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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/10/2025, n. 3378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3378 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10813/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10813/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
CP_1
PARTE CONVENUTA
INTERVENUTO Controparte_2
Oggi 21 ottobre 2025 innanzi al dott. Elisabetta Carloni, sono comparsi:
Per essuno Parte_1
Per 'avv. ROMANI GIAN LUCA CP_1
Per l'avv. ROMANI GIAN LUCA Controparte_2
Lette le note di trattazione scritta depositate.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10813/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIOVANNELLI Parte_1 P.IVA_1 CR elettivamente domiciliato in VIA AMENDOLA 27 51017 PESCIA ITALIA presso il difensore avv. GIOVANNELLI CR
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANI GIAN LUCA, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA LEOPOLDO 7 50134 FIRENZE presso il difensore avv. ROMANI GIAN LUCA
PARTE CONVENUTA
(C.F.) rappresentato e difeso dall'avv. ROMANI GIAN LUCA e Controparte_2 dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA LEOPOLDO 7 50134 FIRENZE presso il difensore avv. ROMANI GIAN LUCA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE OPPONENTE: come da atto di citazione
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA: piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, per i motivi tutti di cui in narrativa e disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, previa ogni declaratoria di ragione e/o di legge: pagina 2 di 7 Nel merito:
a) respingere integralmente tutte le domande proposte dalla società opponente in quanto inammissibili e/o del tutto infondate in fatto ed in diritto, e comunque per i motivi tutti di cui in narrativa;
b) in tesi, confermare integralmente il decreto ingiuntivo nr. 1989/2024 e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
ovvero, in subordine, in favore di dell'importo di € 43.047,88, oltre Controparte_2 CP_1 interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, nonché delle spese e competenze liquidate nel decreto medesimo, per i motivi tutti di cui in narrativa;
c) in ipotesi assolutamente denegata e non creduta, condannare la società in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ovvero, in Controparte_2 subordine, in favore di dell'importo di € 43.047,88 o di quella diversa somma – CP_1 eventualmente minore – che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo, per i motivi tutti di cui in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.
PARTE INTERVENUTA piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, per i motivi tutti di cui in narrativa e disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, previa ogni declaratoria di ragione e/o di legge:
Nel merito:
a) respingere integralmente tutte le domande proposte dalla società opponente in quanto inammissibili e/o del tutto infondate in fatto ed in diritto, e comunque per i motivi tutti di cui in narrativa;
b) in tesi, confermare integralmente il decreto ingiuntivo nr. 1989/2024 e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
ovvero, in subordine, in favore di dell'importo di € 43.047,88, oltre Controparte_2 CP_1 interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, nonché delle spese e competenze liquidate nel decreto medesimo;
c) in ipotesi assolutamente denegata e non creduta, condannare la società in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ovvero, in Controparte_2 subordine, in favore di dell'importo di € 43.047,88 o di quella diversa somma – CP_1 eventualmente minore – che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 7
1. GLI ANTEFATTI E LE VICENDE PROCESSUALI.
In data 10/7/2024, la società notificava alla società l decreto CP_1 Parte_1 ingiuntivo nr. 1989/2024 (N.R.G. 7883/2024) emesso dall'intestato Tribunale, con cui si ingiungeva alla predetta società debitrice il pagamento della somma di € 43.047,88, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, ed oltre le spese e i compensi ivi liquidati (doc.n. 1).
Il suddetto credito era relativo al saldo delle forniture di prodotti a marchio proprio della ricorrente meglio descritti nelle fatture nr. 11529/IAUT del 13/10/2023, nr. 12236/IAUT del 27/10/2023, CP_1 nr. 13121/IAUT del 17/11/2023, nr. 14523/IAUT del 15/12/2023 e nr. 14827/IAUT del 22/12/2023 al netto delle note di credito nr. 193/NCIP del 3/11/2023 e nr. 775/NCIS del 31/12/2023 (Cfr. doc. n. 2).
Opponendo il decreto ingiuntivo, l'opponente dava luogo alla presente causa, nella quale si costituiva la convenuta società la quale preliminarmente dava atto di scissione parziale mediante CP_1 scorporo ex art. 2506.1 c.c. del 26/9/2024 ai rogiti del Notaio di Milano, Rep. Persona_1
40509 Racc. 17857 (doc. n. 4), ha dato esecuzione al progetto di scissione approvato CP_1 con delibera assunta all'assemblea tenutasi in data 19/6/2024 (doc.to n. 5), il quale è stato attuato mediante assegnazione del ramo di azienda concernente l'attività di commercializzazione dei prodotti a marchio proprio nonché i prodotti medicinali legati alle AIC di cui era titolare la convenuta a favore della società beneficiaria di nuova costituzione denominata C.F. e P.I. Controparte_2 P.IVA_3 con sede in Via Raffaello n. 15 a Barberino Tavarnelle (FI). Come previsto dal citato art. 2506.1 c.c.,
l'intero capitale sociale della predetta società beneficiaria è detenuto dalla società scissa CP_1
la quale continua la propria attività.
[...]
Di fatto, però, all'indomani del deposito dell'atto introduttivo, l'opponente non svolgeva alcuna ulteriore attività processuale, finendo con il disertare persino le udienze.
La causa è oggi in decisione, dopo l'avvicendamento del Giudice Istruttore.
2. LA DECISIONE
Fin dall'esordio del giudizio, e attraverso la lettura dell'atto di opposizione, l'iniziativa processuale della società opponente era apparsa particolarmente strumentale, dilatoria, e persino temeraria, e, in tutta evidenza, mirata unicamente a ritardare il più possibile il pagamento del dovuto, e impedire il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
Tale opposizione, infatti, conteneva argomenti espressi con tale genericità e vaghezza da risultare inconsistenti, oltreché del tutto smentiti dal comportamento della stessa società opponente.
La società opponente, se si è ben letto l'atto di citazione, è palesemente contraddetta dal comportamento tenuto dalla stessa opponente dopo l'evasione delle forniture oggetto di causa, in quanto non ha mai contestato alcuna supposta difformità dei prodotti forniti da Parte_1 CP_1
pagina 4 di 7 neppure a seguito dei solleciti di pagamento che le sono stati inviati, ai quali l'opponente ha risposto scusandosi per il ritardo nei pagamenti, riconoscendo il proprio debito ed impegnandosi a saldarlo ratealmente e senza riserva alcuna ( doc.to n. 2 fascicolo parte convenuta).
Tale circostanza è tale da palesare prima facie l'intento esclusivamente dilatorio ad essa sotteso, tanto è vero che non è supportata da alcun documento, e che la stessa opponente non ha svolto nessuna attività difensiva nel corso del presente giudizio.
Il mancato deposito di successive memorie, e l'assenza del procuratore dell'opponente alle ultime udienze, hanno completato tale desolante quadro, nel quale nulla più è stato dedotto o specificato da parte della società Pt_1
È assolutamente evidente, dunque, la pretestuosità dell'opposizione, che va senz'altro respinta.
Il credito azionato in via monitoria è stato trasferito alla società in forza dell'atto di Controparte_2 scissione parziale del 26/9/2024 (Cfr. doc.n. 4),
La suddetta scissione parziale ha avuto effetto dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione presso il Registro delle Imprese di Firenze, adempimento che si è perfezionato in data
2/10/2024 (Cfr. doc. n. 4).
Dal menzionato giorno di iscrizione, la società beneficiaria ha avuto autonoma Controparte_2 esistenza e sono entrati a far parte del suo patrimonio i beni e gli elementi attivi e passivi inerenti al ramo d'azienda assegnato, così come i diritti e gli obblighi ad esso relativi venuti ad esistenza nell'esercizio dell'attività di cui al ramo d'azienda oggetto di scissione fino alla data di efficacia della scissione medesima (Cfr. doc. n. 4).
A seguito della scissione de qua, pertanto, sono entrati a far parte del patrimonio di Controparte_2 tutti i crediti relativi al ramo d'azienda assegnato, ivi pertanto incluso il credito portato dalle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, il quale è appunto relativo alla vendita di prodotti a marchio proprio già di (Cfr.doc. n. 2). CP_1
1.b) Come si è visto, il trasferimento a del diritto di credito azionato con il decreto opposto a CP_2 mezzo della descritta scissione parziale è divenuto efficace in data 2/10/2024 e quindi nel corso del presente giudizio, la cui pendenza è stata determinata dalla notifica del decreto ingiuntivo, la quale si è perfezionata in data 10/7/2024 (Cfr. doc. n. 1).
Ai sensi dell'art. 643 co. 3 c.p.c., infatti, la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite (Cass. SS.UU. 20596/2007).
Peraltro, si evidenzia che l'atto di citazione in opposizione è stato notificato in data 19/9/2024 e la presente causa è stata iscritta a ruolo in data 30/9/2024, e quindi comunque in data anteriore all'intervenuta efficacia della suddetta scissione (Cfr. doc.n. 4 cit.). pagina 5 di 7 La scissione parziale di una società con l'assegnazione di parte del suo patrimonio ad una società di nuova costituzione integra un fenomeno di successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio, come nel caso di specie, comporta l'applicazione della disciplina dell'art. 111 c.p.c. (Cass. SS.UU. 23225/2016, Cass. 5874/2012, 31313/2018, 13192/2019,
28169/2022).
Da quanto sopra discende che il processo prosegue fra le parti originarie e il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire od essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante può essere estromesso dal giudizio.
È infatti noto che, anche a seguito di una successione a titolo particolare nel diritto controverso, la parte originaria, e quindi nel caso di specie, non perde alcun potere processuale, ed il successore è CP_1 dotato di una legittimazione concorrente con quella della parte originaria (Cass. 30189/2019,
6038/2000, 654/1980), la quale opera in qualità di sostituto processuale del primo (Cass. 10442/2023,
3623/1999, 4024/1996, 7970/1990 e 42/1990).
Per le suindicate ragioni, gli effetti sostanziali dell'emananda sentenza si spiegheranno anche nei confronti della predetta quale effettivo titolare attuale del diritto controverso ex art. Controparte_2
111 c.p.c., con conseguente condanna dell'opponente al pagamento di quanto dovuto direttamente in favore della menzionata società.
3. SPESE PROCESSUALI E RESPONSABILITÀ EX ART 96 CPC.
La soccombenza è indubbiamente in capo alla parte opponente, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
In aggiunta, e d'ufficio, come oggi consente la legge, si impone la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni patiti dalla convenuta per aver dovuto resistere in una lite temeraria.
Si è già detto infatti: della assoluta genericità e vaghezza degli argomenti di parte opponente i quali sono apparsi da subito inconsistenti, oltreché del tutto smentiti dal comportamento tenuto dalla stessa società opponente prima del giudizio;
del comportamento processuale della parte, che, con il mancato deposito di successive memorie, e l'assenza del procuratore degli opponenti alle ultime udienze, non ha mai consentito di meglio specificare quali fossero i motivi dell'opposizione.
Insomma, la società opponente ben sapeva anche prima dell'introduzione dell'opposizione di non possedere argomenti giuridicamente spendibili per opporsi alla pretesa di pagamento, e ciononostante ha incardinato la presente opposizione quanto meno con colpa grave, ed essenzialmente a fini meramente dilatori, secondo una condotta che questo Tribunale non può certo avallare, poiché essa, pagina 6 di 7 concretando un vero e proprio abuso degli strumenti processuali, ha cagionato un utilizzo evidentemente distorto delle risorse e del tempo del sistema-Giustizia.
Letto dunque l'art. 96, terzo comma, cpc, occorre liquidare a favore della parte convenuta una somma a titolo di risarcimento del danno, che si può ben stabilire - equitativamente - in una somma all'incirca pari alla metà di quella liquidata a titolo di spese processuali.
P. Q.M.
1. respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n° 1989/2024,
2. condanna la società opponente a rimborsare alla convenuta e per essa alla società CP_2 quale effettivo titolare attuale del diritto controverso ex art. 111 c.p.c, le spese processuali del giudizio, che liquida in euro 7.616,00, oltre ad IVA e CPA e spese forfettarie 15%,
3. condanna la società opponente, ai sensi dell'art. 96 terzo comma cpc, a pagare in favore della convenuta e per essa alla società , quale effettivo titolare attuale del diritto controverso ex CP_2 art. 111 c.p.c,, a titolo di risarcimento per aver dovuto resistere in una lite temeraria, la somma di euro
3.500,00.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Firenze, 21 ottobre 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10813/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
CP_1
PARTE CONVENUTA
INTERVENUTO Controparte_2
Oggi 21 ottobre 2025 innanzi al dott. Elisabetta Carloni, sono comparsi:
Per essuno Parte_1
Per 'avv. ROMANI GIAN LUCA CP_1
Per l'avv. ROMANI GIAN LUCA Controparte_2
Lette le note di trattazione scritta depositate.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10813/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIOVANNELLI Parte_1 P.IVA_1 CR elettivamente domiciliato in VIA AMENDOLA 27 51017 PESCIA ITALIA presso il difensore avv. GIOVANNELLI CR
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANI GIAN LUCA, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA LEOPOLDO 7 50134 FIRENZE presso il difensore avv. ROMANI GIAN LUCA
PARTE CONVENUTA
(C.F.) rappresentato e difeso dall'avv. ROMANI GIAN LUCA e Controparte_2 dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA LEOPOLDO 7 50134 FIRENZE presso il difensore avv. ROMANI GIAN LUCA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE OPPONENTE: come da atto di citazione
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA: piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, per i motivi tutti di cui in narrativa e disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, previa ogni declaratoria di ragione e/o di legge: pagina 2 di 7 Nel merito:
a) respingere integralmente tutte le domande proposte dalla società opponente in quanto inammissibili e/o del tutto infondate in fatto ed in diritto, e comunque per i motivi tutti di cui in narrativa;
b) in tesi, confermare integralmente il decreto ingiuntivo nr. 1989/2024 e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
ovvero, in subordine, in favore di dell'importo di € 43.047,88, oltre Controparte_2 CP_1 interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, nonché delle spese e competenze liquidate nel decreto medesimo, per i motivi tutti di cui in narrativa;
c) in ipotesi assolutamente denegata e non creduta, condannare la società in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ovvero, in Controparte_2 subordine, in favore di dell'importo di € 43.047,88 o di quella diversa somma – CP_1 eventualmente minore – che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo, per i motivi tutti di cui in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.
PARTE INTERVENUTA piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, per i motivi tutti di cui in narrativa e disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, previa ogni declaratoria di ragione e/o di legge:
Nel merito:
a) respingere integralmente tutte le domande proposte dalla società opponente in quanto inammissibili e/o del tutto infondate in fatto ed in diritto, e comunque per i motivi tutti di cui in narrativa;
b) in tesi, confermare integralmente il decreto ingiuntivo nr. 1989/2024 e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
ovvero, in subordine, in favore di dell'importo di € 43.047,88, oltre Controparte_2 CP_1 interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, nonché delle spese e competenze liquidate nel decreto medesimo;
c) in ipotesi assolutamente denegata e non creduta, condannare la società in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ovvero, in Controparte_2 subordine, in favore di dell'importo di € 43.047,88 o di quella diversa somma – CP_1 eventualmente minore – che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 7
1. GLI ANTEFATTI E LE VICENDE PROCESSUALI.
In data 10/7/2024, la società notificava alla società l decreto CP_1 Parte_1 ingiuntivo nr. 1989/2024 (N.R.G. 7883/2024) emesso dall'intestato Tribunale, con cui si ingiungeva alla predetta società debitrice il pagamento della somma di € 43.047,88, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, ed oltre le spese e i compensi ivi liquidati (doc.n. 1).
Il suddetto credito era relativo al saldo delle forniture di prodotti a marchio proprio della ricorrente meglio descritti nelle fatture nr. 11529/IAUT del 13/10/2023, nr. 12236/IAUT del 27/10/2023, CP_1 nr. 13121/IAUT del 17/11/2023, nr. 14523/IAUT del 15/12/2023 e nr. 14827/IAUT del 22/12/2023 al netto delle note di credito nr. 193/NCIP del 3/11/2023 e nr. 775/NCIS del 31/12/2023 (Cfr. doc. n. 2).
Opponendo il decreto ingiuntivo, l'opponente dava luogo alla presente causa, nella quale si costituiva la convenuta società la quale preliminarmente dava atto di scissione parziale mediante CP_1 scorporo ex art. 2506.1 c.c. del 26/9/2024 ai rogiti del Notaio di Milano, Rep. Persona_1
40509 Racc. 17857 (doc. n. 4), ha dato esecuzione al progetto di scissione approvato CP_1 con delibera assunta all'assemblea tenutasi in data 19/6/2024 (doc.to n. 5), il quale è stato attuato mediante assegnazione del ramo di azienda concernente l'attività di commercializzazione dei prodotti a marchio proprio nonché i prodotti medicinali legati alle AIC di cui era titolare la convenuta a favore della società beneficiaria di nuova costituzione denominata C.F. e P.I. Controparte_2 P.IVA_3 con sede in Via Raffaello n. 15 a Barberino Tavarnelle (FI). Come previsto dal citato art. 2506.1 c.c.,
l'intero capitale sociale della predetta società beneficiaria è detenuto dalla società scissa CP_1
la quale continua la propria attività.
[...]
Di fatto, però, all'indomani del deposito dell'atto introduttivo, l'opponente non svolgeva alcuna ulteriore attività processuale, finendo con il disertare persino le udienze.
La causa è oggi in decisione, dopo l'avvicendamento del Giudice Istruttore.
2. LA DECISIONE
Fin dall'esordio del giudizio, e attraverso la lettura dell'atto di opposizione, l'iniziativa processuale della società opponente era apparsa particolarmente strumentale, dilatoria, e persino temeraria, e, in tutta evidenza, mirata unicamente a ritardare il più possibile il pagamento del dovuto, e impedire il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
Tale opposizione, infatti, conteneva argomenti espressi con tale genericità e vaghezza da risultare inconsistenti, oltreché del tutto smentiti dal comportamento della stessa società opponente.
La società opponente, se si è ben letto l'atto di citazione, è palesemente contraddetta dal comportamento tenuto dalla stessa opponente dopo l'evasione delle forniture oggetto di causa, in quanto non ha mai contestato alcuna supposta difformità dei prodotti forniti da Parte_1 CP_1
pagina 4 di 7 neppure a seguito dei solleciti di pagamento che le sono stati inviati, ai quali l'opponente ha risposto scusandosi per il ritardo nei pagamenti, riconoscendo il proprio debito ed impegnandosi a saldarlo ratealmente e senza riserva alcuna ( doc.to n. 2 fascicolo parte convenuta).
Tale circostanza è tale da palesare prima facie l'intento esclusivamente dilatorio ad essa sotteso, tanto è vero che non è supportata da alcun documento, e che la stessa opponente non ha svolto nessuna attività difensiva nel corso del presente giudizio.
Il mancato deposito di successive memorie, e l'assenza del procuratore dell'opponente alle ultime udienze, hanno completato tale desolante quadro, nel quale nulla più è stato dedotto o specificato da parte della società Pt_1
È assolutamente evidente, dunque, la pretestuosità dell'opposizione, che va senz'altro respinta.
Il credito azionato in via monitoria è stato trasferito alla società in forza dell'atto di Controparte_2 scissione parziale del 26/9/2024 (Cfr. doc.n. 4),
La suddetta scissione parziale ha avuto effetto dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione presso il Registro delle Imprese di Firenze, adempimento che si è perfezionato in data
2/10/2024 (Cfr. doc. n. 4).
Dal menzionato giorno di iscrizione, la società beneficiaria ha avuto autonoma Controparte_2 esistenza e sono entrati a far parte del suo patrimonio i beni e gli elementi attivi e passivi inerenti al ramo d'azienda assegnato, così come i diritti e gli obblighi ad esso relativi venuti ad esistenza nell'esercizio dell'attività di cui al ramo d'azienda oggetto di scissione fino alla data di efficacia della scissione medesima (Cfr. doc. n. 4).
A seguito della scissione de qua, pertanto, sono entrati a far parte del patrimonio di Controparte_2 tutti i crediti relativi al ramo d'azienda assegnato, ivi pertanto incluso il credito portato dalle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, il quale è appunto relativo alla vendita di prodotti a marchio proprio già di (Cfr.doc. n. 2). CP_1
1.b) Come si è visto, il trasferimento a del diritto di credito azionato con il decreto opposto a CP_2 mezzo della descritta scissione parziale è divenuto efficace in data 2/10/2024 e quindi nel corso del presente giudizio, la cui pendenza è stata determinata dalla notifica del decreto ingiuntivo, la quale si è perfezionata in data 10/7/2024 (Cfr. doc. n. 1).
Ai sensi dell'art. 643 co. 3 c.p.c., infatti, la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite (Cass. SS.UU. 20596/2007).
Peraltro, si evidenzia che l'atto di citazione in opposizione è stato notificato in data 19/9/2024 e la presente causa è stata iscritta a ruolo in data 30/9/2024, e quindi comunque in data anteriore all'intervenuta efficacia della suddetta scissione (Cfr. doc.n. 4 cit.). pagina 5 di 7 La scissione parziale di una società con l'assegnazione di parte del suo patrimonio ad una società di nuova costituzione integra un fenomeno di successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio, come nel caso di specie, comporta l'applicazione della disciplina dell'art. 111 c.p.c. (Cass. SS.UU. 23225/2016, Cass. 5874/2012, 31313/2018, 13192/2019,
28169/2022).
Da quanto sopra discende che il processo prosegue fra le parti originarie e il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire od essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante può essere estromesso dal giudizio.
È infatti noto che, anche a seguito di una successione a titolo particolare nel diritto controverso, la parte originaria, e quindi nel caso di specie, non perde alcun potere processuale, ed il successore è CP_1 dotato di una legittimazione concorrente con quella della parte originaria (Cass. 30189/2019,
6038/2000, 654/1980), la quale opera in qualità di sostituto processuale del primo (Cass. 10442/2023,
3623/1999, 4024/1996, 7970/1990 e 42/1990).
Per le suindicate ragioni, gli effetti sostanziali dell'emananda sentenza si spiegheranno anche nei confronti della predetta quale effettivo titolare attuale del diritto controverso ex art. Controparte_2
111 c.p.c., con conseguente condanna dell'opponente al pagamento di quanto dovuto direttamente in favore della menzionata società.
3. SPESE PROCESSUALI E RESPONSABILITÀ EX ART 96 CPC.
La soccombenza è indubbiamente in capo alla parte opponente, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
In aggiunta, e d'ufficio, come oggi consente la legge, si impone la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni patiti dalla convenuta per aver dovuto resistere in una lite temeraria.
Si è già detto infatti: della assoluta genericità e vaghezza degli argomenti di parte opponente i quali sono apparsi da subito inconsistenti, oltreché del tutto smentiti dal comportamento tenuto dalla stessa società opponente prima del giudizio;
del comportamento processuale della parte, che, con il mancato deposito di successive memorie, e l'assenza del procuratore degli opponenti alle ultime udienze, non ha mai consentito di meglio specificare quali fossero i motivi dell'opposizione.
Insomma, la società opponente ben sapeva anche prima dell'introduzione dell'opposizione di non possedere argomenti giuridicamente spendibili per opporsi alla pretesa di pagamento, e ciononostante ha incardinato la presente opposizione quanto meno con colpa grave, ed essenzialmente a fini meramente dilatori, secondo una condotta che questo Tribunale non può certo avallare, poiché essa, pagina 6 di 7 concretando un vero e proprio abuso degli strumenti processuali, ha cagionato un utilizzo evidentemente distorto delle risorse e del tempo del sistema-Giustizia.
Letto dunque l'art. 96, terzo comma, cpc, occorre liquidare a favore della parte convenuta una somma a titolo di risarcimento del danno, che si può ben stabilire - equitativamente - in una somma all'incirca pari alla metà di quella liquidata a titolo di spese processuali.
P. Q.M.
1. respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n° 1989/2024,
2. condanna la società opponente a rimborsare alla convenuta e per essa alla società CP_2 quale effettivo titolare attuale del diritto controverso ex art. 111 c.p.c, le spese processuali del giudizio, che liquida in euro 7.616,00, oltre ad IVA e CPA e spese forfettarie 15%,
3. condanna la società opponente, ai sensi dell'art. 96 terzo comma cpc, a pagare in favore della convenuta e per essa alla società , quale effettivo titolare attuale del diritto controverso ex CP_2 art. 111 c.p.c,, a titolo di risarcimento per aver dovuto resistere in una lite temeraria, la somma di euro
3.500,00.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Firenze, 21 ottobre 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
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