Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. N. 49/2025 RG
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
UFFICIO DEL LAVORO
Il Giudice,
sciogliendo la riserva , letti gli atti,
OSSERVA
il ricorrente adiva con ricorso d'urgenza il Tribunale in intestazione premettendo:
di essersi arruolato il 08.10.1991 prestando prestato servizio militare di leva da tale data sino al 08.01.1993;
di ricoprire, a seguito dell'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ATA 24 mesi (1^ fascia) per le province di
Ascoli Piceno e Fermo l'incarico di Assistente Amministrativo della medesima area professionale dal 06/09/2024 sino al 31/08/2025 presso l'Istituto Comprensivo di Monteprandone;
che gli era stato attribuito il punteggio di 30,77, come da pubblicazione del 13.08.2024, anziché il corretto punteggio di 7,5 punti in più per il servizio militare prestato;
Ciò posto, il ricorrente chiedeva di ordinare al CP_1 convenuto di rideterminare e rettificare il punteggio del ricorrente nell'ambito della graduatoria permanente 24 mesi ATA I fascia
Ascoli Piceno e Fermo, tenendo conto del servizio militare effettivamente prestato dal medesimo ricorrente, e riconoscendogli quindi il punteggio di 7,50 per servizio prestato, e comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo.
Il , benché regolarmente citato, non si Controparte_2 costituiva.
Il ricorso non può essere accolto per difetto tanto del fumus boni iuris, quanto del periculum in mora.
“Occorre distinguere a tale riguardo la problematica della mancata valutazione del servizio di leva, ove non espletato in costanza di nomina, dalla diversa problematica afferente il DM
50/2021, che ha valorizzato il servizio di leva e il servizio civile sostitutivo al fine della formazione delle graduatorie anche se espletati non in costanza di rapporto di lavoro, ma ha assegnato a tale ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro.
Pertanto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di
Cassazione (Cass. 5679/2020, ripresa nelle recenti Cass. 15127/2021 e
15467/2021) (…) invero non rilevano nel caso di specie, atteso che in ottemperanza ai principi in esse affermati l'amministrazione ha tenuto conto del servizio di leva e civile sostitutivo anche se espletato prima della nomina in ruolo, parificandolo al servizio reso presso enti pubblici come prescritto dall'art. 2050 d.lgs. 66/2010
(codice dell'ordinamento militare).
Ed infatti, il DM 44/2011 disapplicato dalle pronunce di legittimità sopra indicate, al pari del DM 42/2009 oggetto della pronuncia del
Consiglio di Stato n. 4343/2015, e del DM 374/2017 oggetto delle pronunce del Consiglio di Stato n. 8213/2019 e 8234/2019, escludevano del tutto la valutabilità del servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro, a differenza del DM 50/2021, che, al pari del DM 717/2014 per il triennio 2014-2017, al contrario assegna una valutazione anche a tale servizio parificandolo a quello svolto presso enti pubblici e differenziandolo dal servizio di leva o civile sostitutivo svolto in costanza di nomina che viene al contrario parificato al servizio prestato nel profilo specifico per il quale viene stilata la graduatoria (per un recente positivo vaglio della legittimità del DM 50/2021 si veda TAR Lazio n. 6369/2021, che, sia pure con una motivazione che va precisata nei termini che verranno esposti nel prosieguo, ha rigettato la richiesta del ricorrente afferente a fattispecie del tutto sovrapponibile a quella per la quale si procede).
La distinzione effettuata dal DM 50/2021 non contrasta, dunque, né con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità (per i quali il servizio di leva, anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro, va in ogni caso valorizzato nella valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche), né con il disposto dell'art. 2050 d.lgs.
66/2010, che in effetti dispone la parificazione di tale servizio a quello prestato presso enti pubblici D'altro canto, secondo la lettura fornita dalla Suprema Corte (Cass. 5679/2020 citata), il secondo comma dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010 contiene una specificazione della disposizione dettata dal primo comma. Partendo da tale affermazione della Corte di legittimità, si ritiene di poterne arguire che il primo comma detta il principio di carattere generale valido sia per il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro che per quello prestato prima della nomina in servizio, affermando che il servizio di leva ed equiparato va valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio assegnato al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici.
Nel caso in cui, peraltro, il servizio sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro, il secondo comma specifica che tale periodo di tempo deve essere considerato “a tutti gli effetti” ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi da pubbliche amministrazioni. Orbene, trattandosi di una norma speciale rispetto al principio generale dettato dal primo comma, si ritiene che essa contenga una regola diversa da quella del comma precedente, che si applica unicamente al servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro;
in caso contrario, saremmo di fronte ad una norma di legge inutile, in quanto l'ipotesi sarebbe già ricompresa nel primo comma. Pertanto,
l'inciso “a tutti gli effetti” deve portare a concludere che, nonostante il lavoratore non abbia prestato effettivamente servizio nel rapporto di lavoro che si interrompe per permettergli di svolgere il servizio militare o civile sostitutivo, in ogni caso il periodo andrà valutato come se il rapporto di lavoro fosse proseguito senza interruzioni, dunque considerando il periodo di servizio di leva o equiparato come servizio specifico nel profilo e nella qualifica di appartenenza già assegnata all'atto dell'immissione in ruolo. Tale distinzione, oltre che essere del tutto conforme al dettato normativo e in linea con i principi giurisprudenziali sinora elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha anche una sua intrinseca ragionevolezza che permette di superare qualsiasi censura di disparità di trattamento. Ed infatti, come evidenziato nella pronuncia del TAR Lazio n. 6369/2021 sopra richiamata, “con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere;
al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo
(ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento.”
Dunque, se il servizio è prestato dopo la nomina in ruolo e in pendenza dello specifico rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica, vi è stata un'interruzione del servizio prestato nel profilo specifico per causa di forza maggiore che non può penalizzare il lavoratore nella futura valutazione durata del periodo di lavoro prestato;
al contrario, nel caso in cui il servizio di leva o equiparato sia stato prestato prima dell'immissione in ruolo, esso va parificato a qualsiasi altro periodo di servizio prestato presso altri enti pubblici, avendo il lavoratore comunque fornito la propria attività in favore dello Stato.
Trattasi di due fattispecie del tutto distinte che legittimano la diversa valutazione prevista nel DM censurato nell'atto introduttivo. Ne consegue che è del tutto legittima la previsione contenuta alla lettera A) delle avvertenze poste in epigrafe alle tabelle di valutazione di cui all'allegato A del DM 50/2021 laddove si afferma che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. (Tribunale Ancona, 14.9.2022)”.
Così come pure condivisibile appare l'orientamento che si evince dalla sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro del 7.12.2021, laddove si osserva:
“Sulla specifica questione della valutabilità del servizio militare
(cui è
equiparato quello civile, v. art. 2103, d.lgs 66/2010) nell'ambito delle assunzioni mediante procedure selettive, si è di recente pronunciata la Corte di cassazione, con la sentenza n. 5679/2020), osservando che “anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass.
8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro,
e dunque non si sottraggono …ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge”.
Il principio di diritto è chiaramente applicabile anche alla selezione del personale tramite le graduatorie di circolo e istituto.
La Corte ha poi ritenuto che la valutazione del periodo di servizio militare o civile non sia limitata ai casi in cui questo si è svolto in costanza di rapporto di lavoro. Sulla base di una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, cit., deve infatti ritenersi che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.).
Ciò premesso, la disciplina di rango secondario relativa alle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia per il personale ATA, è costituita dal d.m. n. 640 del 30.08.2017 e in particolare dall'allegato
A (Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio). Nell'epigrafe della tabella (“AVVERTENZE”) si prevede che il servizio militare di leva e quello sostitutivo, se resi in costanza di rapporto, sono considerati come servizi effettivi reso nella medesima qualifica e quindi danno diritto all'assegnazione di 6 punti;
se questi servizi sono stati resi non in costanza di rapporto “sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” e quindi danno diritto a punti 0.60 per anno.
Questa disciplina non contrasta con le disposizioni delle fonti primarie poiché i servizi di leva e sostitutivo svolti non in costanza di rapporto sono valutati “con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”. Al ricorrente è infatti stato assegnato il punteggio previsto per chi ha svolto servizio presso altre amministrazioni statali.
La circostanza che il DM distingua quanto all'entità del punteggio il servizio prestato in costanza di rapporto (6 punti) da quello svolto non in costanza (0.60), non costituisce violazione di legge.
Il legislatore pone un vincolo alla discrezionalità dell'amministrazione poiché il servizio di leva deve essere valutato
“in misura non inferiore, …di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” (Cass. 5679/2020) ma non impone l'equiparazione tra il servizio prestato in costanza di rapporto e quello prestato da chi non era alle sue dipendenze.
La diversità di trattamento non è irragionevole poiché le due situazioni non sono equiparabili quanto al disagio imposto a chi, già assunto, è costretto ad interrompere il rapporto per adempiere all'obbligo di leva e chi un tale disagio non è costretto a sopportare”.
Oltre a ciò sembra difettare anche il periculum in mora.
L'art. 700 c.p.c. dispone che, ai fini della concessione di provvedimenti d'urgenza, “chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.
Dalla lettura della norma emerge che condizioni imprescindibili per la concessione del provvedimento d'urgenza sono: il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
Mentre il primo attiene all'apparente e probabile fondatezza della pretesa vantata in giudizio;
il secondo riguarda, invece, il fondato timore che detta pretesa possa subire un pregiudizio imminente ed irreparabile.
In ossequio a quanto disposto dall'art. 2697 c.c., il ricorrente deve dimostrare l'esistenza e la misura del pregiudizio che potrebbe subire, che, pertanto, non può essere automaticamente riconosciuto.
Il ricorrente asserisce, quale periculum in mora, la potenziale perdita di chiamate per delle supplenze da parte delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento al minor punteggio attribuitogli.
Ciò, in verità, non può essere posto a fondamento di un provvedimento cautelare d'urgenza, in quanto, richiamando altresì la lettera della norma sopra riportata, questo può essere richiesto solo laddove vi sia un pregiudizio effettivo grave, imminente ed irreparabile. Dalle allegazioni del ricorrente detto pregiudizio grave, imminente ed irreparabile non appare.
Sempre con riferimento alle dichiarazioni dello stesso, in primo luogo, esso può definirsi mancante di qualsivoglia connotato di concreta caratterizzazione.
Il ricorrente, difatti, fa meramente riferimento alla possibilità di perdere le chiamate per le supplenze, in considerazione della posizione svantaggiata in graduatoria, senza specificare quali siano le ragioni poste a sostegno di tale possibilità e senza illustrare la situazione di fatto dalla quale scaturirebbe il convincimento che l'attribuzione del punteggio - che si ritiene ingiustamente negato - porterebbe con ragionevole certezza al conferimento di tali incarichi.
Non si tratterebbe, in secondo luogo, di un pregiudizio irreparabile, atteso che con la decisione di merito, la propria situazione sarebbe oggetto di ricostruzione con conseguente – laddove ricorrano i presupposti – ristoro risarcitorio.
Sembra dunque, nei limiti dalla sommaria delibazione degli atti tipica di questa fase cautelare, di non potersi rinvenire la sussistenza dell'invocato periculum in mora.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla sulle spese;
si comunichi.
Ascoli Piceno, il 8.4.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giovanni Iannielli)