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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 4190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4190 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°10897 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nato il [...], negli Stati Uniti Parte_1
d'America; , nato il [...] negli Parte_2
Stati Uniti d'America; rappresentati e difesi dall'avv. PEZZI CLAUDIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIALE GIOSUÈ
CARDUCCI, 17, BOLOGNA, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/09/2024, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nata il 5 Persona_1
ottobre 1896 in Alimena, provincia di Palermo (all. 1). In data 3 gennaio
1920, nel comune di Alimena, la signora contraeva matrimonio Persona_1
con il signor , nato il [...] (all. 2). Parte_3
Per effetto del matrimonio la signora prendeva il cognome del Persona_1
marito e diventava . Parte_4
Successivamente al matrimonio, nel 1920 la coppia emigrava negli
Stati Uniti d'America. In data 18 marzo 1927 veniva Parte_3
naturalizzato e acquisiva la cittadinanza americana (all. 3).
In data 15 giugno 1929, dall'unione dei coniugi, nasceva a Chicago il sig. odierno ricorrente (all. 4), che, Persona_2 Pt_3
successivamente, in data 10 luglio 1956 otteneva di cambiare il proprio nome nell'attuale (all. 5). Parte_1
Solo successivamente alla nascita del figlio, il 10 novembre 1939,
anche la madre signora a seguito di naturalizzazione, Parte_4
acquisiva la cittadinanza americana (all. 6).
In data 10 luglio 1956, contraeva matrimonio Parte_1
con la signora (all. 7). Dall'unione dei coniugi, in data 25 Persona_3
maggio 1969, in Illnois, Stati Uniti d'America, nasceva il sig. Parte_2
(all. 8), odierno ricorrente.
[...]
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 29 maggio 2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c.,
con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies,
ultimo comma c.p.c..
***
Trova riscontro in atti che l'ava italiana degli odierni ricorrenti, Per_1
si è naturalizzata cittadina statunitense il 10 novembre 1939 esternando
[...]
una espressa e formale richiesta in tal senso e di conseguenza ha perso la cittadinanza italiana, con effetto trascinante anche sul figlio minore
[...]
(nato il [...]) e si è quindi arrestata la catena Parte_1
genealogica necessaria per consentire il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Va, infatti, rammentato che l'art. 12, comma 2, della legge n. 555 del 1912
- secondo cui "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza
divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore
esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno
però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9" - si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9,
che non ricorrono nel caso di specie.
Sul punto, con un recente arresto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione
ha avuto modo di precisare che “ai sensi della L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1, i
figli minori di persona che abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo
spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la
propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana (art. 12, comma 3 stessa legge del 1912), non rilevando l'esistenza di una valida
consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa
cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana
mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore
età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 stessa
legge.” (Cassazione civile, sez. I, 15/06/2023, n. 17161)
La stessa Corte ha ulteriormente ribadito che “la trasmissione della
cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice
civile del 1865 che della l. n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto,
per iniziativa personale, la cittadinanza e il figlio minore di questi, perduta la
cittadinanza per effetto della scelta paterna, non abbia esercitato il diritto di
riacquistarla, nei modi previsti dalla legge, una volta raggiunta la maggiore
età.” (Cassazione civile, sez. I, 08/01/2024, n. 454)
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che la linea di discendenza si sia interrotta poiché ha perso Parte_1
la cittadinanza italiana a seguito della rinuncia alla stessa cittadinanza da parte della madre, mentre era ancora minorenne, e non l'ha Persona_1
riacquistata al compimento della maggiore età non essendosi verificato alcuno dei casi di cui agli artt. 3 e 9, legge n.555/1912.
Le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Palermo, in data 24/10/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°10897 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nato il [...], negli Stati Uniti Parte_1
d'America; , nato il [...] negli Parte_2
Stati Uniti d'America; rappresentati e difesi dall'avv. PEZZI CLAUDIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIALE GIOSUÈ
CARDUCCI, 17, BOLOGNA, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/09/2024, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nata il 5 Persona_1
ottobre 1896 in Alimena, provincia di Palermo (all. 1). In data 3 gennaio
1920, nel comune di Alimena, la signora contraeva matrimonio Persona_1
con il signor , nato il [...] (all. 2). Parte_3
Per effetto del matrimonio la signora prendeva il cognome del Persona_1
marito e diventava . Parte_4
Successivamente al matrimonio, nel 1920 la coppia emigrava negli
Stati Uniti d'America. In data 18 marzo 1927 veniva Parte_3
naturalizzato e acquisiva la cittadinanza americana (all. 3).
In data 15 giugno 1929, dall'unione dei coniugi, nasceva a Chicago il sig. odierno ricorrente (all. 4), che, Persona_2 Pt_3
successivamente, in data 10 luglio 1956 otteneva di cambiare il proprio nome nell'attuale (all. 5). Parte_1
Solo successivamente alla nascita del figlio, il 10 novembre 1939,
anche la madre signora a seguito di naturalizzazione, Parte_4
acquisiva la cittadinanza americana (all. 6).
In data 10 luglio 1956, contraeva matrimonio Parte_1
con la signora (all. 7). Dall'unione dei coniugi, in data 25 Persona_3
maggio 1969, in Illnois, Stati Uniti d'America, nasceva il sig. Parte_2
(all. 8), odierno ricorrente.
[...]
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 29 maggio 2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c.,
con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies,
ultimo comma c.p.c..
***
Trova riscontro in atti che l'ava italiana degli odierni ricorrenti, Per_1
si è naturalizzata cittadina statunitense il 10 novembre 1939 esternando
[...]
una espressa e formale richiesta in tal senso e di conseguenza ha perso la cittadinanza italiana, con effetto trascinante anche sul figlio minore
[...]
(nato il [...]) e si è quindi arrestata la catena Parte_1
genealogica necessaria per consentire il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Va, infatti, rammentato che l'art. 12, comma 2, della legge n. 555 del 1912
- secondo cui "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza
divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore
esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno
però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9" - si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9,
che non ricorrono nel caso di specie.
Sul punto, con un recente arresto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione
ha avuto modo di precisare che “ai sensi della L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1, i
figli minori di persona che abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo
spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la
propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana (art. 12, comma 3 stessa legge del 1912), non rilevando l'esistenza di una valida
consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa
cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana
mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore
età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 stessa
legge.” (Cassazione civile, sez. I, 15/06/2023, n. 17161)
La stessa Corte ha ulteriormente ribadito che “la trasmissione della
cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice
civile del 1865 che della l. n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto,
per iniziativa personale, la cittadinanza e il figlio minore di questi, perduta la
cittadinanza per effetto della scelta paterna, non abbia esercitato il diritto di
riacquistarla, nei modi previsti dalla legge, una volta raggiunta la maggiore
età.” (Cassazione civile, sez. I, 08/01/2024, n. 454)
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che la linea di discendenza si sia interrotta poiché ha perso Parte_1
la cittadinanza italiana a seguito della rinuncia alla stessa cittadinanza da parte della madre, mentre era ancora minorenne, e non l'ha Persona_1
riacquistata al compimento della maggiore età non essendosi verificato alcuno dei casi di cui agli artt. 3 e 9, legge n.555/1912.
Le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Palermo, in data 24/10/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.