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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/07/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4400/2022 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
GA Muscato Presidente Ilenia Micciché Giudice relatrice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4400/2022 r.g. promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1 MARINELLI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI, 6 06012 CITTÀ DI CASTELLO presso il difensore avv. ROBERTO MARINELLI RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Controparte_1 C.F._2 Pecorari giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione quale nuovo difensore ed elettivamente domiciliato in Città di Castello corso Vittorio Emanuele n. 13, presso il difensore avv. Riccardo Pecorari
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso introduttivo. Conclusioni di parte resistente: come da comparsa di risposta. Conclusioni del pubblico ministero: «Conclude per la declaratoria circa la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, e la conferma dei provvedimenti adottati all'udienza presidenziale. Il tutto con ogni conseguenziale provvedimento di legge.»
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con il ricorso introduttivo depositato il 3.10.2022, conveniva in giudizio la coniuge, Parte_1 esponendo: di aver contratto con lei matrimonio civile il 2.3.2004 e che dall'unione erano nate le figlie (il 9.5.2004) e GA (il giorno 8.6.2008); che con sentenza del 30.11.2020 (la n. 1379/2020 Per_1 pubblicata il 10.12.2020) il tribunale di Perugia aveva pronunciato la separazione personale di essi coniugi disponendo l'affido condiviso delle figlie minori, con collocamento presso la madre (alla quale assegnava la casa coniugale) e regolamentazione delle visite paterne, nonché un contributo del padre al mantenimento delle figlie nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che la moglie già dalla fine dell'anno 2018 aveva reperito lavoro come collaboratrice scolastica, per lo stipendio mensile di € 1.500,00 circa.
Chiedeva, quindi, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, con affidamento condiviso della figlia minore GA (essendo la figlia nel frattempo divenuta maggiorenne), collocazione paritetica Per_1 della stessa presso entrambi i genitori e mantenimento diretto nei tempi di rispettiva permanenza;
chiedeva inoltre l'assegnazione della casa coniugale.
costituendosi per la fase presidenziale, aderiva alla domanda principale e si Controparte_1 opponeva alle domande accessorie, chiedendo la conferma delle condizioni di separazione.
In particolare, deduceva che le figlie avevano frequentato il padre secondo i tempi previsti nelle condizioni di separazione e che non vi era nessuna ragione che giustificasse una modifica del loro collocamento e dell'assegnazione della casa coniugale. Quanto agli aspetti economici, confermava di lavorare come collaboratrice scolastica, ma precisava che si trattava di incarichi di supplenza, che non coprivano l'intera annualità e venivano retribuiti con somme inferiori a quelle indicate dal marito in ricorso;
aggiungeva che nel periodo tra giugno e settembre di ciascun anno rimaneva disoccupata e percepiva solo l'indennità PI (per € 900,00 mensili).
All'esito dell'udienza di audizione personale dei coniugi del 26.1.2023 (nel corso della quale il sig.
rappresentava di essere stato posto in cassa integrazione dal mese di febbraio 2023) e Pt_1 dell'udienza di audizione delle figlie del 20.4.2023, la presidente del Tribunale – pronunciando i provvedimenti provvisori – riduceva il contributo paterno al mantenimento delle figlie alla somma di € 300,00 mensili, confermando per il resto le condizioni di cui alla separazione;
rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.
La causa veniva istruita mediante produzione di documenti, quindi, all'udienza del 22.1.2025, veniva rimessa al collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra riportate, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Sussistono certamente i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, chiesta da entrambe le parti, palesando la durata della separazione ed il tenore delle rispettive difese che è venuta ormai meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70 sì come modificato dall'art. 1 della L. 55/15, secondo cui può domandarsi la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio quando sia stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la pagina 2 di 4 stessa si sia protratta ininterrottamente per almeno un anno, a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al presidente del tribunale.
Venendo alle questioni accessorie, deve innanzitutto provvedersi in ordine all'affidamento della figlia minore GA, confermando il provvedimento di affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e facoltà del padre di vederla e tenerla con sé secondo il regime previsto in sede di separazione e regolarmente applicato in questi anni.
L'audizione della minore, così come quella della sorella ormai maggiorenne, ha Per_1 consentito di verificare che la gestione familiare adottata in pendenza di separazione risponde pienamente alle esigenze della prole, come evidenziato dalla serenità dei rapporti conservati dalle ragazze con entrambi i genitori e dal giudizio positivo espresso in merito all'organizzazione attuale.
Deve dunque mantenersi l'assetto esistente, non sussistendo ragioni per modificare le abitudini assunte dalla famiglia a meno di un anno dal compimento della maggiore età anche da parte della figlia GA (oggi diciassettenne).
Alla conferma del collocamento della minore presso la madre consegue la conferma del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla stessa.
Venendo dunque alle questioni economiche, deve rilevarsi che l'istruttoria svolta non ha apportato elementi di novità rispetto alla situazione esistente al momento della pronuncia dei provvedimenti provvisori.
Il sig. lavora presso Italstampi DCS S.r.l. e ha documentato di essere stato messo in cassa Pt_1 integrazione guadagni a partire dal mese di febbraio 2023 (cfr. busta paga depositata in data 24.3.2023). Per effetto del collocamento in CIG il reddito annuo netto risulta essere leggermente diminuito, passando dalla somma di € 21.275,00 percepita nel 2022 (secondo le risultanze della dichiarazione dei redditi presentata nel 2023 e prodotta in data 20.12.2024) a quella di € 18.450,00 percepito nel 2023 (secondo le risultanze della dichiarazione dei redditi presentata nel 2024 e prodotta sempre in data 20.12.2024).
La sig.ra lavora come collaboratrice scolastica, con contratti a tempo determinato della CP_1 durata pari al periodo scolastico, e nei periodi di disoccupazione (giugno-settembre) percepisce l'indennità PI. Dalle dichiarazioni dei redditi depositate in data 2.1.2025, risulta aver percepito un reddito annuo netto complessivo di € 15.871,00 nel 2022 e di € 16.701,00 nel 2023. Ella inoltre incassa integralmente l'assegno unico universale per le figlie che, secondo quanto dalla stessa dichiarato, ammontava a dicembre 2022 a complessivi € 285,00 mensili (cfr. verbale udienza presidenziale). Tale sostegno economico è venuto a cessare con riferimento alla figlia a far Per_1 data dal mese di maggio 2025, quando la ragazza ha compiuto il ventunesimo anno di età.
Dunque, nel determinare il contributo paterno al mantenimento di entrambe le figlie (stante la non ancora raggiunta indipendenza economica della figlia maggiorenne studentessa Per_1 universitaria), appare congruo, attesa l'assenza di mutamenti significativi, confermare l'importo previsto in sede presidenziale, che già tiene conto delle piccole modifiche reddituali intervenute rispetto all'epoca della separazione.
pagina 3 di 4 Le spese di lite, tenuto conto della natura della controversia, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Città di Castello il 02/03/2004 tra
, nato a [...] il giorno 04/07/1973, e Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti
[...] di matrimonio del Comune di Città di Castello al n. 7, parte I, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
2) Dispone che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori;
Persona_2
3) Dispone il collocamento prevalente della minore presso la sig.ra Persona_2 CP_1
prevedendo che il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore
[...] Parte_1 quando lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative della figlia;
in caso di contrasto tra i genitori, il sig. potrà comunque tenere Pt_1 con sé la figlia minore per due pomeriggi a settimana da individuarsi in mancanza di altro accordo nel martedì e giovedì dalle ore 9,00 (o dall'uscita da scuola durante il periodo scolastico) fino alle ore 9,00 della mattina successiva e a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 9,00 (o dall'uscita da scuola durante il periodo scolastico) alla domenica alle ore 21,00; per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 24 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali;
per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive.
4) Dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Città di Castello (Pg), Via delle Magnolie n. 58, alla sig.ra Controparte_1
5) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento di e Parte_1 Persona_3 [...]
, corrispondendo alla sig.ra la somma mensile di € 300 (€ 150 per ciascuna Per_2 CP_1 figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione e gestione si rinvia a quanto previsto dal “protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” stipulato, in data 25 maggio 2016, tra il tribunale di Perugia, il locale ordine forense e altre associazioni rappresentative dei professionisti operanti nel settore e dei genitori;
;
6) Spese di lite compensate.
Perugia, 14 luglio 2025
La presidente relatrice
GA Muscato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
GA Muscato Presidente Ilenia Micciché Giudice relatrice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4400/2022 r.g. promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1 MARINELLI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI, 6 06012 CITTÀ DI CASTELLO presso il difensore avv. ROBERTO MARINELLI RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Controparte_1 C.F._2 Pecorari giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione quale nuovo difensore ed elettivamente domiciliato in Città di Castello corso Vittorio Emanuele n. 13, presso il difensore avv. Riccardo Pecorari
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso introduttivo. Conclusioni di parte resistente: come da comparsa di risposta. Conclusioni del pubblico ministero: «Conclude per la declaratoria circa la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, e la conferma dei provvedimenti adottati all'udienza presidenziale. Il tutto con ogni conseguenziale provvedimento di legge.»
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con il ricorso introduttivo depositato il 3.10.2022, conveniva in giudizio la coniuge, Parte_1 esponendo: di aver contratto con lei matrimonio civile il 2.3.2004 e che dall'unione erano nate le figlie (il 9.5.2004) e GA (il giorno 8.6.2008); che con sentenza del 30.11.2020 (la n. 1379/2020 Per_1 pubblicata il 10.12.2020) il tribunale di Perugia aveva pronunciato la separazione personale di essi coniugi disponendo l'affido condiviso delle figlie minori, con collocamento presso la madre (alla quale assegnava la casa coniugale) e regolamentazione delle visite paterne, nonché un contributo del padre al mantenimento delle figlie nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che la moglie già dalla fine dell'anno 2018 aveva reperito lavoro come collaboratrice scolastica, per lo stipendio mensile di € 1.500,00 circa.
Chiedeva, quindi, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, con affidamento condiviso della figlia minore GA (essendo la figlia nel frattempo divenuta maggiorenne), collocazione paritetica Per_1 della stessa presso entrambi i genitori e mantenimento diretto nei tempi di rispettiva permanenza;
chiedeva inoltre l'assegnazione della casa coniugale.
costituendosi per la fase presidenziale, aderiva alla domanda principale e si Controparte_1 opponeva alle domande accessorie, chiedendo la conferma delle condizioni di separazione.
In particolare, deduceva che le figlie avevano frequentato il padre secondo i tempi previsti nelle condizioni di separazione e che non vi era nessuna ragione che giustificasse una modifica del loro collocamento e dell'assegnazione della casa coniugale. Quanto agli aspetti economici, confermava di lavorare come collaboratrice scolastica, ma precisava che si trattava di incarichi di supplenza, che non coprivano l'intera annualità e venivano retribuiti con somme inferiori a quelle indicate dal marito in ricorso;
aggiungeva che nel periodo tra giugno e settembre di ciascun anno rimaneva disoccupata e percepiva solo l'indennità PI (per € 900,00 mensili).
All'esito dell'udienza di audizione personale dei coniugi del 26.1.2023 (nel corso della quale il sig.
rappresentava di essere stato posto in cassa integrazione dal mese di febbraio 2023) e Pt_1 dell'udienza di audizione delle figlie del 20.4.2023, la presidente del Tribunale – pronunciando i provvedimenti provvisori – riduceva il contributo paterno al mantenimento delle figlie alla somma di € 300,00 mensili, confermando per il resto le condizioni di cui alla separazione;
rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.
La causa veniva istruita mediante produzione di documenti, quindi, all'udienza del 22.1.2025, veniva rimessa al collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra riportate, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Sussistono certamente i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, chiesta da entrambe le parti, palesando la durata della separazione ed il tenore delle rispettive difese che è venuta ormai meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70 sì come modificato dall'art. 1 della L. 55/15, secondo cui può domandarsi la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio quando sia stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la pagina 2 di 4 stessa si sia protratta ininterrottamente per almeno un anno, a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al presidente del tribunale.
Venendo alle questioni accessorie, deve innanzitutto provvedersi in ordine all'affidamento della figlia minore GA, confermando il provvedimento di affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e facoltà del padre di vederla e tenerla con sé secondo il regime previsto in sede di separazione e regolarmente applicato in questi anni.
L'audizione della minore, così come quella della sorella ormai maggiorenne, ha Per_1 consentito di verificare che la gestione familiare adottata in pendenza di separazione risponde pienamente alle esigenze della prole, come evidenziato dalla serenità dei rapporti conservati dalle ragazze con entrambi i genitori e dal giudizio positivo espresso in merito all'organizzazione attuale.
Deve dunque mantenersi l'assetto esistente, non sussistendo ragioni per modificare le abitudini assunte dalla famiglia a meno di un anno dal compimento della maggiore età anche da parte della figlia GA (oggi diciassettenne).
Alla conferma del collocamento della minore presso la madre consegue la conferma del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla stessa.
Venendo dunque alle questioni economiche, deve rilevarsi che l'istruttoria svolta non ha apportato elementi di novità rispetto alla situazione esistente al momento della pronuncia dei provvedimenti provvisori.
Il sig. lavora presso Italstampi DCS S.r.l. e ha documentato di essere stato messo in cassa Pt_1 integrazione guadagni a partire dal mese di febbraio 2023 (cfr. busta paga depositata in data 24.3.2023). Per effetto del collocamento in CIG il reddito annuo netto risulta essere leggermente diminuito, passando dalla somma di € 21.275,00 percepita nel 2022 (secondo le risultanze della dichiarazione dei redditi presentata nel 2023 e prodotta in data 20.12.2024) a quella di € 18.450,00 percepito nel 2023 (secondo le risultanze della dichiarazione dei redditi presentata nel 2024 e prodotta sempre in data 20.12.2024).
La sig.ra lavora come collaboratrice scolastica, con contratti a tempo determinato della CP_1 durata pari al periodo scolastico, e nei periodi di disoccupazione (giugno-settembre) percepisce l'indennità PI. Dalle dichiarazioni dei redditi depositate in data 2.1.2025, risulta aver percepito un reddito annuo netto complessivo di € 15.871,00 nel 2022 e di € 16.701,00 nel 2023. Ella inoltre incassa integralmente l'assegno unico universale per le figlie che, secondo quanto dalla stessa dichiarato, ammontava a dicembre 2022 a complessivi € 285,00 mensili (cfr. verbale udienza presidenziale). Tale sostegno economico è venuto a cessare con riferimento alla figlia a far Per_1 data dal mese di maggio 2025, quando la ragazza ha compiuto il ventunesimo anno di età.
Dunque, nel determinare il contributo paterno al mantenimento di entrambe le figlie (stante la non ancora raggiunta indipendenza economica della figlia maggiorenne studentessa Per_1 universitaria), appare congruo, attesa l'assenza di mutamenti significativi, confermare l'importo previsto in sede presidenziale, che già tiene conto delle piccole modifiche reddituali intervenute rispetto all'epoca della separazione.
pagina 3 di 4 Le spese di lite, tenuto conto della natura della controversia, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Città di Castello il 02/03/2004 tra
, nato a [...] il giorno 04/07/1973, e Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti
[...] di matrimonio del Comune di Città di Castello al n. 7, parte I, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
2) Dispone che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori;
Persona_2
3) Dispone il collocamento prevalente della minore presso la sig.ra Persona_2 CP_1
prevedendo che il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore
[...] Parte_1 quando lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative della figlia;
in caso di contrasto tra i genitori, il sig. potrà comunque tenere Pt_1 con sé la figlia minore per due pomeriggi a settimana da individuarsi in mancanza di altro accordo nel martedì e giovedì dalle ore 9,00 (o dall'uscita da scuola durante il periodo scolastico) fino alle ore 9,00 della mattina successiva e a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 9,00 (o dall'uscita da scuola durante il periodo scolastico) alla domenica alle ore 21,00; per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 24 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali;
per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive.
4) Dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Città di Castello (Pg), Via delle Magnolie n. 58, alla sig.ra Controparte_1
5) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento di e Parte_1 Persona_3 [...]
, corrispondendo alla sig.ra la somma mensile di € 300 (€ 150 per ciascuna Per_2 CP_1 figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione e gestione si rinvia a quanto previsto dal “protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” stipulato, in data 25 maggio 2016, tra il tribunale di Perugia, il locale ordine forense e altre associazioni rappresentative dei professionisti operanti nel settore e dei genitori;
;
6) Spese di lite compensate.
Perugia, 14 luglio 2025
La presidente relatrice
GA Muscato
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