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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/11/2024, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2267/2024, promossa con ricorso depositato in data 18/07/2024 da Pt_1
, entrambi con avv. GIORGIA PERSOGLIA;
[...] Parte_2
- i quali in data 26.09.2009 contraevano matrimonio civile in Muggia, optando per il regime di separazione dei beni;
- dall'unione coniugale il giorno 4.03.2012 nasceva in Trieste la minore;
Persona_1
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_
2) disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori della minore , con collocamento prevalente presso la madre;
Per_
3) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore , compatibilmente alle esigenze scolastiche e ricreative della stessa, secondo le seguenti modalità: a) a settimane alternate, dal lunedì al venerdì, quando il padre preleverà la minore da scuola, per riaccompagnarla presso l'abitazione della madre prima di cena, ovverosia alle ore 19:00; b) a weekend alternati, allorquando la minore starà con il padre dalle ore 14:00 del sabato, quando la preleverà dalla madre, sino alle ore 19:00 della domenica, ove ivi la riaccompagnerà; c) due settimane, anche non consecutive, d'estate, da concordare entro e non oltre il 31.05 di
pagina 1 di 3 ogni anno;
d) ponti e festività rituali alternate di anno in anno (a titolo d'esempio, Pasqua con un genitore,
Lunedì dell'Angelo con l'altro, Vigilia con l'uno, Natale con l'altro, e viceversa l'anno successivo). Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori;
4) disporre che il padre versi, a titolo di contributo al mantenimento della minore, un assegno pari ad € 200,00 mensili, rivalutabili ISTAT, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Oltre al 50% delle spese straordinarie, così come regolate dal Protocollo locale;
5) disporre che l'Assegno Unico Universale venga percepito nella misura del 100% dalla madre in ragione del collocamento della minore;
6) il signor si obbliga alla corresponsione, nei confronti della signora dell'importo di € 1.040,00 Pt_2 Pt_1 entro e non oltre il 31.12.2024, dovuti alla stessa a titolo di contribuzione del canone di locazione dell'anno
2023 relativo all'alloggio ATER, sito in Trieste, via Cesare dell'acqua n. 14;
7) nulla a titolo di contributo al mantenimento per i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
8) entrambi i genitori rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono
l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
pagina 2 di 3 3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Muggia, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al 30 parte II serie C anno 2009).
Così deciso in Trieste, il 31/10/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2267/2024, promossa con ricorso depositato in data 18/07/2024 da Pt_1
, entrambi con avv. GIORGIA PERSOGLIA;
[...] Parte_2
- i quali in data 26.09.2009 contraevano matrimonio civile in Muggia, optando per il regime di separazione dei beni;
- dall'unione coniugale il giorno 4.03.2012 nasceva in Trieste la minore;
Persona_1
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_
2) disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori della minore , con collocamento prevalente presso la madre;
Per_
3) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore , compatibilmente alle esigenze scolastiche e ricreative della stessa, secondo le seguenti modalità: a) a settimane alternate, dal lunedì al venerdì, quando il padre preleverà la minore da scuola, per riaccompagnarla presso l'abitazione della madre prima di cena, ovverosia alle ore 19:00; b) a weekend alternati, allorquando la minore starà con il padre dalle ore 14:00 del sabato, quando la preleverà dalla madre, sino alle ore 19:00 della domenica, ove ivi la riaccompagnerà; c) due settimane, anche non consecutive, d'estate, da concordare entro e non oltre il 31.05 di
pagina 1 di 3 ogni anno;
d) ponti e festività rituali alternate di anno in anno (a titolo d'esempio, Pasqua con un genitore,
Lunedì dell'Angelo con l'altro, Vigilia con l'uno, Natale con l'altro, e viceversa l'anno successivo). Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori;
4) disporre che il padre versi, a titolo di contributo al mantenimento della minore, un assegno pari ad € 200,00 mensili, rivalutabili ISTAT, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Oltre al 50% delle spese straordinarie, così come regolate dal Protocollo locale;
5) disporre che l'Assegno Unico Universale venga percepito nella misura del 100% dalla madre in ragione del collocamento della minore;
6) il signor si obbliga alla corresponsione, nei confronti della signora dell'importo di € 1.040,00 Pt_2 Pt_1 entro e non oltre il 31.12.2024, dovuti alla stessa a titolo di contribuzione del canone di locazione dell'anno
2023 relativo all'alloggio ATER, sito in Trieste, via Cesare dell'acqua n. 14;
7) nulla a titolo di contributo al mantenimento per i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
8) entrambi i genitori rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono
l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
pagina 2 di 3 3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Muggia, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al 30 parte II serie C anno 2009).
Così deciso in Trieste, il 31/10/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3