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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/06/2024, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
RG 5630/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott. Giuseppe Di Leone Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5630 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cesa (CE) alla via Giuseppe Parte_1
Verdi n. 14, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Oliva, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in Marigliano (NA) al Corso Controparte_1
Umberto I n. 507, presso lo studio degli avvocati Giuseppe Rachiglio e Mariaconcetta Della
Gala, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 23.5.2022, parte ricorrente, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, ha chiesto che sia pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, oltre che l'adozione di ulteriori provvedimenti accessori quali:
Pag. 1 di 4 l'assegnazione della casa coniugale con obbligo per il resistente di provvedere al pagamento del relativo canone di locazione;
l'obbligo di pagamento in capo al resistente di un assegno mensile a titolo di mantenimento per la somma pari ad euro 2.000,00, oltre al pagamento di tutte le spese mediche non mutuabili dal Org_1
Si è costituito il resistente, non opponendosi alla domanda di separazione ma chiedendo l'addebito alla ricorrente, con rigetto della domanda di mantenimento personale avanzata dalla controparte.
In sede di comparizione personale dinanzi al Presidente del Tribunale delegato, avvenuta all'udienza del 29.11.2022, è comparsa la sola ricorrente. A scioglimento della riserva, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, con provvedimento del 4.1.2023, il Presidente ha obbligato il resistente al pagamento a favore della ricorrente di un assegno mensile a titolo di mantenimento personale pari ad euro 250,00
(duecentocinquanta/00); dunque, ha fissato l'udienza di comparizione dinanzi al Giudice istruttore per il 29.3.2023, sostituita mediante il deposito di note scritte.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., disattese le richieste di prova, il Giudice istruttore, con provvedimento del 25.9.2023, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni fissando termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
Con provvedimento del 29.1.2024, il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti con le quali le stesse hanno precisato le conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sulla domanda di separazione e sulla domanda di addebito.
Tanto premesso ritiene il Tribunale che la domanda di separazione, proposta dalle parti, sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse, la perdurante cessazione della convivenza e le dichiarazioni della ricorrente circa l'impossibilità di una riconciliazione, sono tutti elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va pertanto pronunciata la separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., atteso che le domande di addebito avanzate dalle parti non risultano provate.
Il Tribunale, invero, fa proprio il provvedimento assunto dal Giudice istruttore in data
25.9.2023, per le ragioni ivi addotte che devono intendersi in questa sede richiamate e trascritte.
Pag. 2 di 4
3. Sul mantenimento richiesto dalla ricorrente.
É noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005; Cass. n. 18538/2013;
Cass. n. 605/2017) al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr.
Cass. n. 17134/2004).
Tuttavia, l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. Cass. n.
5817/2018) e grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. Cass. n. 20866/2021).
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha depositato una certificazione negativa dell' riferita agli anni 2020 e 2021 (non sono stati forniti ulteriori dati Organizzazione_2
reddituali aggiornati) e copiosa documentazione medica attestante diverse patologie (risulta dagli atti che la ricorrente abbia avuto bisogno di un trapianto di rene), allegando di non essere in grado di lavorare a causa dei suoi problemi di salute, mentre parte resistente, pur non documentando le proprie entrate, ha riferito nei propri atti di svolgere lavori occasionali.
Pertanto, il Tribunale, valorizzati gli elementi evidenziati, tenuto conto della durata della convivenza coniugale (circa cinque anni) e delle condizioni di salute della ricorrente, ritiene congruo confermare quanto stabilito in sede presidenziale e prevedere a carico del resistente
Pag. 3 di 4 l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante il versamento di un assegno di mantenimento pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili.
Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT.
4. Sull'assegnazione della casa coniugale.
La domanda avanzata da parte ricorrente deve essere rigettata, atteso che in assenza di convivenza con i figli minorenni o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti non si giustifica il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ai sensi dell'art. 337 sexies
c.c., il cui godimento resta disciplinato secondo le norme di diritto comune.
5. Sulle spese di giudizio.
Attesa la materia trattata, con necessità di ricorso al giudice, e tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
b) rigetta le domande di addebito avanzate dalle parti;
c) dispone che versi mensilmente ad , entro e non oltre Controparte_1 Parte_1
il giorno cinque di ogni mese, un assegno di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), a titolo di contributo al mantenimento della moglie, somma rivalutabile automaticamente e annualmente in base agli indici Org_3
d) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla ricorrente;
e) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69
lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 7, parte I, Serie -,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 4.6.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Leone Dott.ssa Alessandra Tabarro
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott. Giuseppe Di Leone Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5630 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cesa (CE) alla via Giuseppe Parte_1
Verdi n. 14, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Oliva, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in Marigliano (NA) al Corso Controparte_1
Umberto I n. 507, presso lo studio degli avvocati Giuseppe Rachiglio e Mariaconcetta Della
Gala, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 23.5.2022, parte ricorrente, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, ha chiesto che sia pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, oltre che l'adozione di ulteriori provvedimenti accessori quali:
Pag. 1 di 4 l'assegnazione della casa coniugale con obbligo per il resistente di provvedere al pagamento del relativo canone di locazione;
l'obbligo di pagamento in capo al resistente di un assegno mensile a titolo di mantenimento per la somma pari ad euro 2.000,00, oltre al pagamento di tutte le spese mediche non mutuabili dal Org_1
Si è costituito il resistente, non opponendosi alla domanda di separazione ma chiedendo l'addebito alla ricorrente, con rigetto della domanda di mantenimento personale avanzata dalla controparte.
In sede di comparizione personale dinanzi al Presidente del Tribunale delegato, avvenuta all'udienza del 29.11.2022, è comparsa la sola ricorrente. A scioglimento della riserva, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, con provvedimento del 4.1.2023, il Presidente ha obbligato il resistente al pagamento a favore della ricorrente di un assegno mensile a titolo di mantenimento personale pari ad euro 250,00
(duecentocinquanta/00); dunque, ha fissato l'udienza di comparizione dinanzi al Giudice istruttore per il 29.3.2023, sostituita mediante il deposito di note scritte.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., disattese le richieste di prova, il Giudice istruttore, con provvedimento del 25.9.2023, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni fissando termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
Con provvedimento del 29.1.2024, il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti con le quali le stesse hanno precisato le conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sulla domanda di separazione e sulla domanda di addebito.
Tanto premesso ritiene il Tribunale che la domanda di separazione, proposta dalle parti, sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse, la perdurante cessazione della convivenza e le dichiarazioni della ricorrente circa l'impossibilità di una riconciliazione, sono tutti elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va pertanto pronunciata la separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., atteso che le domande di addebito avanzate dalle parti non risultano provate.
Il Tribunale, invero, fa proprio il provvedimento assunto dal Giudice istruttore in data
25.9.2023, per le ragioni ivi addotte che devono intendersi in questa sede richiamate e trascritte.
Pag. 2 di 4
3. Sul mantenimento richiesto dalla ricorrente.
É noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005; Cass. n. 18538/2013;
Cass. n. 605/2017) al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr.
Cass. n. 17134/2004).
Tuttavia, l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. Cass. n.
5817/2018) e grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. Cass. n. 20866/2021).
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha depositato una certificazione negativa dell' riferita agli anni 2020 e 2021 (non sono stati forniti ulteriori dati Organizzazione_2
reddituali aggiornati) e copiosa documentazione medica attestante diverse patologie (risulta dagli atti che la ricorrente abbia avuto bisogno di un trapianto di rene), allegando di non essere in grado di lavorare a causa dei suoi problemi di salute, mentre parte resistente, pur non documentando le proprie entrate, ha riferito nei propri atti di svolgere lavori occasionali.
Pertanto, il Tribunale, valorizzati gli elementi evidenziati, tenuto conto della durata della convivenza coniugale (circa cinque anni) e delle condizioni di salute della ricorrente, ritiene congruo confermare quanto stabilito in sede presidenziale e prevedere a carico del resistente
Pag. 3 di 4 l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante il versamento di un assegno di mantenimento pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili.
Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT.
4. Sull'assegnazione della casa coniugale.
La domanda avanzata da parte ricorrente deve essere rigettata, atteso che in assenza di convivenza con i figli minorenni o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti non si giustifica il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ai sensi dell'art. 337 sexies
c.c., il cui godimento resta disciplinato secondo le norme di diritto comune.
5. Sulle spese di giudizio.
Attesa la materia trattata, con necessità di ricorso al giudice, e tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
b) rigetta le domande di addebito avanzate dalle parti;
c) dispone che versi mensilmente ad , entro e non oltre Controparte_1 Parte_1
il giorno cinque di ogni mese, un assegno di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), a titolo di contributo al mantenimento della moglie, somma rivalutabile automaticamente e annualmente in base agli indici Org_3
d) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla ricorrente;
e) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69
lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 7, parte I, Serie -,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 4.6.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Leone Dott.ssa Alessandra Tabarro
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