Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 02/04/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 265/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo in data 21/01/2025 al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 451 bis.51 c.p.c.,
DA
(cf: ) nato a [...]_1 C.F._1
il 26/03/1986, rappresentato e difeso dall'avv. SIMONA PIRRONE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e
(cf: nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall' avv. EMANUELA MORANDI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
Con i seguenti figli:
• nata a [...] il [...] Per_1
*
Con ricorso ex art. 453 bis. 51 c.p.c. iscritto a ruolo il 21/01/2025, le parti sopraindicate hanno chiesto congiuntamente di accogliere le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale come di seguito riportate: “
1) Affidare la figlia minore (C.F.: ) ad entrambi i Persona_2 C.F._3 genitori in via condivisa, con residenza formale presso la madre, GNa , a cui verrà CP_1
2) Al fine di garantire il diritto della minore alla bigenitorialità, la figlia trascorrerà tempi Per_1
paritari presso le abitazioni di entrambi i genitori. Nella specie, la minore trascorrerà la prima e la terza settimana presso l'abitazione paterna (dal lunedì dall'uscita da scuola al successivo lunedì mattina, quando verrà riaccompagnata a scuola), la seconda e la quarta settimana presso l'abitazione materna (dal lunedì dall'uscita da scuola al successivo lunedì mattina, quando verrà riaccompagnata a scuola), per poi ricominciare l'alternanza tra i genitori di settimana in settimana.
Durante le settimane di permanenza di presso l'abitazione paterna, la madre potrà effettuare Per_1
una videochiamata e/o telefonata al giorno. Durante le settimane di permanenza di presso Per_1
l'abitazione materna, il padre potrà effettuare una videochiamata e/o telefonata al giorno. Durante le settimane di permanenza di presso l'abitazione paterna, la madre potrà vedere ed Per_1
intrattenersi con la minore due pomeriggi. Durante le settimane di permanenza di presso Per_1
l'abitazione materna, il padre potrà vedere ed intrattenersi con la minore due pomeriggi. Durante le vacanze natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, la minore trascorrerà, secondo il criterio dell'alternanza tra i genitori, i giorni del 24 e 25 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio, 26 dicembre e
6 gennaio;
in caso di disaccordo tra i genitori, gli anni pari deciderà la madre, gli anni dispari il padre. Durante le vacanze pasquali, derogando alla calendarizzazione settimanale e salvo diversi accordi tra i genitori, la minore trascorrerà tre giorni presso ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; in caso di disaccordo tra i genitori, gli anni pari deciderà la madre, gli anni dispari il padre. Durante le vacanze estive, salvo diversi accordi tra i genitori, la minore trascorrerà un periodo di tre settimane, anche non consecutive, presso ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Il giorno del compleanno della minore, salvo diversi accordi tra i genitori, sarà trascorso dalla stessa gli anni pari con il padre, gli anni dispari con la madre.
3) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia durante i rispettivi tempi Per_1
di permanenza, suddividendo al 50% le seguenti spese straordinarie della minore, da individuarsi come da Protocollo del Tribunale di Cremona e nella specie:
SPESE RELATIVE ALLA SALUTE (dovranno essere comprovate da prescrizione del medico curante e da indicazione del codice fiscale della prole sullo scontrino). a) senza preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica, tickets sanitari;
b) con preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari quali interventi chirurgici, trattamenti di fisioterapia, erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale, farmaci particolari omeopatici;
SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE: a) senza preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
b) con preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE MINORENNE O CON GRAVE HANDICAP: a) senza il preventivo accordo: spese per il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola nonché di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
SPESE PER IL DIVERTIMENTO con preventivo accordo tra i genitori: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze.
Nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Nel caso in cui il consenso alla spesa straordinaria, ove è previsto, non venga espresso entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, lo stesso si darà per manifestato. Il consenso, ove accordato, non può essere revocato se non per gravissimi e comprovati motivi.
4) La GNa si impegna ed obbliga ad effettuare la voltura a suo nome delle utenze della CP_1 casa familiare ancora intestate al GN , entro e non oltre 10 giorni dalla Parte_1
sottoscrizione delle presenti condizioni congiunte.
5) Le detrazioni per il figlio a carico saranno godute dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
6) L'assegno unico universale sarà goduto dalla GNa nella misura del 100%. CP_1
7) I GNi e acconsentono reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del Parte_1 CP_1 passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per la figlia minore . Per_1
8) Spese legali del presente procedimento interamente compensate tra le parti.”
Le parti hanno, altresì, richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno depositato la documentazione ex art. 473 bis.12 c.p.c. attestante le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno sottoscritto personalmente e confermato le condizioni concordate, hanno integrato la documentazione prescritta dall'art. 473 bis 12, c.p.c. e meglio precisato le rispettive disponibilità reddituali dell'ultimo triennio,
e hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
Il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della figlia minore e delle parti e adeguato alle circostanze fattuali, come concordemente valutate dalle parti stesse. Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 473 bis.4, ult. co., c.p.c.).
Anche le ulteriori statuizioni e pattuizioni, anche economiche, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Ritiene, infine, il Collegio che le spese di lite debbano essere compensate, trattandosi di procedimento su domanda congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , Parte_1 CP_1
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della emananda sentenza;
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 31/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato