Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI OL
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Sig.ri Magistrati:
1)– Dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2) -Dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3)– Dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, in data 27 febbraio 2025, a seguito della trattazione scritta, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1268/2022 RGL
TRA
(C.F. ), in persona del Ministro e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di PO (pec: – telefax 081/4979313 - CF – Email_1 P.IVA_2
Servizio polisweb attivo ADS80030620639), presso i cui uffici, siti in Via Diaz n. 11, domicilia ope legis;
-appellante-
E
, nata a [...] il [...] - contumace Controparte_1
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6741/2021 del Tribunale di PO in funzione di
Giudice del Lavoro depositata in Cancelleria il 30/11/2021 e non notificata.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure si rivolgeva al Parte_2
Tribunale di PO e rappresentava di aver avuto accesso alla dirigenza scolastica previo espletamento della procedura concorsuale ordinaria e di essere stata destinataria di un trattamento retributivo deteriore rispetto a quanto contrattualmente riconosciuto e corrisposto agli altri dirigenti scolastici, inquadrati nella stessa area di dirigenza ma provenienti, alcuni, dal ruolo oggi soppresso degli ex presidi e direttori didattici, ed altri, da un concorso predisposto ad hoc per ex docenti incaricati;
asseriva di possedere lo stesso inquadramento giuridico ed i medesimi incarichi e di svolgere le medesime funzioni, con assunzione delle stesse responsabilità, amministrativa, gestionale e di risultato;
affermava, quindi, la natura discriminatoria della fonte pattizia sul differente trattamento retributivo ed in particolare, rispetto agli altri dirigenti scolastici provenienti da altri canali di accesso, per il mancato riconoscimento di una voce stipendiale, la c.d.
R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità), erogata in favore dei soli ex presidi e direttori didattici, in violazione dell'immanente principio del pari trattamento contrattuale ed economico nel pubblico impiego e dei precetti di rango primario contenuti negli artt. 3, 36, 39 e 97 Cost.; di conseguenza, adiva il tribunale per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al trattamento retributivo maggiorato dell'importo corrispondente all'anzianità di servizio maturata nella precedente carriera di docente con lo stesso metodo di calcolo utilizzato per determinare la RIA ex articolo 39 del c.c.n.l. 2000-2001 dell'Area V applicata ai dirigenti scolastici provenienti dal ruolo dei Presidi e Direttori Didattici e, conseguentemente, condannare i resistenti, per quanto di ragione, al pagamento in favore della ricorrente della somma di €
77.684,28 a titolo di retribuzione individuale di anzianità maturata dalla data di immissione nel ruolo alla data del deposito del presente ricorso, oltre le maggiori somme che matureranno fino alla sentenza, oltre rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione al saldo;
b) in ogni caso condannare i resistenti per quanto di ragione, in persona dei loro legali rappresentanti pro- tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”.
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il in epigrafe unitamente all Parte_1 [...]
i quali chiedevano il rigetto della domanda avversaria Controparte_2 deducendo che il differente trattamento retributivo risultava giustificato dall'esigenza di preservare i dirigenti provenienti dal ruolo degli ex presidi e direttori didattici o assunti a seguito di concorso predisposto ad hoc per ex docenti incaricati dagli effetti negativi derivanti dalla soppressione della progressione economica legata all'anzianità di servizio ad opera dell'art. 39, comma 1 del CCNL dell'Area V Dirigenza Scolastica dell'01.03.2002 (“a decorrere dal 1.1.2001 è soppressa la progressione economica per posizioni stipendiali ed al personale compete uno stipendio unico”).
Aggiungevano, inoltre, che non era ravvisabile alcuna discriminazione, stante l'incomparabilità delle posizioni degli ex presidi e direttori didattici e degli ex docenti incaricati con quelle dei ricorrenti, in ragione dell'esperienza professionale già maturata da parte di coloro che avevano ricoperto il ruolo direttivo di Preside o di docente con incarico di Preside. Evidenziavano, infine, che in materia di retribuzione della dirigenza opera una riserva in favore della contrattazione collettiva: l'unica fonte idonea ad attribuire e definire il trattamento economico dei Dirigenti
Scolastici è il contratto collettivo, il quale, oltre a quantificare l'ammontare delle risorse, può, come nel caso in questione, legittimamente prevedere l'esclusione di categorie di dipendenti che non siano in possesso di determinati requisiti.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di PO accoglieva le ragioni della parte ricorrente e, ritenuta ingiustificata l'esclusione del diritto a percepire l'emolumento in esame anche sotto il profilo dell'adeguatezza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, così statuiva: “a. dichiara il diritto della ricorrente a vedersi integrare la retribuzione per ciascun anno di servizio nel ruolo di dirigente scolastico, in misura corrispondente alla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) calcolata secondo i parametri di calcolo della stessa indicati dal C.C.N.L. di comparto ai dirigenti scolastici provenienti dal ruolo degli ex presidi e, per l'effetto, condanna il
convenuto al pagamento, in favore della predetta ricorrente, della somma di euro Parte_1
77.684,28, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza delle singole porzioni annuali del credito al saldo;
b. condanna il al pagamento Parte_1 di metà delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1.300,00 oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I,V.A. e C.P.A.; c. compensa tra le parti la restante metà delle spese di lite.”.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il il quale con il primo motivo di gravame ha Pt_3 lamentato l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione;
con i restanti motivi, poi, ha evidenziato che la posizione degli appellati non era equiparabile a quella della altre due categorie di Dirigenti Scolastici (coloro che fino al 31/08/2000 già svolgevano servizio come Direttori Didattici
o Presidi ed avevano acquisito la qualifica dirigenziale dal 01/09/2001, e ricevevano la RIA prevista dal CCNL Dirigenza scolastica;
gli ex “Presidi incaricati” che avevano partecipato ad un concorso riservato e percepivano un assegno ad personam). Ha dedotto che il trattamento economico era solo quello previsto dal CCNL di categoria, e che mancava una espressa disposizione che attribuisse ai Dirigenti Scolastici vincitori di concorso ordinario il pagamento della RIA, concludendo per la riforma della gravata sentenza, con rigetto del ricorso di primo grado.
La parte appellata, ritualmente evocata in giudizio con ricorso notificato a mezzo di posta elettronica certificata, non si è costituita in giudizio.
Disposta trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisite le note scritte depositate dai soli appellanti, la Corte ha riservato la decisione e all'esito della camera di consiglio ha statuito come segue.
§§§
L'appello è fondato e va quindi accolto, dovendosi dare continuità all'indirizzo già esplicitato in altri precedenti di questa Corte e in precedenti di altra Corte di merito (cfr. Corte di Appello di Roma,
Sezione Lavoro, 15.03.2018 n. 834).
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di PO, in sintesi, ritenuto, per quel che rileva in questa sede, che la domanda proposta da , fosse fondata, in quanto la Controparte_1 stessa, dirigente scolastica proveniente dalla carriera di docente, non percepiva, a differenza dei colleghi dirigenti scolastici provenienti dalla carriera dei presidi, la retribuzione individuale di anzianità, né percepiva l'assegno ad personam previsto in favore dei dirigenti scolatici immessi in ruolo a seguito di concorso riservato ai docenti che esercitavano le funzioni di preside incaricato, proporzionale all'anzianità conseguita nel ruolo di docente incaricato, sicchè la stessa anche in caso di anzianità equivalente o superiore, percepiva una retribuzione inferiore, per la misura corrispondente alla RIA o all'assegno ad personam.
Con l'unico articolato motivo di gravame proposto, il ha lamentato la erronea interpretazione Pt_3
e la violazione della normativa legale e contrattuale applicabile alla fattispecie, deducendo che il
Tribunale aveva omesso di considerare che la contrattazione collettiva, cui era per legge riservata la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti, non prevedeva per i dirigenti scolastici vincitori di concorso, provenienti dalla carriera dei docenti, la retribuzione individuale di anzianità tra gli elementi di tale trattamento;
che la "disparità di trattamento" riscontrata rispetto ai dirigenti provenienti dalla carriera dei presidi o dei docenti incaricati non poteva essere sindacata in quanto discendente dalle stesse previsioni dell'autonomia collettiva e, d'altro canto, essa era giustificata da dati oggettivi, rappresentati dal fatto che tali dirigenti già svolgevano incarichi direttivi in via formale o in via sostanziale.
Rileva preliminarmente il Collegio che la sentenza impugnata è divenuta definitiva quanto alla statuizione di difetto di legittimazione passiva dell . Controparte_2
Tanto premesso osserva la Corte che il gravame è fondato.
Va, anzitutto, ricordato che i rapporti tra le fonti normative in materia di pubblico impiego sono disciplinati dall'art. 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001 ("norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni") che testualmente recita "I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge" ; al terzo comma prevede espressamente che "I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto;
i contratti individuali devono conformarsi ai princìpi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva".
In conseguenza di tali previsioni di legge il contratto collettivo è divenuto da tempo la fonte normativa primaria di regolamentazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, con potere di derogare a se stesso e ad altre fonti di pari livello, nell'intento di evitare una rilegificazione in materia che fosse in contrasto con la contrattualizzazione del pubblico impiego realizzata dalla riforma.
La riserva di competenza alla contrattazione collettiva in materia di "trattamento economico
"fondamentale o accessorio" è ribadita dall'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che al comma 2 sancisce che "le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi".
Il cd. principio di parità di trattamento nell'ambito dei rapporti di lavoro pubblico, sancito dall'art. 45, comma 1, cit. va, tuttavia, inteso nel senso che esso vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo ma non costituisce parametro per giudicare le eventuali differenziazioni operate in quella sede"; né il principio di non discriminazione ex art. 45 ha " valenza di clausola aperta, idonea a vietare ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori, rilevando sotto tale profilo le specifiche previsioni normative contenute nell'ordinamento, quali ad es. quelle desumibili dall'art. 15 dello St.Lav. " "Né un siffatto principio può essere affermato sulla base delle indicazioni della sentenza costituzionale n. 103/1989, che all'autonomia organizzativa non illimitata del datore di lavoro contrappone proprio il potere di classificazione professionale dei lavoratori demandato ai contratti collettivi. Ma le scelte compiute in proposito dalla contrattazione collettiva non sono suscettibili di sindacato da parte del giudice, mancando il parametro di giudizio cui rapportare tale sindacato " (v. Cass., 19.06.2008 n.
16676).
In linea con tale orientamento, la Suprema Corte ha anche affermato cha "in materia di pubblico impiego privatizzato, il principio espresso dall'art. 45 del F.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l'applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete". (v. Cass., 20.01.2014, n.
1037).
La riserva di competenza anzidetta si coniuga poi, con il principio generale in materia di pubblico impiego contrattualizzato secondo cui la spesa per il personale deve essere evidente, certa e prevedibile nella evoluzione (v. art. 8 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165).
Anche con specifico riferimento alla dirigenza pubblica, l'art. 24 del d.lgs. ribadisce che "la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti".
Il successivo art. 25 ha poi precisato che "nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia (...) Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio (...) Spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa ed è titolare delle relazioni sindacali".
La previsione di un'autonoma area dirigenziale per i dirigenti scolastici ha comportato una distinta regolazione contrattuale collettiva e quindi, nell'ambito del , sono state Parte_1 istituite dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro due diverse Aree contrattuali: l'Area I per la dirigenza Amministrativa (a sua volta divisa in Dirigenti di prima e di seconda fascia) e l'Area V per la dirigenza delle istituzioni scolastiche;
per l'area V il primo CCNL è stato stipulato il 1/3/2002 con vigenza 1/9/2000-31/12/2001, cui si sono succeduti i successivi fino all'ultimo del 15/7/2010; per l'area I esistevano precedenti contratti, ma quello di riferimento inizia ad essere il CCNL 5/4/2001 e quello attuale il CCNL 12/2/2010.
La struttura della retribuzione spettante ai Dirigenti Scolastici è fissata dall'art. 37 del primo
C.C.N.L. 1 marzo 2002 che al comma 1, lett. c) inserisce come voce anche la "retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante" (cd. RIA).
A seguito dell'introduzione, già ad opera dell'art. 24 del D.Lgs. n. 29 del 1993 del principio della omnicomprensività del trattamento economico, si è avuta per i dirigenti l'abrogazione della progressione in carriera per anzianità, che di fatto è avvenuta per tutte le aree dirigenziali all'atto della sottoscrizione del primo contratto di natura privatistica, che per l'area V del è stato Pt_3 quello relativo al biennio 2000/2001, prevedendosi così anche in questo settore il mantenimento della RIA solo ove già in godimento.
Coerentemente con tale quadro normativo il comma 1 dell'art. 39 del CCNL 2000/2001 ha previsto che "A decorrere dall'1-1-2001 è soppressa la progressione economica per posizioni stipendiali ed al personale compete uno stipendio unico determinato in Euro 18.798,47 annui lordi inclusa la tredicesima mensilità".
Poiché, tuttavia, ai dirigenti già in servizio al momento della stipula del contratto, e precisamente ai dirigenti scolastici provenienti dal ruolo direttivo degli ex direttori didattici o presidi che, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001 erano transitati d'ufficio nella dirigenza scolastica con decorrenza dall'1.9.2000, non poteva essere sottratta una quota dello stipendio già in godimento, il secondo comma dell'art. 39 dello stesso CCNL ha previsto che venisse loro corrisposto mensilmente quale retribuzione individuale di anzianità un importo aggiuntivo dello stipendio, determinato in misura fissa, pari alla "differenza tra la posizione stipendiale in godimento" comprensiva degli incrementi previsti dallo stesso contratto, "e lo stipendio di cui al comma 1".
Successivamente, l'art. 58 del CCNL dell'11.4.2006, relativo al quadriennio 2002/2005, ha previsto per i dirigenti scolastici vincitori del concorso riservato, che nell'anno scolastico precedente all'assunzione già svolgevano la funzione di presidi incaricati, il riconoscimento di un assegno ad personam riassorbibile per consentire loro di conservare il "maggiore trattamento economico complessivo percepito per l'effetto dell'espletamento delle funzioni sostitutive" pari allo stipendio da docente, all'indennità di funzioni superiori e alla quota fissa integrante l'indennità di direzione.
Premesso tale quadro normativo, rileva il Collegio che, ai sensi della contrattazione collettiva applicabile, l'unica legittimata a determinare i trattamenti economici spettanti nel pubblico impiego per i motivi innanzi evidenziati, l'appellata all'atto del conseguimento della qualifica dirigenziale a seguito di concorso ordinario non aveva diritto al riconoscimento della RIA eventualmente maturata in virtù del loro precedente inquadramento nel ruolo docente.
Tale diritto, oltre che non oggetto di espressa previsione contrattuale, non può trovare fondamento in alcun principio generale di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione, in quanto il passaggio alla qualifica dirigenziale non costituisce una mera progressione verticale ma presuppone l'accesso ad una nuova area, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte nella consolidata giurisprudenza in tema di riparto di giurisdizione, per cui in tal caso si profila una vera e propria novazione oggettiva dei rapporti lavorativi (v.Cass. SS.UU:, 25.11.2008, n. 28058,
Ord; id, 19.2.2007, n. 3717; id., 23.3.2005, n. 6217).
Dall'accesso al nuovo ruolo consegue dunque il diritto al trattamento economico previsto per la nuova qualifica e l'impossibilità di mantenere istituti retributivi fondati sul precedente inquadramento.
Quanto alla lamentata disparità di trattamento rispetto ai Dirigenti scolastici provenienti dal soppresso ruolo direttivo dei Presidi e Direttori Didattici, nonché degli ex Docenti con incarico di
Preside, rileva il Collegio che trattandosi di trattamenti economici di riserva contrattuale "la parità di trattamento" non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede.
In ogni caso, premesso che la disparità di trattamento presuppone la comparabilità delle posizioni, la doglianza risulta in concreto infondata.
La retribuzione individuale di anzianità costituisce un emolumento, per definizione di natura variabile, che trova il suo presupposto non nella posizione ricoperta, o nella natura delle funzioni svolte, bensì nella maggiore o minore esperienza professionale maturata nell'esercizio di una determinata funzione, misurata sulla base del tempo di permanenza nel ruolo.
Ciò posto è innegabile che sotto il profilo della esperienza professionale la posizione del Dirigente scolastico immesso per la prima volta nel ruolo dirigenziale, in quanto proveniente da una esperienza lavorativa come docente, non è comparabile a quella del Dirigente Scolastico già proveniente dai ruoli direttivi degli ex Presidi o di quella dei docenti incaricati di presidenza, che hanno già maturato sul campo una competenza in tema di esercizio di quelle specifiche, o quanto meno analoghe, funzioni dirigenziali.
Non a caso tale differenziazione è stata alla base del diverso sistema di reclutamento: automatico per gli ex Presidi, con concorso riservato per i docenti incaricati, con concorso ordinario per gli altri.
Le posizioni, dunque, non sono comparabili in quanto diverse sono le carriere di provenienza.
Va, infine, rilevato che: a) nel rispetto dell'art. 37 comma 1, lett. c) del C.C.N.L. 1 marzo 2002, nonché delle norme corrispondenti contenute nei successivi CCNL, agli ex Presidi è stata solo garantita la retribuzione individuale di anzianità già acquisita e spettante nella analoga carriera direttiva, mentre ai docenti incaricati, in virtù di una disposizione particolare, di mantenere il miglioramento retributivo connesso all'esercizio di funzioni sostitutive.
b) la disparità di trattamento non consegue al riconoscimento generico dell'anzianità maturata nella carriera precedente, ma solo alla necessità di evitare che all'atto del passaggio si venisse a determinare una decurtazione del trattamento economico in godimento, necessità che evidentemente, date le retribuzioni in atto, non si è posta a livello di contrattazione collettiva nazionale per il personale transitato dal ruolo docente.
Alla luce delle considerazioni esposte, il gravame del deve essere accolto con riforma della Pt_3 sentenza impugnata e rigetto della domanda proposta dall'odierna appellata.
Ricorrono i presupposti, tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali esistenti in materia, per la compensazione delle spese processuali del doppio tra il e la parte appellata. Pt_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie l'appello proposto dal e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta la Pt_3 domanda proposta da;
Controparte_1
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così decisa all'esito della camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano