TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/09/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. P.U. 1084/2025 LE DE ON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Seconda civile e crisi d'impresa riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott.ssa Caterina Macchi Presidente dott.ssa Vincenza Agnese Giudice dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. nel procedimento n. RG 1084/2025 PU per l'apertura della liquidazione controllata promosso da
LE DE ON (Cod. Fisc. C.F. , nato ad [...] C.F._1 il 28.04.1983 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Pirro, con studio professionale in Via Ponte Seveso
n. 41 Milano 20125 - Tel. 02.29406265 -Fax 02.20401707 – PEC: E Email_1 mail: CF: P. IVA assistito Email_2 CodiceFiscale_2 P.IVA_1 dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'
[...] di Milano, in persona del Gestore della Crisi Dott.ssa Controparte_1
nata a [...] il [...], C.F. domiciliata in Controparte_2 C.F._3
Milano, Largo Richini, 2/a, PEC: iscritta all' Email_3 Controparte_1 di Milano al n. 10871; Controparte_1
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore ricorrente
LE DE ON. vista la documentazione prodotta;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, per le motivazioni che seguono;
1 ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente a [...]N. 80Comune MILANO (MI), come da aggiornato certificato di residenza e quindi il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Milano;
rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII nonché sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, risultando l'impresa individuale Controparte_3 cancellata dal registro imprese da oltre un anno ex art. 33 CCII,
[...] in data 25 febbraio 2020; valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte – con il reddito mensile medio netto di € 2.050,00 circa ed assorbito da spese di mantenimento mensile quantomeno in parte - alle obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento scaduto di € 668.233,42, affermandosi nella relazione del Gestore della Crisi che le ragioni e cause dell'indebitamento sono le seguenti: “…Le cause della crisi sono riconducibili al mancato pagamento da parte dei clienti, delle fatture emesse per i lavori commissionati a decorrere dall'anno 2015. Non riuscendo in alcun modo a recuperare i crediti dovuti dai clienti, l'istante ha dovuto quindi chiudere
l'impresa individuale a fine del 2019…” (vedi pagine 10-11 della relazione);
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;
osservato che sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, Dott.ssa il quale ha verificato la Controparte_2 completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato che il Gestore della Crisi - come si desume dalla motivazione - ha attestato nel corpo della relazione integrativa di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire in corso di procedura un attivo non irrisorio da distribuire ai creditori, a termini dell'art. 268 comma 3 ultimo periodo CCII, come segue, mediante l'apprensione da parte della procedura di un importo mensile pari ad euro 1.025,00 circa per 36 mensilità, ovvero tre anni calcolati a decorrere dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata oltre alla tredicesima e
2 quattordicesima che saranno integralmente apprese, oltre al saldo attivo di conti correnti, titoli ed azioni;
ritenuto, quindi, che sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
evidenziato che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, salva la liquidazione del compenso unitario anche per l'incarico di liquidatore al termine della procedura che sarà effettuata dal GD (vedi Trib. Milano, 29 febbraio 2024, Pres. De Simone,
Est. Agnese in Diritto della Crisi), ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;
ritenuto che
per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett.f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche;
il liquidatore può pertanto essere autorizzato, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, stante il rinvio operato dall'art. 270, comma 5, CC.II. alle disposizioni del procedimento unitario di cui al Titolo III, ivi compreso il disposto dell'art. 49 CC.II., ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ritenuto che
in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del ricorrente, il relativo provvedimento sarà demandato al GD, previa apposita istanza e su motivato parere del liquidatore, previa apprensione provvisoria della quota di reddito indicata dal debitore in attesa della predetta statuizione;
ritenuto che
in ogni caso provvisoriamente e fino al provvedimento del giudice - fatte salve diverse determinazioni del liquidatore nell'immediato, che dovrà individuare un tetto mensile Con per il mantenimento familiare, sottoponendo al più presto l'istanza al - l'eccedenza mensile che fin d'ora deve essere oggetto di bonifico sul c.c. della procedura direttamente da parte del datore di lavoro è pari alla somma indicata dal debitore, dovendo essere individuata dal
Tribunale in € 1.000,00 mensili, stante la ricomprensione nel passivo concorsuale del debito tributario prima rateizzato e oggi da considerarsi scaduto ed esigibile;
Con rilevato che – salva la determinazione del reddito disponibile che verrà effettuata dal a seguito di un separata istanza motivata del liquidatore – va richiamato fin da ora, viste le conclusioni contenute nella relazione dell'OCC, il protocollo redatto da questo Tribunale e sottoscritto dagli OCC secondo il quale “Le eventuali mensilità erogate oltre le dodici mensilità
(tredicesima e/o quattordicesima) potranno essere dal liquidatore integralmente acquisite alla
3 procedura, in quanto importi aggiuntivi e ulteriori rispetto alle spese funzionali al sostentamento del debitore.”; tenuto conto, che rispetto ai pignoramenti presso terzi sui conti bancari, titoli ecc. di CP_5 essi saranno inopponibili alla procedura, per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10 agosto
2017, n. 19947); la Cassazione con la condivisibile pronuncia citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato;
il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori (art.2741 c.c.); rilevato pertanto che occorre dare atto solo in motivazione che ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura liquidatoria, con ogni conseguente effetto di legge;
rilevato che – non essendovi istanza di utilizzo momentaneo – in ordine al motoveicolo Suzuki
650, anno d'immatricolazione 2000, dovrà valutare il Liquidatore nominato nell'ambito del successivo programma di liquidazione se lo stesso dovrà essere liquidato con vendita competitiva telematica ovvero derelitto, non essendovi luogo a provvedere sul punto in sentenza;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII,
• dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata a carico del debitore ricorrente
LE DE ON nato il [...] ad [...], (C.F.
, residente in [...]N. C.F._1
80 MILANO (MI);
• nomina Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
• nomina liquidatore l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell' di Milano, in persona della Controparte_1 dott.ssa Controparte_2
4 • ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza,
l'elenco dei creditori, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
• assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio a pena di inammissibilità di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
si applica l'articolo 10, comma 3;
• ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
• rammenta che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2 CCII;
• dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Milano;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione
è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
• ordina al liquidatore ove vi siano nel patrimonio del debitore beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti e quindi trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione;
• dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
• autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
5 e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:
I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore;
(ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione;
(iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore (€ 1.000,00 mensili) che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;
III) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo;
II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole ex art. 545 c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;
• dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del debitore ricorrente LE DE ON;
• dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la
6 presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co.
2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 11 settembre 2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Caterina Macchi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Seconda civile e crisi d'impresa riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott.ssa Caterina Macchi Presidente dott.ssa Vincenza Agnese Giudice dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. nel procedimento n. RG 1084/2025 PU per l'apertura della liquidazione controllata promosso da
LE DE ON (Cod. Fisc. C.F. , nato ad [...] C.F._1 il 28.04.1983 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Pirro, con studio professionale in Via Ponte Seveso
n. 41 Milano 20125 - Tel. 02.29406265 -Fax 02.20401707 – PEC: E Email_1 mail: CF: P. IVA assistito Email_2 CodiceFiscale_2 P.IVA_1 dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'
[...] di Milano, in persona del Gestore della Crisi Dott.ssa Controparte_1
nata a [...] il [...], C.F. domiciliata in Controparte_2 C.F._3
Milano, Largo Richini, 2/a, PEC: iscritta all' Email_3 Controparte_1 di Milano al n. 10871; Controparte_1
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore ricorrente
LE DE ON. vista la documentazione prodotta;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, per le motivazioni che seguono;
1 ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente a [...]N. 80Comune MILANO (MI), come da aggiornato certificato di residenza e quindi il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Milano;
rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII nonché sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, risultando l'impresa individuale Controparte_3 cancellata dal registro imprese da oltre un anno ex art. 33 CCII,
[...] in data 25 febbraio 2020; valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte – con il reddito mensile medio netto di € 2.050,00 circa ed assorbito da spese di mantenimento mensile quantomeno in parte - alle obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento scaduto di € 668.233,42, affermandosi nella relazione del Gestore della Crisi che le ragioni e cause dell'indebitamento sono le seguenti: “…Le cause della crisi sono riconducibili al mancato pagamento da parte dei clienti, delle fatture emesse per i lavori commissionati a decorrere dall'anno 2015. Non riuscendo in alcun modo a recuperare i crediti dovuti dai clienti, l'istante ha dovuto quindi chiudere
l'impresa individuale a fine del 2019…” (vedi pagine 10-11 della relazione);
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;
osservato che sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, Dott.ssa il quale ha verificato la Controparte_2 completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato che il Gestore della Crisi - come si desume dalla motivazione - ha attestato nel corpo della relazione integrativa di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire in corso di procedura un attivo non irrisorio da distribuire ai creditori, a termini dell'art. 268 comma 3 ultimo periodo CCII, come segue, mediante l'apprensione da parte della procedura di un importo mensile pari ad euro 1.025,00 circa per 36 mensilità, ovvero tre anni calcolati a decorrere dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata oltre alla tredicesima e
2 quattordicesima che saranno integralmente apprese, oltre al saldo attivo di conti correnti, titoli ed azioni;
ritenuto, quindi, che sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
evidenziato che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, salva la liquidazione del compenso unitario anche per l'incarico di liquidatore al termine della procedura che sarà effettuata dal GD (vedi Trib. Milano, 29 febbraio 2024, Pres. De Simone,
Est. Agnese in Diritto della Crisi), ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;
ritenuto che
per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett.f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche;
il liquidatore può pertanto essere autorizzato, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, stante il rinvio operato dall'art. 270, comma 5, CC.II. alle disposizioni del procedimento unitario di cui al Titolo III, ivi compreso il disposto dell'art. 49 CC.II., ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ritenuto che
in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del ricorrente, il relativo provvedimento sarà demandato al GD, previa apposita istanza e su motivato parere del liquidatore, previa apprensione provvisoria della quota di reddito indicata dal debitore in attesa della predetta statuizione;
ritenuto che
in ogni caso provvisoriamente e fino al provvedimento del giudice - fatte salve diverse determinazioni del liquidatore nell'immediato, che dovrà individuare un tetto mensile Con per il mantenimento familiare, sottoponendo al più presto l'istanza al - l'eccedenza mensile che fin d'ora deve essere oggetto di bonifico sul c.c. della procedura direttamente da parte del datore di lavoro è pari alla somma indicata dal debitore, dovendo essere individuata dal
Tribunale in € 1.000,00 mensili, stante la ricomprensione nel passivo concorsuale del debito tributario prima rateizzato e oggi da considerarsi scaduto ed esigibile;
Con rilevato che – salva la determinazione del reddito disponibile che verrà effettuata dal a seguito di un separata istanza motivata del liquidatore – va richiamato fin da ora, viste le conclusioni contenute nella relazione dell'OCC, il protocollo redatto da questo Tribunale e sottoscritto dagli OCC secondo il quale “Le eventuali mensilità erogate oltre le dodici mensilità
(tredicesima e/o quattordicesima) potranno essere dal liquidatore integralmente acquisite alla
3 procedura, in quanto importi aggiuntivi e ulteriori rispetto alle spese funzionali al sostentamento del debitore.”; tenuto conto, che rispetto ai pignoramenti presso terzi sui conti bancari, titoli ecc. di CP_5 essi saranno inopponibili alla procedura, per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10 agosto
2017, n. 19947); la Cassazione con la condivisibile pronuncia citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato;
il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori (art.2741 c.c.); rilevato pertanto che occorre dare atto solo in motivazione che ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura liquidatoria, con ogni conseguente effetto di legge;
rilevato che – non essendovi istanza di utilizzo momentaneo – in ordine al motoveicolo Suzuki
650, anno d'immatricolazione 2000, dovrà valutare il Liquidatore nominato nell'ambito del successivo programma di liquidazione se lo stesso dovrà essere liquidato con vendita competitiva telematica ovvero derelitto, non essendovi luogo a provvedere sul punto in sentenza;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII,
• dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata a carico del debitore ricorrente
LE DE ON nato il [...] ad [...], (C.F.
, residente in [...]N. C.F._1
80 MILANO (MI);
• nomina Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
• nomina liquidatore l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell' di Milano, in persona della Controparte_1 dott.ssa Controparte_2
4 • ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza,
l'elenco dei creditori, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
• assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio a pena di inammissibilità di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
si applica l'articolo 10, comma 3;
• ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
• rammenta che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2 CCII;
• dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Milano;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione
è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
• ordina al liquidatore ove vi siano nel patrimonio del debitore beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti e quindi trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione;
• dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
• autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
5 e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:
I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore;
(ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione;
(iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore (€ 1.000,00 mensili) che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;
III) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo;
II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole ex art. 545 c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;
• dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del debitore ricorrente LE DE ON;
• dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la
6 presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co.
2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 11 settembre 2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Caterina Macchi
7