Art. 23.
Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e' sostituito dal seguente:
"L'indennita' non puo' essere inferiore a lire 43.200 ne' superiore a lire 129.600".
Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e' sostituito dal seguente:
"L'indennita' non puo' essere inferiore a lire 43.200 ne' superiore a lire 129.600".