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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 01/09/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 869/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 869/2023, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
PLEBANI
attore nei confronti di:
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
convenuta contumace
Conclusioni dell'attore: come da note scritte depositate telematicamente in data
30/1/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il minore – Parte_1
rappresentato dalla curatrice speciale nominata dal Tribunale per i Minorenni di pagina 1 di 14 ES – ha chiesto la condanna di al pagamento di un'indennità Controparte_1
per l'occupazione sine titulo dell'immobile sito in SE (Bg), via Verdi n. 3, oltre che al rimborso delle fatture dallo stesso pagate per i consumi di riscaldamento, elettricità e telefonia inerenti a tale immobile e al risarcimento dei danni per gli abusi edilizi posti in essere dalla convenuta nell'immobile (di seguito anche solo l'“Immobile di SE”), nonché al rimborso delle spese condominiali di competenza della predetta convenuta e alla metà dell'IMU versata dall'attore in relazione a un appartamento e a un box siti in Foppolo (Bg), via Ronchi n. 65 e sn – rispettivamente nel Condominio “Residence Sant'Ambroeus” e nel
Condominio “Autorimesse Piazzale Alberghi in Foppolo” (di seguito congiuntamente anche solo gli “Immobili di Foppolo”) in comproprietà con la convenuta.
In sintesi e per quel che qui rileva, l'attore ha allegato:
di essere figlio della convenuta e del sig. non coniugati e la Persona_1
cui relazione si era da tempo esaurita al momento dell'improvviso decesso del predetto padre dell'attore, avvenuto in data 22/2/2018;
di avere sempre vissuto con il padre nell'Immobile di SE, di proprietà di quest'ultimo;
di essere divenuto proprietario esclusivo di tutti i beni del padre (in qualità di suo erede universale e a seguito dell'accettazione beneficiata avvenuta in data 14/6/2018: v. docc. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 att.), consistenti in un cospicuo patrimonio in cui risulta incluso l'Immobile di SE;
che, a seguito del decesso del sig. come innanzi indicato, la Persona_1
convenuta si è trasferita a vivere nell'Immobile di SE, ivi collocando la propria residenza a decorrere dall'11/9/2019 (v. doc. 7 bis att.);
che, a seguito dell'apertura di un procedimento de potestate a carico della convenuta, il Tribunale per i Minorenni di ES ha disposto dapprima il pagina 2 di 14 collocamento e successivamente l'affido dell'attore al fratello
[...]
a causa di comportamenti gravemente pregiudizievoli posti in Per_2
essere dalla convenuta ai danni dell'attore (v. docc. 14, 15, 17 e 18 att.);
che in particolare, con decreto del 31/3/2021 emesso dell'ambito del succitato procedimento, il Tribunale per i Minorenni di ES ha rimosso la convenuta dall'amministrazione del patrimonio del figlio minore – odierno attore – e ha disposto che la madre fosse privata del diritto di usufrutto legale sui beni del figlio, nominando una curatrice speciale del patrimonio dell'attore (v. doc. 16 att.);
che, non avendo la convenuta spontaneamente ottemperato alla richiesta di restituzione dell'Immobile di SE dalla stessa illegittimamente occupato
(v. docc. 25 e 26 att.) e stante l'esito negativo del procedimento di mediazione instaurato tra le parti (v. docc. 27 e 28 att.), l'attore ha incardinato un procedimento cautelare all'esito del quale con ordinanza del
13/12/2022 – non reclamata – l'adito Tribunale di Bergamo ha ordinato all'odierna convenuta di rilasciare l'Immobile di SE a favore dell'attore entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento (v. doc. 32 att.).
La convenuta è rimasta contumace.
La causa è stata istruita mediante l'audizione di un testimone e l'espletamento di una c.t.u..
L'attore, medio tempore divenuto maggiorenne, si è costituito per la prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 302 c.p.c. e ha precisato le proprie conclusioni per l'udienza del 6/2/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 26/2/2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
*** *** ***
pagina 3 di 14 1. Le domande attoree risultano fondate e, come tali meritano accoglimento con le precisazioni di seguito esposte.
2. L'attore ha chiesto in primis la condanna della convenuta al pagamento di un'indennità per l'occupazione senza titolo dell'Immobile di SE.
2.1 Nel caso di specie l'attore ha allegato e provato di essere proprietario esclusivo dell'Immobile di SE, in particolare versando in atti (i) l'atto di compravendita dell'Immobile da parte del proprio padre (v. doc. Persona_1
33 att.), (ii) la propria accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità paterna in data 14/6/2018, unitamente ai verbali di inventario (v. docc. 8, 9, 10, 11, 12 e
13 att.), (iii) il contratto di mutuo stipulato dal proprio padre per l'acquisto di tale
Immobile (v. doc. 21 att.) e la contabile dell'estinzione di detto mutuo effettuata dalla curatrice speciale del suo patrimonio (v. doc. 22 att.).
Ciò posto, l'attore ha altresì prodotto il provvedimento con cui sua madre, odierna convenuta, in data 31/3/2021 è stata privata del diritto di usufrutto legale sui beni del figlio (v. doc. 16 att.).
Dal canto suo la convenuta, rimanendo contumace, non ha dimostrato la sussistenza di alcun titolo giuridico idoneo a rendere legittima l'occupazione dell'Immobile di SE, protrattasi sino al 28/3/2023 (data in cui l'attore ha riottenuto la disponibilità dell'Immobile: v. doc. 55 att. allegato alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c.).
La prospettazione attorea circa la permanenza della convenuta presso l'Immobile di SE trova riscontro nei convergenti riscontri probatori di seguito indicati:
risultanze anagrafiche dalle quali emerge che la convenuta ha trasferito la propria residenza presso l'Immobile di SE dall'11/9/2019 (v. doc. 7 bis att.);
pagina 4 di 14 esecuzione della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio alla convenuta presso l'Immobile di SE (v. documentazione allegata al deposito telematico di parte attrice del 13/3/2023);
accertamento compiuto nel procedimento cautelare ante causam avente R.G. n.
4527/2022, svoltosi innanzi all'intestato Tribunale e conclusosi – come indicato in premessa – con ordinanza del 13/12/2022, non reclamata, con la quale è stato ordinato all'odierna convenuta di rilasciare l'Immobile di
SE a favore dell'attore entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento (v. doc. 32 att.);
emergenze dei provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni di ES
(v. docc. 14, 15, 16 e 18 att.).
Alla luce di quanto precede, l'istruttoria del presente giudizio consente di ritenere accertata l'occupazione illegittima dell'Immobile di SE da parte della convenuta – poiché avvenuta sine titulo e invito domino (quindi non iure e contra ius) – dall'1/4/2021 (cioè, come indicato dall'attore, dal provvedimento del Tribunale per i Minorenni di ES del 31/3/2021 che ha privato la madre dell'usufrutto legale sui beni del figlio: v. pag. 12 atto di citazione e doc. 16 att.) e sino alla data del rilascio (ossia il 28/3/2023).
2.2 Come chiarito dal recente arresto di Cass. S.U. n. 33645/2022, “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto”. Ne consegue che, affinché la lesione del diritto dominicale sia risarcibile, “il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta”.
Calando i suesposti principi nel caso che occupa, si osserva che l'attore ha specificamente allegato di avere sempre abitato nell'Immobile di SE con il padre prima della morte dello stesso.
pagina 5 di 14 Quanto alla concreta possibilità di godimento diretto andata persa, risulta altresì documentalmente provato come l'allontanamento dell'attore dall'Immobile di
SE e la collocazione del medesimo presso il fratello sia avvenuta proprio a causa della condotta pregiudizievole posta in essere nei suoi confronti dalla madre convenuta, trasferitasi a vivere presso tale Immobile, così come acclarato dal Tribunale per i Minorenni di ES: e ciò risulta inequivocabilmente dal compendio probatorio versato in atti, già innanzi richiamato (v., in particolare, docc. 14, 15, 16, 17 e 18 att.).
Inoltre, l'attore ha costantemente manifestato la propria volontà di fare ritorno
(con il fratello) nell'Immobile di SE, anche al precipuo fine di ritrovare i propri effetti personali (v. relazione dei Servizi Sociali, relazione della psicologa dott.ssa e verbale di audizione dell'attore avanti al Tribunale per i Persona_3
minorenni di ES rispettivamente sub docc. 38, 39 e 40 att.), quale condizione essenziale per “perseguire e raggiungere il proprio benessere, già fortemente inciso dalla morte improvvisa del padre e dal rapporto con la madre che, ad oggi, si è rivelato difficile e foriero di inquietudine e dolore”, come già condivisibilmente osservato da questo Tribunale nell'ambito del succiato procedimento cautelare svoltosi tra le parti (v. ordinanza sub doc. 32 att.).
Pertanto, anche valorizzando un ragionamento presuntivo nei termini puntualizzati ancora da Cass. S.U. n. 33645/2022 cit. e potendo il danno essere parametrato equitativamente al valore locatizio dell'Immobile sempre alla stregua dell'insegnamento di Cass. S.U. n. 33645/2022, si osserva che il nominato c.t.u.
Ing. nella propria relazione definitiva depositata telematicamente Persona_4
in data 23/7/2024, ha quantificato tale valore nella somma complessiva di €
63.936,00 per il periodo oggetto della domanda attorea relativo all'occupazione senza titolo dell'Immobile di SE da parte della convenuta dall'1/4/2021 al pagina 6 di 14 28/3/2023 (correttamente rapportato a un canone di locazione mensile pari a €
2.664,00 e annuale pari a € 31.968,00: v. pag. 20 relazione c.t.u.).
Dalle suesposte valutazioni compiute dal nominato c.t.u. non vi è motivo di discostarsi, in quanto immuni da vizi logici, fondate su pertinenti quotazioni ed esaustivamente motivate (con particolare riferimento a tutti i parametri considerati in relazione al pregio, alle caratteristiche, all'estensione e all'ubicazione dell'Immobile in oggetto: v. pagg. 17, 18 e 19 relazione c.t.u.).
In conclusione, la convenuta deve essere condannata a corrispondere a favore dell'attore al somma complessiva di € 63.936,00 a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo dell'Immobile di SE.
Giova sul punto evidenziare che, sebbene nella memoria ex art. 183, VI comma,
n. 1 c.p.c. l'attore abbia quantificato tale posta risarcitoria in misura inferiore, la condanna relativa al maggiore importo innanzi indicato – come quantificato dal c.t.u. e richiesto dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni – non comporta una pronuncia ultra petita.
Infatti, la domanda attorea – sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio – contiene l'espressa riserva circa “la misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa”. Come chiarito dalla Suprema Corte, “l'espressione con cui si chiede la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica 'o di quella maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria', non può automaticamente considerarsi una formula di stile, ma deve essere interpretata tenendo conto delle specifiche caratteristiche della domanda e delle incertezze che impediscono una esatta quantificazione della stessa (v. Cass. n. 20707 del
2018; n. 4828 del 2006; v. anche Cass. n. 10984 del 2021 relativa alla determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato)” (così, ex multis, Cass. n. 33366/2021).
Nel caso di specie la clausola di salvaguardia inserita nelle conclusioni attoree non può reputarsi una formula di stile, attesa la natura equitativa della liquidazione del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo (di pagina 7 di 14 cui la stessa giurisprudenza di legittimità ha dato atto: v. Cass. S.U. n.
33645/2022 cit.), nonché la necessità di accertare il valore locatizio dell'immobile oggetto di causa a mezzo di c.t.u..
Sulla somma anzidetta spettano altresì all'attore gli interessi c.d. compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto (potendosi infatti ragionevolmente presumere che, ove lo stesso avesse avuto la tempestiva disponibilità della somma a lui spettante, l'avrebbe impiegata in modo fruttifero) che, seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata.
Così, tenuto conto di questo criterio, – previa devalutazione all'aprile del 2021 della somma espressa in moneta attuale – vanno aggiunti sulla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data della presente sentenza.
Dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma così liquidata complessivamente.
3. La convenuta deve essere altresì condannata al pagamento a favore dell'attore delle spese documentate relative alle utenze dell'Immobile di SE, con le seguenti precisazioni:
- a titolo di ripetizione per il periodo intercorso dal momento della collocazione dell'attore presso il fratello (vale da dire dall'agosto del 2020, così come richiesto: v. pag. 15 atto di citazione e doc. 14 att.) e sino alla decadenza della convenuta dal diritto di usufrutto legale sui beni del figlio
(dunque il 31/3/2021: v. doc. 16 att.), ai sensi del combinato disposto degli artt. 324 e 1004 c.c., in quanto in tale arco temporale la convenuta pagina 8 di 14 risulta essere stata l'esclusiva fruitrice delle forniture domiciliate sul conto corrente dell'attore (e già del di lui padre);
- a titolo di danno emergente per il periodo della sua successiva occupazione sine titulo dell'Immobile di SE, e ciò per le medesime ragioni già esposte al § 2.1 che precede (da intendersi qui integralmente richiamate).
Tali spese risultano documentate per € 9.239,28 per consumi di elettricità e riscaldamento (importo derivante dalla comparazione delle fatture sub docc. 44,
56, 57 e 57 att. e degli addebiti risultanti dagli estratti conto sub doc. 45 att.).
In assenza di ulteriori riscontri probatori, invece, non si ritiene che vi siano sufficienti elementi per postulare che gli addebiti per telefonia risultanti dagli estratti conto sub doc. 45 siano inequivocabilmente riferibili all'utenza dell'Immobile di SE utilizzata dalla convenuta nel periodo della sua occupazione.
Anche sulla somma anzidetta spettano all'attore gli interessi poiché espressamente richiesti, da calcolarsi (i) al tasso legale dalla data dei singoli esborsi sulle poste restitutorie dall'agosto del 2020 al 31/3/2021 e (ii) secondo le modalità indicate al § 2.2 che precede (c.d. interessi compensativi) sulle poste risarcitorie, ossia con rivalutazione annuale dalla data dei singoli esborsi successivi al 31/3/2021.
4. Deve essere parimenti accolta la domanda attorea di condanna della convenuta al risarcimento di oneri e spese generati dagli abusi edilizi dalla stessa posti in essere nell'Immobile di SE, da sostenere per l'eliminazione e/o la sanatoria di detti abusi.
4.1 Quanto alla verifica dell'effettiva sussistenza di tali abusi edilizi demandato all'accertamento peritale espletato, devesi rilevare quanto segue.
pagina 9 di 14 Il nominato c.t.u. ha confermato le allegazioni e deduzioni attoree sul punto (v. pag. 17 atto di citazione), sottolineando – all'esito di un sopralluogo eseguito presso l'Immobile di SE, anche a mezzo di apposito corredo fotografico, e per quanto di rilievo ai fini della decisione – la presenza delle seguenti difformità edilizie:
A. camera che dà sul corsello che porta all'interrato, in un locale destinato ad autorimessa come risultante dalle schede catastali (v. pagg. 20-21 relazione c.t.u.);
B. locale taverna con cucina e camino al piano interrato, in un locale la cui superficie è censita catastalmente con destinazione d'uso cantina (v. pagg.
22-23 relazione c.t.u.);
C. realizzazione al piano interrato di una parete interna con porta al fine di creare un disimpegno per l'accesso al locale con destinazione d'uso cantina, oltre che di tavolati interni per creare un box doccia e un muretto di arredo nel locale lavanderia (v. pagg. 24-25 relazione c.t.u.).
Inoltre, il fatto che tutte le anzidette opere abusive al piano interrato dell'Immobile di SE siano state realizzate dalla convenuta è stato confermato dal testimone geom. (il quale in sede di escussione Testimone_1
ha indicato che la convenuta, presente al momento del sopralluogo dallo stesso eseguito in data 27/6/2022 presso l'Immobile, ha confermato che tutte le modifiche descritte ai punti nn. 1, 2 e 3 di pagg.
4-5 della perizia sub doc. 47 att. – corrispondenti a quelle indicate ai superiori punti A, B e C – sono state da lei apportate: cfr. verbale di udienza del 24/1/2024).
4.2 Risultando così acclarata la presenza degli abusi edilizi lamentati da parte attrice e la responsabilità della convenuta per il compimento degli stessi, il c.t.u. ha altresì stimato i costi per le opere rimediali e/o di sanatoria di tali vizi dell'Immobile di SE.
pagina 10 di 14 In particolare, il c.t.u. ha indicato:
A. che la realizzazione di una camera al piano interrato non risulta sanabile e che il costo stimato per le opere di rimessione in pristino dello stato originario ammonta a € 9.262,15 (v. pagg. 31 e 34 relazione c.t.u., oltre al computo allegato);
B. che, del pari, non è sanabile la realizzazione di un locale taverna con cucina e camino al piano interrato e che il costo stimato per le opere di rimessione in pristino dello stato originario ammonta a € 3.111,01 (v. pagg.
31, 34 e 35 relazione c.t.u., oltre al computo allegato);
C. che, di contro, sussistono i presupposti per un accertamento della conformità della porta d'ingresso e dei tavolati interni sempre realizzati al piano interrato e, conseguentemente, in relazione a tali opere il costo dell'intervento consiste unicamente nella richiesta di sanatoria, non essendovi lavori da realizzare (v. pagg. 31, 32 e 35 relazione c.t.u.).
Ancora, il c.t.u. ha specificato che i costi aggiuntivi a quelli indicati ai punti A e B che precedono (già corretti dal c.t.u. sulla base delle osservazioni della difesa attorea, ovvero con esclusione di quelli relativi alle difformità concernenti l'altezza e le tamponature del locale sgombero, nonché la casetta in legno presente nel giardino, opere non eseguite dalla convenuta: v. pag. 17 atto di citazione e pag. 39 relazione c.t.u.) sono i seguenti:
- € 150,00 per la richiesta della sanatoria, inclusi i diritti di segreteria, da pagarsi una tantum (v. pagg. 36 e 39 relazione c.t.u.);
- € 1.000,00 quale nuovo costo stimato per oneri per la sicurezza (v. pag. 39 relazione c.t.u.);
- € 2.788,60 quale costo aggiornato per competenze professionali
(espletazione pratiche edilizie, direzione lavori, progettazione esecutiva ed pagina 11 di 14 esecuzione dei lavori, nuovo accatastamento/variazione catastale: v. pag.
39 relazione c.t.u. e allegato Nuova determinazione corrispettivi professionali).
Anche tali conclusioni raggiunte dal c.t.u., dunque, devono essere qui condivise in quanto debitamente argomentate e puntualmente emendate recependo le osservazioni della difesa attorea.
Di talché, sulla scorta della superiore disamina, la convenuta deve essere condannata al pagamento a favore dell'attore della somma complessiva di €
16.311,76 (pari a € 9.262,15 + € 3.111,01 + € 150,00 + € 1.000,00 + € 2.788,60).
Trattandosi di posta risarcitoria, anche su tale somma spettano all'attore gli interessi c.d. compensativi, da calcolarsi come indicato al § 2.2 che precede.
5. Da ultimo, l'attore ha diritto – a titolo di regresso ex art. 1299 c.c. – alla ripetizione delle spese condominiali dallo stesso sostenute e dell'IMU versata in relazione agli Immobili di Foppolo, dei quali la convenuta risulta comproprietaria al 50% (v. doc. 48 att.).
L'attore ha documentato:
1) il versamento di € 10.930,29 per l'appartamento (pari a € 3.635,20 + €
1.058,78 + € 988,66 + € 2.911,89 + € 2.335,76: v. docc. 19, 22, 50, 51, 59,
60, 61 e 62 att.);
2) il versamento di € 948,03 per il box (v. docc. 19 e 22 att.);
3) il versamento di € 1.016,00 a titolo di Imposta Municipale Unica (v. doc.
52 att.).
Sicché, avendo l'attore diritto alla restituzione della metà del quantum pagato, la convenuta deve essere condannata a corrispondere all'attore anche l'ulteriore somma di € 6.447,16 (ovvero € 5.465,15 + € 474,01 + € 508,00), oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda giudiziale
(10/2/2023, data della notificazione dell'atto di citazione) al saldo.
pagina 12 di 14 6. Le spese seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), applicabili in relazione al valore della condanna.
Anche le spese di c.t.u., come già liquidate con decreto del 31/10/2024, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta (v. fatture allegate alla comparsa conclusionale dell'attore).
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
condanna la convenuta al pagamento a favore dell'attore delle seguenti somme, tutte oltre interessi come indicati in motivazione:
o € 63.936,00 a titolo di indennità per occupazione sine titulo dell'immobile di SE, via Verdi n. 3;
o € 9.239,28 per il rimborso delle utenze relative a tale immobile;
o € 16.311,76 a titolo di risarcimento del danno per gli abusi edilizi posti in essere su tale immobile;
condanna altresì la convenuta al pagamento a favore dell'attore della somma di € 6.447,16 a titolo di rimborso della quota di sua spettanza delle spese condominiali e dell'IMU relative all'appartamento e al box siti in Foppolo
(Bg), rispettivamente nel Condominio “Residence Sant'Ambroeus” e nel
Condominio “Autorimesse Piazzale Alberghi in Foppolo, di cui è comproprietaria, oltre interessi come indicati in motivazione;
pagina 13 di 14 condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in €
14.103,00 per compensi e in € 786,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario del 15% ex art. 2 del D.M. n. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
condanna infine la convenuta al rimborso a favore dell'attore delle spese di c.t.u., pari a € 3.410,50 oneri accessori inclusi.
Bergamo, 1 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 869/2023, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
PLEBANI
attore nei confronti di:
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
convenuta contumace
Conclusioni dell'attore: come da note scritte depositate telematicamente in data
30/1/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il minore – Parte_1
rappresentato dalla curatrice speciale nominata dal Tribunale per i Minorenni di pagina 1 di 14 ES – ha chiesto la condanna di al pagamento di un'indennità Controparte_1
per l'occupazione sine titulo dell'immobile sito in SE (Bg), via Verdi n. 3, oltre che al rimborso delle fatture dallo stesso pagate per i consumi di riscaldamento, elettricità e telefonia inerenti a tale immobile e al risarcimento dei danni per gli abusi edilizi posti in essere dalla convenuta nell'immobile (di seguito anche solo l'“Immobile di SE”), nonché al rimborso delle spese condominiali di competenza della predetta convenuta e alla metà dell'IMU versata dall'attore in relazione a un appartamento e a un box siti in Foppolo (Bg), via Ronchi n. 65 e sn – rispettivamente nel Condominio “Residence Sant'Ambroeus” e nel
Condominio “Autorimesse Piazzale Alberghi in Foppolo” (di seguito congiuntamente anche solo gli “Immobili di Foppolo”) in comproprietà con la convenuta.
In sintesi e per quel che qui rileva, l'attore ha allegato:
di essere figlio della convenuta e del sig. non coniugati e la Persona_1
cui relazione si era da tempo esaurita al momento dell'improvviso decesso del predetto padre dell'attore, avvenuto in data 22/2/2018;
di avere sempre vissuto con il padre nell'Immobile di SE, di proprietà di quest'ultimo;
di essere divenuto proprietario esclusivo di tutti i beni del padre (in qualità di suo erede universale e a seguito dell'accettazione beneficiata avvenuta in data 14/6/2018: v. docc. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 att.), consistenti in un cospicuo patrimonio in cui risulta incluso l'Immobile di SE;
che, a seguito del decesso del sig. come innanzi indicato, la Persona_1
convenuta si è trasferita a vivere nell'Immobile di SE, ivi collocando la propria residenza a decorrere dall'11/9/2019 (v. doc. 7 bis att.);
che, a seguito dell'apertura di un procedimento de potestate a carico della convenuta, il Tribunale per i Minorenni di ES ha disposto dapprima il pagina 2 di 14 collocamento e successivamente l'affido dell'attore al fratello
[...]
a causa di comportamenti gravemente pregiudizievoli posti in Per_2
essere dalla convenuta ai danni dell'attore (v. docc. 14, 15, 17 e 18 att.);
che in particolare, con decreto del 31/3/2021 emesso dell'ambito del succitato procedimento, il Tribunale per i Minorenni di ES ha rimosso la convenuta dall'amministrazione del patrimonio del figlio minore – odierno attore – e ha disposto che la madre fosse privata del diritto di usufrutto legale sui beni del figlio, nominando una curatrice speciale del patrimonio dell'attore (v. doc. 16 att.);
che, non avendo la convenuta spontaneamente ottemperato alla richiesta di restituzione dell'Immobile di SE dalla stessa illegittimamente occupato
(v. docc. 25 e 26 att.) e stante l'esito negativo del procedimento di mediazione instaurato tra le parti (v. docc. 27 e 28 att.), l'attore ha incardinato un procedimento cautelare all'esito del quale con ordinanza del
13/12/2022 – non reclamata – l'adito Tribunale di Bergamo ha ordinato all'odierna convenuta di rilasciare l'Immobile di SE a favore dell'attore entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento (v. doc. 32 att.).
La convenuta è rimasta contumace.
La causa è stata istruita mediante l'audizione di un testimone e l'espletamento di una c.t.u..
L'attore, medio tempore divenuto maggiorenne, si è costituito per la prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 302 c.p.c. e ha precisato le proprie conclusioni per l'udienza del 6/2/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 26/2/2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
*** *** ***
pagina 3 di 14 1. Le domande attoree risultano fondate e, come tali meritano accoglimento con le precisazioni di seguito esposte.
2. L'attore ha chiesto in primis la condanna della convenuta al pagamento di un'indennità per l'occupazione senza titolo dell'Immobile di SE.
2.1 Nel caso di specie l'attore ha allegato e provato di essere proprietario esclusivo dell'Immobile di SE, in particolare versando in atti (i) l'atto di compravendita dell'Immobile da parte del proprio padre (v. doc. Persona_1
33 att.), (ii) la propria accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità paterna in data 14/6/2018, unitamente ai verbali di inventario (v. docc. 8, 9, 10, 11, 12 e
13 att.), (iii) il contratto di mutuo stipulato dal proprio padre per l'acquisto di tale
Immobile (v. doc. 21 att.) e la contabile dell'estinzione di detto mutuo effettuata dalla curatrice speciale del suo patrimonio (v. doc. 22 att.).
Ciò posto, l'attore ha altresì prodotto il provvedimento con cui sua madre, odierna convenuta, in data 31/3/2021 è stata privata del diritto di usufrutto legale sui beni del figlio (v. doc. 16 att.).
Dal canto suo la convenuta, rimanendo contumace, non ha dimostrato la sussistenza di alcun titolo giuridico idoneo a rendere legittima l'occupazione dell'Immobile di SE, protrattasi sino al 28/3/2023 (data in cui l'attore ha riottenuto la disponibilità dell'Immobile: v. doc. 55 att. allegato alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c.).
La prospettazione attorea circa la permanenza della convenuta presso l'Immobile di SE trova riscontro nei convergenti riscontri probatori di seguito indicati:
risultanze anagrafiche dalle quali emerge che la convenuta ha trasferito la propria residenza presso l'Immobile di SE dall'11/9/2019 (v. doc. 7 bis att.);
pagina 4 di 14 esecuzione della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio alla convenuta presso l'Immobile di SE (v. documentazione allegata al deposito telematico di parte attrice del 13/3/2023);
accertamento compiuto nel procedimento cautelare ante causam avente R.G. n.
4527/2022, svoltosi innanzi all'intestato Tribunale e conclusosi – come indicato in premessa – con ordinanza del 13/12/2022, non reclamata, con la quale è stato ordinato all'odierna convenuta di rilasciare l'Immobile di
SE a favore dell'attore entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento (v. doc. 32 att.);
emergenze dei provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni di ES
(v. docc. 14, 15, 16 e 18 att.).
Alla luce di quanto precede, l'istruttoria del presente giudizio consente di ritenere accertata l'occupazione illegittima dell'Immobile di SE da parte della convenuta – poiché avvenuta sine titulo e invito domino (quindi non iure e contra ius) – dall'1/4/2021 (cioè, come indicato dall'attore, dal provvedimento del Tribunale per i Minorenni di ES del 31/3/2021 che ha privato la madre dell'usufrutto legale sui beni del figlio: v. pag. 12 atto di citazione e doc. 16 att.) e sino alla data del rilascio (ossia il 28/3/2023).
2.2 Come chiarito dal recente arresto di Cass. S.U. n. 33645/2022, “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto”. Ne consegue che, affinché la lesione del diritto dominicale sia risarcibile, “il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta”.
Calando i suesposti principi nel caso che occupa, si osserva che l'attore ha specificamente allegato di avere sempre abitato nell'Immobile di SE con il padre prima della morte dello stesso.
pagina 5 di 14 Quanto alla concreta possibilità di godimento diretto andata persa, risulta altresì documentalmente provato come l'allontanamento dell'attore dall'Immobile di
SE e la collocazione del medesimo presso il fratello sia avvenuta proprio a causa della condotta pregiudizievole posta in essere nei suoi confronti dalla madre convenuta, trasferitasi a vivere presso tale Immobile, così come acclarato dal Tribunale per i Minorenni di ES: e ciò risulta inequivocabilmente dal compendio probatorio versato in atti, già innanzi richiamato (v., in particolare, docc. 14, 15, 16, 17 e 18 att.).
Inoltre, l'attore ha costantemente manifestato la propria volontà di fare ritorno
(con il fratello) nell'Immobile di SE, anche al precipuo fine di ritrovare i propri effetti personali (v. relazione dei Servizi Sociali, relazione della psicologa dott.ssa e verbale di audizione dell'attore avanti al Tribunale per i Persona_3
minorenni di ES rispettivamente sub docc. 38, 39 e 40 att.), quale condizione essenziale per “perseguire e raggiungere il proprio benessere, già fortemente inciso dalla morte improvvisa del padre e dal rapporto con la madre che, ad oggi, si è rivelato difficile e foriero di inquietudine e dolore”, come già condivisibilmente osservato da questo Tribunale nell'ambito del succiato procedimento cautelare svoltosi tra le parti (v. ordinanza sub doc. 32 att.).
Pertanto, anche valorizzando un ragionamento presuntivo nei termini puntualizzati ancora da Cass. S.U. n. 33645/2022 cit. e potendo il danno essere parametrato equitativamente al valore locatizio dell'Immobile sempre alla stregua dell'insegnamento di Cass. S.U. n. 33645/2022, si osserva che il nominato c.t.u.
Ing. nella propria relazione definitiva depositata telematicamente Persona_4
in data 23/7/2024, ha quantificato tale valore nella somma complessiva di €
63.936,00 per il periodo oggetto della domanda attorea relativo all'occupazione senza titolo dell'Immobile di SE da parte della convenuta dall'1/4/2021 al pagina 6 di 14 28/3/2023 (correttamente rapportato a un canone di locazione mensile pari a €
2.664,00 e annuale pari a € 31.968,00: v. pag. 20 relazione c.t.u.).
Dalle suesposte valutazioni compiute dal nominato c.t.u. non vi è motivo di discostarsi, in quanto immuni da vizi logici, fondate su pertinenti quotazioni ed esaustivamente motivate (con particolare riferimento a tutti i parametri considerati in relazione al pregio, alle caratteristiche, all'estensione e all'ubicazione dell'Immobile in oggetto: v. pagg. 17, 18 e 19 relazione c.t.u.).
In conclusione, la convenuta deve essere condannata a corrispondere a favore dell'attore al somma complessiva di € 63.936,00 a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo dell'Immobile di SE.
Giova sul punto evidenziare che, sebbene nella memoria ex art. 183, VI comma,
n. 1 c.p.c. l'attore abbia quantificato tale posta risarcitoria in misura inferiore, la condanna relativa al maggiore importo innanzi indicato – come quantificato dal c.t.u. e richiesto dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni – non comporta una pronuncia ultra petita.
Infatti, la domanda attorea – sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio – contiene l'espressa riserva circa “la misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa”. Come chiarito dalla Suprema Corte, “l'espressione con cui si chiede la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica 'o di quella maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria', non può automaticamente considerarsi una formula di stile, ma deve essere interpretata tenendo conto delle specifiche caratteristiche della domanda e delle incertezze che impediscono una esatta quantificazione della stessa (v. Cass. n. 20707 del
2018; n. 4828 del 2006; v. anche Cass. n. 10984 del 2021 relativa alla determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato)” (così, ex multis, Cass. n. 33366/2021).
Nel caso di specie la clausola di salvaguardia inserita nelle conclusioni attoree non può reputarsi una formula di stile, attesa la natura equitativa della liquidazione del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo (di pagina 7 di 14 cui la stessa giurisprudenza di legittimità ha dato atto: v. Cass. S.U. n.
33645/2022 cit.), nonché la necessità di accertare il valore locatizio dell'immobile oggetto di causa a mezzo di c.t.u..
Sulla somma anzidetta spettano altresì all'attore gli interessi c.d. compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto (potendosi infatti ragionevolmente presumere che, ove lo stesso avesse avuto la tempestiva disponibilità della somma a lui spettante, l'avrebbe impiegata in modo fruttifero) che, seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata.
Così, tenuto conto di questo criterio, – previa devalutazione all'aprile del 2021 della somma espressa in moneta attuale – vanno aggiunti sulla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data della presente sentenza.
Dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma così liquidata complessivamente.
3. La convenuta deve essere altresì condannata al pagamento a favore dell'attore delle spese documentate relative alle utenze dell'Immobile di SE, con le seguenti precisazioni:
- a titolo di ripetizione per il periodo intercorso dal momento della collocazione dell'attore presso il fratello (vale da dire dall'agosto del 2020, così come richiesto: v. pag. 15 atto di citazione e doc. 14 att.) e sino alla decadenza della convenuta dal diritto di usufrutto legale sui beni del figlio
(dunque il 31/3/2021: v. doc. 16 att.), ai sensi del combinato disposto degli artt. 324 e 1004 c.c., in quanto in tale arco temporale la convenuta pagina 8 di 14 risulta essere stata l'esclusiva fruitrice delle forniture domiciliate sul conto corrente dell'attore (e già del di lui padre);
- a titolo di danno emergente per il periodo della sua successiva occupazione sine titulo dell'Immobile di SE, e ciò per le medesime ragioni già esposte al § 2.1 che precede (da intendersi qui integralmente richiamate).
Tali spese risultano documentate per € 9.239,28 per consumi di elettricità e riscaldamento (importo derivante dalla comparazione delle fatture sub docc. 44,
56, 57 e 57 att. e degli addebiti risultanti dagli estratti conto sub doc. 45 att.).
In assenza di ulteriori riscontri probatori, invece, non si ritiene che vi siano sufficienti elementi per postulare che gli addebiti per telefonia risultanti dagli estratti conto sub doc. 45 siano inequivocabilmente riferibili all'utenza dell'Immobile di SE utilizzata dalla convenuta nel periodo della sua occupazione.
Anche sulla somma anzidetta spettano all'attore gli interessi poiché espressamente richiesti, da calcolarsi (i) al tasso legale dalla data dei singoli esborsi sulle poste restitutorie dall'agosto del 2020 al 31/3/2021 e (ii) secondo le modalità indicate al § 2.2 che precede (c.d. interessi compensativi) sulle poste risarcitorie, ossia con rivalutazione annuale dalla data dei singoli esborsi successivi al 31/3/2021.
4. Deve essere parimenti accolta la domanda attorea di condanna della convenuta al risarcimento di oneri e spese generati dagli abusi edilizi dalla stessa posti in essere nell'Immobile di SE, da sostenere per l'eliminazione e/o la sanatoria di detti abusi.
4.1 Quanto alla verifica dell'effettiva sussistenza di tali abusi edilizi demandato all'accertamento peritale espletato, devesi rilevare quanto segue.
pagina 9 di 14 Il nominato c.t.u. ha confermato le allegazioni e deduzioni attoree sul punto (v. pag. 17 atto di citazione), sottolineando – all'esito di un sopralluogo eseguito presso l'Immobile di SE, anche a mezzo di apposito corredo fotografico, e per quanto di rilievo ai fini della decisione – la presenza delle seguenti difformità edilizie:
A. camera che dà sul corsello che porta all'interrato, in un locale destinato ad autorimessa come risultante dalle schede catastali (v. pagg. 20-21 relazione c.t.u.);
B. locale taverna con cucina e camino al piano interrato, in un locale la cui superficie è censita catastalmente con destinazione d'uso cantina (v. pagg.
22-23 relazione c.t.u.);
C. realizzazione al piano interrato di una parete interna con porta al fine di creare un disimpegno per l'accesso al locale con destinazione d'uso cantina, oltre che di tavolati interni per creare un box doccia e un muretto di arredo nel locale lavanderia (v. pagg. 24-25 relazione c.t.u.).
Inoltre, il fatto che tutte le anzidette opere abusive al piano interrato dell'Immobile di SE siano state realizzate dalla convenuta è stato confermato dal testimone geom. (il quale in sede di escussione Testimone_1
ha indicato che la convenuta, presente al momento del sopralluogo dallo stesso eseguito in data 27/6/2022 presso l'Immobile, ha confermato che tutte le modifiche descritte ai punti nn. 1, 2 e 3 di pagg.
4-5 della perizia sub doc. 47 att. – corrispondenti a quelle indicate ai superiori punti A, B e C – sono state da lei apportate: cfr. verbale di udienza del 24/1/2024).
4.2 Risultando così acclarata la presenza degli abusi edilizi lamentati da parte attrice e la responsabilità della convenuta per il compimento degli stessi, il c.t.u. ha altresì stimato i costi per le opere rimediali e/o di sanatoria di tali vizi dell'Immobile di SE.
pagina 10 di 14 In particolare, il c.t.u. ha indicato:
A. che la realizzazione di una camera al piano interrato non risulta sanabile e che il costo stimato per le opere di rimessione in pristino dello stato originario ammonta a € 9.262,15 (v. pagg. 31 e 34 relazione c.t.u., oltre al computo allegato);
B. che, del pari, non è sanabile la realizzazione di un locale taverna con cucina e camino al piano interrato e che il costo stimato per le opere di rimessione in pristino dello stato originario ammonta a € 3.111,01 (v. pagg.
31, 34 e 35 relazione c.t.u., oltre al computo allegato);
C. che, di contro, sussistono i presupposti per un accertamento della conformità della porta d'ingresso e dei tavolati interni sempre realizzati al piano interrato e, conseguentemente, in relazione a tali opere il costo dell'intervento consiste unicamente nella richiesta di sanatoria, non essendovi lavori da realizzare (v. pagg. 31, 32 e 35 relazione c.t.u.).
Ancora, il c.t.u. ha specificato che i costi aggiuntivi a quelli indicati ai punti A e B che precedono (già corretti dal c.t.u. sulla base delle osservazioni della difesa attorea, ovvero con esclusione di quelli relativi alle difformità concernenti l'altezza e le tamponature del locale sgombero, nonché la casetta in legno presente nel giardino, opere non eseguite dalla convenuta: v. pag. 17 atto di citazione e pag. 39 relazione c.t.u.) sono i seguenti:
- € 150,00 per la richiesta della sanatoria, inclusi i diritti di segreteria, da pagarsi una tantum (v. pagg. 36 e 39 relazione c.t.u.);
- € 1.000,00 quale nuovo costo stimato per oneri per la sicurezza (v. pag. 39 relazione c.t.u.);
- € 2.788,60 quale costo aggiornato per competenze professionali
(espletazione pratiche edilizie, direzione lavori, progettazione esecutiva ed pagina 11 di 14 esecuzione dei lavori, nuovo accatastamento/variazione catastale: v. pag.
39 relazione c.t.u. e allegato Nuova determinazione corrispettivi professionali).
Anche tali conclusioni raggiunte dal c.t.u., dunque, devono essere qui condivise in quanto debitamente argomentate e puntualmente emendate recependo le osservazioni della difesa attorea.
Di talché, sulla scorta della superiore disamina, la convenuta deve essere condannata al pagamento a favore dell'attore della somma complessiva di €
16.311,76 (pari a € 9.262,15 + € 3.111,01 + € 150,00 + € 1.000,00 + € 2.788,60).
Trattandosi di posta risarcitoria, anche su tale somma spettano all'attore gli interessi c.d. compensativi, da calcolarsi come indicato al § 2.2 che precede.
5. Da ultimo, l'attore ha diritto – a titolo di regresso ex art. 1299 c.c. – alla ripetizione delle spese condominiali dallo stesso sostenute e dell'IMU versata in relazione agli Immobili di Foppolo, dei quali la convenuta risulta comproprietaria al 50% (v. doc. 48 att.).
L'attore ha documentato:
1) il versamento di € 10.930,29 per l'appartamento (pari a € 3.635,20 + €
1.058,78 + € 988,66 + € 2.911,89 + € 2.335,76: v. docc. 19, 22, 50, 51, 59,
60, 61 e 62 att.);
2) il versamento di € 948,03 per il box (v. docc. 19 e 22 att.);
3) il versamento di € 1.016,00 a titolo di Imposta Municipale Unica (v. doc.
52 att.).
Sicché, avendo l'attore diritto alla restituzione della metà del quantum pagato, la convenuta deve essere condannata a corrispondere all'attore anche l'ulteriore somma di € 6.447,16 (ovvero € 5.465,15 + € 474,01 + € 508,00), oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda giudiziale
(10/2/2023, data della notificazione dell'atto di citazione) al saldo.
pagina 12 di 14 6. Le spese seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), applicabili in relazione al valore della condanna.
Anche le spese di c.t.u., come già liquidate con decreto del 31/10/2024, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta (v. fatture allegate alla comparsa conclusionale dell'attore).
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
condanna la convenuta al pagamento a favore dell'attore delle seguenti somme, tutte oltre interessi come indicati in motivazione:
o € 63.936,00 a titolo di indennità per occupazione sine titulo dell'immobile di SE, via Verdi n. 3;
o € 9.239,28 per il rimborso delle utenze relative a tale immobile;
o € 16.311,76 a titolo di risarcimento del danno per gli abusi edilizi posti in essere su tale immobile;
condanna altresì la convenuta al pagamento a favore dell'attore della somma di € 6.447,16 a titolo di rimborso della quota di sua spettanza delle spese condominiali e dell'IMU relative all'appartamento e al box siti in Foppolo
(Bg), rispettivamente nel Condominio “Residence Sant'Ambroeus” e nel
Condominio “Autorimesse Piazzale Alberghi in Foppolo, di cui è comproprietaria, oltre interessi come indicati in motivazione;
pagina 13 di 14 condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in €
14.103,00 per compensi e in € 786,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario del 15% ex art. 2 del D.M. n. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
condanna infine la convenuta al rimborso a favore dell'attore delle spese di c.t.u., pari a € 3.410,50 oneri accessori inclusi.
Bergamo, 1 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
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