Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/02/2023, n. 5569
CASS
Ordinanza 22 febbraio 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In base all'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2016, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti - seppur con le forme processuali di un giudizio ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica (ex art. 172, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 174 del 2016) - l'azione di risarcimento del danno al patrimonio sociale esperita da una società "in house" nei confronti di un soggetto legato ad essa da un rapporto di servizio, compresa la domanda rivolta nei confronti dell'agente della riscossione per il mancato recupero coattivo di crediti iscritti a ruolo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto attratta alla giurisdizione contabile l'azione di risarcimento proposta dalla Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., affidataria della gestione del servizio di trasporto pubblico locale, contro Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'inadempimento dell'obbligo di quest'ultima di recuperare un credito, iscritto a ruolo, derivante dal mancato pagamento, da parte di un utente, di un titolo di viaggio e della conseguente sanzione pecuniaria irrogata).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/02/2023, n. 5569
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5569
    Data del deposito : 22 febbraio 2023

    Testo completo