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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/03/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14799/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. ES Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14799/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale
(conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALATESTA Parte_1 C.F._1
BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA B. MONTERUMICI 10/B 40133 BOLOGNA presso il difensore avv. MALATESTA BARBARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 CP_1
elettivamente domiciliato in VIA ZANARDI, 31 40131 BOLOGNA presso il difensore
[...] avv. Controparte_1
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale di udienza del 6.3.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 17.07.2004 presso il Comune di Bologna, le parti contraevano matrimonio civile trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bologna, atto n. 1109, parte 1, serie A02, Anno 1974, Ufficio
01 proseguendo la convivenza, intrapresa precedentemente, presso l'abitazione di proprietà esclusiva della attrice, sita a Bologna (BO), in via Pasubio, n. 112, interno 16; da tale unione nasceva, a Bologna, in data 24.12.2004, la figlia attualmente maggiorenne ma non economicamente Persona_1
autosufficiente.
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, all'udienza del 6.3.2025 le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione. Esse risultano conformi a legge e, per quanto occorrer possa, all'interesse della figlia e vanno quindi integralmente recepite anche relativamente alla compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pronunzia la separazione personale fra i coniugi: nato/a il 17/04/1974 a BOLOGNA (BO) Parte_1
e nato/a il 06/08/1970 a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG), Controparte_1
unitisi in matrimonio in data 17.07.2004 presso il Comune di Bologna, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bologna, al n. 1109, parte 1, serie A02, Anno 1974, Ufficio 01; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni: la figlia ES, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, rimane collocata prevalentemente in Via Pasubio 112 – Bologna, presso l'abitazione della madre;
la frequentazione padre-figlia sarà libera, secondo accordi presi autonomamente fra il padre e la figlia previo avviso alla madre;
pagina 2 di 3 contributo al mantenimento ordinario della figlia a carico del padre di euro 250 mensili con rivalutazione istat (rivalutazione decorrente dal 10.3.2024), da versare entro il 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla madre;
spese straordinarie da dividere al 50% fra i genitori e definite secondo il Protocollo del Tribunale di
Bologna; assegno unico: continua a percepirlo integralmente la madre;
il padre verserà alla madre la somma di euro 1.000 in 5 rate da euro 200 senza interessi, a partire dal 20 aprile 2025 a tacitazione di ogni altra pretesa economica precedentemente avanzata e fino ad oggi maturata, ivi compresa la mensilità di mantenimento ordinario della figlia di agosto 2024;
l'Avv. si dichiara disponibile a consentire alla previo accordo su data e orario, di CP_1 Pt_1
ritirare i quadri appartenenti alla famiglia della che si trovano presso lo studio legale in Via Pt_1
Zanardi 31 dell'Avv. CP_1
le parti rinunciano a ogni altra domanda;
si dà atto che l'Avv. si è già trasferito in Via Zanardi 31 dal maggio 2024; CP_1
spese legali compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio dell'11.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. ES Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. ES Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14799/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale
(conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALATESTA Parte_1 C.F._1
BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA B. MONTERUMICI 10/B 40133 BOLOGNA presso il difensore avv. MALATESTA BARBARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 CP_1
elettivamente domiciliato in VIA ZANARDI, 31 40131 BOLOGNA presso il difensore
[...] avv. Controparte_1
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale di udienza del 6.3.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 17.07.2004 presso il Comune di Bologna, le parti contraevano matrimonio civile trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bologna, atto n. 1109, parte 1, serie A02, Anno 1974, Ufficio
01 proseguendo la convivenza, intrapresa precedentemente, presso l'abitazione di proprietà esclusiva della attrice, sita a Bologna (BO), in via Pasubio, n. 112, interno 16; da tale unione nasceva, a Bologna, in data 24.12.2004, la figlia attualmente maggiorenne ma non economicamente Persona_1
autosufficiente.
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, all'udienza del 6.3.2025 le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione. Esse risultano conformi a legge e, per quanto occorrer possa, all'interesse della figlia e vanno quindi integralmente recepite anche relativamente alla compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pronunzia la separazione personale fra i coniugi: nato/a il 17/04/1974 a BOLOGNA (BO) Parte_1
e nato/a il 06/08/1970 a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG), Controparte_1
unitisi in matrimonio in data 17.07.2004 presso il Comune di Bologna, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bologna, al n. 1109, parte 1, serie A02, Anno 1974, Ufficio 01; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni: la figlia ES, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, rimane collocata prevalentemente in Via Pasubio 112 – Bologna, presso l'abitazione della madre;
la frequentazione padre-figlia sarà libera, secondo accordi presi autonomamente fra il padre e la figlia previo avviso alla madre;
pagina 2 di 3 contributo al mantenimento ordinario della figlia a carico del padre di euro 250 mensili con rivalutazione istat (rivalutazione decorrente dal 10.3.2024), da versare entro il 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla madre;
spese straordinarie da dividere al 50% fra i genitori e definite secondo il Protocollo del Tribunale di
Bologna; assegno unico: continua a percepirlo integralmente la madre;
il padre verserà alla madre la somma di euro 1.000 in 5 rate da euro 200 senza interessi, a partire dal 20 aprile 2025 a tacitazione di ogni altra pretesa economica precedentemente avanzata e fino ad oggi maturata, ivi compresa la mensilità di mantenimento ordinario della figlia di agosto 2024;
l'Avv. si dichiara disponibile a consentire alla previo accordo su data e orario, di CP_1 Pt_1
ritirare i quadri appartenenti alla famiglia della che si trovano presso lo studio legale in Via Pt_1
Zanardi 31 dell'Avv. CP_1
le parti rinunciano a ogni altra domanda;
si dà atto che l'Avv. si è già trasferito in Via Zanardi 31 dal maggio 2024; CP_1
spese legali compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio dell'11.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. ES Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3