Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/05/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 581/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.4.1981, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Roberto Levrero,
e
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
18.11.1980, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Antonella Piccini;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 3.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di scioglimento del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate, anche concernenti la figlia della coppia (nata il [...]), ormai maggiorenne Persona_1
ma non ancora autosufficiente sul piano economico;
rilevato in particolare che i ricorrenti hanno invocato l'applicazione della legge della Romania,
1
preso atto che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile a Lespezi (Romania) il 16.10.2004, atto successivamente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova;
preso atto che i medesimi coniugi hanno manifestato, nelle forme di legge, la concorde volontà di addivenire allo scioglimento del matrimonio sulla scorta della legge nazionale comune della Romania;
ritenuto, alla luce degli elementi acquisiti, che sussistano nel caso di specie i presupposti per la pronuncia di divorzio in forza della richiamata legge nazionale, appunto ritualmente individuata dalle medesime parti quale legge applicabile allo scioglimento del proprio matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. , nato a [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
18.11.1980,
contratto a Lespezi (Romania) il 16.10.2004;
OMOLOGA
2 l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“A) Il IG. ha prima d'ora trasferito la propria residenza presso Parte_1
altro immobile in Genova Via Posalunga 42/6.
B) I genitori si occuperanno del mantenimento ordinario della figlia , Persona_1
maggiorenne non ancora autonoma economicamente, in modo diretto nei periodi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore e le spese straordinarie necessarie alla stessa saranno suddivise al 50% in ossequio alla ripartizione di cui al protocollo in uso nanti il
Tribunale di Genova, compresi i costi necessari per il conseguimento della patente di guida e tasse universitarie.
C) La figlia starà presso il padre e presso la madre nei periodi dalla medesima scelti, compatibilmente con gli impegni propri e dei genitori.
D) La IG.ra potrà restare nella casa coniugale sita in Genova via Controparte_1
Rivarolo 13/13, in comproprietà tra i coniugi, per ulteriori mesi sei a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.
E) A patto che sia avvenuto il trasferimento dell'autovettura dietro CP_2
versamento del prezzo convenuto (cfr. clausola M infra), per l'intero periodo di permanenza presso la predetta abitazione da parte della IG.ra , la stessa provvederà Controparte_1
a farsi carico interamente delle quote mensili del mutuo fondiario acceso presso Intesa San
Paolo, con versamento della quota mensile intera presso il conto corrente del IG.
[...]
(Monte dei Paschi di Siena); nel corso del predetto periodo la IG.ra Parte_1
si farà inoltre carico interamente delle spese di amministrazione Controparte_1
condominiale ordinaria, oltre al 50% di eventuali spese condominiali straordinarie.
F) La IG.ra , sempre entro il termine di mesi sei (e non prima di mesi 3) Controparte_1
dalla sottoscrizione del presente atto, si obbliga al contempo a trasferire la propria quota pari al 50% del predetto immobile al IG. , a fronte del pagamento da Parte_1
parte di quest'ultimo dell'importo concordato pari a € 10.000,00 nonché dell'accollo, sempre in capo allo stesso, della quota restante di rimborso pari al 50% del mutuo fondiario, già spettante alla IG.ra . Controparte_1
3 G) Il IG. si impegnerà pertanto a farsi carico delle restanti rate di mutuo a far data CP_1
dall'atto Notarile di compravendita di cui sopra sino alla definitiva scadenza e saldo del dovuto, vista l'autorizzazione all'accollo da parte dell'istituto di credito e liberazione della IG.ra da ogni vincolo economico nei confronti della banca. Controparte_1
H) Le parti precisano che l'accordo patrimoniale tra essi stessi come appresso indicato, è elemento essenziale funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed assume caratteristiche di essenzialità per la complessiva composizione della vertenza (e la soluzione definitiva della crisi coniugale).
I) La IG.ra si obbliga pertanto a trasferire, entro 180 gg. e non prima di Controparte_1
90 gg. dalla sottoscrizione del presente ricorso, la quota di proprietà pari al 50% al marito che accetta, del seguente immobile sito nel Comune di Genova e Parte_1
più precisamente:
Appartamento sito in Genova Via Rivarolo 13/13, identificato al catasto fabbricati del
Comune di Genova alla Sezione Urbana RIV – Foglio 25 – Particella 173 – Sub 14
Il IG. accetta il trasferimento e si obbliga a perfezionarlo Parte_1
mediante atto notarile entro 180 gg. dalla sottoscrizione del presente ricorso.
L) Gli stessi coniugi intendono pertanto procedere, come procedono, all'operazione di cui infra, le cui spese (notarili e non) saranno a carico del cessionario, per la quale richiedono l'applicazione in loro proprio favore dei benefici di cui alla sentenza della Corte Costituzione del 10/5/1999 N. 154 (che ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 19 della L. 6/3/1987 n.
74), alla circolare del Ministero delle Finanze del 16/3/2000 n.- 49/E ed alle sentenze della
Corte di Cassazione Sez. V 30/5/2005 n. 11458 e n. 3110/2016).
M) Il veicolo Dacia Sandero tg. FJ 070 TW, in comproprietà tra i coniugi, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso verrà formalmente trasferito al IG. Parte_1
il quale verserà alla moglie la quota del 50% pari a € 3.500,00 e sosterrà le spese
[...]
di trasferimento.
N) Il conto corrente cointestato tra i coniugi presso Monte dei Paschi di Siena verrà chiuso contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo e le somme ivi depositate andranno accreditate presso il conto corrente Monte dei Paschi esclusivamente intestato al IG.
[...]
. Parte_1
4 O) I coniugi dichiarano di essere tra loro economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia pretesa a titolo di alimenti e/o mantenimento, nonché di aver, con il puntuale adempimento degli accordi raggiunti nel presente atto, definito ogni precedente questione economica.
P) Le parti si concedono reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 1153, parte II, serie C, anno 2024), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di conIGlio del 9.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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