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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/12/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. GI CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott.ssa IA MULONIA -Giudice rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2710 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 16.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 15/06/1989) e (cod. Parte_2
fisc.: , nato a [...] CodiceFiscale_2
l'08/06/1990), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LAURO GROTTO
GAETANO, giusta procura congiunta in atti, presso il cui studio in ROMA, alla VIA PIAZZA MAZZINI N.8, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato l'1.10.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale consensuale e contestuale pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 7.09.2017 in Reggio
Calabria;
-rilevato che con sentenza n. 109/2025 emessa all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, in data 14.04.2025 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
-considerato che con ordinanza del 14.04.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 10.12.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno
10.12.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi
“note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 07.09.2017; b) dal matrimonio è nata una figlia: (30.10.2021) minorenne;
c) con sentenza n. 109/2025, Per_1
pubblicata in data 14.04.2025 è stata dichiarata la separazione personale consensuale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per la separazione consensuale e comunque dalla data di deposito della sentenza di separazione personale dei coniugi avvenuta in data 14.04.2025 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-considerato che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulta rispondente all'interesse della minore nonché al principio Per_1
della bigenitorialità;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
20.11.2024 e che successivamente, in data 15.04.2025, gli sono state comunicate anche la sentenza di separazione e l'ordinanza di rimessione in istruttoria;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato l'1.10.2024 da e così Parte_1 Parte_2
provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 07.09.2017 tra e Parte_1
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 377, Parte
II, Serie A, Uff.1, anno 2017, alle seguenti condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata in Via Ranieri n. 9 – 89135 Reggio Calabria unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a Parte_1
nell'interesse della figlia minore , ivi stabilmente
[...] Per_1 convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Il sig fissa la propria residenza a Reggio Calabria in via Parte_2
GI BO n.3;
MINORENNE Controparte_1
3.la figli resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. la figli resta collocata prevalentemente presso la dimora materna Per_1
ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze, in conformità ovviamente alle esigenze lavorative connesse alla funzione di
Ispettore di Polizia di Stato, che ha svolto al momento del deposito del ricorso nella città di Piacenza e dal 10 gennaio 2025 a Reggio Calabria;
4/a) il padre, non appena a conoscenza di poter usufruire di giorni di ferie concessi dall'amministrazione- Ministero dell'Interno Dipartimento di P.S. concorda con la madre le modalità di visita ottimali nel week end, mentre le previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali sono sempre condizionate dalle incombenze connesse al lavoro e dalle ferie a disposizione: sul punto concorda pienamente Parte_1
confermando la massima disponibilità a venire incontro alle esigenze lavorative oggettive d;
Parte_2
4/b) durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua,
Ferragosto ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale ovvero quello concordato liberamente tra le parti;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo due settimane, anche non consecutive, da concordarsi ogni anno non appena saranno conosciuti i giorni di ferie concessi dall'Amministrazione dell'Interno;
5. spese e mantenimento sono indicate in base al reddito d Parte_2
in modo da consentite anche allo stesso una vita dignitosa e con l'auspicio che presto anch riuscirà a trovare un lavoro;
Parte_1
5bis continuerà a pagare l'importo di euro 1.380/00 Parte_2
(euromilletrecentoottanta/00) per il mutuo relativo all'acquisto dell'appartamento suddetto, ove è fissata la residenza, ogni tre mesi e le spese condominiali pari ad euro 250/00 (euro 250) ogni quattro mesi;
5ter , a definizione del pagamento del mutuo, si obbliga a Parte_2
donare la abitazione coniugale, sita in Reggio Calabria, Via Ranieri, n° 9, alla figlia , entro sei mesi dal compimento della sua Persona_2
maggiore età;
verserà a tramite accredito Parte_3 Parte_1
in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 300/00 ( Per_1
eurotrecento/00) mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. 5 quinquies verserà Parte_2
a tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno Parte_1
cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento euro 100/00 (eurocento/00);
5 sexies le spese straordinarie verranno suddivise fra le parti secondo le esigenze della figli;
Per_1 5 septies le spese delle utenze domestiche e dell'assicurazione dell'autovettura di restano a carico di Parte_1 Pt_2
;
[...]
6. le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% , comunque saranno fra gli stessi indicate ed accordate: 6/a) le spese per la retta scolastica-asilo e di quanto ad essa connesso, quelle per le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) sulle spese per l'iscrizione alla scuola e, poi, eventualmente all'università, per le visite specialistiche non coperte dal S.S.N., e quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, si baseranno sul preventivo consenso dell'altro genitore;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi,
verserà a tramite accredito in c/c Parte_2 Parte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 100/00 (eurocento/00) che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, e così fin tanto che la stessa non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico;
8. Ad oggi non esistono altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci fra le parti;
9. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figli ai fini della validità per Per_1
l'espatrio. -dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge;
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.12.2025
Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa IA Mulonia
Il Presidente
Dott. GI Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. GI CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott.ssa IA MULONIA -Giudice rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2710 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 16.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 15/06/1989) e (cod. Parte_2
fisc.: , nato a [...] CodiceFiscale_2
l'08/06/1990), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LAURO GROTTO
GAETANO, giusta procura congiunta in atti, presso il cui studio in ROMA, alla VIA PIAZZA MAZZINI N.8, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato l'1.10.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale consensuale e contestuale pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 7.09.2017 in Reggio
Calabria;
-rilevato che con sentenza n. 109/2025 emessa all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, in data 14.04.2025 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
-considerato che con ordinanza del 14.04.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 10.12.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno
10.12.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi
“note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 07.09.2017; b) dal matrimonio è nata una figlia: (30.10.2021) minorenne;
c) con sentenza n. 109/2025, Per_1
pubblicata in data 14.04.2025 è stata dichiarata la separazione personale consensuale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per la separazione consensuale e comunque dalla data di deposito della sentenza di separazione personale dei coniugi avvenuta in data 14.04.2025 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-considerato che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulta rispondente all'interesse della minore nonché al principio Per_1
della bigenitorialità;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
20.11.2024 e che successivamente, in data 15.04.2025, gli sono state comunicate anche la sentenza di separazione e l'ordinanza di rimessione in istruttoria;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato l'1.10.2024 da e così Parte_1 Parte_2
provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 07.09.2017 tra e Parte_1
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 377, Parte
II, Serie A, Uff.1, anno 2017, alle seguenti condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata in Via Ranieri n. 9 – 89135 Reggio Calabria unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a Parte_1
nell'interesse della figlia minore , ivi stabilmente
[...] Per_1 convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Il sig fissa la propria residenza a Reggio Calabria in via Parte_2
GI BO n.3;
MINORENNE Controparte_1
3.la figli resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. la figli resta collocata prevalentemente presso la dimora materna Per_1
ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze, in conformità ovviamente alle esigenze lavorative connesse alla funzione di
Ispettore di Polizia di Stato, che ha svolto al momento del deposito del ricorso nella città di Piacenza e dal 10 gennaio 2025 a Reggio Calabria;
4/a) il padre, non appena a conoscenza di poter usufruire di giorni di ferie concessi dall'amministrazione- Ministero dell'Interno Dipartimento di P.S. concorda con la madre le modalità di visita ottimali nel week end, mentre le previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali sono sempre condizionate dalle incombenze connesse al lavoro e dalle ferie a disposizione: sul punto concorda pienamente Parte_1
confermando la massima disponibilità a venire incontro alle esigenze lavorative oggettive d;
Parte_2
4/b) durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua,
Ferragosto ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale ovvero quello concordato liberamente tra le parti;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo due settimane, anche non consecutive, da concordarsi ogni anno non appena saranno conosciuti i giorni di ferie concessi dall'Amministrazione dell'Interno;
5. spese e mantenimento sono indicate in base al reddito d Parte_2
in modo da consentite anche allo stesso una vita dignitosa e con l'auspicio che presto anch riuscirà a trovare un lavoro;
Parte_1
5bis continuerà a pagare l'importo di euro 1.380/00 Parte_2
(euromilletrecentoottanta/00) per il mutuo relativo all'acquisto dell'appartamento suddetto, ove è fissata la residenza, ogni tre mesi e le spese condominiali pari ad euro 250/00 (euro 250) ogni quattro mesi;
5ter , a definizione del pagamento del mutuo, si obbliga a Parte_2
donare la abitazione coniugale, sita in Reggio Calabria, Via Ranieri, n° 9, alla figlia , entro sei mesi dal compimento della sua Persona_2
maggiore età;
verserà a tramite accredito Parte_3 Parte_1
in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 300/00 ( Per_1
eurotrecento/00) mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. 5 quinquies verserà Parte_2
a tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno Parte_1
cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento euro 100/00 (eurocento/00);
5 sexies le spese straordinarie verranno suddivise fra le parti secondo le esigenze della figli;
Per_1 5 septies le spese delle utenze domestiche e dell'assicurazione dell'autovettura di restano a carico di Parte_1 Pt_2
;
[...]
6. le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% , comunque saranno fra gli stessi indicate ed accordate: 6/a) le spese per la retta scolastica-asilo e di quanto ad essa connesso, quelle per le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) sulle spese per l'iscrizione alla scuola e, poi, eventualmente all'università, per le visite specialistiche non coperte dal S.S.N., e quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, si baseranno sul preventivo consenso dell'altro genitore;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi,
verserà a tramite accredito in c/c Parte_2 Parte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 100/00 (eurocento/00) che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, e così fin tanto che la stessa non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico;
8. Ad oggi non esistono altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci fra le parti;
9. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figli ai fini della validità per Per_1
l'espatrio. -dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge;
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.12.2025
Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa IA Mulonia
Il Presidente
Dott. GI Campagna