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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/06/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3025/2017
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
, Parte_1
Parte_2
[...]
Pt_2 Parte_3
[...]
-parti ricorrenti-
Avv. Alfonso Romanello iuffrè.it Email_1
CONTRO
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Marcello Carnovale
t Email_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.7.2017 l'istante di cui in epigrafe, affermando di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nell' anno 2015 per n.51 giornate annue, alle dipendenze dell'azienda agricola Sud Calabria S.r.l., lamentando l'illegittimità della cancellazione delle giornate vantate dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ha adito l'intestato Tribunale per il riconoscimento del diritto alla re-iscrizione negli elenchi per l'annualità di cui è causa.
Si è costituito l' per eccepire preliminarmente l'inammissibilità delle domande CP_2 per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d. l.
3.2.1970 n.7 conv. in l. 83/1970,
l'improcedibilità per mancanza di domanda amministrativa, la prescrizione ed infine il difetto di legittimazione passiva.
Nel merito ha domandato il rigetto del proposto ricorso per infondatezza, risultando omessa la prova dello status di bracciante agricola vantato dalla ricorrente e tenuto conto dell'irregolarità dei dedotti rapporti in agricoltura secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo prodotto.
All'udienza del 6.7.2018 è stata dichiarata l'interruzione del processo a seguito della morte del ricorrente avvenuta in data 19.9.2017.
In data 21.9.2018 , , Parte_1 Parte_2 Parte_2
e , n.q. di eredi hanno depositato ricorso in riassunzione nei Parte_3 Parte_3 confronti di articolando le medesime conclusioni. CP_2
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione documenti ed espletamento di prova testimoniale.
La controversia, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente che all'udienza fissata per la discussione pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
****
Preliminarmente si dà atto che la qualità di eredi degli odierni ricorrenti è attestata dal certificato di stato di famiglia prodotto in atti (cfr. all. n. 2 ricorso in riassunzione).
Ciò posto il ricorso va rigettato nel merito sulla base delle seguenti motivazioni.
La parte ricorrente difatti, non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, laddove è appena il caso di osservare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., colui che agisce per il riconoscimento di un diritto deve provarne il fondamento.
Nello specifico contenzioso sottoposto all'odierno vaglio, difatti, l'onere di provare il rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per una durata temporale corrispondente a quella richiesta dalla legge per poter beneficiare delle prestazioni previdenziali, grava in via esclusiva sul prestatore di lavoro (cfr. ex multis, Cass., Sent. n. 4232/00; Cass. Civ. sez. lav.
2/8/2012 n. 13877; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21702 del 2014).
Al riguardo, occorre richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto (cfr. Cass., Sent. n. 4232/00).
Tale principio ha trovato conferma anche nella pronuncia della S.C. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 21702 del 2014, in base alla quale, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto lavorativo.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_2 lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs.
n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass.
Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845); principi ribaditi anche da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012
n. 13877, che ha così statuito: "Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che
l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto
(in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa".
Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, autonoma o subordinata, svolta da un determinato soggetto che costituisce, quindi, il presupposto essenziale per far nascere il rapporto previdenziale.
Ebbene, l' ha contestato l'effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative CP_2 asseritamente svolte dalla ricorrente, sulla base del verbale di accertamento ispettivo del
7.7.2016 dal quale è emerso:
- l'azienda qualificata senza terra ha svolto attività di lavori agricoli quali: raccolta di agrumi, pulizia di fondi, raccolta di olive, patate e lavori di potatura;
- la società è risultata totalmente inadempiente rispetto agli obblighi contributivi relativamente agli anni oggetto dell'ispezione;
- al fine di assumere informazioni in merito alla manodopera dichiarata dalla società oggetto della presente verifica, gli scriventi hanno provveduto ad acquisire le allegate dichiarazioni rese da un copioso numero di braccianti;
- gran parte delle dichiarazioni rese si sono rivelate imprecise, lacunose e contraddittorie, sia con riferimento al numero di giornate di lavoro prestate dagli OTD della società Sud Calabra, che sulla paga concordata e addirittura sul luogo di esecuzione dei lavori (per l'analitico dei dettagli si rinvia a pag. 5 del verbale ispettivo in atti);
- nell'ambito dell'attività ispettiva si è provveduto a raccogliere a campione le dichiarazioni dei titolari dei fondi …gli scriventi hanno accertato che l'attività agricola denunciata dall'azienda per gli anni dal 2011 al 2016, deve essere considerata svolta, solo ed esclusivamente per i committenti indicati allegati al presente verbale poiché il sig. non è stato in grado di produrre ulteriori informazioni o documentazione Parte_4 idonea relativa a contratti di raccolti agrumi, pulizia fondi, raccolta olive, patate e lavori di potatura;
- successivamente il sig. ha consegnato 6 elenchi sottoscritti, riportanti le Parte_4 effettive giornate di lavoro svolte dai dichiarati braccianti negli anni 2011, 2012, 2013,
2014, 2015 e 2016;
- con gli elenchi allegati la ha evidenziato le effettive giornate di lavoro Parte_5 svolte negli anni dal 2011-2016 e l'annullamento totale di alcuni rapporti di lavoro denunciati dal 2011 al 2016.
Tali dati inducono fondatamente a dubitare in radice della effettiva operatività dell'azienda agricola per l'anno in contestazione e per la quale la ricorrente avrebbe prestato servizio in agricoltura.
Orbene, la prova testimoniale articolata dalla ricorrente non è riuscita a sminuire le risultanze ispettive in atti. Occorre premettere, prima di passare al vaglio delle singole testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria, che la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco
(cfr. Cass. 11414/2013).
Nel corso del giudizio è stata escussa all'udienza del 10.5.2024 solo un teste di parte ricorrente, , la quale ha dichiarato di aver conosciuto il ricorrente ma di non Testimone_1
ricordare nulla a seguito di un'ischemia.
In conclusione, l'apporto testimoniale dell'unica testimone escussa in giudizio non è riuscito ad asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura, ma soprattutto per superare gli esiti del verbale ispettivo in atti.
Ed infatti, è stato messo bene in evidenza dai funzionari dell' la fittizietà di CP_2
alcuni rapporti di lavoro, (tra i quali quelli della defunta parte ricorrente) sulla scorta di dati forniti dallo stesso titolare dell'azienda, Parte_4
Si rileva, inoltre, che non assumono un valore probatorio dirimente ai fini della decisione i documenti prodotti dalla parte ricorrente, in quanto si tratta di elementi documentali che non sono incompatibili con la natura fittizia del rapporto di lavoro, come comprovato da un'ampia casistica di questo Tribunale, la quale vede in numerosi casi il lavoratore agricolo soccombente, nonostante la produzione dei documenti in questione.
Questo perché, in ossequio al descritto principio che governa l'onere della prova, l'unica strada per vedere accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici e alle prestazioni previdenziali è fornire la prova in fatto della reale esistenza del rapporto di lavoro, a fronte un accertamento ispettivo dell' , dettagliato e circostanziato, che ne ha affermato la CP_2
fittizietà.
In conclusione, stante l'incontestabile mancanza di prova del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura, la parte ricorrente non ha diritto alla reiscrizione nel registro dei braccianti agricoli per l'anno 2015.
Ne consegue il rigetto delle domande. Le spese di lite sono compensate in presenza della autocertificazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 4.6.2025
Il GIUDICE del LAVORO
dott.ssa Manuela Esposito
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Amalia
Imbrociano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
, Parte_1
Parte_2
[...]
Pt_2 Parte_3
[...]
-parti ricorrenti-
Avv. Alfonso Romanello iuffrè.it Email_1
CONTRO
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Marcello Carnovale
t Email_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.7.2017 l'istante di cui in epigrafe, affermando di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nell' anno 2015 per n.51 giornate annue, alle dipendenze dell'azienda agricola Sud Calabria S.r.l., lamentando l'illegittimità della cancellazione delle giornate vantate dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ha adito l'intestato Tribunale per il riconoscimento del diritto alla re-iscrizione negli elenchi per l'annualità di cui è causa.
Si è costituito l' per eccepire preliminarmente l'inammissibilità delle domande CP_2 per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d. l.
3.2.1970 n.7 conv. in l. 83/1970,
l'improcedibilità per mancanza di domanda amministrativa, la prescrizione ed infine il difetto di legittimazione passiva.
Nel merito ha domandato il rigetto del proposto ricorso per infondatezza, risultando omessa la prova dello status di bracciante agricola vantato dalla ricorrente e tenuto conto dell'irregolarità dei dedotti rapporti in agricoltura secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo prodotto.
All'udienza del 6.7.2018 è stata dichiarata l'interruzione del processo a seguito della morte del ricorrente avvenuta in data 19.9.2017.
In data 21.9.2018 , , Parte_1 Parte_2 Parte_2
e , n.q. di eredi hanno depositato ricorso in riassunzione nei Parte_3 Parte_3 confronti di articolando le medesime conclusioni. CP_2
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione documenti ed espletamento di prova testimoniale.
La controversia, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente che all'udienza fissata per la discussione pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
****
Preliminarmente si dà atto che la qualità di eredi degli odierni ricorrenti è attestata dal certificato di stato di famiglia prodotto in atti (cfr. all. n. 2 ricorso in riassunzione).
Ciò posto il ricorso va rigettato nel merito sulla base delle seguenti motivazioni.
La parte ricorrente difatti, non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, laddove è appena il caso di osservare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., colui che agisce per il riconoscimento di un diritto deve provarne il fondamento.
Nello specifico contenzioso sottoposto all'odierno vaglio, difatti, l'onere di provare il rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per una durata temporale corrispondente a quella richiesta dalla legge per poter beneficiare delle prestazioni previdenziali, grava in via esclusiva sul prestatore di lavoro (cfr. ex multis, Cass., Sent. n. 4232/00; Cass. Civ. sez. lav.
2/8/2012 n. 13877; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21702 del 2014).
Al riguardo, occorre richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto (cfr. Cass., Sent. n. 4232/00).
Tale principio ha trovato conferma anche nella pronuncia della S.C. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 21702 del 2014, in base alla quale, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto lavorativo.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_2 lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs.
n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass.
Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845); principi ribaditi anche da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012
n. 13877, che ha così statuito: "Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che
l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto
(in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa".
Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, autonoma o subordinata, svolta da un determinato soggetto che costituisce, quindi, il presupposto essenziale per far nascere il rapporto previdenziale.
Ebbene, l' ha contestato l'effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative CP_2 asseritamente svolte dalla ricorrente, sulla base del verbale di accertamento ispettivo del
7.7.2016 dal quale è emerso:
- l'azienda qualificata senza terra ha svolto attività di lavori agricoli quali: raccolta di agrumi, pulizia di fondi, raccolta di olive, patate e lavori di potatura;
- la società è risultata totalmente inadempiente rispetto agli obblighi contributivi relativamente agli anni oggetto dell'ispezione;
- al fine di assumere informazioni in merito alla manodopera dichiarata dalla società oggetto della presente verifica, gli scriventi hanno provveduto ad acquisire le allegate dichiarazioni rese da un copioso numero di braccianti;
- gran parte delle dichiarazioni rese si sono rivelate imprecise, lacunose e contraddittorie, sia con riferimento al numero di giornate di lavoro prestate dagli OTD della società Sud Calabra, che sulla paga concordata e addirittura sul luogo di esecuzione dei lavori (per l'analitico dei dettagli si rinvia a pag. 5 del verbale ispettivo in atti);
- nell'ambito dell'attività ispettiva si è provveduto a raccogliere a campione le dichiarazioni dei titolari dei fondi …gli scriventi hanno accertato che l'attività agricola denunciata dall'azienda per gli anni dal 2011 al 2016, deve essere considerata svolta, solo ed esclusivamente per i committenti indicati allegati al presente verbale poiché il sig. non è stato in grado di produrre ulteriori informazioni o documentazione Parte_4 idonea relativa a contratti di raccolti agrumi, pulizia fondi, raccolta olive, patate e lavori di potatura;
- successivamente il sig. ha consegnato 6 elenchi sottoscritti, riportanti le Parte_4 effettive giornate di lavoro svolte dai dichiarati braccianti negli anni 2011, 2012, 2013,
2014, 2015 e 2016;
- con gli elenchi allegati la ha evidenziato le effettive giornate di lavoro Parte_5 svolte negli anni dal 2011-2016 e l'annullamento totale di alcuni rapporti di lavoro denunciati dal 2011 al 2016.
Tali dati inducono fondatamente a dubitare in radice della effettiva operatività dell'azienda agricola per l'anno in contestazione e per la quale la ricorrente avrebbe prestato servizio in agricoltura.
Orbene, la prova testimoniale articolata dalla ricorrente non è riuscita a sminuire le risultanze ispettive in atti. Occorre premettere, prima di passare al vaglio delle singole testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria, che la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco
(cfr. Cass. 11414/2013).
Nel corso del giudizio è stata escussa all'udienza del 10.5.2024 solo un teste di parte ricorrente, , la quale ha dichiarato di aver conosciuto il ricorrente ma di non Testimone_1
ricordare nulla a seguito di un'ischemia.
In conclusione, l'apporto testimoniale dell'unica testimone escussa in giudizio non è riuscito ad asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura, ma soprattutto per superare gli esiti del verbale ispettivo in atti.
Ed infatti, è stato messo bene in evidenza dai funzionari dell' la fittizietà di CP_2
alcuni rapporti di lavoro, (tra i quali quelli della defunta parte ricorrente) sulla scorta di dati forniti dallo stesso titolare dell'azienda, Parte_4
Si rileva, inoltre, che non assumono un valore probatorio dirimente ai fini della decisione i documenti prodotti dalla parte ricorrente, in quanto si tratta di elementi documentali che non sono incompatibili con la natura fittizia del rapporto di lavoro, come comprovato da un'ampia casistica di questo Tribunale, la quale vede in numerosi casi il lavoratore agricolo soccombente, nonostante la produzione dei documenti in questione.
Questo perché, in ossequio al descritto principio che governa l'onere della prova, l'unica strada per vedere accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici e alle prestazioni previdenziali è fornire la prova in fatto della reale esistenza del rapporto di lavoro, a fronte un accertamento ispettivo dell' , dettagliato e circostanziato, che ne ha affermato la CP_2
fittizietà.
In conclusione, stante l'incontestabile mancanza di prova del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura, la parte ricorrente non ha diritto alla reiscrizione nel registro dei braccianti agricoli per l'anno 2015.
Ne consegue il rigetto delle domande. Le spese di lite sono compensate in presenza della autocertificazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 4.6.2025
Il GIUDICE del LAVORO
dott.ssa Manuela Esposito
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Amalia
Imbrociano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.