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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/12/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7258/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7258/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt 22 ss L n 689/1981 in materia di lavoro e di previdenza
o assistenza obbligatorie”,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Ceppeta, 1, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo PICA, CodiceFiscale_1
( ) e Avv. Maria CHERUBINI, ( ) del Foro CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3 di Latina giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1 alla Via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Enzo Pontecorvo (C.F. , in virtù di procura C.F._4 generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, Repertorio n. 37875 e Persona_1
Raccolta n. 7313 del 22.3.2024 - Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 29/11/2024, chiedeva all'intestato Tribunale Parte_1 di: “che la S.V. Ill.ma, ritenuta la propria competenza ex art. 6 commi 2 e 4 del D. Lgs
150/2011, PREVIA SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e segg. Legge 24.11.1981 n.689 e 5 D.Lgs 150/2011, per i motivi tutti sopra premessi ed esposti, Voglia fissare udienza di comparizione delle parti e dichiarare nulla e priva di efficacia l'Ordinanza – Ingiunzione n. Ol-000489585, emessa, dall'
[...]
, con la quale si ingiungeva al Controparte_1
Ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 4.246,50.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 4/11/2025 per chiedere di: CP_1
“dichiarare, in ragione dell'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione opposta e dell'atto di accertamento presupposto, la cessazione della materia del contendere con statuizione sulle spese secondo equità e giustizia”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 7/10/2025, con rinvio all'udienza del 4/12/2025 per vizio di notifica per violazione dell'art. 6 comma 8 L 150/2011; in ottemperanza all'ordinanza del 7/10/2025, la Cancelleria provvedeva alla notifica all' CP_1 del ricorso e del decreto fissazione udienza e dell'ordinanza che disponeva il rinvio;
all'esito dell'udienza di rinvio del 4/12/2025, a seguito di discussione orale, il Giudice emetteva sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
2 3. Nel merito, proponeva opposizione all'ordinanza -ingiunzione n. OI- Parte_1
000489585 relativa ad atto di accertamento n.: .7010.05/11/2021.0457987 del CP_1
05/11/2021 portante un importo di pagamento pari ad € 4265,50 a titolo di sanzione amministrativa dell'anno 2018. In particolare il ricorrente deduceva di aver ricoperto la carica di legale rappresentante di dal 7/7/2016 al 31/1/2018, come Controparte_2 documentato dalla visura camerale storica allegata al ricorso (v. doc. n. 2).
4. Nell'ordinanza-ingiunzione in questa sede opposta si fa riferimento all'accertamento del
5/11/2021 con riferimento all'omesso versamento della ritenuta d'acconto periodica relativa all'anno 2018, ma non si indica a quale mensilità dell'anno 2018 le ritenute previdenziali e assistenziali non sono state versate, tenuto conto che il pagamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo.
5.Parte ricorrente deduceva, altresì, l'omessa notificazione dell'atto di accertamento .
6.L' nel costituirsi produceva prova della notifica al ricorrente dell'atto di accertamento CP_1 della violazione, avvenuta il 10/12/2021 per compiuta giacenza (v. doc. n. 3 allegato memoria
). CP_1
7. Nel presente giudizio, a seguito di notifica dell'odierno ricorso, l' annullava, in CP_1 autotutela, l'ordinanza- ingiunzione n. OI-000489585 in questa sede opposta.
8. L'intervenuto annullamento dell'ordinanza- ingiunzione n. OI-000489585 determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
* * *
9. In ordine alle spese di lite, seppure l'annullamento da parte dell' in via di autotutela è CP_1 intervenuto successivamente alla notifica del ricorso, è però anche vero che il ricorrente non ha avanzato istanza in via amministrativa di annullamento a seguito della notifica dell'atto di accertamento, dimostrata in giudizio da , ne consegue che sussistono i presupposti per la CP_1 compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- dichiara la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Velletri, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7258/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt 22 ss L n 689/1981 in materia di lavoro e di previdenza
o assistenza obbligatorie”,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Ceppeta, 1, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo PICA, CodiceFiscale_1
( ) e Avv. Maria CHERUBINI, ( ) del Foro CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3 di Latina giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1 alla Via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Enzo Pontecorvo (C.F. , in virtù di procura C.F._4 generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, Repertorio n. 37875 e Persona_1
Raccolta n. 7313 del 22.3.2024 - Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 29/11/2024, chiedeva all'intestato Tribunale Parte_1 di: “che la S.V. Ill.ma, ritenuta la propria competenza ex art. 6 commi 2 e 4 del D. Lgs
150/2011, PREVIA SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e segg. Legge 24.11.1981 n.689 e 5 D.Lgs 150/2011, per i motivi tutti sopra premessi ed esposti, Voglia fissare udienza di comparizione delle parti e dichiarare nulla e priva di efficacia l'Ordinanza – Ingiunzione n. Ol-000489585, emessa, dall'
[...]
, con la quale si ingiungeva al Controparte_1
Ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 4.246,50.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 4/11/2025 per chiedere di: CP_1
“dichiarare, in ragione dell'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione opposta e dell'atto di accertamento presupposto, la cessazione della materia del contendere con statuizione sulle spese secondo equità e giustizia”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 7/10/2025, con rinvio all'udienza del 4/12/2025 per vizio di notifica per violazione dell'art. 6 comma 8 L 150/2011; in ottemperanza all'ordinanza del 7/10/2025, la Cancelleria provvedeva alla notifica all' CP_1 del ricorso e del decreto fissazione udienza e dell'ordinanza che disponeva il rinvio;
all'esito dell'udienza di rinvio del 4/12/2025, a seguito di discussione orale, il Giudice emetteva sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
2 3. Nel merito, proponeva opposizione all'ordinanza -ingiunzione n. OI- Parte_1
000489585 relativa ad atto di accertamento n.: .7010.05/11/2021.0457987 del CP_1
05/11/2021 portante un importo di pagamento pari ad € 4265,50 a titolo di sanzione amministrativa dell'anno 2018. In particolare il ricorrente deduceva di aver ricoperto la carica di legale rappresentante di dal 7/7/2016 al 31/1/2018, come Controparte_2 documentato dalla visura camerale storica allegata al ricorso (v. doc. n. 2).
4. Nell'ordinanza-ingiunzione in questa sede opposta si fa riferimento all'accertamento del
5/11/2021 con riferimento all'omesso versamento della ritenuta d'acconto periodica relativa all'anno 2018, ma non si indica a quale mensilità dell'anno 2018 le ritenute previdenziali e assistenziali non sono state versate, tenuto conto che il pagamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo.
5.Parte ricorrente deduceva, altresì, l'omessa notificazione dell'atto di accertamento .
6.L' nel costituirsi produceva prova della notifica al ricorrente dell'atto di accertamento CP_1 della violazione, avvenuta il 10/12/2021 per compiuta giacenza (v. doc. n. 3 allegato memoria
). CP_1
7. Nel presente giudizio, a seguito di notifica dell'odierno ricorso, l' annullava, in CP_1 autotutela, l'ordinanza- ingiunzione n. OI-000489585 in questa sede opposta.
8. L'intervenuto annullamento dell'ordinanza- ingiunzione n. OI-000489585 determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
* * *
9. In ordine alle spese di lite, seppure l'annullamento da parte dell' in via di autotutela è CP_1 intervenuto successivamente alla notifica del ricorso, è però anche vero che il ricorrente non ha avanzato istanza in via amministrativa di annullamento a seguito della notifica dell'atto di accertamento, dimostrata in giudizio da , ne consegue che sussistono i presupposti per la CP_1 compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- dichiara la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Velletri, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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