Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 29/05/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01220/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00620/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 620 del 2023, proposto da
NT TE, rappresentato e difeso dall'avvocato Rino Ciancimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito e Francesco Gramuglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PER OTTENERE
1. Il riconoscimento del diritto del sig. TE NT a ottenere, con decorrenza dal 7 agosto 2019 e ai sensi dell’art. 6-bis del D.L. 387/1987, convertito nella L. 472/1987, l’attribuzione dei sei scatti stipendiali aggiuntivi nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita (TFS) e della base pensionabile;
2. La corresponsione dei relativi arretrati, mediante ricalcolo dell’indennità di buonuscita e riqualificazione del trattamento pensionistico, con adeguamento a decorrere dal 7 agosto 2019, comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo;
3. La condanna dell’INPS al pagamento della differenza spettante sull’indennità di buonuscita e al riconoscimento del trattamento pensionistico ricalcolato, nonché al versamento delle differenze sulle rate già corrisposte, il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dalla legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Andrea Illuminati e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso depositato in data 28 aprile 2023, il ricorrente TE NT ha chiesto al TAR: i) Il riconoscimento del diritto a ottenere, con decorrenza dal 07/08/2019, l’applicazione dei sei scatti aggiuntivi stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita e della base pensionabile, ai sensi dell’art. 6 bis D.L. 387/87, convertito nella L. 472/87; ii) La corresponsione dei relativi arretrati, con conseguente ricalcolo e riqualificazione del trattamento pensionistico a partire dalla medesima data, comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria; iii) La condanna dell’INPS al pagamento della differenza dell’indennità di buonuscita, della riqualificazione del trattamento pensionistico e delle rate pregresse non adeguate, oltre a interessi e rivalutazione, come per legge.
1.1 – A fondamento del ricorso il TE ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato.
a) Il ricorrente prestava servizio, a decorrere dal 07/10/1982, presso il Ministero della Giustizia, svolgendo funzioni di appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria. Veniva collocato in quiescenza per raggiunti limiti pensionistici in data 07/08/2019, all’età di 55 anni, con un’anzianità contributiva pari a 36 anni e 10 mesi.
b) A seguito della cessazione dal servizio, l’INPS – sede provinciale di Agrigento – provvedeva alla liquidazione del trattamento pensionistico, come da determinazione n. AG012019911125, applicando il sistema misto e quantificando la prestazione in assenza dell’attribuzione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. 387/1987.
c) In data 03/11/2022, il legale del ricorrente trasmetteva istanza di rideterminazione del trattamento pensionistico ai sensi della norma sopra richiamata, evidenziando come il sig. TE fosse in possesso dei requisiti richiesti: età superiore ai 55 anni e oltre 35 anni di servizio utile.
d) Con nota di riscontro dell’11/11/2022, l’INPS rigettava la richiesta, sostenendo che il TFS fosse stato liquidato secondo le indicazioni dell’Amministrazione di appartenenza, e che il beneficio dei sei scatti stipendiali sarebbe stato riconosciuto unicamente ai soggetti destinatari di apposite sentenze, escludendo pertanto il ricorrente senza procedere a una valutazione nel merito della sua posizione soggettiva.
1.2 – Svolta la premessa in fatto, il ricorrente ha denunciato plurimi e convergenti profili di illegittimità e di violazione di legge da parte dell’Istituto resistente, con specifico riferimento al mancato riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 6-bis del D.L. 387/1987, convertito nella L. 472/1987.
In particolare, il ricorrente ha rilevato, anzitutto, che la citata disposizione, nella sua formulazione letterale, riconosce espressamente il diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali aggiuntivi anche al personale cessato dal servizio su domanda, purché in possesso di due precisi requisiti: il compimento di almeno 55 anni di età e un’anzianità di servizio utile non inferiore a 35 anni. Il sig. TE NT, al momento del collocamento in quiescenza, risultava in possesso di entrambe tali condizioni, motivo per cui – a giudizio del ricorrente – rientrava pienamente nell’ambito di applicazione della norma.
Nonostante ciò, l’INPS ha rigettato l’istanza di rideterminazione del trattamento pensionistico, sostenendo che il beneficio in questione potesse essere riconosciuto solo in favore dei soggetti già destinatari di una pronuncia giudiziale favorevole. Tale interpretazione, secondo il ricorrente, è da ritenersi manifestamente erronea, poiché introduce un vincolo procedurale del tutto privo di fondamento normativo, e risulta inoltre contraria al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (Consiglio di Stato n. 1231 del 2019), che è fermo nel riconoscere l’automaticità del beneficio in presenza dei presupposti di legge.
Il ricorrente ha inoltre denunciato la violazione del principio di uguaglianza e di parità di trattamento sancito dall’art. 3 della Costituzione. L’atteggiamento assunto dall’INPS, infatti, ha determinato – a suo dire – una palese disparità di trattamento tra soggetti che si trovano in identiche condizioni giuridiche e sostanziali. In particolare, viene stigmatizzata l’ingiustificata discriminazione tra coloro ai quali il beneficio è stato riconosciuto per effetto di sentenze e coloro, come il sig. TE, che pur trovandosi nelle stesse condizioni, vedono negato tale diritto per mere ragioni formali, non contemplate né giustificate dalla legge.
Alla luce delle suddette argomentazioni, il ricorrente ha ritenuto di avere pieno diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico mediante l’attribuzione dei sei scatti stipendiali, con il riconoscimento delle somme maturate a tale titolo
2 – L’INPS si è costituito in giudizio in data 9 maggio 2023 e, con memoria depositata l’8 aprile 2025, ha svolto le proprie difese con cui ha resistito al ricorso ex adverso proposto.
In primo luogo, l’Istituto ha sostenuto che la liquidazione del trattamento pensionistico è avvenuta correttamente sulla base dei dati forniti dall’amministrazione datrice di lavoro, dai quali non risultava alcun riconoscimento degli scatti aggiuntivi. Ha quindi affermato di non poter attribuire autonomamente benefici economici non formalmente certificati, eccependo altresì la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto eventuali modifiche dipenderebbero da una specifica attestazione del Ministero della Giustizia, unico ente competente a riconoscerne la spettanza.
Un ulteriore profilo difensivo ha riguardato l’asserita decadenza del diritto, in relazione al termine previsto dall’art. 6-bis, comma 2, che impone la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza entro il 30 giugno dell’anno in cui maturano i requisiti anagrafico-contributivi. Secondo l’INPS, tale termine avrebbe natura perentoria e non meramente ordinatoria, e il ricorrente non avrebbe fornito prova della tempestiva presentazione dell’istanza.
L’INPS ha poi sollevato l’eccezione di prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 1032/1973. Secondo l’Istituto, il diritto a richiedere l’applicazione dei sei scatti stipendiali, con conseguente riliquidazione del TFS, si sarebbe prescritto in quanto non esercitato entro cinque anni dalla data di cessazione dal servizio, avvenuta il 7 agosto 2019.
Nel merito, pur non aderendo all’orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento del beneficio anche in caso di cessazione a domanda, l’INPS ha dichiarato di aver avviato accertamenti in merito alle richieste del ricorrente. Tuttavia, la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2023 ha espresso parere contrario all’estensione del beneficio in assenza di specifica copertura normativa e finanziaria, ribadendo che l’erogazione dei sei scatti può avvenire solo nei limiti espressamente previsti dalla legge, con conseguente infondatezza anche nel merito della richiesta formulata dal ricorrente.
3 – Con memoria depositata il 28 aprile 2025, la parte ricorrente ha replicato alle difese dell’INPS.
Ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, ritenendola priva di fondamento alla luce del vigente assetto normativo. In particolare, ha richiamato la circolare INPS n. 26/2019, che ha introdotto – anche per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico – la nuova procedura di liquidazione sulla base del conto assicurativo dell’interessato, superando l’utilizzo del modello PA04. Tale innovazione, entrata in vigore il 1° aprile 2019, precede la cessazione dal servizio del ricorrente, avvenuta il 7 agosto 2019, rendendo non più necessaria la certificazione dell’Amministrazione di appartenenza ai fini dell’erogazione del beneficio.
Quanto all’asserito onere decadenziale, il ricorrente ha ribadito l’insussistenza di un termine perentorio per la presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti. Ha richiamato, sul punto, la giurisprudenza amministrativa e il messaggio INPS n. 2802/2024, secondo cui, per i dipendenti pubblici, non è previsto alcun termine di decadenza per domande relative a prestazioni pensionistiche o istituti accessori.
Ha altresì contestato l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS, precisando che il termine quinquennale risulta validamente interrotto da atti tempestivi: una prima istanza inviata il 18 febbraio 2021 all’INPS di Agrigento, seguita da una diffida a mezzo PEC del 3 novembre 2022. Tali atti, depositati in giudizio, dimostrano la volontà di esercitare il diritto e impediscono il maturare della prescrizione.
Il ricorrente ha inoltre sottolineato un passaggio rilevante della stessa memoria difensiva dell’INPS, che, pur ribadendo l’inapplicabilità del beneficio in assenza di copertura normativa, ha ammesso di essersi attivato per valutare la posizione dell’interessato. Tale affermazione, secondo la parte ricorrente, costituisce un’implicita ammissione della fondatezza della pretesa azionata in giudizio, che non può essere sacrificata per ragioni meramente finanziarie, pena la lesione di diritti soggettivi tutelati dall’ordinamento.
Infine, è stato richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale, tra cui le sentenze del Consiglio di Stato n. 1231/2019 e n. 8243/2024, oltre a numerose decisioni di primo grado, tutte favorevoli al riconoscimento del beneficio dei sei scatti anche al personale cessato a domanda, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi.
4 – All’udienza pubblica del 20 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa sua discussione.
5 – Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
6 – Tra le eccezioni preliminari sollevate dall’INPS, va anzitutto esaminata quella relativa al presunto difetto di legittimazione passiva dell’Istituto. Secondo la tesi difensiva dell’amministrazione resistente, l’eventuale riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali, con conseguente riliquidazione del trattamento di fine servizio (TFS), non potrebbe prescindere da un’attestazione formale da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro, ritenuta l’unico soggetto titolato a certificare l’avvenuta attribuzione del beneficio in questione.
Tale impostazione non può essere condivisa.
Deve infatti essere considerato che, a seguito dell’adozione della circolare INPS n. 26 del 13 febbraio 2019, sono state introdotte nuove modalità operative in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici e di fine servizio per il personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, inclusi gli operatori della Polizia Penitenziaria. A decorrere dal 1° aprile 2019 – data di entrata in applicazione delle nuove istruzioni operative – è stato progressivamente superato il sistema basato sulla trasmissione del modello PA04 da parte dell’Amministrazione di appartenenza, con conseguente passaggio a un sistema centrato sulla gestione diretta delle posizioni assicurative da parte dell’INPS, mediante l’utilizzo delle banche dati Uniemens – IS . Ciò implica che, nel nuovo assetto organizzativo e procedurale delineato dalla prassi interna dell’Istituto, la valutazione dei presupposti giuridici e contributivi ai fini della liquidazione delle prestazioni previdenziali – ivi compreso il trattamento di fine servizio – spetta in via esclusiva all’INPS, il quale opera sulla base delle risultanze registrate nella propria banca dati, senza necessità di ulteriore validazione o integrazione da parte dell’Amministrazione pubblica presso la quale il dipendente ha prestato servizio.
Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente sia stato collocato in quiescenza in data 7 agosto 2019, in piena vigenza delle nuove modalità applicative adottate dall’INPS. Pertanto, alla luce dell’assetto procedurale attualmente in uso, l’INPS risulta pienamente legittimato passivamente in relazione alla domanda di attribuzione del beneficio proposta dal ricorrente.
L’eccezione sollevata dall’Istituto deve, pertanto, essere rigettata.
7 – Un’ulteriore eccezione sollevata dall’Istituto resistente concerne la presunta decadenza dal diritto all’attribuzione dei sei scatti stipendiali, in conseguenza del mancato rispetto del termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del D.L. n. 387/1987, convertito nella L. n. 472/1987. Secondo l’INPS, il beneficio richiesto dal ricorrente sarebbe subordinato alla presentazione della domanda di pensionamento entro il 30 giugno dell’anno in cui siano maturati congiuntamente i requisiti anagrafico (55 anni) e contributivo (35 anni), a pena di decadenza.
L’eccezione non è fondata e va respinta.
La giurisprudenza amministrativa ha ormai da tempo chiarito che il termine del 30 giugno previsto per la presentazione dell’istanza non ha natura perentoria, bensì meramente ordinatoria. In particolare, il Consiglio di Stato, Sez. II, con la sentenza n. 1231/2019, ha affermato che “ il mancato rispetto del termine del 30 giugno non comporta alcuna decadenza, poiché l’unico presupposto sostanziale è costituito dal possesso congiunto, alla data del congedo, dei requisiti anagrafico e contributivo .” Ciò che rileva, dunque, non è la data formale della presentazione della domanda, bensì la circostanza che al momento del collocamento effettivo in quiescenza l’interessato abbia già maturato entrambi i requisiti richiesti dalla legge. Deve pertanto escludersi che il mancato rispetto del termine di legge comporti l’estinzione del diritto.
8 – L’INPS ha inoltre eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto azionato, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 1032/1973, il quale stabilisce un termine quinquennale per la proposizione della domanda di liquidazione dell’indennità di buonuscita.
Anche tale eccezione risulta priva di pregio giuridico.
Nel caso di specie, risulta pacifico che il ricorrente sia stato collocato in quiescenza in data 7 agosto 2019. Tuttavia, come documentato in atti, egli ha presentato una prima istanza volta a ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio, con l’applicazione dei sei scatti stipendiali, già in data 18 febbraio 2021, e ha reiterato tale richiesta con una successiva diffida trasmessa all’INPS in data 3 novembre 2022. Entrambi gli atti, indirizzati all’Istituto e chiaramente finalizzati a far valere il medesimo diritto, assumono valore interruttivo del termine prescrizionale.
Ne consegue che, alla data di proposizione del presente ricorso, avvenuta il 29 marzo 2023, il termine di cinque anni previsto dalla normativa non risulta decorso, con conseguente infondatezza anche di tale eccezione.
9 – Esaurita la trattazione delle eccezioni preliminari, è ora possibile passare all’esame della causa del merito. All’art. 6-bis, commi 1 e 2, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, è previsto quanto segue: “ Al personale della Polizia di Stato [...] e al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio. [...] Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza, a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità. ”
9.1 – Dal tenore della norma emerge chiaramente che, per il personale collocato a riposo su domanda, l’attribuzione dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo della pensione e dell’indennità di buonuscita è subordinata esclusivamente alla sussistenza di due requisiti oggettivi al momento della cessazione dal servizio: il compimento di 55 anni di età e il raggiungimento di 35 anni di servizio utile. Diversamente da quanto sostenuto dall’Istituto resistente, non è invece richiesto alcun ulteriore adempimento, né l’adozione di un provvedimento formale da parte dell’Amministrazione, né l’intervento di una pronuncia giudiziale favorevole.
9.2 – Nella stessa direzione converge lo scopo della disposizione, che è quello di tutelare la posizione economico-previdenziale del personale delle forze dell’ordine che raggiunga determinati standard di carriera e anzianità, anche quando la cessazione avvenga per iniziativa del dipendente. L’obiettivo è equiparare sotto il profilo del trattamento economico terminale chi, pur cessando a domanda, abbia dedicato un congruo periodo di servizio allo Stato. Limitare l’applicazione del beneficio a coloro che siano in possesso di un provvedimento amministrativo o di una pronuncia giudiziale favorevoli equivarrebbe a svuotare la norma della sua finalità, trasformando un diritto riconosciuto ex lege in un vantaggio riservato esclusivamente a chi abbia i mezzi economici o la determinazione per intraprendere un’azione amministrativa o giudiziaria.
9.3 – Inoltre, una simile impostazione risulterebbe lesiva dell’art. 3 della Costituzione, in quanto determinerebbe una disparità di trattamento tra soggetti che si trovano in identiche condizioni giuridiche e sostanziali. In particolare, verrebbero discriminati coloro che, pur in possesso dei requisiti previsti dalla legge, si vedono negare il beneficio in assenza di un provvedimento o di una pronuncia favorevole, a differenza di altri cui il medesimo diritto è riconosciuto solo in virtù dell’intervento dell’amministrazione o del giudice.
9.4 – Sotto il profilo sistematico, va poi posto in dovuta evidenza che l’intero impianto del trattamento di fine servizio, disciplinato dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, si basa sull’attribuzione automatica della prestazione economica secondo criteri oggettivi e predeterminati, applicati direttamente al momento della liquidazione, senza alcun margine di discrezionalità da parte dell’amministrazione. Ne sono prova, all’interno dello stesso meccanismo di calcolo della buonuscita, l’inclusione automatica dei servizi resi con diritto a retribuzione e assoggettati a ritenuta per TFS (art. 2), il riconoscimento come servizio utile delle interruzioni previste dalla legge, come i periodi di aspettativa per infermità o di comando (art. 3, comma 2), nonché il computo integrale dei servizi riscattati (art. 6), anch’esso operante ope legis . Si tratta, in tutti i casi, di elementi che concorrono direttamente alla determinazione dell’ammontare della buonuscita. In tale contesto, anche l’attribuzione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del D.L. 387/1987 si configura come una componente aggiuntiva della base di calcolo, fondata sugli stessi principi di automaticità, oggettività e assenza di atti costitutivi. Introdurre, per tale beneficio, condizioni formali ulteriori – come un’attestazione espressa o una sentenza individuale – significherebbe rompere la coerenza interna del sistema, inserendo un elemento di disarmonia privo di fondamento normativo.
9.5 – Infine, l’argomento richiamato dalla parte resistente, secondo cui l’INPS avrebbe agito su sollecitazione del Ministero dell’Economia, che avrebbe raccomandato una restrizione nell’applicazione del beneficio per ragioni di sostenibilità finanziaria, non assume alcun rilievo giuridico nella presente controversia. Un diritto soggettivo previsto direttamente dalla legge non può, ovviamente, essere compresso o limitato da prassi amministrative o direttive prive di efficacia normativa, neppure se motivate da esigenze contabili o da finalità di contenimento della spesa pubblica.
9.6 – Tali argomenti sono stati condivisi anche dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1231/2019, ha così affermato: “ L’inclusione dei sei scatti aggiuntivi nella base del TFS è connessa al possesso dei requisiti anagrafico e contributivo alla data del congedo, senza che sia richiesto il rispetto di oneri ulteriori di tipo procedurale o formale. La pretesa sussiste ex lege. ” (in senso conforme si veda anche la sentenza di questa Sezione n. 196 del 27 gennaio 2025).
10 – In conclusione, poiché al momento del congedo il sig. TE NT risultava in possesso dei requisiti oggettivi previsti dalla legge, la sua pretesa deve essere accolta. Va quindi accertato e dichiarato il suo diritto, con decorrenza dal 7 agosto 2019, all’attribuzione dei sei scatti stipendiali aggiuntivi ai sensi dell’art. 6-bis del D.L. 387/1987, convertito nella L. 472/1987, con ricalcolo dell’indennità di buonuscita (TFS) e della base pensionabile. L’INPS deve essere conseguentemente condannato a versare la differenza spettante sul TFS e a rideterminare il trattamento pensionistico, entrambi con decorrenza dalla suddetta data, provvedendo al pagamento delle rate arretrate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nel rispetto del divieto di cumulo di cui all’art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994.
11 – Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta limitata alla fase studio e alla fase introduttiva; non si procede alla liquidazione delle fasi istruttoria/trattazione e decisionale, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna l’INPS a provvedere a rideterminazione in favore TE NT del TFS e del e del trattamento pensionistico, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all'art. 6 bis, D.L. n. 387 del 1987, e a corrispondere all’odierno ricorrente il relativo importo (detratte le somme già liquidate e corrisposte sul medesimo trattamento), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
Condanna l’INPS a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Illuminati | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO