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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/11/2025, n. 3436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3436 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
IA ES, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 7615/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA (P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA PUBLIO SIZIO 8, NOCERA INFERIORE, presso lo studio degli Avv. RUSSO CARLO e MARRAZZO VINCENZO, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti OPPONENTE E
Controparte_1
(C.F. ), corrente in alla Via
[...] P.IVA_2 CP_1
Velia n.15, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione Rag. presso la stessa CP_2 domiciliato per ragione della carica, elettivamente domiciliata in alla Via M. Vernieri n.52, presso lo studio dell'Avv. CP_1
AN ZA, (C.F. ), dal quale è C.F._1 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 18/6/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132
N.R.G. 7615/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14/12/2016, la roponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1480/2016 del 10/10/2016, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in solido con i fideiussori e Parte_2 [...]
e a favore della Parte_3 [...]
, della somma di € Controparte_1
346.954,19, oltre accessori e spese, di cui: A) €.56.755,64 oltre interessi maturati e maturandi dall'1/7/2016 al tasso dell'8%, per scoperto di c/c n.30100023; B) €.192.212,11 oltre interessi maturati e maturandi dall'1/1/2016 al tasso del 6%, per scoperto di c/c anticipo su fatture Sbf n.30100064; C) €.97.986,44 oltre interessi maturati e maturandi dal 6/9/2016 al tasso del 6,5%, avuto riguardo al contratto di mutuo chirografario n.2005139 dell'8/10/2014.
Parte opponente premetteva:
- che la era stata ammessa alla procedura di Parte_1 concordato preventivo e che per il creditore opposto, secondo il piano approvato dall'adunanza dei creditori, era previsto il pagamento del 30% del credito;
- che, al disconosciuto credito ingiunto, inoltre, andava decurtata la somma di € 104.086,24 in ragione della liquidazione concordataria nonché l'ulteriore somma di € 10.018,72 quale saldo attivo del conto deposito della Pt_1
illegittimamente incassata dalla banca, oltre ancora a
[...] tutti gli illegittimi addebiti effettuati dall'istituto di credito;
Parte opponente, inoltre, disconosceva la conformità degli estratti conto, in quanto gli stessi si presentavano in mera copia conforme rendendo impossibile stabilire la provenienza e la legittimità. Eccepiva, poi:
- la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto fondato su un credito non certo e che l'estratto di saldaconto ex art. 50, non aveva nessun valore probatorio ai fini dell'emissione del Decreto Ingiuntivo;
- che la banca doveva dimostrare il percorso di calcolo del saldo negativo depositando tutti i documenti sin dall'origine del rapporto;
N.R.G. 7615/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 - la nullità dei rapporti per violazione della Legge Antiusura del 1996 circa gli interessi debitori applicati;
- la nullità della previsione contrattuale inerente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione delle prescrizioni previste dalla delibera del Cicr del 2000;
- l'illegittima corresponsione delle commissioni di massimo scoperto senza previsione contrattuale;
- la modifica unilaterale delle condizioni ad opera della banca ed in senso sfavorevole al cliente in violazione dell'art. 118 del TUB;
- l'illegittima applicazione delle date valute e di ogni altra spesa in assenza di una regolare pattuizione;
- la nullità del contratto di mutuo per applicazione di un tasso mai pattuito;
- la non corretta pattuizione delle condizioni applicate che prevedevano, in via sostitutiva, la riformulazione del piano di ammortamento mediante utilizzo dei tassi BOT;
- la nullità della fideiussione.
Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo:
- di accertare il reale rapporto di dare avere tra le parti alla luce di tutte le irregolarità riscontrate;
- di condannare la banca al risarcimento del danno fissato in via prudenziale in € 50.000,00 a favore di ciascun opponente;
- di revocare il Decreto Ingiuntivo opposto e di rigettare qualsiasi richiesta.
In data 23/2/2017, si costituiva la banca opposta eccependo quanto segue:
- la nullità dell'opposizione, non avendo parte opponente precisato l'ammontare delle somme che a suo dire sarebbero state illecitamente richieste dalla banca o addebitate;
- in merito all'ammissione del concordato preventivo, che la previsione di un pagamento ridotto non sarebbe sufficiente a ridurre concretamente la legittima pretesa creditoria che può essere fatta valere anche nei confronti dei condebitori solidali;
- l'infondatezza della proposta opposizione e delle avverse
N.R.G. 7615/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 eccezioni sul c/c in quanto nei contratti di conto corrente spetta al cliente avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dalla banca indicando le specifiche partite contro cui proporre reclamo, diversamente costituendo la contabilità della banca prova del saldo;
-il deposito, già in fase monitoria, da parte dell'istituto di credito, di tutta la documentazione comprovante il credito vantato;
- con riguardo all'eccepita usura, l'applicazione di tassi rientranti nei limiti di legge;
- con riguardo alla commissione di massimo scoperto, che essa non solo era stata concordata tra le parti unitamente ai tassi e alle altre condizioni, ma anche puntualmente comunicata al correntista a mezzo di quegli stessi estratti conto che non avevano trovato alcuna contestazione;
- in merito al mutuo chirografario, che il contratto riportava tutte le condizioni economiche nonché l'indicazione delle rate a pagarsi con il relativo piano di ammortamento;
- l'infondatezza della domanda riconvenzionale, basata su una consulenza di parte non congrua, né aderente al vero, non essendovi stato alcun abuso da parte della banca nella richiesta di emissione del monitorio ma solo l'utilizzo di uno strumento legale.
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo: a) di rigettare la proposta opposizione nulla per violazione di cui all'art.164 cpc;
b) di rigettare la proposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
c) di dichiarare improponibile e comunque infondata la domanda riconvenzionale spiegata, affermando in ogni caso prescritta ogni avversa pretesa;
d) di confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
e) di condannare comunque ed in ogni caso gli ingiunti al pagamento, in solido, della somma di €.346.954,19, oltre accessori e spese, come da decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali 15%, maggiorazione 4% CAP ed IVA, in sentenza come per legge.
N.R.G. 7615/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 Nel corso del giudizio i fideiussori definivano bonariamente con la Banca la propria posizione, corrispondendo la somma di € 120.000,00.
Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge. Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum. Quanto al petitum, esso appare emerge chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
N.R.G. 7615/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 Quanto poi alla causa petendi, essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, avendo parte opposta richiesto la revoca del decreto ingiuntivo, di accertare il rapporto dare avere e la condanna al risarcimento dei danni.
2. Sul merito. Risultano stipulati tra le parti due conti correnti, ovvero il conto corrente ordinario n. 100023, in data 23/7/2002 e il conto anticipi fatture sbf n. 100064 datato 08/08/2002. Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Con riguardo all'eccepito anatocismo, il CTU ha rilevato che nel contratto di c/c ordinario vi era l'indicazione dei soli saggi di interesse (sia creditori che debitori) e l'indicazione della medesima periodicità di capitalizzazione degli stessi ovvero trimestrale, modalità di pattuizione non sufficiente per poter ritenere la clausola della capitalizzazione correttamente convenuta in quanto, sia il TUB che la delibera del CICR del 2000, indicano specificatamente che nei contratti di conto corrente deve essere indicato anche il TAE, ossia il tasso annuale effettivo espressivo degli effetti della capitalizzazione degli interessi su base annua. Di conseguenza, in assenza di tale obbligatoria indicazione, la clausola della capitalizzazione era illegittima. Anche durante il corso del rapporto, il Ctu ha rilevato, dai documenti versati in atti, l'assenza di comunicazioni o di nuove negoziazioni delle condizioni economiche che contenessero il TAE. Solo nel contratto di apertura di credito in conto corrente datato 08/10/2014, il Ctu ha rilevato che era stato previsto, oltre al TAN debitore e creditore, il tasso annuale effettivo con indicazione della periodicità trimestrale degli interessi sia creditori che debitori. Pertanto, il CTU ha provveduto a rideterminare il saldo del conto corrente ordinario n. 100023 senza applicazione della capitalizzazione degli interessi dall'inizio del rapporto (o meglio, dal periodo post-prescrizione) fino al 07/10/2014 (III trimestre
N.R.G. 7615/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 2014), giorno antecedente alla stipula dell'apertura di credito in conto corrente. Dal giorno successivo, ossia dal 08/10/2014 (IV trimestre 2014), la capitalizzazione è stata applicata in forma trimestrale fino al termine del rapporto. Gli interessi debitori e creditori, invece, maturati durante il periodo di elisione della capitalizzazione, sono stati sommati algebricamente al termine del rapporto. Per quanto riguarda invece il conto anticipi n. 100064, atteso che l'unico contratto rinvenuto agli atti è quello datato 08/08/2002, il Ctu ha rilevato che la capitalizzazione degli interessi era stata elisa per tutto il periodo di apertura del conto, considerato che le competenze erano state girocontate su quello ordinario. Con riguardo all'eccepita usura, il Ctu ha rilevato che non era emerso il superamento del tasso soglia al momento della stipula dei contratti per entrambi i conti correnti oggetto di causa. Con riguardo alla, la commissione di massimo scoperto, il Ctu ha rilevato come la stessa risultasse pattuita solo in ordine al tasso e non anche nelle modalità di calcolo, con conseguente indeterminatezza di tale onere oltre, che non era indicato nel suo importo. Pertanto, il Ctu, per il periodo sottoposto a rideterminazione (post prescrizione), ha eliso tale costo per tutto il periodo laddove era stato addebitato, sia per il conto ordinario che per quello anticipi. Nell'apertura di credito in conto corrente del 08/10/2014 inerente al rapporto ordinario n. 100023, la banca aveva convenuto, all'art. 5, la stipula della commissione onnicomprensiva e della CIV (commissione di istruttoria veloce) indicando anche i criteri di calcolo. Pertanto, nei trimestri in cui venivano addebitati, tali costi non sono stati oggetto di rettifica da parte del CTU. Per il conto anticipi sbf n. 100064, tali commissioni, invece, sono state elise laddove addebitate, in quanto il Ctu non ha riscontrato alcuna pattuizione scritta. Sulla base degli accertamenti effettuati il Ctu ha rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente ordinario n. 100023 secondo, epurandolo le somme illecitamente addebitate. Il saldo finale del conto corrente ordinario n. 100023 rideterminato secondo i criteri di calcolo suindicati è pari, alla data del 23/09/2016 a € 13.864,01, a fronte di un saldo contabile pari a € 58.880,12 sempre a favore della banca in pari data. Il saldo finale del conto anticipi n. 100064, come risulta anche
N.R.G. 7615/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 dagli estratti conti versati in atti, è pari a zero in data 21/09/2016. Va rilevato che l'esposizione debitoria finale del conto anticipi n. 301000064, presenta saldo finale pari a zero non a seguito di pagamenti da parte del cliente ma a causa di giroconto a sofferenza della esposizione debitoria di €. 192.212,11 del 23/9/16, che pertanto risulta ancora in essere a tale data, atteso che trattasi di una semplice scrittura contabile interna della Banca rivolta alla chiusura del conto per la conseguente voltura a sofferenza Va, altresì, tenuto conto della somma versata da
[...]
in qualità di legale rappresentante della di Pt_2 Parte_1
€ 120.000,00, a seguito dell'accordo transattivo stipulato con la banca. Con riguardo al mutuo chirografario n.2005139 dell'8/10/2014, spetta alla Banca la somma di €.97.986,44, oltre interessi maturati e maturandi dal 6/9/2016 al tasso del 6,5% , riportando il contratto tutte le condizioni economiche nonché l'indicazione delle rate a pagarsi con il relativo piano di ammortamento. Né rileva a tal fine quanto previsto in sede di concordato preventivo, dal momento che, durante la procedura di concordato preventivo non sono precluse le azioni di cognizione promosse dall'imprenditore in concordato preventivo e contro l'imprenditore in concordato preventivo, secondo quanto desumibile dal disposto normativo di cui all'articolo 168 della legge fallimentare che commina la sanzione dell'improcedibilità rispetto alle sole azioni esecutive. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza
N.R.G. 7615/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. In parziale accoglimento della domanda proposta dalla , CP_1
l'opponente va condannata al pagamento della somma di € 184.062,56 oltre interessi convenzionali previsti in contratto. Va rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, non avendo parte opposta assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
3.Sulle spese di lite. Sono dovute dall'opponente le spese relative del procedimento monitorio, per via del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio" (Cass., n. 18125/2017). In termini, Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007: "Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico
N.R.G. 7615/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito"). L'opponente, poi, è tenuto altresì, al pagamento per intero, delle spese processuali relative al giudizio di opposizione, liquidate sulla base del decisum. Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 7615/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra Parte_1 [...]
, Parte_4 ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 1480/2016 del 10/10/2016;
3.accoglie parzialmente la domanda proposta dall'opposta;
4. condanna la al pagamento, in favore della Parte_1
Parte_4
, della somma di € 184.062,56 oltre interessi
[...] convenzionali previsti in contratto;
5. rigetta la domanda riconvenzionale;
6.condanna la al pagamento, in favore della Parte_1
Parte_4
, delle spese del procedimento monitorio che si
[...] liquidano in € 607,00 per spese ed € 1200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
7.condanna la al pagamento, in favore della Parte_1
Parte_4
, delle spese del presente giudizio di opposizione
[...] che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso
N.R.G. 7615/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
8. pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di Ctu, liquidate nel corso del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, l'11/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa IA ES
N.R.G. 7615/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
IA ES, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 7615/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA (P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA PUBLIO SIZIO 8, NOCERA INFERIORE, presso lo studio degli Avv. RUSSO CARLO e MARRAZZO VINCENZO, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti OPPONENTE E
Controparte_1
(C.F. ), corrente in alla Via
[...] P.IVA_2 CP_1
Velia n.15, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione Rag. presso la stessa CP_2 domiciliato per ragione della carica, elettivamente domiciliata in alla Via M. Vernieri n.52, presso lo studio dell'Avv. CP_1
AN ZA, (C.F. ), dal quale è C.F._1 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 18/6/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132
N.R.G. 7615/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14/12/2016, la roponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1480/2016 del 10/10/2016, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in solido con i fideiussori e Parte_2 [...]
e a favore della Parte_3 [...]
, della somma di € Controparte_1
346.954,19, oltre accessori e spese, di cui: A) €.56.755,64 oltre interessi maturati e maturandi dall'1/7/2016 al tasso dell'8%, per scoperto di c/c n.30100023; B) €.192.212,11 oltre interessi maturati e maturandi dall'1/1/2016 al tasso del 6%, per scoperto di c/c anticipo su fatture Sbf n.30100064; C) €.97.986,44 oltre interessi maturati e maturandi dal 6/9/2016 al tasso del 6,5%, avuto riguardo al contratto di mutuo chirografario n.2005139 dell'8/10/2014.
Parte opponente premetteva:
- che la era stata ammessa alla procedura di Parte_1 concordato preventivo e che per il creditore opposto, secondo il piano approvato dall'adunanza dei creditori, era previsto il pagamento del 30% del credito;
- che, al disconosciuto credito ingiunto, inoltre, andava decurtata la somma di € 104.086,24 in ragione della liquidazione concordataria nonché l'ulteriore somma di € 10.018,72 quale saldo attivo del conto deposito della Pt_1
illegittimamente incassata dalla banca, oltre ancora a
[...] tutti gli illegittimi addebiti effettuati dall'istituto di credito;
Parte opponente, inoltre, disconosceva la conformità degli estratti conto, in quanto gli stessi si presentavano in mera copia conforme rendendo impossibile stabilire la provenienza e la legittimità. Eccepiva, poi:
- la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto fondato su un credito non certo e che l'estratto di saldaconto ex art. 50, non aveva nessun valore probatorio ai fini dell'emissione del Decreto Ingiuntivo;
- che la banca doveva dimostrare il percorso di calcolo del saldo negativo depositando tutti i documenti sin dall'origine del rapporto;
N.R.G. 7615/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 - la nullità dei rapporti per violazione della Legge Antiusura del 1996 circa gli interessi debitori applicati;
- la nullità della previsione contrattuale inerente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione delle prescrizioni previste dalla delibera del Cicr del 2000;
- l'illegittima corresponsione delle commissioni di massimo scoperto senza previsione contrattuale;
- la modifica unilaterale delle condizioni ad opera della banca ed in senso sfavorevole al cliente in violazione dell'art. 118 del TUB;
- l'illegittima applicazione delle date valute e di ogni altra spesa in assenza di una regolare pattuizione;
- la nullità del contratto di mutuo per applicazione di un tasso mai pattuito;
- la non corretta pattuizione delle condizioni applicate che prevedevano, in via sostitutiva, la riformulazione del piano di ammortamento mediante utilizzo dei tassi BOT;
- la nullità della fideiussione.
Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo:
- di accertare il reale rapporto di dare avere tra le parti alla luce di tutte le irregolarità riscontrate;
- di condannare la banca al risarcimento del danno fissato in via prudenziale in € 50.000,00 a favore di ciascun opponente;
- di revocare il Decreto Ingiuntivo opposto e di rigettare qualsiasi richiesta.
In data 23/2/2017, si costituiva la banca opposta eccependo quanto segue:
- la nullità dell'opposizione, non avendo parte opponente precisato l'ammontare delle somme che a suo dire sarebbero state illecitamente richieste dalla banca o addebitate;
- in merito all'ammissione del concordato preventivo, che la previsione di un pagamento ridotto non sarebbe sufficiente a ridurre concretamente la legittima pretesa creditoria che può essere fatta valere anche nei confronti dei condebitori solidali;
- l'infondatezza della proposta opposizione e delle avverse
N.R.G. 7615/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 eccezioni sul c/c in quanto nei contratti di conto corrente spetta al cliente avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dalla banca indicando le specifiche partite contro cui proporre reclamo, diversamente costituendo la contabilità della banca prova del saldo;
-il deposito, già in fase monitoria, da parte dell'istituto di credito, di tutta la documentazione comprovante il credito vantato;
- con riguardo all'eccepita usura, l'applicazione di tassi rientranti nei limiti di legge;
- con riguardo alla commissione di massimo scoperto, che essa non solo era stata concordata tra le parti unitamente ai tassi e alle altre condizioni, ma anche puntualmente comunicata al correntista a mezzo di quegli stessi estratti conto che non avevano trovato alcuna contestazione;
- in merito al mutuo chirografario, che il contratto riportava tutte le condizioni economiche nonché l'indicazione delle rate a pagarsi con il relativo piano di ammortamento;
- l'infondatezza della domanda riconvenzionale, basata su una consulenza di parte non congrua, né aderente al vero, non essendovi stato alcun abuso da parte della banca nella richiesta di emissione del monitorio ma solo l'utilizzo di uno strumento legale.
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo: a) di rigettare la proposta opposizione nulla per violazione di cui all'art.164 cpc;
b) di rigettare la proposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
c) di dichiarare improponibile e comunque infondata la domanda riconvenzionale spiegata, affermando in ogni caso prescritta ogni avversa pretesa;
d) di confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
e) di condannare comunque ed in ogni caso gli ingiunti al pagamento, in solido, della somma di €.346.954,19, oltre accessori e spese, come da decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali 15%, maggiorazione 4% CAP ed IVA, in sentenza come per legge.
N.R.G. 7615/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 Nel corso del giudizio i fideiussori definivano bonariamente con la Banca la propria posizione, corrispondendo la somma di € 120.000,00.
Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge. Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum. Quanto al petitum, esso appare emerge chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
N.R.G. 7615/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 Quanto poi alla causa petendi, essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, avendo parte opposta richiesto la revoca del decreto ingiuntivo, di accertare il rapporto dare avere e la condanna al risarcimento dei danni.
2. Sul merito. Risultano stipulati tra le parti due conti correnti, ovvero il conto corrente ordinario n. 100023, in data 23/7/2002 e il conto anticipi fatture sbf n. 100064 datato 08/08/2002. Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Con riguardo all'eccepito anatocismo, il CTU ha rilevato che nel contratto di c/c ordinario vi era l'indicazione dei soli saggi di interesse (sia creditori che debitori) e l'indicazione della medesima periodicità di capitalizzazione degli stessi ovvero trimestrale, modalità di pattuizione non sufficiente per poter ritenere la clausola della capitalizzazione correttamente convenuta in quanto, sia il TUB che la delibera del CICR del 2000, indicano specificatamente che nei contratti di conto corrente deve essere indicato anche il TAE, ossia il tasso annuale effettivo espressivo degli effetti della capitalizzazione degli interessi su base annua. Di conseguenza, in assenza di tale obbligatoria indicazione, la clausola della capitalizzazione era illegittima. Anche durante il corso del rapporto, il Ctu ha rilevato, dai documenti versati in atti, l'assenza di comunicazioni o di nuove negoziazioni delle condizioni economiche che contenessero il TAE. Solo nel contratto di apertura di credito in conto corrente datato 08/10/2014, il Ctu ha rilevato che era stato previsto, oltre al TAN debitore e creditore, il tasso annuale effettivo con indicazione della periodicità trimestrale degli interessi sia creditori che debitori. Pertanto, il CTU ha provveduto a rideterminare il saldo del conto corrente ordinario n. 100023 senza applicazione della capitalizzazione degli interessi dall'inizio del rapporto (o meglio, dal periodo post-prescrizione) fino al 07/10/2014 (III trimestre
N.R.G. 7615/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 2014), giorno antecedente alla stipula dell'apertura di credito in conto corrente. Dal giorno successivo, ossia dal 08/10/2014 (IV trimestre 2014), la capitalizzazione è stata applicata in forma trimestrale fino al termine del rapporto. Gli interessi debitori e creditori, invece, maturati durante il periodo di elisione della capitalizzazione, sono stati sommati algebricamente al termine del rapporto. Per quanto riguarda invece il conto anticipi n. 100064, atteso che l'unico contratto rinvenuto agli atti è quello datato 08/08/2002, il Ctu ha rilevato che la capitalizzazione degli interessi era stata elisa per tutto il periodo di apertura del conto, considerato che le competenze erano state girocontate su quello ordinario. Con riguardo all'eccepita usura, il Ctu ha rilevato che non era emerso il superamento del tasso soglia al momento della stipula dei contratti per entrambi i conti correnti oggetto di causa. Con riguardo alla, la commissione di massimo scoperto, il Ctu ha rilevato come la stessa risultasse pattuita solo in ordine al tasso e non anche nelle modalità di calcolo, con conseguente indeterminatezza di tale onere oltre, che non era indicato nel suo importo. Pertanto, il Ctu, per il periodo sottoposto a rideterminazione (post prescrizione), ha eliso tale costo per tutto il periodo laddove era stato addebitato, sia per il conto ordinario che per quello anticipi. Nell'apertura di credito in conto corrente del 08/10/2014 inerente al rapporto ordinario n. 100023, la banca aveva convenuto, all'art. 5, la stipula della commissione onnicomprensiva e della CIV (commissione di istruttoria veloce) indicando anche i criteri di calcolo. Pertanto, nei trimestri in cui venivano addebitati, tali costi non sono stati oggetto di rettifica da parte del CTU. Per il conto anticipi sbf n. 100064, tali commissioni, invece, sono state elise laddove addebitate, in quanto il Ctu non ha riscontrato alcuna pattuizione scritta. Sulla base degli accertamenti effettuati il Ctu ha rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente ordinario n. 100023 secondo, epurandolo le somme illecitamente addebitate. Il saldo finale del conto corrente ordinario n. 100023 rideterminato secondo i criteri di calcolo suindicati è pari, alla data del 23/09/2016 a € 13.864,01, a fronte di un saldo contabile pari a € 58.880,12 sempre a favore della banca in pari data. Il saldo finale del conto anticipi n. 100064, come risulta anche
N.R.G. 7615/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 dagli estratti conti versati in atti, è pari a zero in data 21/09/2016. Va rilevato che l'esposizione debitoria finale del conto anticipi n. 301000064, presenta saldo finale pari a zero non a seguito di pagamenti da parte del cliente ma a causa di giroconto a sofferenza della esposizione debitoria di €. 192.212,11 del 23/9/16, che pertanto risulta ancora in essere a tale data, atteso che trattasi di una semplice scrittura contabile interna della Banca rivolta alla chiusura del conto per la conseguente voltura a sofferenza Va, altresì, tenuto conto della somma versata da
[...]
in qualità di legale rappresentante della di Pt_2 Parte_1
€ 120.000,00, a seguito dell'accordo transattivo stipulato con la banca. Con riguardo al mutuo chirografario n.2005139 dell'8/10/2014, spetta alla Banca la somma di €.97.986,44, oltre interessi maturati e maturandi dal 6/9/2016 al tasso del 6,5% , riportando il contratto tutte le condizioni economiche nonché l'indicazione delle rate a pagarsi con il relativo piano di ammortamento. Né rileva a tal fine quanto previsto in sede di concordato preventivo, dal momento che, durante la procedura di concordato preventivo non sono precluse le azioni di cognizione promosse dall'imprenditore in concordato preventivo e contro l'imprenditore in concordato preventivo, secondo quanto desumibile dal disposto normativo di cui all'articolo 168 della legge fallimentare che commina la sanzione dell'improcedibilità rispetto alle sole azioni esecutive. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza
N.R.G. 7615/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. In parziale accoglimento della domanda proposta dalla , CP_1
l'opponente va condannata al pagamento della somma di € 184.062,56 oltre interessi convenzionali previsti in contratto. Va rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, non avendo parte opposta assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
3.Sulle spese di lite. Sono dovute dall'opponente le spese relative del procedimento monitorio, per via del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio" (Cass., n. 18125/2017). In termini, Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007: "Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico
N.R.G. 7615/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito"). L'opponente, poi, è tenuto altresì, al pagamento per intero, delle spese processuali relative al giudizio di opposizione, liquidate sulla base del decisum. Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 7615/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra Parte_1 [...]
, Parte_4 ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 1480/2016 del 10/10/2016;
3.accoglie parzialmente la domanda proposta dall'opposta;
4. condanna la al pagamento, in favore della Parte_1
Parte_4
, della somma di € 184.062,56 oltre interessi
[...] convenzionali previsti in contratto;
5. rigetta la domanda riconvenzionale;
6.condanna la al pagamento, in favore della Parte_1
Parte_4
, delle spese del procedimento monitorio che si
[...] liquidano in € 607,00 per spese ed € 1200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
7.condanna la al pagamento, in favore della Parte_1
Parte_4
, delle spese del presente giudizio di opposizione
[...] che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso
N.R.G. 7615/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
8. pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di Ctu, liquidate nel corso del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, l'11/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa IA ES
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