Articolo 23 della Legge 21 luglio 1965, n. 903
Articolo 22Articolo 24
Versione
15 agosto 1965
Art. 23.
Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e' sostituito dal seguente:
"L'indennita' non puo' essere inferiore a lire 43.200 ne' superiore a lire 129.600".
Entrata in vigore il 15 agosto 1965
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