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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 21/05/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 6207/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
sono presenti l'avv. RUSSO FACCIAZZA CALOGERO ALESSIO per parte ricorrente nonché l'avv. REINA CHIARA per la parte resistente.
L'avv. Russo Facciazza insiste nelle osservazioni sollevate alla Consulenza d'Ufficio e chiede per tali motivi il rinnovo della CTU.
L'avv. Reina si oppone alla richiesta di rinnovo della consulenza atteso che il CTU ha affermato la mancanza della compromissione totale degli arti a causa della lesione neurologica e che si tratta quindi di una disabilità grave e non gravissima. Chiede che la causa venga decisa. Per_ L'avv. Russo Facciazza rappresenta che la scala a differenza di altre scale non richiede una compromissione degli arti superiori. L'avv. Reina ribadisce che secondo la scala Per_1 devono essere accertate lesioni con esiti asimmetrici di ambedue le lateralità.
Il Giudice Onorario
Ritenuta la causa matura per la decisione, rigetta la richiesta di rinnovo della CTU e si ritira in camera di consiglio.
*********************
Successivamente, alle ore 15.30, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Carmela Fachile
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6207 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nato a [...], il [...], c.f. , ivi residente in [...], Parte_1 C.F._1
n.q. di amministratore di sostegno di , nato a , il 21/06/2006, c.f. Controparte_2 CP_1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Calogero C.F._2
Alessio Russo Facciazza, per mandato in atti.
- Ricorrente-
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante te pro tempore, Controparte_1
con sede in via Giacomo Cusmano n. 24, in persona del suo Commissario Straordinario e legale rappresentante pro/tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Antinoro e dall'Avv. Chiara
Reina, per mandato in atti
- Resistente-
oggetto: disabilità gravissima
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 21/05/2025
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, - Rigetta il ricorso;
- Dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, Controparte_1
come liquidate con separato decreto di pagamento.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.4.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l'
[...]
chiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per il Controparte_1
riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ai sensi della L.R. n. 4 del 1.3.2017 e
D.P.R.S. n. 532 del 31.3.2017 e del D.P.R.S. n. 545 del 10.5.2017 con conseguente diritto ad accedere al relativo beneficio economico, a decorrere dalla domanda amministrativa e con condanna dell'
[...]
alla corresponsione dell'assegno di cura. CP_3
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso, e preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, l'improcedibilità della domanda giudiziale per violazione di legge, art. 443 c.p.c., l'infondatezza della pretesa per insussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti lo status di disabilità gravissima.
Espletata c.t.u. medico-legale, sulle conclusioni delle parti, la causa viene decisa all'odierna udienza.
Deve, in primo luogo disattendersi, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'
[...]
Controparte_1
L'art. 1, comma 1, L.R. n° 4/2017 ha previsto che” al fine di garantire l'attuazione dei livelli di
assistenza domiciliare con riguardo ai soggetti con disabilità gravissima di cui all'art. 3 D.M.
26/09/2016 di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza è istituito il Fondo regionale
per la disabilità da destinare agli aventi diritto, nei limiti dello stanziamento di bilancio mediante
trasferimenti monetari diretti per ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza e
da erogarsi mensilmente.” Con D.P. Regione Siciliana n 532/17 è stato prevista l'erogazione di un trasferimento monetario diretto individuale quale assegno di cura per le prestazioni a carattere socio sanitario, al fine di consentire a ciascun beneficiario di far fronte, con carattere di urgenza, ai bisogni di assistenza, che,
a seguito delle modifiche di tale decreto introdotte con il D.P. n° 545/17, è stato determinato in misura pari ad Euro 1.500,00 mensili, per tutti gli aventi diritto.
Alla luce della normativa regionale richiamata, il c.d. assegno di cura può qualificarsi come una prestazione assistenziale, che consegue all'accertamento di natura tecnica di un requisito sanitario previsto dalla legge, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro. Ed infatti, la legge determina le condizioni sanitarie che vanno qualificate come di disabilità gravissima, richiamando l'art. 3 D.M. 26/09/2016, e vi riconnette l'erogazione di una prestazione economica predeterminata dalla fonte secondaria (D.P. n° 545/17) in un importo uguale per tutti i soggetti affetti da siffatta disabilità.
Cont L'accertamento sanitario demandato all' quindi, rappresenta esplicazione di mera discrezionalità
tecnica e non di discrezionalità amministrativa, dovendo così la prestazione assistenziale prevista dalla legge essere qualificata come diritto soggettivo perfetto.
In tal senso, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, in ordine a prestazioni economiche aventi connotati simili, quali quelle derivanti dallo status di vittima del dovere ( cfr. tra le tante, Cass.,
Sez. Un. 23300/2016, 23390/16, Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 febbraio 2019, n. 4238), affermando che” in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della 1. n. 266 del 2005 in favore delle
vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in
quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i
loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di
discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di
esse. Tale diritto ha natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è
regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del
lavoro dell'assistenza sociale.». Va dunque affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito il ricorso è infondato
Il c.t.u. nominato dott. , sulla base di accurate indagini medico-legali, ha concluso Persona_2
“ Per tutto quanto sopra esposto e sulla scorta delle considerazioni testè espresse, si è del parere
che NON presenti, ad oggi, i requisiti di ordine medico-legali, tali da poter Controparte_2
consentire il riconoscimento del beneficio economico espressamente previsto dall'art. 3 – comma
2 – del Decreto Interministeriale del 26.09.2016, in favore dei soggetti riconosciuti quali “disabili
gravissimi”. Anche a seguito della formulazione di osservazioni critiche da parte del procuratore di parte ricorrente, il CTU ha confermato le suddette conclusioni ribadendo che “<preso atto delle
superiori osservazioni, non può non rilevarsi, intanto, come le stesse appaiano assolutamente
generiche, ridondanti e sostanzialmente prive di argomenti convincenti e condivisibili, soprattutto,
stilate palesemente senza il sostegno tecnico di un ausiliare medico, esperto in problematiche
medico-legali. Ciò , pur in presenza di un atto di nomina di CTP…” e che “come a fronte di un
attento esame obiettivo eseguito dallo scrivente (e dal Procuratore non contestato), il sottoscritto
abbia rilevato – è vero - la sussistenza di severe turbe delle motricità e di movimenti derivante da
deficit neurologico che però NON ha coinvolto gli arti superiori, la cui funzionalità è, per fortuna
del periziato, ad oggi nella norma. Autonoma anche la capacità di alimentarsi. A conferma di ciò, il
Per_ sottoscritto, oltre alla valutazione dei parametri contestati, ha anche applicato ben altre TRE
scale di valutazione: la MRC, la EDSS ed ancora la BIM (v. considerazioni medico-legali): ebbene,
dalla applicazione di TUTTE le scale di valutazione, è EMERSO COME, PUR NELL'AMBITO DI
UN QUADRO DI SEVERA LIMITAZIONE DELLA AUTONOMIA, il non rientri nei rigidi CP_2
parametri previsti dalla vigente normativa in favore dei “disabili gravissimi”. Particolarmente
illuminante in tal senso, l'esito della scala BIM (Barthel Index Modificato): da essa è emerso come
il punteggio raggiunto sia pari a “trentanove”, a fronte di un punteggio necessario, per essere definiti
“disabili gravissimi” compreso fra zero e ventiquattro (e cioè di “dipendenza totale”, in questo caso
condizione non presente). Si sottolinea, ancora, come, oltre alla obiettività clinica, anche l'esito di tutte le scale di valutazione non risulti contestato. Alla luce di quanto sopra, dunque, il sottoscritto
non può, dunque, che integralmente confermare le considerazioni e conclusioni cui è pervenuto
nell'elaborato peritale già a suo tempo inviato alle parti.”
Invero la consulenza tecnica individua con chiarezza, ed in maniera perfettamente coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU ad esprimere un giudizio negativo circa la sussistenza del requisito sanitario in contestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili.
Pertanto, assorbita ogni altra questione, la domanda va rigettata, nulla statuendosi sulle spese ex art. 152 att. c.p.c. rimanendo definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate Controparte_3
come da separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 21.5.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile