Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/05/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
RGL n. 390/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 22/05/2025 nella causa n. 390/2024 RGL, promossa da:
, assistita dagli avv.ti BREZZI CLAUDIA CATERIANA e PICARDI SERENA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Carta Docente
Premesso che:
, docente alle dipendenze del in forza di plurimi Parte_1 Controparte_1 contratti annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, ha lamentato di non avere avuto diritto a fruire con riferimento 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendente precaria, nonostante abbia svolto le medesime mansioni e sia stata sottoposta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato.
La ricorrente ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “− Accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale non di ruolo;
− Accertare e dichiarare che il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge
2015/107 ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale docente non di ruolo, ovvero disapplicare il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 CP_2
1
nella parte in cui esclude i docenti precari dall'insieme del personale docente destinatario della
Carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
− Condannare le Amministrazioni resistenti , C.F. Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., ope legis corrente in 00153 Roma, Viale Trastevere n. P.IVA_1
76; C.F. in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Direttore Generale p.t., con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele n. 70; nonché
[...]
C.F. in Controparte_4 P.IVA_3 persona del Dirigente p.t., corrente per la sede in alla Via Gentilini n. 3 all'attribuzione CP_4 al ricorrente sig.ra (C.F. ) ut supra rappresentata, difesa e Parte_1 C.F._1 domiciliata, della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa e dunque per complessivi € 1.500,00;
− Con vittoria di spese, diritti e onorari maggiorati di rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA di legge se dovuti, da liquidarsi ai difensori antistatari.”.
Il , nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del Controparte_1 pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non si è costituito in giudizio, restando contumace.
All'udienza, il difensore della parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande ed è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2 RGL n. 390/2024
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Nel caso di specie è documentato che la ricorrente sia stata destinataria nell'a.s. 2020/2021 di plurimi contratti di supplenza breve e saltuaria, ma sempre per la sostituzione della medesima docente di ruolo, e quindi andando a coprire sempre il medesimo posto, in via continuativa, così di fatto contribuendo alla didattica annua al pari di altro docente supplente assunto fino al termine delle attività didattiche;
nell'a.s. 2021/2022 è stata destinataria di un contratto di supplenza annuale e nell'a.s. 2022/2023 di un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (v. contratti prodotti).
L'istante, inoltre, ha documentato di essere anche attualmente inserita nelle GPS 2024-2026 (dep.
14.4.2025).
Deve, quindi, esserle riconosciuto il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione resistente all'attribuzione della Carta Elettronica, c.d. “Carta docente”, per gli anni scolastici per cui è stata proposta domanda, anche se complessivamente superiori a due.
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Va infatti rilevato che la S.C., nella sentenza citata, laddove al paragrafo 17.2 ha detto che “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”, ha escluso che si possa verificare una “discriminazione alla rovescia” rispetto alla situazione dei docenti assunti a tempo indeterminato percettori della “Carta docente” mediante il riconoscimento ai docenti assunti a termine come le ricorrenti della possibilità di cumulare una somma non superiore ad € 1.000,00, corrispondente a due annualità..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande, dell'attività processuale svolta e della serialità della controversia, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti alla parte Controparte_1 ricorrente per l'importo di € 1.500,00;
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Brezzi Claudia Caterina e
Picardi Serena.
Alessandria, il 22.5.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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