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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/06/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6537/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al n. 6537/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. indicato: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Massimiliano Esposito (C.F. , elett.te dom.to in C.F._2
Caivano, alla Via Sonnambula 17, giusta procura allegata all'atto di citazione
(domicilio digitale indicato in atti);
- OPPONENTE –
E
(C.F. indicato: ), in persona del procuratore p.t., in Controparte_1 P.IVA_1
forza dei poteri conferiti con procura del 9.11.2016, rep. n. 402188, racc. n. 89863 del notaio di Milano, rappresentata e difesa, per mandato allegato al Persona_1
ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Graziella Brunello (C.F.
), con domicilio digitale indicato in atti;
C.F._3
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-OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 7.07.2023 ha convenuto in Parte_2
giudizio al fine di veder revocare il decreto ingiuntivo n.1833/2023 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 20.05.2023, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento di € 53.580,00, oltre interessi e spese.
In particolare ha eccepito: 1) l'invalidità della cessione del contratto;
2) l'inefficacia della cessione del credito;
3) l'indeterminatezza del tasso di interesse;
4) l'usurarietà
degli interessi.
Si è costituita chiedendo in via principale il rigetto dell'opposizione; Controparte_1
in via subordinata la condanna dell'opponente al pagamento della somma di Euro €
53.580,00, oltre interessi moratori.
2. Deve preliminarmente darsi atto che risulta regolarmente esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbali del 28.03.2024) per la mancata presenza del sig. . La mancata Parte_1
partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo da parte dell'opponente invitato comporta, in applicazione dell'art. 12 bis, comma 2, d.lgs. 28/2010, la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. L'opposizione va rigettata.
4. Il signor ha concluso con la AS NA LI S.p.A. in data Parte_1
9.06.2009 il contratto di finanziamento n. 23297 con delegazione di pagamento per l'importo globale di euro 56.400,00.
ha depositato già in sede monitoria l' ”accordo di cessione dei contratti” CP_1
intervenuto il 20.12.2012 con il . Controparte_2
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Nella premessa dell'accordo veniva indicato che AS NA LI S.p.A. (poi divenuta si è fusa per incorporazione in Controparte_3 Controparte_4
la quale ha mutato la propria denominazione in 3 dapprima Controparte_2
messa in liquidazione e successivamente fallita con sentenza del Tribunale di
Ravenna.
Dal punto di vista della qualificazione giuridica, il contratto intercorso tra CP_1
ed il deve qualificarsi
[...] Controparte_2
come contratto di cessione del credito.
Dal punto di vista letterale il contratto è denominato “accordo di cessione dei contratti”, all'art. 2 sono indicati come oggetto della cessione “i contratti CQS” ed
“prestiti con trattenuta delegata ex D.P.R. n. 180/1950”, all'art. 4 si impegna CP_1
a subentrare in tutti gli obblighi derivanti dai contratti ceduti e all'art. 7,
evidentemente sul presupposto che i soggetti finanziati avessero consentito preventivamente che l'altra sostituisse a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, si impegna a notificare ai contraenti ceduti ai sensi dell'art. 1407 CP_1
c.c. la cessione.
Vi è evidenza della comunicazione in data 12.06.2019 anche al sig. della Parte_1
richiesta al nuovo datore di lavoro di versamento dello trattenute con Parte_3
consegna del contratto di cessione.
Tale adempimento conferma che, quantomeno da quella data, la cessionaria ha adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 1407 c.c.
Tuttavia come anticipato, ad avviso del Tribunale, al di là del nomen juris utilizzato, il contratto intercorso tra ed il Controparte_1 Controparte_2
è un contratto di cessione dei crediti.
[...]
La cessione del contratto, infatti, presuppone che oggetto di cessione sia un contratto con prestazioni corrispettive non ancora integralmente eseguite da entrambe le parti.
I contratti di finanziamento, in quanto contratti reali, si perfezionano solo con la datio
rei, che è la prestazione richiesta al soggetto finanziatore, in capo al quale possono residuare solo obblighi accessori e secondari.
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Nel caso di specie, dunque, oggetto della cessione sono solo i crediti nascenti dai contratti di finanziamento e non i contratti stessi, essendo stata adempiuta l'obbligazione del cedente con l'erogazione del finanziamento.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 3102/1987), in una fattispecie analoga,
ha stabilito che, nonostante il diverso nomen juris dato dalle parti al negozio, il trasferimento dei canoni di locazione non pagati dall'inquilino moroso deve considerarsi cessione del credito e non cessione del contratto.
Non era, dunque, necessario il consenso del debitore ceduto o la notifica della cessione al debitore che aveva preventivamente consentito alla cessione per il perfezionamento del trasferimento dei crediti.
5. Nella cessione tra il e era Controparte_2 Controparte_1
ricompreso anche il contratto n. 23297 intestato a (cfr. pag. 30 Parte_1
dell'allegato 1 all'atto di cessione), che ha assunto il nuovo n. 235660 nel passaggio a
. CP_1
La cessione non può essere considerata inefficace per mancata pubblicazione dell'avviso in G.U.
Come noto, gli adempimenti previsti dall'art. 58 TUB hanno la funzione di agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante atto giudiziale con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997).
Nel caso di specie, la citata comunicazione del 12.06.2019 al sig. vale Parte_1
quale notifica della cessione ex art. 1264 c.c.
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6. È infondato il motivo relativo all'indeterminatezza del tasso di interesse che troverebbe, a detta dell'opponente, conferma nell'errata indicazione del TAEG.
Sotto quest'ultimo aspetto, l'opponente asserisce apoditticamente che il TAEG
effettivo sarebbe pari al 21,344% a fronte di quello dichiarato nella misura dell'11,016%, senza in alcun modo dimostrare, neppure allegando una consulenza di parte, come sia giunto a tale conclusione.
Va, peraltro, rilevato che la giurisprudenza di legittimità, sulla scorta di quanto già
affermato dalla giurisprudenza di merito, ha chiaramente affermato che: “In tema di
contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo
globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di
finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non
rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma
scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n.
385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del
finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile
dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (cfr. Cass. n.
39169/2021; Cass. n. 4597/2023; Cass. 14000/2023).
Dal momento che il contratto di finanziamento riporta tutti gli oneri e le singole voci di costo, non sussiste la lamentata indeterminatezza del tasso di interessi.
7. Con l'ultima doglianza l'opponente lamenta l'usurarietà degli interessi,
evidenziando che il tasso moratorio è pattuito in modo che si aggiunga a quello corrispettivo.
La doglianza è carente sotto il profilo dell'allegazione.
Come noto nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi,
l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la
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controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto
(cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
Nulla di tutto questo è stato fatto dall'opponente.
8. Per i motivi sopra esposti l'opposizione deve essere rigettata.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo e con la riduzione del 50% dato il valore della causa, più vicina al minimo che al massimo dello scaglione, compresi i compensi e gli esborsi del procedimento di mediazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così
provvede:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n.1833/2023 emesso dal Tribunale di Napoli
Nord il 20.05.2023 e lo dichiara esecutivo;
- condanna a pagare in favore di a titolo Parte_1 Controparte_1
di rimborso delle spese processuali, la somma complessiva di euro 5.498,28, di cui euro 273,28 per esborsi della mediazione, euro 1.008,00 per compensi della mediazione ed euro 4.217,00 per compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, CPA e Iva come per legge;
- condanna ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, d.lgs. Parte_1
28/2010 al pagamento in favore del bilancio dello Stato della somma di €
759,00.
Così deciso in Aversa il 6.06.2025
Il Giudice
Dr. Antonio Cirma
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