TAR Milano, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 937
TAR
Ordinanza collegiale 11 novembre 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 20 gennaio 2025
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TAR
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento di ammissione alla gara di -OMISSIS- e del conseguente provvedimento di aggiudicazione

    La stazione appaltante ha motivato adeguatamente l'ammissione di -OMISSIS-, ricostruendo le misure di self-cleaning adottate dalla società a seguito di vicende giudiziarie e ottenendo esiti favorevoli dall'ANAC e dall'autorità giudiziaria penale. La giurisprudenza citata conferma che l'applicazione di penali non costituisce di per sé indice di grave errore professionale.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento di aggiudicazione per violazione della lex specialis di gara e erronea attribuzione del punteggio tecnico a -OMISSIS-

    La stazione appaltante ha correttamente valutato che il video presentato non poteva equiparare la demo richiesta dal bando, la quale doveva permettere di testare le capacità operative. Le valutazioni qualitative relative all'organizzazione della commessa, all'offerta del servizio al sabato, al centro ricezione chiamate e all'assistenza sulle apparecchiature di alta tecnologia sono state ritenute non macroscopicamente irragionevoli e supportate da elementi dettagliati, non sindacabili in sede giudiziale.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento di ammissione alla gara di -OMISSIS- e del conseguente provvedimento di aggiudicazione

    Le censure sono state respinte in quanto già trattate e ritenute infondate nel ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento di aggiudicazione per violazione della lex specialis e erronea attribuzione del punteggio tecnico a -OMISSIS-

    Le censure sono state respinte in quanto già trattate e ritenute infondate nel ricorso introduttivo.

  • Altro
    Difetto del requisito di capacità tecnico-professionale in capo a -OMISSIS-s.r.l.

    La censura è stata assorbita dalla reiezione del ricorso principale, non potendo l'aggiudicataria trarre utilità dall'esame del ricorso incidentale.

  • Altro
    Elusione del divieto di cui all’art. 89 co. 7^ del d.lgs. 50/2016

    La censura è stata assorbita dalla reiezione del ricorso principale.

  • Altro
    Violazione dell’art. 8 co. 5 lett. f-bis) e dell’art. 80 co. 5 lett. c) e c-bis) del d.lgs. 50/2016

    La censura è stata assorbita dalla reiezione del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 937
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 937
    Data del deposito : 27 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo