Art. 4. Compiti del comitato amministratore del Fondo 1. Il comitato amministratore deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberare gli interventi in conformita' alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro, di cui all'articolo 9; c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito cooperativo, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), nonche' la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 3; d) deliberare le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 5; e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita'; f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni; g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; h) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilita' di cui all'articolo 11; i) fare proposte, alle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui e' stata convenuta l'istituzione del Fondo, per l'incremento della contribuzione ordinaria di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), qualora le prestazioni richieste, non risolvibili con criteri di precedenza e turnazione, si inquadrino in progetti, su base territoriale, promossi dalle federazioni locali o dalla Federazione italiana e riconosciuti di valenza strategica in ordine agli obiettivi del credito cooperativo; l) determinare i criteri e le modalita' operativi per il versamento del contributo straordinario dovuto in attuazione dell'intervento previsto all'articolo 6, comma 4.
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberare gli interventi in conformita' alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro, di cui all'articolo 9; c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito cooperativo, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), nonche' la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 3; d) deliberare le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 5; e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita'; f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni; g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; h) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilita' di cui all'articolo 11; i) fare proposte, alle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui e' stata convenuta l'istituzione del Fondo, per l'incremento della contribuzione ordinaria di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), qualora le prestazioni richieste, non risolvibili con criteri di precedenza e turnazione, si inquadrino in progetti, su base territoriale, promossi dalle federazioni locali o dalla Federazione italiana e riconosciuti di valenza strategica in ordine agli obiettivi del credito cooperativo; l) determinare i criteri e le modalita' operativi per il versamento del contributo straordinario dovuto in attuazione dell'intervento previsto all'articolo 6, comma 4.