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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/03/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10702/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vitro' ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10702/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Eugenio Parte_1 C.F._1
Musolino
Attrice opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Renzo Di Controparte_1 C.F._2
Gregorio
Convenuta opposta
OGGETTO: prestito infruttifero – opposizione a decreto ingiuntivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Visto l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 01.06.2023, con cui
[...]
, conveniva in giudizio riferendo: Parte_1 Controparte_1
- che in data 26.04.2023 le veniva notificato il decreto ingiuntivo nr. 2412/2023 – RG 6622/2023, con il quale il Tribunale di Torino ingiungeva il pagamento della somma capitale di € 45.000, oltre interessi e spese legali;
- che alla base dell'ingiunzione veniva asserita l'esistenza di un prestito infruttifero che il aveva concesso alla , a mezzo di tre assegni bancari ai nn. 0826682405 del _1 Pt_1
pagina 1 di 6 12.07.2012 di € 25.000, 0826682404 dell'11.03.2013 di € 10.000 e 0826682406 del 03.04.2013 di €
10.000;
- che il summenzionato decreto ingiuntivo andava revocato, in assenza di rapporti contrattuali, commerciali e/o d'affari o di amicizia tra la IG.ra e il IG. avendo quest'ultimo Pt_1 _1
prestato la somma oggetto di causa al IG. (marito della ), ma non alla odierna Persona_1 Pt_1
opponente;
- che, infatti, con un precedente decreto ingiuntivo nr. 7036/2022, emesso dal Tribunale di Torino in data 29.09.2022, non opposto e divenuto definitivo, era stato accertato il medesimo debito, portato dai medesimi assegni, in capo al IG. ed a favore del Per_1 _1
- che ciò confermava che l'odierno opposto aveva concesso il prestito di € 45.000 al IG.
e non alla IG.ra , tanto che a fondamento dell'ingiunzione nr. 7036/2022 era stata Per_1 Pt_1
prodotta la dichiarazione sottoscritta dallo stesso in cui riconosceva di aver ricevuto lui Per_1
stesso (e non la moglie) la somma dianzi citata;
- che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, l'autorità di giudicato, nel caso di specie del decreto ingiuntivo nr. 7036/2022, spiegava i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione ma anche sulle ragioni che ne costituivano il presupposto logico-giuridico, vale a dire, per quanto qui interessava, l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra il mutuante, e il _1
, mutuatario, unico soggetto obbligato alla restituzione della somma prestatagli;
Per_1
- che gli assegni sopra descritti risultavano a favore della solo perché il marito, agli Pt_1
arresti domiciliari, aveva subito il blocco dei beni.
Per questi motivi
, la IG.ra concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo Pt_1
opposto nr. 2412/2023. In via subordinata, chiedeva quanto meno la revoca della condanna al pagamento degli interessi.
2. Vista la comparsa di costituzione e risposta del 04.09.2023 di con cui Controparte_1
parte convenuta contestava le domande attoree, rilevando:
- che gli assegni erano intestati alla e da questa incassati;
Pt_1
- che il prestito era stato effettuato alla famiglia;
Persona_2
- che il aveva, in effetti, sottoscritto un riconoscimento di debito a favore del Per_1 _1
per le stesse somme consegnate alla ma ciò aveva semplicemente aggiunto un debitore, senza Pt_1
modificare il debitore principale;
pagina 2 di 6 - che il , in diverse circostanze, aveva chiesto al di non agire contro la propria Per_1 _1
moglie (motivo per cui il procedimento monitorio del 2022 era stato promosso solo nei confronti del
), promettendo, tuttavia invano, di corrispondere personalmente le somme dovute;
Per_1
- che sebbene il prestito fosse infruttifero, erano comunque dovuti gli interessi dalla data di messa in mora;
- che per tutti questi motivi il decreto ingiuntivo opposto andava confermato.
3. Alla prima udienza del 24.01.2024, tenutasi con il nuovo rito “Cartabia”, le parti richiamavano le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 171 ter c.p.c., in parte ammesse con successiva ordinanza del 05.04.2024, da intendersi qui integralmente richiamata. Venivano escussi i testi all'udienza del 03.05.2024, all'esito della quale le parti rinnovavano le istanze di esibizione e di interpello non accolte precedentemente, nuovamente respinte con ordinanza del 22.05.2024, anche essa da intendersi qui integralmente richiamata. Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, tenutasi dopo un rinvio chiesto dalla stessa opponente, volto alla possibile definizione conciliativa della controversia, non andata a buon fine.
4. Rilevato che l'opposizione non è fondata e va respinta.
4.1. La pretesa creditoria vantata dall'odierno opposto si fonda su nr. 3 assegni bancari intestati alla IG.ra e dalla stessa incassati (circostanza quest'ultima ritenuta Parte_1
pacifica e mai contestata dalle parti).
Come ben noto, l'assegno bancario va equiparato ad una promessa di pagamento, la quale comporta una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, salvo prova contraria.
Applicando tale principio al caso di specie, emerge, dunque, la presunzione del rapporto obbligatorio tra il IG. traente degli assegni in questione e la IG.ra , beneficiaria _1 Pt_1 degli stessi. Parte opponente deduce la sussistenza della “prova contraria” nel precedente provvedimento monitorio nr. 7036/2022, dal quale emergerebbe che il rapporto causale di debito/credito, fondato sui medesimi assegni bancari, sia stato accertato essere intercorso tra il e il . _1 Per_1
La doglianza non è accoglibile.
Intanto, va rilevato che alcuna contestazione è stata sollevata in ordine all'esistenza del prestito e alla erogazione della somma di € 45.000 da parte del circostanze, pertanto, da ritenersi _1
pagina 3 di 6 pacifiche. Ciò che la contesta è il destinatario/beneficiario del prestito: non lei ma solo il Pt_1
marito , il quale, peraltro, si è espressamente riconosciuto debitore, come da sottoscrizione Per_1
prodotta (cfr. doc. 1 atto di citazione in opposizione) e posta a fondamento del precedente decreto ingiuntivo nr. 7036/2022.
Ebbene, l'esistenza del precedente decreto ingiuntivo nr. 7036/2022, avente ad oggetto gli stessi fatti della presente causa e rivolto al solo IG. , nonché la dichiarazione di riconoscimento di Per_1
debito dello stesso, non sono sufficienti ad escludere la presenza del co-obbligato , Pt_1
beneficiaria degli assegni bancari dedotti in giudizio.
Si tratta cioè di una “prova contraria” non idonea a superare l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra e , sottostante gli assegni, intestati e incassati dalla stessa opposta. _1 Pt_1
Anzi, delineato così il quadro probatorio documentale, emerge una obbligazione solidale in capo al
e alla . Per_1 Pt_1
Infatti, è vero che il IG. ha riconosciuto il debito oggetto di causa (e nei confronti dello Per_1
stesso è stato emesso il precedente decreto ingiuntivo nr. 7036/2022), ma tale riconoscimento non può liberare la debitrice principale che resta la , essendo gli assegni a lei intestati e da lei incassati. Pt_1
Anche volendo ricondurre il riconoscimento di all'istituto dell'espromissione e/o Per_1 dell'accollo, non vi è effetto liberatorio della debitrice principale che risulta essere l'opponente quale beneficiaria dei titoli di credito: ai sensi e per gli effetti degli artt. 1272 e 1273 c.c., infatti, la liberazione del debitore principale si ha solo se il creditore dichiara espressamente di liberarlo
(espromissione art. 1272 c.c. o accollo esterno art. 1273 c.c.) o se la liberazione costituisce condizione espressa dell'accollo e il creditore vi aderisce (art. 1273 c.c.). Tutte circostanze non verificatesi nel caso di specie.
E neanche attraverso l'escussione dei testi, è risultato possibile superare la presunzione del rapporto obbligatorio tra e sottostante gli assegni di causa: la testimonianza del IG. _1 Pt_1
, figlio dell'opponente, non contiene elementi utili ai fini della decisione in Testimone_1
quanto totalmente de relato: per ogni circostanza dedotta ai capi 3-4-5 della memoria attorea del
04.01.2024, il teste riferisce di esserne a conoscenza perché “me lo ha detto mio padre” (cfr. verbale di udienza del 03.05.2024, pag. 2), dimostrando, pertanto, di non aver diretta consapevolezza di chi fosse l'effettivo beneficiario del prestito.
Di contro, il teste ha confermato che il prestito era stato effettuato alla Testimone_2
famiglia (cfr. capo 4 memoria nr. 2 04.01.2024 di parte opposta – verbale di Persona_2 udienza del 03.05.2024, pag. 2: “Confermo. L'aiuto è stato chiesto dal IG. in generale”), Per_1
pagina 4 di 6 con ciò escludendo che la potesse essere un mero “prestanome” e, comunque, dal resto della Pt_1
sua testimonianza non emerge in maniera chiara che il prestito fosse stato chiesto e ottenuto dal solo . Per_1
Per questi motivi
, la pretesa creditoria/restitutoria nei confronti della deve essere accolta Pt_1
e l'ingiunzione opposta confermata.
4.2. In via subordinata, parte opponente chiede la revoca del decreto ingiuntivo nella parte in cui condanna al pagamento degli interessi “come da domanda”, vale a dire “dal dovuto al saldo” (cfr. doc.
2 atto di citazione: ricorso per D.I. e pedissequo decreto ingiuntivo nr. 2412/2023).
Anche tale doglianza non è accoglibile.
Benché il prestito sia stato concesso infruttifero (circostanza pacifica, non contestata dalle parti), gli interessi sono comunque dovuti ex art. 1224 c.c., in forza del quale “nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno”.
Nel caso di specie, risultando già prodotta nel giudizio monitorio la lettera di diffida/messa in mora (cfr. doc. 5 procedimento monitorio) sono dovuti, in quanto compresi ex lege nel titolo restitutorio, anche gli interessi legali, come indicato nel decreto ingiuntivo opposto.
4.3. Vale appena il caso di rilevare che la domanda attorea di condanna ex art. 96 comma 1 e
3 c.p.c., formulata con la prima memoria istruttoria, non può trovare accoglimento, sia perché
l'opposizione viene rigettata (dunque alcuna temerarietà è ravvisabile nell'opposto risultato vittorioso) sia, in ogni caso, perché in sede di precisazione delle conclusioni, la ha richiamato le Pt_1 conclusioni di cui all'atto di citazione che non contengono la richiesta della condanna ex art. 96 c.p.c., rinunciando così, implicitamente a tale domanda.
4.4. Le spese legali del presente giudizio di opposizione seguono il criterio della soccombenza
e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;
pagina 5 di 6 la presente opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr. 2412/2023 CP_2
emesso dal Tribunale di Torino in data 24.03.2023;
- Condanna parte attrice opponente, a corrispondere in favore di Parte_1
, le spese del presente giudizio che liquida nella complessiva somma di € 5.077,00 Controparte_1
(di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1680,00 per fase istruttoria ed €
1.701,00 per fase decisoria), oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario 15%;
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 20/3/2025
Il Giudice
Dr.ssa Silvia Vitro'
Minuta redatta con l'assistenza della AUPP
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