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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/06/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1527 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), in proprio e nella qualità di legale C.F._1
rappresentante della Controparte_1
(C.F con l'avv. GUASTELLA FRANCESCO;
P.IVA_1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. MANLIO GALEANO e MARIA CP_2 P.IVA_2
GRAZIA DEMAESTRI;
resistente avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.06.2024, Parte_1
(c.f. ), in proprio e nella qualità di legale C.F._1
rappresentante della ha proposto CP_1 Controparte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- 001368740 asseritamente notificata in data 9.05.2024 con la quale l ha CP_2
ingiunto il pagamento della somma di € 3.090,26 dovuta a titolo di sanzione ex art. 2, co. 1 bis, D.L. N. 463\1983, convertito con modificazioni dalla l. n. 638\1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6 del D. Lgs. n. 8\2016, per omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità 2017 e basata sull'accertamento n.
.6500.01/10/2018.0145927 del 01.10.2018, nonché avverso CP_2
l'ordinanza ingiunzione n. OI-001362826), (anch'essa asseritamente notificata in data 9.05.2024) con la quale l' ha ingiunto il CP_2
pagamento della somma di € 3.090,26 a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'annualità 2017 e basata sull'accertamento n. .6500.01/10/2018.0145926 del CP_2
01.10.2018 eccependo, tra l'altro, l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 14 l. 689/1981.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha preliminarmente eccepito la CP_2
tardività dell'opposizione e nel merito contestato le eccezioni e deduzioni avversarie, chiedendone il rigetto.
***
L'art. 35 co. 4 l. 689/1989 prevede che l'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione emessa per l'omissione del versamento di contributi (quali sono quelle qui opposte) deve essere proposta “nel termine di cui all'art. 22”. Tale disposizione, come modificata dal d.lgs. 150/2011, non prevede più alcun termine, limitandosi a rinviare all'art. 6 del medesimo d.lgs. Da ciò non può certo desumersi la libera proponibilità
Pagina 2 di 3 dell'opposizione, perché l'esistenza di un termine di decadenza risulta tuttora dall'art. 35.
Tale rinvio deve quindi essere necessariamente qualificato come rinvio fisso, ossia avente ad oggetto non la fonte, ma la disposizione com'era all'epoca in cui il rinvio fu fatto, ed insensibile alle sue successive modifiche. L'opposizione va quindi tuttora proposta nel termine di 30 giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 22 prima della modifica ad opera del d.lgs. 150/2011. Peraltro, l'alternativa sarebbe quella di ritenere applicabile il medesimo termine previsto dall'art. 6 co. 6 d.lgs.
150/2011 tramite un doppio rinvio.
Ciò premesso, l'opposizione avverso le ordinanze n. OI-001368740 e n.
OI-001362826 è inammissibile.
Diversamente da quanto ritenuto in ordinanza, l' ha prodotto le CP_2
ricevute di notifica di entrambi i provvedimenti impugnati (v. all. memoria di costituzione), da cui emerge che le ordinanze opposte furono notificate in data 17.4.2024 ed il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di 30 giorni di cui al combinato disposto degli artt. 35 co. 4 e 22
l. 689/1981. Quest'ultimo, depositato il 7.6.2024, è quindi tardivo.
Il che assorbe le deduzioni svolte dal ricorrente con le ultime note di trattazione scritta, che riguardano l'ipotesi (qui smentita) della tardività del ricorso proposto avverso una sola delle due ordinanze.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile e condanna
[...]
e la a rifondere all' le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 CP_2
liquidate in € 1800 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%.
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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