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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 4179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4179 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr. Guido Rosa - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1094 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi, per procura speciale alle liti depositata
[...] telematicamente insieme al ricorso in appello, dagli avvocati Vittorio Volpacchio e Elisa
Guardiani, con i quali e presso i quali elettivamente domiciliano.
-APPELLANTI-
E
, rappresentato e difeso, ex art. 9 comma 2 Controparte_1 dl.gs. 149/2015, dagli avvocati Avv. Floridia Monforte, Donato De Rosa, Giuseppe
Dell'Aversana, NN NT, SA EC e MA ER, con i quali elettivamente domicilia in alla via Brighenti 23, presso la sua sede. CP_1
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1216/2023 pronunciata dal Tribunale di Velletri sezione lavoro e pubblicata in data 25.10.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale dell'udienza del 4.12.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e la Parte_1 Parte_2 propongono appello contro la sentenza in epigrafe indicata con la quale il
[...]
Tribunale di Velletri ha respinto l'opposizione da loro proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2182 del 2021 - come emessa dall'allora Controparte_2
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di e fondata sui rilievi accertativi esposti nel verbale di accertamento e notificazione CP_1 del 10.10.2016 - con la quale si addebitava loro, nella rispettiva qualità di trasgressore e obbligata solidale - la violazione dell'art. 3, comma 3 e 3 ter d.l. 12/2002 (conv. con l.
73/2002), come modificato dall'art. 22, comma 1 d.lgs. 151/2015, per avere impiegato irregolarmente dal 16 aprile al 19 aprile 2016 il lavoratore prima Parte_3 della sua assunzione avvenuta il 20 aprile 2016 e la violazione dall'art. 21 l. 264/1949 (come modificato dall'art. 6, comma 2 d.lgs. 297/2002), per aver tardivamente comunicato al
Centro per l'impiego la cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti Controparte_3
e
[...] Controparte_4
Gli impugnanti addebitano alla sentenza gravata di aver erroneamente ritenuto che avesse iniziato a lavorare prima della sua formale assunzione Parte_3
(e più precisamente dal 16.4.2016), lamentando che il Tribunale sarebbe giunto a siffatta conclusione non considerando tutti gli elementi di segno contrario, rappresentati dalla deposizione testimoniale dello stesso prestatore d'opera, dalla sua scarsa conoscenza della lingua italiana all'epoca dell'accertamento e dal timbro apposto sul suo passaporto, che ne dimostrava il rientro in Italia nella tarda serata dello stesso 16 aprile 2016. Chiedono la riforma della sentenza appellata, nel senso dell'accoglimento dell'originaria opposizione, previa cancellazione ex art. 89 c.p.c. dell'espressione: «anche in considerazione del fatto che le frutterie gestite da stranieri in Italia restano sempre aperte anche fino a tarda notte», con attribuzione alla persona offesa di una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto.
L' resiste all'impugnazione, argomentando Controparte_1 sulla sua infondatezza e chiedendone la reiezione.
Ricostituito il contraddittorio nel giudizio di impugnazione e acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 4.12.2025 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. L'istanza ex art. 89 c.p.c. di cancellazione e di condanna della controparte al risarcimento del danno formulata dalle parti appellanti deve essere disattesa.
Non ricorrono, infatti, i presupposti per applicare la norma invocata quando le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando una volontà offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive (ex multis Cass. 18.10.2016 n. 21031; Cass.
31.8.2015 n. 17325).
Tale passionale e incomposto intento dispregiativo non è palesemente ravvisabile nel riferimento operato da parte appellante alle «le frutterie gestite da stranieri in Italia […]
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aperte anche fino a tarda notte», poiché tale locuzione, già in sé non sconveniente né offensiva, si limita a presentare un dato fattuale che si assume come effettivamente esistente e pone detta circostanza di fatto a spiegazione delle ragioni per cui il rapporto di lavoro poteva essersi effettivamente instaurato il giorno stesso dell'ingresso del lavoratore nel territorio italiano.
La contestazione della valenza dimostrativa del prodotto passaporto, che gli appellanti menzionano nell'istanza senza però formulare alcuna specifica richiesta sul punto, rappresenta poi lecito esercizio del diritto di difesa, così collocandosi fuori dal perimetro applicativo dell'art. 89 c.p.c.
3. La decisione gravata, chiamata a pronunciarsi unicamente sull'illecito amministrativo di cui all'art. 3, comma 3 e 3 ter d.l. 12/2002 (conv. con l. 73/2002), come modificato dall'art. 22, comma 1 d.lgs. 151/2015, lo ha ritenuto sussistente, così affermando che il rapporto di lavoro con si era instaurato il Parte_3 Parte_3
16.4.2016, in data antecedente quindi alla formale assunzione dello stesso avvenuta il
20.4.2016.
La sentenza appellata ha posto fondamento di siffatta decisione le dichiarazioni rese dal lavoratore ai funzionari della Direzione del lavoro di (nelle quali CP_2 CP_1
l'interessato indica il 16.4.2016 quale data di inizio del rapporto di lavoro), ritenendole prevalenti rispetto alle contrarie dichiarazioni testimoniali rese in giudizio dallo stesso e disattendendo l'allegazione difensiva degli originari ricorrenti a volta a sostenere che lo stesso passaporto dimostrava come il lavoratore non poteva aver iniziato a lavorare il
16.4.2016, essendo entrato in Italia quello stesso giorno.
L'unico articolato motivo di appello contesta tale valutazione delle prove e demanda alla Corte il riesame del complessivo compendio istruttorio.
La decisione impugnata è tuttavia condivisibile nella parte in cui ha ritenuto non dirimente e comunque probatoriamente irrilevante il timbro apposto dai funzionari addetti alla frontiera dell'aeroporto di Fiumicino sul passaporto del lavoratore, che effettivamente attesta un'entrata nel territorio nazionale il 16.4.2016.
Detto timbro non indica l'orario di arrivo del suo titolare e l'assunto degli appellanti, per cui il dipendente sarebbe arrivato in Italia in tarda serata, è assolutamente indimostrato.
Gli originari ricorrenti, infatti, non solo non allegano gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio commerciale in cui il lavoratore avrebbe prestato la propria opera, ma neppure indicano con quale specifico volo egli sarebbe arrivato in Italia e conseguentemente a quale orario sarebbe atterrato, nonostante che l'allegazione (ed in verità anche la prova) di siffatte circostanze potesse essere da loro agevolmente offerta, poiché, come si legge nell'atto di appello, il prestatore d'opera e cugino del legale rappresentante della società oggi
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impugnante.
Il timbro apposto sul passaporto, dunque, come già ritenuto il primo giudice, non rappresenta elemento istruttorio da solo sufficiente a far ritenere erronee e non veridiche le dichiarazioni che ha reso ai funzionari della Direzione territoriale Parte_3 del lavoro di in data 10.6.2016. CP_1
Tali dichiarazioni, peraltro, collocano in maniera univoca l'inizio del rapporto di lavoro nella giornata del 16.4.2016 e la loro valenza probatoria non viene inficiata dall'allegazione delle parti appellanti per cui il lavoratore dichiarante, come da lui stesso confermato in sede di escussione testimoniale, all'epoca non conosceva bene la lingua italiana.
In senso contrario, infatti, va in primo luogo osservato che il prestatore d'opera in questione ha riferito ai funzionari, senza incertezza alcuna e senza che la veridicità di tali dichiarazioni siano state mai contestate, ulteriori circostanze ben più complesse da esprimere in lingua italiana rispetto ad una mera data, ossia l'importo della retribuzione percepita e l'orario di lavoro osservato.
A tali considerazioni, poi, può aggiungersi che non è contestato il dato fattuale, peraltro risultante dallo stesso verbale di assunzione della dichiarazione, per cui il lavoratore in questione sia stato identificato mediante permesso di soggiorno valido sino al 26.10.2016, ma rilasciato il 17.9.2015.
Tale circostanza consente di affermare che il Sohair era già Parte_3 presente in Italia da alcuni mesi prima del rilascio della dichiarazione contestata, certamente sufficienti per comprendere le domande dei funzionari e per non confondere la data di inizio della prestazione lavorativa con quella di rientro nel territorio nazionale.
A tanto ulteriormente aggiungasi che lo stesso lavoratore ha dichiarato in sede di esame testimoniale di aver risposto alle domande dei funzionari in italiano, segno evidente di una certa padronanza di questa lingua, per quanto a lui straniera.
La sentenza impugnata, inoltre, appare condivisibile in punto di diritto anche nella parte in cui ha affermato che « la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio», avendo il Tribunale correttamente recepito un univoco insegnamento del giudice di legittimità (Cass. 23.4.2025 n. 10634; Cass.
2.11.2020 n.
24208).
La decisione gravata è inoltre condivisibile anche nella parte in cui ha ritenuto attendibili le dichiarazioni resa dal lavoratore ai funzionari della Direzione territoriale del lavoro e, per contro, inattendibili quelle rese nel presente giudizio.
Le prime, infatti, sono state rilasciate nella quasi immediatezza dei fatti, quando il
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ricordo era più vivo, e soprattutto allorché il dichiarante non aveva ancora percepito la portata pregiudizievole per il proprio cugino (legale rappresentante della società appellante ed egli stesso attuale appellante) di quanto da lui riferito, mentre le seconde sono state rilasciate a molti anni di distanza (circa sei) dall'inizio della prestazione lavorativa, allorché dunque la memoria rievocatrice si era più che affievolita e soprattutto allorché il propalante aveva ben compreso le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sua precedente affermazione.
La decisione gravata dunque, ha correttamente ritenuto che il rapporto di lavoro fosse iniziato il 16.4.2016 e non il 20.4.2016 (data di formale assunzione) e quindi del pari correttamente ha respinto l'originario ricorso.
4. L'appello è respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) respinge l'appello;
b) condanna gli appellanti a rifondere all'appellato le spese del grado, che liquida in €
1.000,00, oltre spese generali al 15%;
c) dà atto che sussistono nei confronti degli appellanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, il 4.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr. Guido Rosa
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