Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3527/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3527 /2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to ROMITO GUENDALINA, giusta procura in Parte_1
atti;
RICORRENTE contro
contumace; Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dal difensore del ricorrente in sostituzione dell'udienza del 9 dicembre 2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16/07/2024, chiedeva che il Tribunale Parte_1
pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Paolo de Civitate il
7 aprile 1980 (registrato nei Registri dello Stato Civile di Foggia al n. 2 , Parte II, Serie A, anno
1980) con . Controparte_1
Con decreto ex art. 473 bis. 14 c.p.c., il Presidente del Tribunale designava il Giudice relatore e fissava la prima udienza al 9 dicembre 2024, assegnando i termini di legge per la notifica e per la costituzione della parte convenuta.
All'udienza del 9 dicembre 2024, svoltasi in modalità cartolare dinanzi all'odierno relatore, il difensore concludeva dunque chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La causa veniva riservata per la decisione collegiale, senza termini.
Orbene, rilevato che il ricorrente, , è deceduto in data 27.08.2024, come da Parte_1
documentazione in atti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nel caso in esame, si rileva la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 149 c.c., il quale prevede che il matrimonio civile, al pari degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso trascritto, “si scioglie con la morte di uno dei coniugi”. Pertanto, qualora la morte di un coniuge sopravvenga prima della stessa declaratoria sullo status, “diviene inammissibile ogni pretesa, ivi inclusa quella all'assegno divorzile, avente la prima come indefettibile presupposto”(Cass. 19 giugno 1996, n. 5664).
In proposito, Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che la morte del coniuge, in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, anche nella fase di legittimità, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status che su quello relativo alle domande accessorie (così, tra le altre, Cass. civ., Sez. I, n. 18130 del 26.7.2013).
Inoltre, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, con un orientamento condiviso anche da questo Tribunale, “l'azione di divorzio ha natura personalissima e non è trasmissibile agli eredi, che restano legittimati a stare nel processo solo in ordine a quel diritto od a quegli obblighi di carattere economico - nella specie estranee alla lite - inerenti al patrimonio del loro dante causa, che siano stati dedotti eventualmente in connessione con l'istanza di divorzio e che siano stati, quindi, già acquisiti al suo patrimonio prima della morte. Pertanto, una volta intervenuto il decesso del coniuge che aveva proposto la relativa domanda, è inammissibile il subingresso nel processo di chi, accampando la propria qualità di erede, miri non già a far valere diritti, o contestare obbligazioni, di contenuto patrimoniale, già entrati nel patrimonio del de cuius prima del suo decesso (e suscettibili, perciò, di trasmissione iure hereditario), ma a coltivare l'azione di divorzio già esercitata dal defunto, ed a far così risalire a tale causa, e non al sopravvenuto decesso, lo scioglimento del di lui matrimonio. L'art. 110 c.p.c., secondo il quale, in caso di morte di una parte, il processo è proseguito dal successore universale o nei suoi confronti, esaurisce invero i propri effetti nella sfera processuale e non si estende fino alla creazione di una legittimazione sostanziale esclusa dalla specifica disciplina del rapporto in contestazione, sicchè, in tema di azione di divorzio, ove il decesso di uno dei coniugi, sopravvenuto nel corso del relativo processo, determina lo scioglimento del matrimonio per altra causa, precludendo il diritto ad ottenere il bene della vita richiesto in via giudiziale (e cioè la cessazione degli effetti civili del matrimonio), detta norma non vale a radicare la legittimatio ad processum del successore a titolo universale nei confronti del coniuge superstite, non verificandosi alcuna successione nel diritto e nel rapporto per l'intrinseca intrasmissibilità della situazione soggettiva correlativa (Cass. 25 giugno 2003, n. 10065)” (cfr., da ultimo, Cass. 5236/2022).
Per tali ragioni, attesa la natura della pronuncia, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per morte del coniuge , avvenuta in Parte_1
corso di causa il 27.08.2024;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 08/01/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro