Ordinanza collegiale 11 novembre 2024
Ordinanza cautelare 20 gennaio 2025
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00937/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02570/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2570 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati ER Zito, Jacopo Vavalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Aria S.p.A.-Azienda Regionale per L’Innovazione e Gli Acquisti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Sala, Stefano Marras, Maurizio Tommasi, con domicilio eletto presso lo studio Claudia Sala in Milano, via T.Taramelli, 26;
nei confronti
-OMISSIS-S.p.A. Società con Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
− della nota del 22 luglio 2024, ad opera del RUP Arch. -OMISSIS-, volta a proporre la nuova aggiudicazione al RTI composto da P-OMISSIS-, dopo l’adozione della determina n. -OMISSIS- del 5 luglio 2024, da parte del Direttore Generale di RI, con cui è stato disposto l’annullamento della precedente aggiudicazione in virtù di un errore nella formula di attribuzione del punteggio economico (doc. 1);
− della determinazione n. -OMISSIS- del 25 luglio 2024, ad opera del Direttore Generale di RI, con cui si dispone “di aggiudicare la procedura di gara denominata “-OMISSIS- (doc. 2);
− ove occorrer possa del verbale in seduta riservata n. -OMISSIS- del 27 luglio 2024, in cui è stata effettuata dal Seggio di gara la valutazione della documentazione amministrativa (doc. 3);
− ove occorrer possa, del verbale in seduta riservata n. -OMISSIS- del 29 gennaio 2024, in cui è stato effettuato dalla Commissione giudicatrice l’esame delle offerte tecniche alla luce dei criteri disposti dal disciplinare di gara (doc. 4);
− ove occorrer possa, del verbale in seduta riservata n. -OMISSIS- del 7 febbraio 2024, in cui è stato effettuato dalla Commissione giudicatrice l’esame delle offerte tecniche alla luce dei criteri disposti dal disciplinare di gara (doc. 5);
− ove occorrer possa, di tutti i restanti verbali, in seduta pubblica e riservata, con cui sono stati attribuiti i punteggi all’offerta tecnica e all’offerta economica;
− di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, collegato, conseguenziale e/o successivo, anche non conosciuto;
− del contratto di appalto, ove sottoscritto, con richiesta di subentro nel rapporto contrattuale eventualmente avviato con il RTI aggiudicatario;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-s.r.l. il 23\12\2024 :
per l’annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari
- della nota del 22 luglio 2024, ad opera del RUP Arch. -OMISSIS-, volta a proporre la nuova aggiudicazione al RTI composto da -OMISSIS-, adottata a seguito dell’ adozione della determina n. -OMISSIS- del 5 luglio 2024, da parte del Direttore Generale di RI, con cui è stato disposto l’annullamento della precedente aggiudicazione in virtù di un errore nella formula di attribuzione del punteggio economico (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo),nella parte che è stata incisa dal successivo verbale della Commissione giudicatrice in seduta riservata n. -OMISSIS- del 21 novembre 2024, contenente le valutazioni delle offerte tecniche da parte della predetta Commissione all’esito dell’ordinanza istruttoria n. -OMISSIS- pubblicata da codesto TAR in data 11 novembre 2024 (doc. 21), nonché del successivo provvedimento dello stesso RUP Prot. -OMISSIS- del 26 novembre 2024, volto a recepire integralmente le dette valutazioni da parte della Commissione giudicatrice;
- della determinazione n. -OMISSIS- del 25 luglio 2024, ad opera del Direttore Generale di RI, con cui si dispone “di aggiudicare la procedura di gara denominata “-OMISSIS-”, con specifico riferimento alla parte in cui viene disposta l’aggiudicazione del Lotto 2 (CIG -OMISSIS-) al RTI composto da -OMISSIS-., emessa dopo l’adozione della sopra richiamata determina n. 741 del 5 luglio 2024 (cfr. doc. 2 ricorso introduttivo), nella parte in cui è stata incisa dai sopra indicati verbale della Commissione giudicatrice in seduta riservata n. 17 del 21 novembre 2024 e provvedimento del RUP del 26 novembre 2024 (cfr. doc. 21 e 22, cit.);
- del verbale della Commissione giudicatrice in seduta riservata n. -OMISSIS- del 21 novembre 2024;
- del provvedimento del RUP del 26 novembre 2024
- di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, collegato, conseguenziale e/o successivo, anche non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aria S.p.A.-Azienda Regionale per L’Innovazione e Gli Acquisti e di -OMISSIS-S.p.A. Società con Socio Unico;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale -OMISSIS-S.p.A. Societa' A Socio Unico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. ER Di IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha impugnato la determinazione n. -OMISSIS- del 25 luglio 2024 del Direttore Generale di RI con cui si dispone “di aggiudicare la procedura di gara denominata -OMISSIS-i”, con specifico riferimento alla parte in cui viene disposta l’aggiudicazione del Lotto 2 (CIG -OMISSIS-) al RTI composto da -OMISSIS- emessa dopo l’adozione della determina n. -OMISSIS- del 5 luglio 2024 che in un primo tempo aveva aggiudicato il lotto allo stesso RTI ma collocando la ricorrente al quinto posto. Con la determinazione impugnata è stato effettuato il ricalcolo per errore dei voti e la ricorrente è stata collocata al secondo posto della graduatoria, mentre il primo posto è stato confermato.
Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I. Illegittimità del provvedimento di ammissione alla gara di -OMISSIS- e del conseguente provvedimento di aggiudicazione derivante dalla carente rappresentazione dei fatti, con conseguente erronea valutazione di circostanze rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 80, comma 5, del d.Lgs. n. 50/2016, da difetto e contraddittorietà della motivazione, da eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza.
La ricorrente lamenta che -OMISSIS-, all’interno del proprio DGUE ha fornito una serie di dichiarazioni da ritenersi di particolare rilievo, considerate sia autonomamente sia nel loro complesso (cfr. supra, sub § 6, p. 6; doc. 15, cit.). Ebbene, l’Amministrazione ha (inspiegabilmente)
ritenuto condivisibili le considerazioni che -OMISSIS-ha svolto sulla loro irrilevanza rispetto alla sussistenza del grave illecito professionale senza neppure peritarsi di chiedere a -OMISSIS-di esibire gli atti che la società richiama nel DGUE, anche con diverse citazioni. In presenza di fatti plurimi e certamente rilevanti ai fini della verifica della sussistenza del grave errore professionale, RI avrebbe dovuto, prima di valutare e decidere, disporre di una compiuta rappresentazione dei fatti che allo stato attuale manca. Inoltre la decisione di RI non è nella sostanza assistita da alcuna
motivazione.
In particolare la stazione appaltante ha errato nel ritenere la soglia dell’1% del valore dell’appalto come limite che, solo se oltrepassato dalle penali, può dare luogo ad un grave errore professionale, ed ha errato nel ritenere e qualificare come irrilevante la sentenza di patteggiamento per i reati di cui al d.Lgs. 231/01.
II. Illegittimità del provvedimento di aggiudicazione impugnato per violazione della lex specialis di gara (disciplinare di gara), nella parte in cui stabilisce i criteri di attribuzione del punteggio tecnico (§ 23), nonché per eccesso di potere, in ordine al provvedimento con cui è stato erroneamente ed illegittimamente attribuito il punteggio tecnico a -OMISSIS-S.r.l. in relazione ad alcuni dei criteri sopra richiamati.
La ricorrente con questo motivo contesta il punteggio assegnato. In particolare denuncia una valutazione illegittima, ancor prima che illogica.
È illegittima secondo la ricorrente l’attribuzione di un punteggio a -OMISSIS-pari a 0 per i
(sub)criteri “Disponibilità di strumenti […]” e “Intuitività del sistema […]” - per cui è
stato previsto un punteggio massimo di 3 punti ciascuno, per un totale di 6 punti - a fronte
della asserita “mancanza di una demo”, pur essendo la stessa non indispensabile ai fini del conseguimento del punteggio attesa la possibilità di produrre, in sua alternativa, un video esplicativo che ED ha presentato.
È abnormemente illogica in quanto da un lato il sistema informativo proposto viene valutato come caratterizzato da “coerenza con le richieste di informazioni previste nel capitolato” e dall’altro viene assegnato il punteggio 0 per gli altri (sub)criteri “Disponibilità di strumenti […]” e “Intuitività del sistema […]” per la detta “mancanza di una demo” mentre il software di gestione proposto dalla ED è altamente innovativo e performante.
Inoltre il punteggio conseguito per la voce “Organizzazione della commessa […]” di -OMISSIS-è irragionevole se la si esamina comparativamente con quello ottenuto dal RTI -OMISSIS-in quanto -OMISSIS-ha offerto una maggiore quantità di risorse umane. Inoltre con riferimento allo svolgimento del servizio durante la giornata del sabato, -OMISSIS-ha dichiarato che garantirà lo stesso servizio dalle ore 8.00 alle ore 12.00 solamente per la ASST -OMISSIS- -OMISSIS-, mentre -OMISSIS-ha offerto il medesimo orario sia per l’ASST -OMISSIS- sia per l’ASST -OMISSIS-.
Con riferimento al criterio “Modalità di organizzazione del centro ricezione chiamate […]”, -OMISSIS-lamenta che gli orari differenziati offerti da -OMISSIS- non possono dirsi migliorativi rispetto a quelli offerti da -OMISSIS-, che ha proposto due call-center con il medesimo orario lavorativo full time.
Con riferimento, infine, al criterio “Modalità di organizzazione dell’assistenza sulle apparecchiature di alta tecnologia […]”,non si riesce a comprendere il perché della differenza di punteggio sopra descritta, che è stata decisiva ai fini della graduatoria finale, che ha visto il RTI aggiudicatario prevalere di pochi punti sull’odierna ricorrente.
2. -OMISSIS-in proprio e quale mandataria del RTI con -OMISSIS--OMISSIS-S.r.l. ha depositato in data 25/10/2024 un ricorso incidentale con il quale ha impugnato ogni verbale, provvedimento e/o altro atto con cui -OMISSIS-S.r.l. è stata ammessa al Lotto 2 di gara, sollevando i seguenti motivi di ricorso.
A.in via principale.
I. violazione dell’art. 58 della direttiva 2014/24/ue, degli artt. 83, 85 e 87 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 6.2 lett. a) del disciplinare di gara. difetto del requisito di capacità tecnicoprofessionale in capo a -OMISSIS-s.r.l.. violazione dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa; violazione dei principi dell’autovincolo e di par condicio competitorum; eccesso di potere per difetto di istruttoria,illogicità e irragionevolezza manifeste; violazione e falsa applicazione dell’art. 80 co. 5^ lett. c-bis) e lett. f-bis) del d.lgs. 50/2016.
Secondo l’aggiudicataria dalla disamina della documentazione amministrativa presentata in gara da
-OMISSIS-è emerso tuttavia che in merito a tale requisito di capacità tecnico-professionale richiesto dalla lex specialis -OMISSIS-ha formulato dichiarazioni che: i) ne rendono incerto ed in definitiva indimostrato il possesso per l’importo minimo previsto dalla lex specialis; ii) indicano prestazioni relative a rapporti che hanno dato luogo a contenziosi giudiziari anche in sede penale ed a contestazioni da parte delle committenti pubbliche; iii) nella parte in cui si riferiscono a prestazioni rese in favore di altri concorrenti in gara -OMISSIS-), richiedevano comunque da parte della stazione appaltante una verifica sulla natura e consistenza di tali rapporti onde verificare la sussistenza di collegamenti tali da comportarne l’esclusione dalla gara.
II. Violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016. elusione del divieto di cui all’art. 89 co. 7^ del d.lgs. 50/2016.
L’aggiudicataria lamenta che la partecipazione di -OMISSIS-alla gara in esame pretende
di trovare fondamento in un requisito di capacità tecnica derivante per la quasi totalità da commesse affidate ed eseguite da altri operatori concorrenti alla gara (-OMISSIS-) presso vari enti sanitari siciliani senza che si sappia , vista la carenza di istruttoria sul punto, se tali servizi siano stati autorizzati e regolarmente eseguiti da -OMISSIS-.
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 co. 5 lett. f-bis) e dell’art. 80 co. 5 lett. c) e c-bis) del d.lgs. 50/2016. eccesso di potere per difetto di istruttoria.
-OMISSIS-lamenta che il “Servizio di manutenzione preventiva ordinaria e correttiva di apparecchiature elettromedicali” in favore della Regione -OMISSIS- è completamente estranea al settore sanitario.
Inoltre -OMISSIS-ha omesso di dichiarare in gara il coinvolgimento del responsabile di commessa per l’ATI di cui faceva parte presso la ASP di -OMISSIS- nell’indagine penale condotta dalla ASP di -OMISSIS-.
B. In subordine e in via condizionata.
IV. Illegittimità della nomina della commissione giudicatrice e del suo operato. violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del disciplinare e dei principi di legge vigenti in materia.
V. Violazione della direttiva 2014/24/ue. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83, 94 e 95 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 23 del disciplinare di gara. violazione del principio di buon andamento e
imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 cost.. eccesso di potere per sviamento di potere e irragionevolezza. manipolazione dei criteri di valutazione delle offerte ad opera della commissione
giudicatrice.
VI. in ulteriore subordine. violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016. violazione delle linee guida anac n.2, dei principi di buon andamento, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. sviamento di potere; illegittimità dell’art. 23 del disciplinare di gara.
VII. violazione e falsa applicazione della lex specialis nella parte in cui prevede che la procedura di gara debba essere interamente gestita con il sistema telematico sintel; violazione del principio dell’autovincolo.
3. Con ricorso incidentale aggiunto -OMISSIS-ha sollevato i seguenti ulteriori motivi di ricorso.
I. violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, par condicio, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza e ingiustizia
manifeste.
II. violazione degli art. 95 co. 10 del d.lgs. 50/2016. eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza manifesta.
4. Con ordinanza collegiale -OMISSIS- n. -OMISSIS-la Sezione ha richiesto ad RI ha affermato che “appare necessario, nell’evidente lacunosità della memoria tardivamente prodotta da RI, ordinare a quest’ultima di depositare una relazione, debitamente documentata, in cui venga fornito ogni utile ragguaglio sui criteri di attribuzione del punteggio all’offerta tecnica della ricorrente in relazione al macro-ambito di organizzazione della commessa, al software di gestione, alle modalità di organizzazione del centro ricezione chiamate e dell’assistenza sulle apparecchiature di alta tecnologia”.
5. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 23/12/2024 la ricorrente ha impugnato successivo verbale della Commissione giudicatrice in seduta riservata n. -OMISSIS- del 21 novembre 2024, contenente le valutazioni delle offerte tecniche da parte della predetta Commissione all’esito
dell’ordinanza istruttoria n. -OMISSIS- pubblicata da codesto TAR in data -OMISSIS- (doc. 21), nonché del successivo provvedimento dello stesso RUP Prot. IA.-OMISSIS-del 26 novembre 2024, volto a recepire integralmente le dette valutazioni da parte della Commissione giudicatrice. Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I. Illegittimità del provvedimento di ammissione alla gara di -OMISSIS- e del conseguente provvedimento di aggiudicazione derivante dalla carente rappresentazione dei fatti, con conseguente erronea valutazione di circostanze rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 80, comma 5, del d.Lgs. n. 50/2016, da difetto e contraddittorietà della motivazione, da eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza.
II. Illegittimità del provvedimento di aggiudicazione impugnato per violazione della lex specialis di gara (disciplinare di gara), nella parte in cui stabilisce i criteri di attribuzione del punteggio tecnico (§ 24), nonché per eccesso di potere, in ordine ai provvedimenti con cui è stato erroneamente ed illegittimamente attribuito il punteggio tecnico a -OMISSIS-S.r.l. in relazione ad alcuni dei criteri sopra richiamati.
La stazione appaltante ha chiesto la reiezione del ricorso.
Con la memoria per l’udienza la controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso principale in quanto la ricorrente non ha richiesto dichiarazione di inefficacia ex art. 122
c.p.a. né con riferimento alla convenzione né con riferimento agli ordini attuativi emessi dagli enti sanitari beneficiari del lotto. In subordine ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. L’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata in quanto sia nel ricorso principale sia nel ricorso per motivi aggiunti, è stata formulata espressa domanda di impugnazione del contratto, ove sottoscritto, con richiesta di subentro nel rapporto contrattuale eventualmente avviato, che non richiede la declaratoria di inefficacia del contratto stesso ai sensi dell’art. 122 del C.p.a. in quanto il subentro presuppone la continuazione del rapporto con altro soggetto.
3. Il primo motivo del ricorso introduttivo e di quello aggiunto sono infondati.
Nel verbale n. 11 della riunione del 27 febbraio 2024 risulta che la stazione appaltante ha ampiamente motivato in merito all’emissione di ordinanze di custodia cautelare a carico di due ex membri della compagine societaria -OMISSIS-., cessati immediatamente da ogni funzione sempre nel maggio 2020 e poi condannati il 05/08/2021 con sentenza non passata in giudicato del Tribunale di -OMISSIS-.
Secondo la stazione appaltante “Preso atto degli addebiti formulati in sede giudiziaria a carico delle suddette persone fisiche e delle indagini promosse a suo carico, la Società, pur dichiarandosi estranea ad ogni attività illecita e respingendo ogni addebito, si è immediatamente attivata, da un lato, rimuovendo immediatamente nel maggio 2020 i suddetti da ogni carica e da ogni rapporto con la Società e, dall’altra, adottando in via cautelativa ogni ulteriore misura organizzativa idonea a rafforzare i presidi anticorruzione ed a prevenire eventuali rischi di illecito di qualsiasi genere.
A fronte di ciò, in data 30/12/2020-OMISSIS-, ente certificatore accreditato da -OMISSIS-, ha rilasciato la certificazione (n. -OMISSIS--201/20) di conformità del Sistema di Gestione Anticorruzione adottato dalla società agli standard UNI ISO 37001:2016. Inoltre, in data
25/01/2021, un Professionista esperto appositamente incaricato ha rilasciato apposita attestazione
di idoneità del Modello Organizzativo e delle misure cautelative adottate. L’inesistenza di grave
illecito professionale e l’idoneità del modello, con conseguente non imputabilità alla Società dei
fatti ascritti alle persone fisiche indagate, è stata inoltre riconosciuta anche dall’ANAC, la quale, con delibera del 13/04/2021, il cui contenuto è stato comunicato alla Società con nota del 16/04/2021, procedendo a seguito di segnalazione della committente ASP -OMISSIS- (parte offesa nel
procedimento penale sopra menzionato) relativa ai fatti oggetto della vicenda giudiziaria suddetta,
ha disposto l’archiviazione del procedimento, affermando, tra l’altro, in particolare: i) che “non si
possa ritenere la condotta segnalata come connotata da una gravità tale da rendere configurabile
la fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, quale grave illecito
professionale non sussistendo un accertamento di illecito validamente rilevante, anche alla luce
delle Linee Guida Anac n. 6 del 2017”; ii) che Polygon “è dotata di struttura organizzativa e di
modello organizzativo tali da costituire idonei strumenti di prevenzione rispetto agli illeciti, che
escludono l’imputabilità alla stessa società dei fatti ascritti alle persone fisiche coinvolte nella
vicenda giudiziaria”.-OMISSIS-S.p.A. adotta infatti sin dal 2008 apposito Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (“Modello”) ex D. Lgs. n. 231/2001 ed ha al tempo all’uopo nominato apposito Organismo di Vigilanza, che ne ha verificato l’osservanza e l’attuazione; il Modello è stato inoltre costantemente aggiornato e monitorato onde prevenire illeciti corruttivi e di ogni altro genere. A seguito dell’indagine di cui sopra, -OMISSIS-ha inoltre, in via prudenziale e cautelativa, conferito appositi incarichi a società specializzate al fine di supportarla nell’individuazione di eventuali miglioramenti da apportare al Modello ex D. Lgs. n. 231/2001 ed ai relativi processi. In particolare, anche a tali fini, il Consiglio di Amministrazione – nell’adunanza del 03/11/2020 – ha approvato apposite misure organizzative ivi compreso quanto segue: - incremento delle riunioni da parte dell’OdV nonché degli AUDIT interni su Processi aziendali interessati da potenziali reati corruttivi; - revisione e rafforzamento delle Procure e/o Deleghe di Funzione ad oggi emesse
dall’Organizzazione Aziendale con particolare riferimento a compiti, responsabilità e relativo
Sistema Disciplinare/Sanzionatorio; - programmazione di iniziative ed incontri volti alla formazione
del personale con specifico riguardo al D. Lgs. n. 231/2001 e alla tematica della Prevenzione del
reato di corruzione.
Inoltre, con Delibera del 16/02/2021 il Consiglio di Amministrazione, a seguito delle verifiche
condotte con il supporto di Società specializzata appositamente incaricata -OMISSIS-),
ha approvato il nuovo Modello ex D. Lgs. n. 231/2001, aggiornato al fine di tenere in considerazione sia l’evoluzione intervenuta nella struttura organizzativa e nei processi operativi di -OMISSIS-S.p.A.
sia le novità normative introdotte nel D. Lgs. n. 231/2001 (quali l’inserimento dell’art. 25
quinquiesdecies e di altri reati ad opera del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75); inoltre, in un’ottica di
rafforzamento dei presidi di compliance aziendale, il numero dei componenti dell’Organismo di
Vigilanza è stato elevato a tre, procedendosi alla nomina di un terzo componente esperto in
materia di controllo interno e organizzazione aziendale. In seguito, il numero dei membri dell’OdV è stato ulteriormente incrementato sino a quattro componenti.
Successivamente, ancorché già assolutamente idoneo, in un’ottica di miglioramento continuo dei
propri presidi organizzativi e all’esito di un rinnovato risk assessment, effettuato con il supporto di
apposita società specializzata di settore appositamente incaricata (-OMISSIS-, in
data 08/06/2022 è stato approvato dal CdA di -OMISSIS-S.p.A. un nuovo aggiornamento del Modello
231 in uso, del Codice/Politica per la prevenzione della corruzione e del Codice Etico e di
Comportamento, in particolare allineandolo principalmente all’emissione, nel giugno del 2021,
delle nuove Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, all’introduzione degli artt. 25 octies 1, 25 septiesdecies e 25 duodevicies nel D. Lgs. n. 231/2001 (da ultimo, come modificato dalla L. n. 238/2021) e ad alcuni suggerimenti dell’OdV.
In aggiunta a quanto detto, sin dal 2020 -OMISSIS-S.p.A. ha anche ampliato la propria Struttura
Organizzativa inserendo i seguenti Uffici volti a rafforzare i presidi di legalità: 1) Ufficio Legale; 2)
Funzione della Prevenzione Corruzione e Trasparenza/Risk Manager/Internal Auditing Inoltre, con
l’assistenza dei più prestigiosi advisors di rango internazionale, in data 08/03/2023 il-OMISSIS-
-OMISSIS-, con sede negli USA e dotato di un patrimonio gestito pari a circa 55 miliardi di dollari, ha
acquistato il 100% del capitale sociale di -OMISSIS-, procedendo contestualmente alla nomina del
consiglio di amministrazione - tuttora in carica.
Nel quadro di tale operazione di rinnovamento societario, a scopo di ulteriore cautelativa
dissociazione rispetto ad ogni ipotetico illecito pregresso di cui al procedimento sopra indicato,
-OMISSIS-ha concordato con la competente Procura della Repubblica di -OMISSIS- l’adozione di ogni
opportuna misura risarcitoria e restitutoria ritenuta idonea ai fini della definizione del
procedimento già pendente in relazione ai pretesi illeciti di cui sopra ex artt. 25 co. 2^ e 25-
quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001, con contestuale accertamento dell’insussistenza dei
presupposti di legge per l’adozione di misure interdittive a suo carico. Tale iniziativa, assunta d’intesa con la competente Procura della Repubblica, ha contribuito all’avvio di una nuova fase
della vita aziendale, assicurando l’adozione di un ulteriore livello di cautelativa dissociazione
rispetto ai fatti pregressi, rilevante anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 7, del D.lgs. n.
50/2016. L’iniziativa ha confermato l’esclusione dei presupposti per ipotetiche sanzioni interdittive
a carico di -OMISSIS-, consentendo così all’azionista subentrante di effettuare l’investimento
programmato nella certezza di continuità operativa della Società.
Quanto sopra ha trovato il suggello del competente G.I.P. presso il Tribunale di -OMISSIS-, il quale,
con apposita sentenza di applicazione della sanzione su richiesta delle parti, emessa in data
07/02/2023, ha definito il procedimento a carico di -OMISSIS-mediante l’applicazione della sanzione
pecuniaria di Euro 400.000,00 e la confisca di somma appositamente concordata con la Procura in
misura pari a Euro 806.643,00, preventivamente messa a disposizione della società, dando atto che
con ciò non residuano pretese restitutorie né danni di alcun genere. In particolare, nella sentenza,
il Giudice ha motivato la decisione come segue: “sulla base degli atti, tenuto conto dell'attività
svolta per eliminare le conseguenze del fatto (….), della gravità dei fatti contestati e del grado della
responsabilità della Società, la qualificazione giuridica dei fatti e l’applicazione del regime del
cumulo giuridico di cui all’art. 21 del d.lgs. 231/2001 sono corrette; l’applicazione della sola
sanzione pecuniaria, con l’esclusione della sanzione interdittiva ai sensi dell’art. 17 del d.lgs.
231/2001, è legittima; la misura della sanzione, infine, appare congrua e rispondente ai prescritti
parametri normativi”.
Inoltre, il G.I.P. ha riconosciuto l’attenuante di cui all'art. 12, comma 2, lett. b), del D.lgs. n.
231/2001, dando atto che nella specie -OMISSIS-risulta aver "adottato e reso operativo un modello
organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (circostanza peraltro
valutata anche al fine di escludere i presupposti per la applicazione di misure interdittive). Peraltro,
già nell’istanza presentata al GIP congiuntamente a -OMISSIS- la competente Procura della
Repubblica ha riconosciuto che i pretesi illeciti pregressi non hanno arrecato danno alla p.a., ivi
affermando in particolare quanto segue: "in ordine al risarcimento non appare essersi
materializzato alcun danno economico per le amministrazioni pubbliche quale conseguenza dei
fatti corruttivi sottesi agli illeciti contestati, in quanto il ribasso proposto in sede di gara da
-OMISSIS- è risultato essere il più basso, mentre il servizio svolto, oggi da -OMISSIS-
spa, è stato regolarmente eseguito come da attestazioni prodotte dai difensori dell'impresa,
mentre con riferimento all'illecito collegato alla commissione del reato di cui all'art. 2 d.lgs.
74/2000 (capo 3), il ravvedimento operoso posto in essere dalla società risulta avere eliso le
conseguenze dannose del reato per l'amministrazione tributaria".
Inoltre, in relazione alla suddetta vicenda giudiziaria e nelle more del relativo procedimento, su
proposta del Presidente dell’ANAC, ritenendo “apprezzabili” le misure di self-cleaning
cautelativamente adottate dalla Società, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, il
Prefetto di -OMISSIS- ha decretato di adottare la misura della straordinaria e temporanea gestione
prevista dall’art. 32, comma 1 lett. b) del d.l. 90/2014, nominando n. 3 amministratori per la
gestione dei contratti stipulati da -OMISSIS-S.p.A. con l’ASP 6 di -OMISSIS-, con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, con l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti -OMISSIS--OMISSIS---OMISSIS-”, con l’ASP di -OMISSIS- e con l’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione “-OMISSIS-” di -OMISSIS-.
Si segnala, altresì, che con ricorso del 13/12/2021 -OMISSIS-S.p.A. ha impugnato dinanzi al T.A.R.
Sicilia- -OMISSIS- il decreto n. -OMISSIS- cit. (NRG -OMISSIS-). Il ricorso è stato rigettato dal Collegio
con sentenza n. -OMISSIS- pubblicata in data 19.06.2023. Poco dopo – segnatamente in data
26/06/2023 - il Prefetto di -OMISSIS- con decreto prot. n. -OMISSIS-ha revocato la misura della
straordinaria e temporanea gestione ex art. 32 co. 1 lett. b) del d.l. 90/2014 disponendo la misura di
cui all’art. 32 co. 8^ del Dl 90/2014. Di conseguenza, ad oggi -OMISSIS-può nuovamente gestire in
forma autonoma le commesse siciliane col solo affiancamento di un professionista esperto ex art.
32 co. 8 del d.l. 90/2014 giusta decreto prefettizio prot. -OMISSIS-del 26.06.2023. Fatta salva
l’eventuale annotazione dei provvedimenti prefettizi suddetti, di cui peraltro non si ha notizia, non
risultano peraltro, per quanto noto, annotazioni di alcun genere nel Casellario Anac a carico di
-OMISSIS-S.p.A.
Pertanto, sulla base delle dichiarazioni rese, considerata l’assenza di misure interdittive a carico
della società tali da rendere dubbia l’affidabilità del concorrente, rilevata altresì l’adozione di
adeguate misure di self-cleaning e l’assenza di iscrizioni al Casellario ANAC, il RUP non ravvisa
elementi formali ostativi all’eventuale corretto svolgimento della prestazione contrattuale e
comunque al prosieguo della procedura”.
A differenza di quanto affermato dalla ricorrente la stazione appaltante ha ricostruito l’intera vita processuale della condanna di alcuni dipendenti e le misure di slef cleaning adottate. La conclusione dell’iter giudiziario con un provvedimento favorevole dell’ANAC e dell’autorità giudiziaria penale sorreggono l’ampia motivazione che la stazione appaltante ha dato della valutazione di idoneità professionale.
In merito poi alle penali comminate alla società in altri appalti il giudizio di esiguità delle stesse rispetto al valore dell’appalto è perfettamente in linea con l’insegnamento giurisprudenziale per cui “ l’applicazione di una penale non costituisce da sola indizio del fatto che l’inadempienza all’origine della stessa è espressiva di una “significativa o persistente carenza” nell’esecuzione di un precedente contratto, non possedendo – per la natura dell’atto irrogativo e per la pregnanza degli elementi costitutivi della relativa fattispecie applicativa – la valenza sintomatica della “risoluzione per inadempimento” o della “condanna al risarcimento del danno” (Cons. Stato n. 8636 e 8638 del 22.12.2020). Le penali non costituiscono causa di esclusione “poiché l’applicazione di penali contrattuali non può ritenersi sintomo inconfutabile di errore grave nell’esercizio dell’attività professionale o comunque grave negligenza” (Cons. Stato, Sez. V, 26 giugno 2020, n. 4100; nello stesso senso TAR Lecce, Sez. II, 11 novembre 2019, n. 1740, che richiama precedente pronuncia del medesimo TAR Sez. II, 28 marzo 2019, n. 519 e del Consiglio di Stato Sez. V, 30 aprile 2019 n. 2795 e 2794, nonché 5 marzo 2018 n. 1346) ”.
Considerato altresì che la relazione depositata dalla stazione appaltante, in ottemperanza all’ordinanza istruttoria di questo Collegio, N. -OMISSIS- pubblicata l’11 novembre 2024, si sottrae alle censure di illogicità, irragionevolezza e abnormità, sindacabili da questo giudice nei giudizi tecnico-discrezionali, i punteggi attribuiti alla ricorrente in relazione al “Software di gestione”, alle “Modalità di organizzazione del centro ricezione chiamate” e alle “Modalità di organizzazione dell’assistenza sulle apparecchiature di alta tecnologia”, atteso che la stazione appaltante ha fornito elementi dettagliati che supportano la coerenza degli stessi.
3. Anche il secondo motivo di ricorso ed il ricorso per motivi aggiunti sono infondati.
3.1 La stazione appaltante ha ulteriormente esplicitato nella seduta riservata del 21 novembre 2024 l’impossibilità di equiparare il video presentato alla demo richiesta dal bando in quanto “il video avrebbe dovuto simulare le funzioni di una demo per far cogliere la funzionalità attesa di costruzione delle informazioni, di estrazione dei dati, di raccolta di una ampia varietà delle informazion, etc.”. Si tratta di una valutazione di merito non sindacabile dal giudice in quanto esprime un giudizio di insoddisfazione rispetto al contenuto del video non irrazionale. Infatti, avendo la legge di gara previsto una demo od un video ha espresso una scelta concreta non solo sulla forma ma anche sul contenuto del supporto richiesto, nel senso di richiedere uno strumento per testare le capacità operative, con la conseguenza che non è sufficiente affermare l’equipollenza formale tra i due supporti per ritenere illegittimo il voto espresso.
3.2 Per quanto attiene invece al criterio della “Organizzazione della commessa […]” la ricorrente continua a sostenere che la sua offerta dovesse essere preferita per il maggior numero di personale offerto, ma non risulta che tale elemento sia dalla legge di gara preferito rispetto ad un giudizio qualitativo esteso anche ad altri elementi, come evidenziato nei verbali.
3.3 In merito all’offerta del servizio al sabato la stazione appaltante ha evidenziato che la legge di gara non ha elevato tale elemento a criterio esclusivo di giudizio per l’assegnazione del punteggio, con la conseguenza che tale elemento non poteva essere valutato separatamente o privilegiato rispetto ad altri aspetti dell’offerta. Infatti sebbene nel verbale n. 7 relativo alla seduta riservata del 29 gennaio 2024 si dica la commissione giudicatrice, “in merito al criterio premiale "Organizzazione della commessa" che ha ritenuto di valutare positivamente il numero di figure residenti aggiuntive rispetto al numero minimo richiesto nel capitolato oltre che la maggior esperienza dichiarata delle stesse, con particolare riguardo ai tecnici senior e ai referenti di commessa. Inoltre, quale altro fattore positivo nella valutazione in merito al predetto criterio premiale, la commissione giudicatrice identifica l'estensione della fascia oraria di lavoro”, il verbale aggiunge altri elementi che assumono lo stesso valore di quelli indicati dalla ricorrente per cui il giudizio non è macroscopicamente irragionevole, avendo la ricorrente ottenuto un valore superiore a zero.
3.4 In ordine al criterio “Modalità di organizzazione del centro ricezione chiamate” la stazione appaltante ha rilevato che l'organizzazione proposta per il centro ricezione chiamate non evidenziava un sistema strutturato di gestione delle emergenze, con dettagli mancanti riguardo alla prioritizzazione delle chiamate e alle competenze tecniche del personale addetto, rispetto al quale le affermazioni della ricorrente secondo la quale le competenze si presumono (l’operatore del Call Center, ai fini di poter erogare il “Primo livello di assistenza”, debba necessariamente possedere le competenze, anche tecniche, che gli consentano di poterlo fare. Ancora, l’ulteriore attività di “classificazione delle problematiche indicate” non può in nessun modo prescindere da uno specifico bagaglio tecnico) non risulta soddisfacente.
3.5 Con riferimento, infine, al criterio “Modalità di organizzazione dell’assistenza sulle apparecchiature di alta tecnologia […]”, la ricorrente lamenta che la differenza di votazione tra -OMISSIS-e -OMISSIS-non sia accompagnata da adeguata motivazione, senza tenere conto che la Commissione di gara ha scelto di adottare il sistema di valutazione mediante voto su criteri predeterminati, rispetto al quale è escluso che la Commissione sia tenuta ad aggiungere una motivazione ulteriore, in quanto la giurisprudenza ha specificato che l’onere di motivare in forma letterale il giudizio sussiste solo in caso di mancanza di criteri di valutazione.
Proprio per questo deve escludersi che la stazione appaltante abbia, nella seduta riservata del 21 novembre 2024, provveduto ad integrare la motivazione della valutazione tecnica, limitandosi ad esplicitare il giudizio numerico già espresso, non potendosi apprezzare un evidente contraddizione tra motivazione letterale e numerica.
4. In definitiva quindi il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti vanno respinti.
5. La reiezione della domanda di annullamento dell’aggiudicazione giustifica l’assorbimento dell’esame del ricorso incidentale contro l’ammissione della ricorrente, non potendo l’aggiudicataria trarre dal suo esame qualsiasi tipo di utilità ulteriore.
6. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti e dichiara assorbiti i ricorsi incidentali.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER Di IO, Presidente FF, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER Di IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.