temporale appare quantomai debole, atteso che, pacificamente, le prime segnalazioni del
[...] risalgono al 2014. CP_1 Parte E' documentalmente provato che abbia dato costante riscontro alle segnalazioni del dipendente, si sia attivata al fine di approfondire e verificare gli illeciti dallo stesso denunciati ed abbia adottato misure sanzionatorie nei confronti del personale di cui è stata accertata la responsabilità (come accertato nella causa decisa da questa Corte con la citata sentenza n. 252/23). Per contro, il lavoratore non ha allegato, né offerto di provare (anche in questa sede), fatti idonei a comporre un quadro di indizi gravi, precisi e concordanti, dai quali possa fondatamente evincersi, quanto meno in via presuntiva ex art. 2729 c.c., l'esistenza di un nesso tra le segnalazioni effettuate ed il procedimento disciplinare di cui è causa.
[17] Non vi sono, quindi, elementi che possano suffragare la natura ritorsiva della destituzione in esame, intervenuta nel 2023, quale reazione alle segnalazioni effettuate dal lavoratore nel 2014. Tali conclusioni sono state convalidate dalla Suprema Corte che con la sopra menzionata sentenza, nel confermare la correttezza delle argomentazioni di questa Corte, ha precisato che “in tale quadro probatorio, non è emerso che il licenziamento fosse ritorsivo, o, per così dire, vendicativo;
la procedura disciplinare è stata avviata in relazione a specifici episodi avvenuti il 13.6.2018 presso uffici della società, con interventi di sanitari e dei Carabinieri;
non è stato accertato alcun comportamento della società discriminatorio o ritorsivo, ma l'avvio di un procedimento disciplinare per precisi fatti, poi risultati non dimostrati compiutamente in fatto nei termini oggetto dell'addebito disciplinare;
in questo contesto, la pretesa del lavoratore di rivedere tutta la sua carriera e i suoi incarichi alla luce della normativa sui whistleblowers risulta del tutto estranea alla questione oggetto di giudizio, e pertanto eccentrica e non ammissibile;
invero non sono emersi atti discriminatori o ritorsivi da parte della società, non essendo tali l'avvio di procedimento disciplinare sulla base di intervento delle forze dell'ordine chiamate in un contesto di contrasti tra dipendenti;
e quindi non vi era obbligo di ulteriori dimostrazioni da parte della società; l'assenza di nesso tra il procedimento disciplinare per cui è causa e le segnalazioni effettuate dall'odierno ricorrente principale è stata esplicitata nella motivazione della sentenza impugnata (p. 6, con riferimento alla sussistenza di "mero collegamento temporale"); come sottolineato da parte controricorrente, la normativa di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali, di cui alla Direttiva UE 2019/1937 e relativa normativa italiana di attuazione, prevede "uno stretto collegamento tra la segnalazione e il maltrattamento subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, in quanto tale maltrattamento sia considerato una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto segnalante possa beneficiare di protezione giuridica a tale riguardo. Una protezione efficace delle persone segnalanti quale mezzo per migliorare l'applicazione del diritto dell'Unione presuppone una definizione ampia del concetto di ritorsione, in cui rientri qualsiasi azione od omissione che si verifica nel contesto lavorativo e che arreca pregiudizio agli informatori. La presente direttiva non dovrebbe, tuttavia, impedire ai datori di lavoro adottino decisioni di natura lavorativa non determinate dalla segnalazione o dalla divulgazione pubblica" (così il considerando 44 della Direttiva")”.
L'ulteriore censura attiene all'asserita nullità della sanzione della destituzione per tardività del procedimento disciplinare, desumibile dal lungo lasso di tempo intercorso tra la data di contestazione dell'addebito e la data di comunicazione del
[18] provvedimento di destituzione dal servizio, con conseguente rinuncia/decadenza di ATM dall'esercizio del potere disciplinare. Come osservato dal primo Giudice, trattasi di rilievo già mosso nell'ambito del precedente giudizio, seguìto al primo licenziamento e rispetto al quale la Corte d'Appello di AN, investita del relativo reclamo, nel confermare la valutazione del giudice di prime cure ha rilevato che “il lasso di tempo intercorso tra la contestazione dell'addebito disciplinare e la comunicazione del provvedimento di destituzione dal servizio adottato dal Consiglio di disciplina non è in alcun modo sintomatico di rinuncia all'esercizio del potere disciplinare da parte della società, né comporta alcuna decadenza o violazione dell'art. 54 r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, che peraltro attiene al funzionamento del Consiglio di disciplina e comunque non stabilisce termini perentori”. La Corte aveva altresì rilevato che “il tempo intercorso tra il ricorso proposto dal lavoratore al Consiglio di disciplina e la pronuncia da parte di quest'ultimo non sia addebitabile ad che nessun ruolo aveva nella costituzione Parte_1 dell'organismo e che, al riguardo, aveva avvertito il lavoratore, con lettera del 13 marzo 2019, “che al momento il suddetto Organo è in fase di rinnovo da parte dei competenti Enti Esterni, ai quali peraltro la Società ha già evidenziato la necessità di provvedere in tempi celeri. Tuttavia, allo stato, la Società scrivente non è in grado di fornirLe indicazioni circa la tempistica della nomina del nuovo Consiglio di Disciplina (non dipendendo in alcun modo dalla stessa) e, conseguentemente, non è dato di conoscere quando il Suo ricorso potrà essere oggetto di trattazione e di conseguente valutazione”. Tali argomentazioni sono in questa sede condivise e fatte proprie da questo Collegio.
L'appellante incidentale ha lamentato, poi, l'assenza preventiva della relazione di servizio, con violazione dell'art. 53 all. R.D. 148/1931. Parte La censura è infondata atteso che ha tempestivamente prodotto in giudizio i documenti in questione (docc. 96 e 120) ed è stato altresì provato che il lavoratore abbia preso visione degli allegati alla relazione di servizio per predisporre le proprie difese nell'ambito del procedimento disciplinare: il che esclude qualsivoglia compromissione delle garanzie di difesa del lavoratore ed esclude pertanto la nullità del procedimento e del provvedimento conclusivo. Si richiama al riguardo la pronuncia resa da questa Corte in fattispecie analoga (sentenza n. 625/2022, pres. Ravazzoni, est. Cuomo), le cui motivazioni sono integralmente condivise dal Collegio e devono intendersi qui integralmente richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Detta pronuncia ha statuito quanto segue: “ciò che garantisce ulteriormente la tutela del lavoratore è proprio la consultazione degli atti su cui si fonda la contestazione e quindi l'opinamento di destituzione dal servizio. Ebbene, è incontestato che il lavoratore, dopo aver investito il Consiglio di Disciplina, abbia avuto piena visione della documentazione sulla quale si fonda il provvedimento espulsivo. L'eventuale
[19] assenza della relazione in contestazione non inficia la legittimità della procedura disciplinare come delineata dall'art. 53, non scaturendo da detta assenza alcuna compromissione delle garanzie del lavoratore. Del resto, lo stesso lavoratore non ha spiegato in che termini l'eventuale assenza della relazione nel fascicolo disciplinare abbia inciso negativamente sulle sue garanzie. Detta conclusione trova conforto nella stessa giurisprudenza di legittimità in materia. Ed infatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13804/2017, ha ritenuto la nullità del procedimento disciplinare non tanto per l'assenza pacifica della relazione ma piuttosto per l'assenza della documentazione delle indagini svolte in relazione alle quali, dopo la notifica dell'opinamento, possono essere presentate dall'incolpato, nuove giustificazioni”.
Il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale determina l'integrale conferma della sentenza impugnata, dovendo ritenersi assorbita ogni altra questione.
Attesa la reciproca soccombenza, le spese del grado sono integralmente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Rigetta gli appelli avverso la sentenza n. 3854/2023 del Tribunale di AN;
compensa tra le parti le spese del grado;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dando atto che l'appellante incidentale ha dichiarato di essere titolare di un reddito in base al quale non è assoggettato a contributo unificato. AN, il 30 gennaio 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[20]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di AN, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 3854/2023 del Tribunale di AN, est. Dott.ssa Saioni, discussa all'udienza collegiale del 30 gennaio 2025 e promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Andrea Paoletti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in AN, Foro Bonaparte, n. 61
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Controparte_1
Tambasco, Elisa Boreatti e Gennaro Colangelo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi difensori sito in AN, Via Besana, n. 5
E
(CONTUMACE) Controparte_2
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“- accertare e dichiarare la legittimità dei provvedimenti e degli atti impugnati ex adverso nelle fattispecie sanzionatorie disciplinari di cui all'All. A), R.D. n. 148/1931 e, per l'effetto,
- confermare la delibera della destituzione dal servizio (relativa alla procedura disciplinare n. 61397) adottata dal Consiglio di Disciplina in data 29 marzo 2023, nonché la delibera (relativa alla procedura disciplinare n. 61741), di Parte_1 sospensione per dieci giorni dal servizio e dalla retribuzione adottata dal Consiglio di Disciplina in data 29 marzo Parte_1 2023, nonché i relativi provvedimenti: a) destituzione dal servizio;
b) sospensione per dieci giorni dal servizio e dalla retribuzione, adottati nei confronti del sig. , in ogni caso Controparte_1
- rigettare le avversarie domande tutte, con vittoria di spese, competenze e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATO:
[1] “In via principale:
- Rigettare integralmente il ricorso e le domande tutte svolte da per i motivi di fatto e di diritto indicati in Parte_1 narrativa, in quanto radicalmente infondate;
In via di appello incidentale:
- Riformare parzialmente la sentenza n. 3854/2023, Tribunale di AN, sez. lav., est. Saioni, pubblicata in data 13 dicembre 2023, per tutte le ragioni di fatto e di diritto svolte nei motivi di appello incidentale di cui al presente atto e, per l'effetto, NEL MERITO In via principale:
1. Accertare e dichiarare, per i motivi di fatto e di diritto sopraesposti, la nullità della delibera della destituzione dal servizio n. 61397 adottata dal Consiglio di Disciplina ATM s.p.a. il 29 marzo 2023, della delibera di sospensione per dieci giorni dal servizio e dalla retribuzione n. 61741 adottata dal Consiglio di Disciplina ATM il 29 marzo 2023 nonché di tutti i Pt_1 provvedimenti aziendali presupposti e/o conseguenti ad essi e, per l'effetto,
2. condannare ex art. 18 comma 1 L. 300/1970 alla reintegrazione del ricorrente nell'originario posto di lavoro e, Parte_1 comunque, al risarcimento a favore del ricorrente della somma pari all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.510,03) dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, in misura in ogni caso non inferiore a 5 mensilità, e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In via subordinata:
3. Accertare e dichiarare, per i motivi di fatto e di diritto sopraesposti, l'illegittimità e/o l'ingiustificatezza e/o l'infondatezza e/o la non sussumibilità dei provvedimenti e degli atti impugnati nelle fattispecie sanzionatorie disciplinari di cui al R.D. 148/1931 e, per l'effetto, 4. Annullare la delibera della destituzione dal servizio n. 61397 adottata dal Consiglio di Disciplina ATM il 29 marzo Pt_1 2023, la delibera di sospensione per dieci giorni dal servizio e dalla retribuzione n. 61741 adottata dal Consiglio di Disciplina ATM s.p.a. il 29 marzo 2023 nonché tutti i provvedimenti aziendali presupposti e/o conseguenti ad essi e, conseguentemente,
5. condannare ex art. 18 comma 4 Stat. Lav. (così come novellato dall'art. 1 comma 42 L. 92/2012) alla Parte_1 reintegrazione del ricorrente nell'originario posto di lavoro e, comunque, al risarcimento a favore del ricorrente della somma pari all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.510,03) dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, il tutto comunque nella misura massima di 12 mensilità e oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In ogni caso:
6. Con vittoria integrale di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza n. 3854/2023 il Tribunale di AN, Sezione Lavoro (dott.ssa Saioni), in continuità con quanto affermato all'esito della fase cautelare, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal sig. nei confronti di CP_1 così statuiva: “1) accerta e dichiara l'illegittimità dei provvedimenti e degli Pt_1 atti impugnati nelle fattispecie sanzionatorie disciplinari di cui al R.D. 148/1931 e, per l'effetto, 2) annulla la delibera della destituzione dal servizio n. 61397 adottata dal Disciplina ATM il 29 marzo 2023, la delibera di sospensione CP_2 Pt_1 per dieci giorni dal servizio e dalla retribuzione n. 61741 adottata dal
[...] il 29 marzo 2023, il provvedimento cautelare di sospensione Controparte_2 dal servizio e dalla retribuzione adottato da in data 11 febbraio 2023 Parte_1 nonché tutti i provvedimenti aziendali presupposti e/o conseguenti ad essi;
3) condanna ex art. 18 comma 4 Stat. alla reintegrazione del CP_3 Parte_1 ricorrente nell'originario posto di lavoro e al risarcimento del danno in misura della ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.510,03 mensili) dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, il tutto comunque in misura non superiore a dodici mensilità, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
4) condanna
ex art. 1453 c.c., 46 R.D. 148/1931 e 53 R.D. 148/1931, alla Parte_1
[2] corresponsione, in favore del ricorrente, delle retribuzioni maturate e non corrisposte per l'intero periodo di sospensione cautelare ex art. 46 e 53 R.D. 148/1931 decorrente dall'11 febbraio 2022 al 10 maggio 2023, o comunque fino alla data di giustizia accertata, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
5) rigetta ogni residua domanda ed eccezione;
5) condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, anche per la doppia fase cautelare del giudizio, liquidate in euro 20.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA”. La vicenda in esame trae origine dalle ripetute segnalazioni che il sig.
[...] Parte
dipendente della società con contratto di lavoro subordinato a CP_1 tempo indeterminato a far data dal 1999, da ultimo con mansioni di addetto alla security aziendale, aveva presentato ad organi di controllo e di garanzia della società nonché al sindaco di AN, in relazione alla vicenda diventata poi di dominio pubblico dei “biglietti clonati”. Le segnalazioni avevano coinvolto anche alcuni dirigenti, colpevoli, ad avviso del lavoratore, di volute inerzie. Da tale vicenda si era aperta una fase conflittuale tra le parti, seguita da quattro procedimenti disciplinari, due procedimenti penali (che si concludevano con assoluzione con formula piena), un demansionamento, una prima sospensione dal servizio e dalla retribuzione seguita da un primo licenziamento e da una prima deliberazione del Consiglio di Disciplina, una seconda sospensione dal servizio e dalla retribuzione e due ulteriori destituzioni dal servizio, seguite dopo oltre un anno dai due provvedimenti del Consiglio di Disciplina impugnati nell'odierno giudizio (relativi al procedimento disciplinare n. 61397 attivato l'8 febbraio 2019 e al procedimento disciplinare n. 61741 attivato il 13 giugno 2019. Con il primo si contestava al lavoratore di essere l'autore di una lettera anonima allo stesso indirizzata in cui si riportavano le intenzioni della società di
“incastrarlo”; con il secondo si contestava l'utilizzo personale durante l'orario di lavoro del pc aziendale, con accessi a siti di varia natura. Il primo licenziamento era stato impugnato e la Corte d'Appello di AN con la sentenza n. 252/2023, nell'ambito del reclamo successivo alla sentenza di primo grado n. 2305/2022, dichiarava illegittima la destituzione con conseguente reintegrazione del lavoratore. Quest'ultimo esponeva che la reintegrazione non era stata effettuata, posto che la società aveva riattivato nel febbraio 2022 i due procedimenti disciplinari di cui è causa, procedendo alla sospensione in via cautelativa del lavoratore dal servizio. Il sig. agiva pertanto in giudizio rassegnando, in sede di merito, le CP_1 seguenti conclusioni:
“In via principale:
2. Accertare e dichiarare, per i motivi di fatto e di diritto sopraesposti, la nullità della delibera della destituzione dal servizio n. 61397 adottata dal Consiglio di Disciplina ATM il 29 marzo 2023, della delibera di sospensione per dieci Pt_1 giorni dal servizio e dalla retribuzione n. 61741 adottata dal Consiglio di Disciplina ATM il 29 marzo 2023, del provvedimento cautelare di Pt_1
[3] sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottato da in data 11 Parte_1 febbraio 2023 nonché di tutti i provvedimenti aziendali presupposti e/o conseguenti ad essi e, per l'effetto, 3. condannare ex art. 18 comma 1 L. 300/1970 alla reintegrazione del Parte_1 ricorrente nell'originario posto di lavoro e, comunque, al risarcimento a favore del ricorrente della somma pari all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.510,03) dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, in misura in ogni caso non inferiore a 5 mensilità, e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
4. Condannare ex art. 1418 c.c., 1453 c.c., 46 R.D. 148/1931 e 53 Parte_1
R.D. 148/1931, alla corresponsione a favore del ricorrente delle retribuzioni maturate e non corrisposte per l'intero periodo di sospensione cautelare ex art. 46 e 53 R.D. 148/1931 decorrente dall'11 febbraio 2022 al 10 maggio 2023, o comunque fino alla data di giustizia accertata, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In via subordinata:
5. Accertare e dichiarare, per i motivi di fatto e di diritto sopraesposti, l'illegittimità e/o l'ingiustificatezza e/o l'infondatezza e/o la non sussumibilità dei provvedimenti e degli atti impugnati nelle fattispecie sanzionatorie disciplinari di cui al R.D. 148/1931 e, per l'effetto,
6. Annullare la delibera della destituzione dal servizio n. 61397 adottata dal Consiglio di Disciplina ATM s.p.a. il 29 marzo 2023, la delibera di sospensione per dieci giorni dal servizio e dalla retribuzione n. 61741 adottata dal Consiglio di Disciplina ATM s.p.a. il 29 marzo 2023, il provvedimento cautelare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottato da in data 11 febbraio 2023 Parte_1 nonché tutti i provvedimenti aziendali presupposti e/o conseguenti ad essi e, conseguentemente,
7. condannare ex art. 18 comma 4 Stat. Lav. (così come novellato dall'art. 1 comma 42 L. 92/2012) alla reintegrazione del ricorrente nell'originario Parte_1 posto di lavoro e, comunque, al risarcimento a favore del ricorrente della somma pari all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.510,03) dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, il tutto comunque nella misura massima di 12 mensilità e oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
8. Condannare ex art. 1453 c.c., 46 R.D. 148/1931 e 53 R.D. Parte_1
148/1931, alla corresponsione a favore del ricorrente delle retribuzioni maturate e non corrisposte per l'intero periodo di sospensione cautelare ex art. 46 e 53 R.D. 148/1931 decorrente dall'11 febbraio 2022 al 10 maggio 2023, o comunque fino alla data di giustizia accertata, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In ogni caso:
[4] 9. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
L' ritualmente costituitasi, contestava le pretese avversarie di cui chiedeva Pt_1 il rigetto. Il Consiglio di Disciplina rimaneva contumace.
Il Tribunale, in primo luogo, disattendeva la prospettazione attorea secondo cui i procedimenti disciplinari sarebbero stati tardivi, atteso il lungo lasso di tempo intercorso tra la data di contestazione dell'addebito e la data di comunicazione del provvedimento di destituzione dal servizio, con conseguente rinuncia/decadenza di ATM dall'esercizio del potere disciplinare. Il primo giudice, in particolare, richiamava quanto affermato dalla Corte d'Appello di AN con la citata sentenza n. 252/23 in relazione ad analogo rilievo: “il lasso di tempo intercorso tra la contestazione dell'addebito disciplinare e la comunicazione del provvedimento di destituzione dal servizio adottato dal Consiglio di disciplina non è in alcun modo sintomatico di rinuncia all'esercizio del potere disciplinare da parte della società, né comporta alcuna decadenza o violazione dell'art. 54 r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, che peraltro attiene al funzionamento del Consiglio di disciplina e comunque non stabilisce termini perentori”. Nel caso di specie, inoltre, il lavoratore aveva ricusato il presidente e i componenti del Coniglio di Disciplina, con inevitabili ripercussioni sulla celerità del procedimento. Parimenti, il Tribunale riteneva infondata la censura relativa all'assenza preventiva della relazione di servizio, con violazione dell'art. 53 all. R.D. 148/1931. Il primo giudice, premesso che in questa sede ATM aveva prodotto i documenti in questione, richiamava le argomentazioni della Corte Territoriale secondo cui: “…E' poi pacifico e documentalmente provato che Controparte_1 abbia preso visione degli allegati alla relazione in data 29 marzo
[...]
2019 (cfr. doc. 25 fascicolo ATM di primo grado), come da facoltà riconosciuta dall'art. 56 r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, il che esclude qualsivoglia compromissione delle garanzie di difesa del lavoratore ed esclude pertanto la nullità del procedimento e del provvedimento conclusivo…”. Disattendeva inoltre la domanda volta ad ottenere l'accertamento della natura ritorsiva della destituzione dal servizio. Il lavoratore, in particolare, invocava l'applicabilità dell'art. 54 bis D.lgs. n. 179/2017, con conseguente presunzione di nullità degli atti e dei provvedimenti successivi e applicazione dell'art. 18 comma 1 Statuto dei Lavoratori. Il primo giudice condivideva le argomentazioni della Corte territoriale secondo cui l'art. 54 bis, comma 1, d.lgs n. 165 del 2001 non consente di ritenere nulli gli atti datoriali aventi effetti negativi per il dipendente, per il semplice fatto di essere successivi alle segnalazioni di illeciti da parte di quest'ultimo, salvo prova contraria a carico del datore di lavoro. L'onere della prova in ordine al nesso di derivazione tra segnalazione e misura pregiudiziale graverebbe infatti interamente sulla parte che lo allega, e nel caso di specie il
[5] lavoratore non avrebbe offerto idonea prova del fatto che il provvedimento di destituzione adottato da sia stato determinato dalle segnalazioni del Parte_1 medesimo inerenti alla sussistenza di gravi illeciti relativi alla duplicazione di biglietti, abbonamenti e tagliandi della sosta. Sarebbe altresì debole il collegamento temporale tra le denunce effettuate e il procedimento disciplinare. Da ultimo, il Tribunale accoglieva la domanda subordinata relativa alla asserita violazione dell'art. 45 del R.D. n. 148/1931. Il Tribunale premetteva che rispetto alla fase sommaria ATM non aveva portato elementi nuovi ed ulteriori e che pertanto non vi era alcun motivo di discostarsi dall'ordinanza cautelare. Il Tribunale evidenziava inoltre che nel febbraio 2022, dopo la riattivazione dei due procedimenti disciplinari impugnati in questo procedimento, il lavoratore aveva già proposto un ricorso ex art. 700 c.p.c., poi concluso con ordinanza n. 1396/2022 R.G.L., che aveva respinto le domande del sig. con CP_1 condanna alle spese e ordine di cancellazione di frasi ritenute offensive ex art. 89 c.p.c. Come già precisato in fase sommaria, rispetto al precedente ricorso cautelare, vi sarebbero due nuovi aspetti, ovvero l'entrata in vigore del D. lgs 24/23 di cui il lavoratore richiama l'immediata applicabilità, e la conclusione del terzo e del quarto procedimento disciplinare, con esito, rispettivamente, dell'opinamento della destituzione e della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni (decisioni impugnate in questa sede). Quanto al primo profilo di novità il Tribunale ha ritenuto che il d.lgs n. 24/2023 non troverebbe applicazione nel caso di specie, in quanto all'art. 24 prevede espressamente che la disciplina in questione si applichi alle segnalazioni e denunce effettuate successivamente al 14 luglio 2023. Nel caso in esame è pacifico che tutte le segnalazioni effettuate dal sig. erano antecedenti CP_1 al 14 luglio 2023, con conseguente inammissibilità della domanda in esame. Quanto al secondo profilo, il primo giudice ribadiva che per quanto riguarda il procedimento disciplinare n. 61397 (procedimento concernente la lettera anonima) “rimane ancora oggi insuperato l'elemento già ritenuto decisivo, vale a dire il decorso del termine di sei mesi tra la commissione del fatto e l'affidamento Parte dell'incarico, da parte di , all'ing. , sulla cui perizia si basava Per_1 Parte interamente la decisione di . Ritenuto non rilevante quanto dedotto dalla società in merito all'iter di indagine avviato dopo la riattivazione del procedimento disciplinare in esame, osservava che la società, all'esito di “gravissimi fatti”, come dagli stessi definiti, tali da determinare la destituzione di un dipendente nel delicatissimo contesto dei fatti di causa, per sei mesi aveva svolto imprecisate
“ulteriori indagini”, che portavano ad imprecisati esiti, per poi affidare ogni valutazione ad un soggetto terzo. All'ing. in particolare era stata assegnata Per_1 una consulenza tecnica in materia di autorship attribution finalizzata a stabilire se la paternità del documento anonimo che il lavoratore dichiarava di aver ricevuto
[6] in busta chiusa, tramite posta interna aziendale in data 13/06/2018 fosse da attribuirsi allo stesso o ad altri soggetti. CP_1
Con riferimento alla contestazione disciplinare n. 61741 (secondo accertamento dell'hard disk del pc assegnato al sig. osservava che “risulta tutt'oggi CP_1 insuperato il rilievo ritenuto decisivo già in fase cautelare vale a dire che è sconfessato documentalmente l'assunto secondo cui ATM, solo dal 22 gennaio 2019, a seguito di espressa richiesta, avrebbe avuto disponibilità di “copia forense del supporto informatico contenuto nel fascicolo del PM relativamente al procedimento penale R.G.N.R. 15928/2017” (rif. pag. 8 memoria, punto H e doc. 19 ATM); hard disk che la società avrebbe poi fatto analizzare ad un proprio, imprecisato consulente con le risultanze di cui alla contestazione medesima. La genericità dell'assunto non è stata superata a tre mesi di distanza dal primo rilievo. Oltretutto, nella memoria di costituzione la società non avrebbe contrastato l'evidenza documentale che l'hard disk di cui al procedimento penale n. 15928 era già nella sua disponibilità dal 1017 come si evince dalla fotografia del “verbale di restituzione di cose sottoposte a sequestro” (doc. 50 attoreo). Il Tribunale, pertanto, dichiarava l'illegittimità dei provvedimenti impugnati con conseguente annullamento della delibera della destituzione dal servizio n. 61397 adottata dal Consiglio di Disciplina ATM il 29 marzo 2023, della delibera di Pt_1 sospensione per dieci giorni dal servizio e dalla retribuzione n. 61741 adottata dal Consiglio di Disciplina ATM s.p.a. il 29 marzo 2023, del provvedimento cautelare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottato da in data 11 Parte_1 febbraio 2023 nonché di tutti i provvedimenti aziendali presupposti e/o conseguenti a ciò. Seguiva condanna di ATM ex art. 18 comma 4 Stat. Lav., alla reintegrazione del ricorrente nell'originario posto di lavoro e al risarcimento del danno, in misura dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.510,03 mensili) dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, il tutto comunque in misura non superiore a dodici mensilità, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Il Tribunale, richiamando la citata sentenza n. 252/2023, accoglieva altresì domanda di condanna della società resistente, ex artt. 1453 c.c., 46 R.D. 148/1931 e 53 R.D. 148/1931, al pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte per l'intero periodo di sospensione cautelare ex art. 46 e 53 R.D. n. 148/1931, decorrente dall'11 febbraio 2022 al 10 maggio 2023, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Con ricorso depositato in data 11/4/24 la società proponeva appello Parte_1 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi:
- In relazione alla delibera di cui alla procedura disciplinare n. 61397. 1) Con un primo motivo di appello la società ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale sostiene che l'odierna appellante nulla
[7] avrebbe allegato nella fase di merito rispetto a quella cautelare. Evidenzia che nella memoria di costituzione nel giudizio di merito la società ha “dedicato ben tre paragrafi, segnatamente i nn. 9), 9 ter) e 9 quater), dedicati rispettivamente a: “Il procedimento disciplinare prot. 61397 attivato da ATM in data 8 febbraio 2019”,
“Il seguito della procedura disciplinare – La relazione ex art 53, all. A), R.D. n. 148/1931”, “Il ruolo del sig. nella vicenda”. Contesta inoltre la Parte_2 presunta tardività di ATM nell'attivarsi: in quel determinato arco di tempo, infatti, la vicenda dell'odierno appellato, già delicata, avrebbe attraversato una fase mutevole e in continuo divenire, tale da obbligare la società a continue verifiche e indagini con accertamenti e risultanze non sempre immediate. Peraltro, lo stesso Parte lavoratore alla fine del mese di ottobre 2018 aveva chiesto ad specifiche indagini/verifiche in ordine alla “lettera anonima” di cui si discute. Sostiene che, in ogni caso, non sarebbero trascorsi 6 mesi, come affermato dal primo giudice, tra la commissione del fatto e l'affidamento dell'incarico all'ing.
L'ATM in tale periodo avrebbe infatti condotto diverse indagini parallele, Per_1 atteso che l'input decisivo alle indagini sulla “lettera anonima” era stato dato proprio dal lavoratore in occasione della sua audizione in data 31 ottobre 2018. La società si sarebbe quindi mossa tempestivamente. Sostiene inoltre che la decisione di ATM non si sia basata unicamente sulla perizia del dott. la Per_1 società, infatti, avrebbe valutato una pluralità di contro elementi, come emergerebbe dalla relazione ex art. 53, All. A), R.D. n.148/1931 prodotta, tra cui la contro perizia del prof. la successione dei fatti accaduti il 13 giugno Per_2
2018, le giustificazioni rese dallo stesso sig. per tramite dei propri CP_1 legali in data 22 febbraio 2019, l'attribuzione della “lettera anonima” al sig.
(circostanza ad avviso della società di particolare rilievo). Parte_2
2) Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato nuovamente il fatto che il primo giudice abbia omesso ogni indagine nel merito ravvisando “a monte” un presunto vizio di tardività nella contestazione disciplinare che ha portato alla destituzione del sig. nonostante la società abbia pienamente assolto CP_1
i propri oneri in punto di allegazione e di mezzi istruttori e/o di prova, formulando espresse istanze in tal senso. Parte
insiste sul fatto che la contestazione non sarebbe tardiva, tanto che nemmeno il lavoratore si sarebbe lamentato del trascorrere del “semestre” evocato dal Tribunale, bensì della eccessiva durata della procedura disciplinare, doglianza disattesa dallo stesso Tribunale. In ogni caso, come rilevato dalla stessa Corte d'Appello di AN (tra le altre sentenza n. 813 del 2023) la tempestività dovrebbe essere intesa in senso relativo e dovrebbe essere valutata caso per caso. Ha censurato, inoltre, la sentenza di primo grado per aver accolto la domanda svolta in via subordinata di reintegrazione in servizio ex art. 18, comma 4, L n. 300/1970, evidenziando che, “in punto di conseguenze della violazione del principio della tempestività della contestazione disciplinare, è oramai consolidato nel ritenere applicabile non già la tutela reintegratoria quanto piuttosto la tutela indennitaria prevista dal quinto comma dell'art. 18, L. n. 300/1970, così
[8] aderendo alla pronunzia resa dal Supremo Collegio a Sezioni Unite (cfr. Cass., SS.UU., 27 dicembre 2017, n. 30985), che ha risolto il contrasto insorto tra un primo orientamento, che riteneva la mancanza di tempestività come vizio di natura sostanziale dell'atto di recesso (con conseguente applicazione della tutela reintegratoria), e un secondo orientamento secondo il quale il vizio andasse ricondotto nell'ambito di applicazione dell'art. 18, comma 5, L. n. 300/1970” (sentenza della Corte d'Appello di AN n. 1312 del 2019). In relazione alla delibera di cui alla procedura disciplinare n. 61741.
- Grave vizio motivazionale. Con riguardo alla procedura disciplinare n. 61741, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale sia incorso in un vero e proprio vizio motivazionale poiché nella sentenza impugnata non sarebbe dato di comprendere quale sia la violazione Parte individuata. ha sostenuto inoltre che l'aver richiesto alla Procura di AN la copia forense dell'hard disk sequestrato, rappresentava la massima garanzia per il lavoratore e testimoniava la massima attenzione della società per consentire il rispetto di tale garanzia.
Con memoria depositata in data 3/6/24 il sig. si è costituito, CP_1 chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello e, in via incidentale, la parziale riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi: A) tardività e/o eccessiva durata del procedimento disciplinare n. 61397 - rinuncia e/o decadenza dall'esercizio del potere disciplinare – violazione art. 53 e 54, allegato A, R.D. 148/1931- nullità della destituzione dal servizio adottata dal Consiglio di disciplina ATM con delibera proc. 61397 del 29.03.2023 –applicazione art. 18 comma 1 L. 300/1970. Il lavoratore ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata disattesa la censura di tardività del procedimento. Ripercorre la procedura disciplinare prevista dall'art. l'art. 53 R.D. 148/1931, sottolineando che il passaggio al Consiglio di Disciplina, dunque, non è un momento distinto rispetto al procedimento disciplinare ma, al contrario, è una fase ontologicamente costitutiva del procedimento disciplinare stesso: tant'è che, a pena di inammissibilità, il relativo provvedimento deve essere impugnato nei confronti sia del formale datore di lavoro ( sia nei confronti dello stesso Consiglio di Parte_1
Disciplina, parte convenuta nell'odierno giudizio. Ribadisce inoltre che l'odierno appellante per tutta la durata del procedimento (8 febbraio 2019-10 maggio 2023) è rimasto senza fonte di reddito. Conclude evidenziando che la violazione dei rigorosi termini definiti dagli articoli 53 e 53 R.D. 148/1931 comporta la violazione di uno specifico obbligo di protezione, in quanto tale presidiato dalla sanzione della nullità. B) presunzione di ritorsività della destituzione n. 61397 - applicabilità della L. 30 novembre 2017, n. 179 – art. 54 bis d.lgs. 165/2001 - presunzione di nullità degli atti e provvedimenti successivi alle segnalazioni e denunce– applicazione art. 18 comma 1 L. 300/1970.
[9] Il lavoratore insiste sulla ritorsività della destituzione, premettendo che sarebbe indiscussa la sua qualifica di whistleblower e che, diversamente da quanto stabilito dal primo giudice, l'art. 17 del d.lgs. 24/2023 mantiene intatto l'originario meccanismo della presunzione di ritorsività e la correlativa inversione dell'onere della prova. Delineando il quadro normativo nazionale e comunitario in materia, insiste sulla sussistenza di un'inversione dell'onere della prova, “in base al quale spetta all'amministrazione o all'impresa datrice di lavoro del segnalante dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive sono state applicate per ragioni estranee alla segnalazione essendo sufficiente invece, per il Parte_3 provare la mera consequenzialità temporale tra la segnalazione e il provvedimento datoriale pregiudizievole”. Nel caso di specie, sussisterebbe il nesso di consequenzialità cronologica tra segnalazioni e atti datoriali pregiudizievoli, il lasso di tempo da considerare sarebbe, infatti, quello decorrente dalle prime segnalazioni formali (scritte) del (dal novembre 2017) e non da quelle CP_1 informali (verbali) decorrenti dal 2014. C) infondatezza nel merito e insussistenza della giusta causa della destituzione dal servizio n. 61397 (cd lettera anonima) – le controperizie a firma dell'Ing. . CP_4
Con un terzo motivo ha censurato la sentenza impugnata per non affermato anche l'infondatezza nel merito e l'insussistenza della destituzione dal servizio n. 61397. Ricostruisce la vicenda ribadendo che la lettera anonima non è in nessun modo riferibile al CP_1
D) violazione art. 45 R.D. 148/1931 - applicabilità sanzione conservativa ex art. 42 R.D. 148/1931- applicazione dell'art. 18 comma 4 L. 300/1970. Il lavoratore in questa sede censura altresì la sentenza di primo grado anche laddove non ha preso in considerazione il profilo della non sussumibilità dei fatti contestati nella fattispecie disciplinare sanzionata ex lege con la misura espulsiva. Ribadisce che i fatti contestati disciplinarmente alla base del procedimento 61397 non sono in sé e per sé sussumibili nelle fattispecie previste dall'art. 45 allegato A al R.D. 148/1931 per la destituzione dal servizio. E) tardività e/o eccessiva durata del procedimento n. 61741- rinuncia e/o decadenza dall'esercizio del potere disciplinare – violazione art. 53 e 54 R.D.148/1931- nullità sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Il lavoratore ha lamentato il mancato accertamento del vizio della nullità del provvedimento conclusivo comunicato dal Consiglio di Disciplina in data 10 maggio 2023, rappresentato dalla sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni, ribadendo in sostanza quanto già esposto nel primo motivo di appello incidentale. F) mutamento dei fatti contestati, omessa preventiva contestazione - violazione art. 53 e 54 R.D. 148/1931 – nullità sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
[10] Ad avviso dell'appellato, la delibera n. 61741 del Consiglio dev'essere ritenuta nulla, in quanto nella lettera di contestazione non veniva fatto nessun riferimento alla mancata cura delle credenziali di accesso informatiche. G) presunzione di ritorsività del procedimento disciplinare n. 6174 - applicabilità della L. 30 novembre 2017, n. 179 – art. 54 bis d.lgs. 165/2001
- presunzione di nullità degli atti e provvedimenti successivi alle segnalazioni e denunce – nullità sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Con tale motivo, viene censurato il mancato accertamento della natura ritorsiva anche del provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, richiamando le considerazioni svolte del secondo motivo di appello incidentale. H) infondatezza nel merito - insussistenza dei fatti contestati nel provvedimento della sospensione disciplinare n. 61741 emesso dal Consiglio di Disciplina. Con l'ultimo motivo, il lavoratore contesta al giudice di prime cure di non aver considerato nel merito l'assoluta e documentale infondatezza delle contestazioni mosse al ricorrente, nonostante la possibilità di un accertamento in tal senso già allo stato degli atti (fatti già accertati nei procedimenti penali conclusasi con l'assoluzione del lavoratore perché il fatto non sussiste).
All'udienza del 18-6-2024, il Collegio, su istanza di ATM, ha concesso all'appellante principale termine per provvedere alla notifica del ricorso al Consiglio di disciplina. La difesa del sig. si è opposta a tale concessione, eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'appello e, comunque, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata in quanto il Consiglio di disciplina, essendo l'organo che ha adottato le delibere impugnate, sarebbe “l'unico organo processualmente legittimato nell'odierno giudizio”. All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'eccezione preliminare sollevata dalla difesa del sig. è infondata. CP_1
Per costante giurisprudenza, "Quando la sentenza sia stata pronunciata fra più parti in causa inscindibile (cioè fra più parti legate da vincolo di litisconsorzio necessario) o in cause tra loro dipendenti e la parte soccombente o una delle parti soccombenti si sia limitata a proporre appello contro una parte o solo contro le parti vittoriose, non notificando, quindi, l'atto a tutte le parti del precedente giudizio, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio e l'effetto conservativo dell'impugnazione si verifica nei confronti di tutti i compartecipanti al giudizio a condizione che l'atto di appello sia stato notificato nei termini ad almeno uno di essi, mentre è irrilevante che la notifica dell'impugnazione sia stata effettuata solo alle parti vittoriose e non alle soccombenti in quanto il
[11] dettato dell'art. 331 cod. proc. civ. si riferisce a tutte le parti che sono litisconsorti necessari senza alcuna distinzione" (Cass., 28-8-2024, n. 23256). Nella specie, l'impugnazione non può dirsi in alcun modo inammissibile, avendo Parte
regolarmente notificato il ricorso al sig. (vincitore in primo CP_1 grado), provvedendo poi a notificare l'atto di appello al Consiglio di disciplina (litisconsorte processuale in causa inscindibile) entro il termine perentorio fissato dalla Corte. Sulla questione della legittimazione, occorre precisare che il Consiglio di Disciplina è soggetto terzo al quale in determinate ipotesi e su specifica istanza del lavoratore è affidata la funzione di deliberare in merito ad un provvedimento disciplinare (la destituzione), che è già stato opinato dal datore di lavoro all'esito della complessa e articolata procedura disciplinare prevista dall'art. 53, all. A), r.d. n. 148/1931, rimanendone unicamente sospesa la relativa applicazione (in virtù di quanto disposto dall'ultimo comma del citato art. 53), stante l'esercizio della facoltà concessa al lavoratore di ricorrere al Consiglio di Disciplina. Dunque, il provvedimento disciplinare è “strutturalmente” completo ben prima che il lavoratore eserciti tale sua facoltà, tant'è che in mancanza della fase eventuale innanzi al Consiglio di Disciplina, a mente del penultimo comma dell'art 53, all. A), r.d. n. 148/1931, trascorsi cinque giorni da quando l'opinamento è stato reso noto al lavoratore e in mancanza di ulteriori giustificazioni “il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo” senza necessità alcuna di ulteriore attività e/o di ulteriori incombenti. La fase innanzi al Consiglio di Disciplina è dunque solo eventuale e comunque esclusivamente delibativa. In particolare, con riguardo alla fattispecie della destituzione dal servizio, in tutta la procedura disciplinare regolamentata dal citato art. 53, all. A), il Consiglio di Disciplina non ha alcun ruolo, sia nella fase di impulso come in quella dell'articolata istruttoria e neppure in quella decisoria, che porta “il direttore o chi da esso delegato” all'opinamento “circa la punizione da infliggere”. Da ciò si desume che il Consiglio di Disciplina di A.T.M. s.p.a. non possa ritenersi
– come sostenuto dalla difesa del sig. – l'unico soggetto legittimato in CP_1 quanto, essendo il Consiglio un organo che partecipa in via eventuale al procedimento disciplinare, già definito dal datore di lavoro, deve individuarsi comunque in quest'ultimo (nella specie ATM) il principale portatore di un valido interesse a contraddire.
Passando ora al merito della questione, entrambi gli appelli si rilevano infondati. Innanzitutto questa Corte ritiene di omettere l'esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti (in quanto non rilevanti ai fini della decisione finale), affrontando direttamente il merito della causa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario
[12] esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ. (vedi, ex plurimis, Cass., 20-4-2020, n. 7941). Nella specie, quindi, il Collegio ritiene di affrontare la questione principale attinente alla sussistenza delle condotte contestate al lavoratore, essendo ovvio che l'eventuale loro insussistenza supera ogni altra censura inerente al procedimento disciplinare. Al lavoratore è stato contestato quanto segue:
Con riferimento a tale contestazione disciplinare (n. 61397 dell'8 febbraio 2019), il Tribunale ha ritenuto che “la decisione di ATM si basava solo su atto di parte (perizia dell'ing. doc. 2 ATM), peraltro commissionato il 21 dicembre 2018, Per_1
a fronte di fatti avvenuti il 13 giugno 2018, sei mesi prima. La perizia in questione risultava, peraltro, sconfessata dalle opposte risultanze di cui alla controperizia redatta dal prof. , su incarico del ricorrente, leggibile grazie al CP_4 collegamento ipertestuale contenuto nel ricorso (doc. 45 bis).
[13] Parte Tanto in sede cautelare che nella presente fase, ha prodotto replica del prof. alle deduzioni del collega volta a confutarne gli assunti (doc. 140 Per_1 Per_2
ATM)”. Ciò premesso, il primo Giudice ha osservato che “Al netto dello stucchevole duello tra periti di parte, rimane ancora oggi insuperato l'elemento già ritenuto decisivo, vale a dire il decorso del termine di sei mesi tra la Parte commissione del fatto e l'affidamento dell'incarico, da parte di , all'ing.
. Per_1
A prescindere dalla questione attinente alla tardività della contestazione, il Collegio ritiene che i fatti addebitati al lavoratore non abbiano trovato alcun riscontro istruttorio. Parte In primo luogo, infatti, la perizia commissionata da non assume carattere decisivo, atteso che per applicare rigorosamente e scientificamente i (pur incerti) metodi della cd authorship attribution servono basi di dati più ampie e meglio costruite rispetto a quelle disponibili all'ing. per il proprio elaborato, come Per_1 riconosciuto peraltro dallo stesso, il quale, dopo aver rilevato che “il testo del documento anonimo e dei documenti di comparazione sono troppo brevi per consentire l'applicazione di tecniche basate sul lessico utilizzato o sulla struttura del periodo”, ha dichiarato di aver optato “per una analisi di quegli elementi normalmente percepiti come 'minori' dallo scrivente (posizionamento dei segni di interpunzione, uso dei caratteri maiuscoli e minuscoli) e che quindi più si sottraggono al controllo volontario dello stile”. Non ritiene, pertanto, questo Collegio di poter attribuire alle conclusioni rassegnate dalla perizia in esame un'assoluta attendibilità scientifica, considerato che, come evidenziato nella controperizia dell'ing. gli elementi Per_2 asseritamente "identificativi" secondo l'Ing. sono assolutamente comuni e Per_1 riconducibili al c.d. "italiano dei semicolti", specialmente quando utilizzato in un contesto di produzione digitale. Non sussistono quindi solidi e indiscutibili elementi scientifici a supporto dell'ipotesi che il sia l'autore del testo CP_1 esaminato. Anzi, i pochi e non scientifici elementi addotti risultano facilmente smentiti dalla letteratura e dall'evidenza empirica. In secondo luogo, nessun file relativo alla lettera anonima risulta essere mai stato reperito da ATM negli hard disk aziendali a disposizione del CP_1
In terzo luogo, un altro collega del si è dichiarato autore della lettera CP_1 anonima. Infatti, il sig. , con dichiarazione del 15-2-2019 (doc 26), Parte_2 si è assunto la paternità di tale lettera. Il fatto che la Procura della Repubblica, in altro procedimento penale (afferente il reato di calunnia denunciato da nei confronti di , abbia CP_1 Parte_4 ritenuto inattendibile il sig. non assume alcuna rilevanza nella specie, in Pt_2 quanto tale valutazione di inattendibilità non attiene affatto alla predisposizione della lettera anonima, bensì ai 'fatti' riferiti dal in relazione alla Pt_2
“macchinazione”, ordita dal ai danni del “facendolo Parte_4 CP_1 risultare l'autore della lettera, grazie al ritrovamento del file nel computer a lui assegnato, e permettere così all'azienda di licenziarlo” (vedi doc 104 ATM).
[14] Infine, si osserva che l'addebito contestato al lavoratore viene espressamente contemplato nell'art. 42 dell'allegato A al R.D. 148/1931 il quale, nell'elencare le fattispecie punite con la sanzione conservativa della sospensione disciplinare, al punto 18 ricomprende l'ipotesi della sospensione “per avere rivolte accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi od ingiurie scritte, contro altri agenti dell'azienda”. Trattandosi all'evidenza della medesima condotta addebitata al sig. CP_1 quandanche si dovesse ritenere la fondatezza della contestazione (da escludere per tutti i motivi sopra enunciati), il licenziamento irrogato all'appellato sarebbe comunque illegittimo in quanto “il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili” (ex art. 18 comma 4 L. 300/1970).
Passando, ora, ad esaminare la seconda contestazione, il Collegio ritiene corretta l'analisi effettuata dal primo Giudice. Parte Effettivamente, risulta che avesse a disposizione l'hard disk sin dal 2017, come prova la ricevuta del verbale di consegna di cose sottoposte a sequestro firmata dall'Avv. Claudia Muro (legale di , all'atto proprio del Parte_1 dissequestro dell'hard disk da parte della Procura di AN, relativo al procedimento penale rgnr 15928/2017 (doc. 50 - doc.72 fasc. primo grado). Ciononostante, ha atteso due anni prima di avviare gli asseriti Parte_1 accertamenti sull'hard disk in contestazione, avendo a disposizione lo stesso dal 2017 ed avendo effettuato la copia forense per gli accertamenti soltanto nel gennaio 2019. Tale inerzia protrattasi per così lungo tempo, non risulta in alcun modo giustificabile. In ogni caso, nel merito, non sono emersi elementi sufficienti che possano indurre il Collegio a ritenere che l'utilizzo illecito del computer sia da imputare con assoluta certezza al lavoratore, considerato che, anche in sede penale, è emerso che il computer assegnato al sig. venisse utilizzato anche da altri CP_1 colleghi e che lo stesso lavoratore aveva in più occasioni denunciato 'effrazioni' al proprio pc. Nella specie, non assume alcuna rilevanza il passaggio della citata delibera n. 61741 del 29 marzo 2023, adottata dal Consiglio di Disciplina, laddove afferma che “non può non tenersi conto della condotta tenuta dal ricorrente nel lasciare le proprie credenziali di accesso ben visibili, che non ha rispettato quanto indicato dai regolamenti e codici aziendali in tema informatico che prevede che le suddette credenziali siano gestite con la massima cura e riservatezza, al fine di evitare minacce alla sicurezza informatica” (pag. 6, ultimo cpv). In effetti, come sostenuto dall'appellato, la contestazione posta alla base della decisione del CDD di applicare al ricorrente la sanzione della sospensione è radicalmente nuova e inedita rispetto alle contestazioni svolte nei confronti del
[...] con la missiva di addebiti di ATM del 13 giugno 2019, prot. 61741, con CP_1
[15] cui veniva avviato il relativo procedimento disciplinare. Nella lettera di contestazione disciplinare di ATM, infatti, era stato addebitato al il CP_1 contenuto di una pluralità di file e l'utilizzo improprio degli strumenti e delle reti informatiche aziendali. Nessun riferimento, però, veniva svolto in ordine alla mancata cura delle credenziali di accesso informatiche, contestate soltanto dal Consiglio di Disciplina nella delibera conclusiva del procedimento disciplinare. Ne consegue, pertanto, che tale profilo colposo – in forza del principio dell'immodificabilità della contestazione – non può essere preso in esame in questa sede poichè mai preventivamente contestato al lavoratore.
L'appellante incidentale ha sostenuto, in via principale, l'erroneità della sentenza gravata per avere ritenuto non assolto, da parte del lavoratore, l'onere di provare che l'impugnato provvedimento di destituzione dal servizio fosse stato determinato dalla fondata segnalazione presentata dallo stesso, quale whistleblower, in ordine alla grave truffa dei biglietti, dei tagliandi della sosta e degli abbonamenti clonati da diversi dipendenti infedeli. Secondo tale impostazione, l'asserita natura ritorsiva del licenziamento porterebbe all'applicazione della sanzione di nullità del recesso ex art. 18, comma 1, S.L. Il motivo è infondato per le ragioni già esposte da questa Corte nella sentenza n. 252/23, confermata – sul punto – dalla Cassazione con ordinanza n. 31343/24, le cui argomentazioni vengono in questa sede richiamate, non essendovi alcuna ragione per discostarsi da tali condivise conclusioni. Tali precedenti sono particolarmente rilevanti poiché anche nella controversia in esame, la contestazione che ha condotto alla destituzione del 29 marzo 2023 trae origine dagli stessi fatti verificatisi il 13-6-2018 (che già avevano portato alla prima destituzione del 2-1-2020). Il Collegio, richiamando il proprio precedente, emesso tra le medesime parti, reputa infondato il motivo inerente la dedotta violazione dell'art. 54 bis d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Detta norma, per quanto qui interessa, dispone al comma 1 che “il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all' dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere”.
[16] Il comma 2 precisa che “ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica”. Contrariamente alla tesi dell'appellante incidentale, ad avviso del Collegio, l'art. 54 bis, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 non consente di ritenere nulli gli atti datoriali aventi effetti negativi per il dipendente, per il semplice fatto di essere successivi alle segnalazioni di illeciti da parte di quest'ultimo, salvo prova contraria a carico del datore di lavoro. La norma, infatti, non modifica le regole di riparto dell'onere della prova, né introduce una presunzione relativa di correlazione causale tra segnalazione e adozione di misure aventi effetti negativi per il dipendente. Essa dispone la nullità di ogni misura datoriale che sia “determinata dalla segnalazione”, ossia che trovi la propria ragione fondante nell'avere il lavoratore effettuato la segnalazione. L'onere della prova in ordine al nesso di derivazione tra segnalazione e misura pregiudizievole grava interamente sulla parte che lo allega, alla stregua della regola generale di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., non derogata dalla disposizione speciale in esame. Poste queste premesse di carattere generale, si ritiene che, nel caso concreto, l'appellante incidentale non abbia offerto idonea prova del fatto che il provvedimento di destituzione adottato da sia stato determinato dalle segnalazioni del medesimo inerenti la sussistenza di gravi illeciti relativi alla duplicazione di biglietti, abbonamenti e tagliandi della sosta. La prospettazione del lavoratore al riguardo appare carente già sotto il profilo assertivo. Oltre a doversi rilevare l'insufficienza del mero collegamento temporale tra le denunce di cui il lavoratore si è reso autore ed il procedimento disciplinare di cui è causa, si osserva altresì che anche il dedotto collegamento temporale appare quantomai debole, atteso che, pacificamente, le prime segnalazioni del
[...] risalgono al 2014. CP_1 Parte E' documentalmente provato che abbia dato costante riscontro alle segnalazioni del dipendente, si sia attivata al fine di approfondire e verificare gli illeciti dallo stesso denunciati ed abbia adottato misure sanzionatorie nei confronti del personale di cui è stata accertata la responsabilità (come accertato nella causa decisa da questa Corte con la citata sentenza n. 252/23). Per contro, il lavoratore non ha allegato, né offerto di provare (anche in questa sede), fatti idonei a comporre un quadro di indizi gravi, precisi e concordanti, dai quali possa fondatamente evincersi, quanto meno in via presuntiva ex art. 2729 c.c., l'esistenza di un nesso tra le segnalazioni effettuate ed il procedimento disciplinare di cui è causa.
[17] Non vi sono, quindi, elementi che possano suffragare la natura ritorsiva della destituzione in esame, intervenuta nel 2023, quale reazione alle segnalazioni effettuate dal lavoratore nel 2014. Tali conclusioni sono state convalidate dalla Suprema Corte che con la sopra menzionata sentenza, nel confermare la correttezza delle argomentazioni di questa Corte, ha precisato che “in tale quadro probatorio, non è emerso che il licenziamento fosse ritorsivo, o, per così dire, vendicativo;
la procedura disciplinare è stata avviata in relazione a specifici episodi avvenuti il 13.6.2018 presso uffici della società, con interventi di sanitari e dei Carabinieri;
non è stato accertato alcun comportamento della società discriminatorio o ritorsivo, ma l'avvio di un procedimento disciplinare per precisi fatti, poi risultati non dimostrati compiutamente in fatto nei termini oggetto dell'addebito disciplinare;
in questo contesto, la pretesa del lavoratore di rivedere tutta la sua carriera e i suoi incarichi alla luce della normativa sui whistleblowers risulta del tutto estranea alla questione oggetto di giudizio, e pertanto eccentrica e non ammissibile;
invero non sono emersi atti discriminatori o ritorsivi da parte della società, non essendo tali l'avvio di procedimento disciplinare sulla base di intervento delle forze dell'ordine chiamate in un contesto di contrasti tra dipendenti;
e quindi non vi era obbligo di ulteriori dimostrazioni da parte della società; l'assenza di nesso tra il procedimento disciplinare per cui è causa e le segnalazioni effettuate dall'odierno ricorrente principale è stata esplicitata nella motivazione della sentenza impugnata (p. 6, con riferimento alla sussistenza di "mero collegamento temporale"); come sottolineato da parte controricorrente, la normativa di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali, di cui alla Direttiva UE 2019/1937 e relativa normativa italiana di attuazione, prevede "uno stretto collegamento tra la segnalazione e il maltrattamento subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, in quanto tale maltrattamento sia considerato una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto segnalante possa beneficiare di protezione giuridica a tale riguardo. Una protezione efficace delle persone segnalanti quale mezzo per migliorare l'applicazione del diritto dell'Unione presuppone una definizione ampia del concetto di ritorsione, in cui rientri qualsiasi azione od omissione che si verifica nel contesto lavorativo e che arreca pregiudizio agli informatori. La presente direttiva non dovrebbe, tuttavia, impedire ai datori di lavoro adottino decisioni di natura lavorativa non determinate dalla segnalazione o dalla divulgazione pubblica" (così il considerando 44 della Direttiva")”.
L'ulteriore censura attiene all'asserita nullità della sanzione della destituzione per tardività del procedimento disciplinare, desumibile dal lungo lasso di tempo intercorso tra la data di contestazione dell'addebito e la data di comunicazione del
[18] provvedimento di destituzione dal servizio, con conseguente rinuncia/decadenza di ATM dall'esercizio del potere disciplinare. Come osservato dal primo Giudice, trattasi di rilievo già mosso nell'ambito del precedente giudizio, seguìto al primo licenziamento e rispetto al quale la Corte d'Appello di AN, investita del relativo reclamo, nel confermare la valutazione del giudice di prime cure ha rilevato che “il lasso di tempo intercorso tra la contestazione dell'addebito disciplinare e la comunicazione del provvedimento di destituzione dal servizio adottato dal Consiglio di disciplina non è in alcun modo sintomatico di rinuncia all'esercizio del potere disciplinare da parte della società, né comporta alcuna decadenza o violazione dell'art. 54 r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, che peraltro attiene al funzionamento del Consiglio di disciplina e comunque non stabilisce termini perentori”. La Corte aveva altresì rilevato che “il tempo intercorso tra il ricorso proposto dal lavoratore al Consiglio di disciplina e la pronuncia da parte di quest'ultimo non sia addebitabile ad che nessun ruolo aveva nella costituzione Parte_1 dell'organismo e che, al riguardo, aveva avvertito il lavoratore, con lettera del 13 marzo 2019, “che al momento il suddetto Organo è in fase di rinnovo da parte dei competenti Enti Esterni, ai quali peraltro la Società ha già evidenziato la necessità di provvedere in tempi celeri. Tuttavia, allo stato, la Società scrivente non è in grado di fornirLe indicazioni circa la tempistica della nomina del nuovo Consiglio di Disciplina (non dipendendo in alcun modo dalla stessa) e, conseguentemente, non è dato di conoscere quando il Suo ricorso potrà essere oggetto di trattazione e di conseguente valutazione”. Tali argomentazioni sono in questa sede condivise e fatte proprie da questo Collegio.
L'appellante incidentale ha lamentato, poi, l'assenza preventiva della relazione di servizio, con violazione dell'art. 53 all. R.D. 148/1931. Parte La censura è infondata atteso che ha tempestivamente prodotto in giudizio i documenti in questione (docc. 96 e 120) ed è stato altresì provato che il lavoratore abbia preso visione degli allegati alla relazione di servizio per predisporre le proprie difese nell'ambito del procedimento disciplinare: il che esclude qualsivoglia compromissione delle garanzie di difesa del lavoratore ed esclude pertanto la nullità del procedimento e del provvedimento conclusivo. Si richiama al riguardo la pronuncia resa da questa Corte in fattispecie analoga (sentenza n. 625/2022, pres. Ravazzoni, est. Cuomo), le cui motivazioni sono integralmente condivise dal Collegio e devono intendersi qui integralmente richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Detta pronuncia ha statuito quanto segue: “ciò che garantisce ulteriormente la tutela del lavoratore è proprio la consultazione degli atti su cui si fonda la contestazione e quindi l'opinamento di destituzione dal servizio. Ebbene, è incontestato che il lavoratore, dopo aver investito il Consiglio di Disciplina, abbia avuto piena visione della documentazione sulla quale si fonda il provvedimento espulsivo. L'eventuale
[19] assenza della relazione in contestazione non inficia la legittimità della procedura disciplinare come delineata dall'art. 53, non scaturendo da detta assenza alcuna compromissione delle garanzie del lavoratore. Del resto, lo stesso lavoratore non ha spiegato in che termini l'eventuale assenza della relazione nel fascicolo disciplinare abbia inciso negativamente sulle sue garanzie. Detta conclusione trova conforto nella stessa giurisprudenza di legittimità in materia. Ed infatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13804/2017, ha ritenuto la nullità del procedimento disciplinare non tanto per l'assenza pacifica della relazione ma piuttosto per l'assenza della documentazione delle indagini svolte in relazione alle quali, dopo la notifica dell'opinamento, possono essere presentate dall'incolpato, nuove giustificazioni”.
Il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale determina l'integrale conferma della sentenza impugnata, dovendo ritenersi assorbita ogni altra questione.
Attesa la reciproca soccombenza, le spese del grado sono integralmente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Rigetta gli appelli avverso la sentenza n. 3854/2023 del Tribunale di AN;
compensa tra le parti le spese del grado;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dando atto che l'appellante incidentale ha dichiarato di essere titolare di un reddito in base al quale non è assoggettato a contributo unificato. AN, il 30 gennaio 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
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