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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 03/04/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERRARA
Sezione civile in persona della dott.ssa Monica Bighetti, in funzione di Giudice Unico, all'esito dell'udienza di discussione del 12 marzo 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 214/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GIANDOMENICO GAETANO e dall' Avv. RIDOLFI MARIA TERESA del
Foro di Ferrara
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. rappresentato e difeso dall' Controparte_1 C.F._2
Avv. RECCHIA VELIA del Foro di Bologna
RESISTENTE
OGGETTO: restituzione somma
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la parte ricorrente In via preliminare: dichiarare inammissibili le domande formulate nel merito dal resistente per difetto di connessione ex art. 36 c.p.c. con la domanda della ricorrente e/o, comunque, per violazione degli artt. 1350 e 1351 c.c. e/o, comunque, rigettarle in quanto infondate in fatto e in diritto, anche in quanto non provate;
Nel merito in via principale:
-. previo rigetto delle avverse eccezioni e domande, accertare e dichiarare l'esistenza di un contratto di prestito personale o, in subordine, di mutuo tra le parti, perfezionatosi nell'anno 2020;
-. accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del SI. all'obbligazione di Controparte_1Pa restituzione della somma € 60.500,00 alla SI.ra , versata dalla ricorrente al convenuto a Parte_1 titolo di prestito personale o, in subordine, di mutuo;
-. e, per l'effetto, condannare il SI. al pagamento/restituzione in favore della SI.ra Controparte_1 [...]
della somma di € 60.500,00, salva la diversa maggiore o minore somma che risulterà provata e/o Parte_1 che verrà ritenuta di giustizia e/o equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo;
Nel merito in via subordinata:
1 -. previo rigetto delle avverse eccezioni e domande, accertare e dichiarare l'esistenza di un contratto di prestito personale o, in subordine, di mutuo tra le parti, perfezionatosi nell'anno 2020;
-. accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del SI. all'obbligazione di Controparte_1 restituzione la somma € 60.500,00 alla SI.ra , versata dalla ricorrente al convenuto a titolo di Parte_1 prestito personale o, in subordine, di mutuo;
-. fissare il termine per l'adempimento ai sensi dell'art. 1817, comma 2, c.c., nella data della domanda giudiziale ovvero, in subordine, in giorni 30 dalla data di pubblicazione della sentenza/ordinanza conclusiva del giudizio, salvo il diverso termine che il Giudice riterrà di giustizia e/o di equità, tenuto conto delle circostanze del caso;
-. condannare SI. al pagamento/restituzione in favore della SI.ra della Controparte_1 Parte_1 somma di € 60.500,00, salva la diversa maggiore o minore somma che risulterà provata e/o che verrà ritenuta di giustizia e/o equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo, entro il termine che l'ill.mo Giudice adito vorrà fissare ai sensi dell'art. 1817, comma 2, c.c.; Nel merito in via ulteriormente subordinata: previo rigetto delle avverse eccezioni e domande, in quanto infondate in fatto e in diritto, e previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, condannare il SI. al pagamento in favore della Controparte_1 SI.ra della somma di € 60.500,00 ex art. 2033 C.C. ovvero di quella maggiore o minore Parte_1 somma che risulterà provata e/o che verrà ritenuta di giustizia e/o equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo;
Nel merito in via di ultimo subordine: previo rigetto delle avverse eccezioni e domande, in quanto infondate in fatto e in diritto, e previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, condannare il SI. al pagamento in favore della Controparte_1 SI.ra della somma di € 60.500,00 ex art. 2041 C.C. ovvero di quella maggiore o minore Parte_1 somma che risulterà provata e/o che verrà ritenuta di giustizia e/o equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo;
In ogni caso:
-. rigettare, in ogni caso, le eccezioni e le domande del resistente, in quanto infondate in fatto e in diritto, anche in quanto non provate;
-. con vittoria di spese e compensi d'avvocato, maggiorati del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, oltre
IVA e CAP, nonché spese generali pari al 15% e il rimborso di eventuali spese di C.T.U. e C.T.P.;
-. con rigetto di ogni avversa eccezione, domanda ed istanza in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate”. Per la parte convenuta
-in via principale: rigettare tutte le domande formulate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare l'inesistenza dei rapporti contrattuali di mutuo/prestito personale/indebito oggettivo fra la parte attrice e la parte convenuta, respingendo ogni domanda di controparte sul punto per tutti i motivi indicati in narrativa. Dichiarare inammissibile l'azione di arricchimento senza giusta causa ex art 2041 cc, in quanto manca il presupposto della sussidiarietà ex art. 2042 cc.
Nel merito:
-accertare e dichiarare che la somma di € 10.500,00 prestata dalla Sig. ra al Sig. è stata Parte_1 CP_1 interamente restituita: Riconosciuta l'esistenza di un accordo di compravendita di una porzione di immobile (sartoria+piano superiore relativo), verificata la volontà del Sig. di vendere l'immobile per il prezzo di € 90.000,00, appurata la CP_1 volontà della SI. ra Parte_1
-di acquistare la porzione di immobile, dichiarare la stessa tenuta a rogitare ed a versare la somma residua (€ 40.000,00) entro il 31.03.2026;
-di non acquistare la porzione di immobile, dichiarare che il Sig. sarà libero da ogni impegno entro il CP_1 31.03.2026, con facoltà di recedere dal contratto, trattenendo la caparra ricevuta (€ 50.000).
Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge”. Entrambe le parti concludono anche per l'ammissione delle prove non ammesse dal giudice (vedi verbale udienza conclusiva).
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con ricorso semplificato depositato il 2 febbraio 2024 ha Parte_1
convenuto in giudizio per ottenerne la condanna alla restituzione Controparte_1
della somma di denaro pari ad €60.500,00 – oltre interessi legali e rivalutazione
2 monetaria- versatagli a titolo di prestito personale/mutuo mediante bonifici tra il 17 febbraio 2020 e l'8 marzo 2020. Ha dedotto di avere intessuto con CP_1 un rapporto sentimentale dall'anno 2019 e di avergli prestato l'ingente
[...]
somma, derivante dall'eredità del padre, per consentirgli l'acquisto di un immobile e ridurre l'importo del mutuo da richiedersi alla banca.
Il prestito avrebbe dovuto essere restituito a mille euro al mese, fino al luglio 2025.
Dall'agosto 2020 – ha soggiunto la ricorrente- la coppia ha stabilito la residenza nell'immobile in questione, situato in Corporeno di Cento via Canaletto 6, acquistato da con rogito del 21 luglio 2020. La convivenza è perdurata fino alla brusca CP_1
interruzione del rapporto sentimentale in data 28 agosto 2023 allorquando il compagno ha cambiato la serratura della porta impedendole l'ingresso.
Nonostante le plurime richieste si era rifiutato di restituirle la Controparte_1
somma.
Ha precisato la ricorrente che il notaio fece redigere alle parti una scrittura Per_1
privata non autenticata che formalizzava il prestito e impegnava il compagno alla restituzione della somma, ma tale scrittura venne consegnata al stesso ed CP_1
ella non ne aveva quindi la prova.
In punto di diritto la ricorrente ha sostenuto in principalità la sussistenza di un prestito personale o mutuo tra privati, non richiedente la forma scritta ed ha chiesto la fissazione del termine per la restituzione ex art.1817 c.c. In subordine ha dedotto la sussistenza di un indebito oggettivo ex art.2033 c.c. essendo venuta meno la causa giustificativa del prestito consistente nella volontà di destinare il denaro alla casa familiare (motivazione comunque contestata). Ha infine ravvisato un arricchimento senza causa del convenuto (art.2041 c.c.) a fronte di una elargizione sproporzionata alle condizioni personali e reddituali della ricorrente – ventenne occupata in lavori manuali saltuari- e dell'avvenuta intestazione dell'immobile al solo . CP_1
§2. Si è costituito in giudizio resistendo all'avversa azione di cui Controparte_1
ha chiesto il rigetto.
Ha sostenuto il convenuto di avere acquistato l'immobile con denaro proprio derivante da mutuo fondiario.
Ha premesso che tale immobile era costituito da due unità immobiliari e segnatamente una sartoria su due piani ed una abitazione. Egli riunificò tali distinti immobili –
3 mediante pratica curata dal geom onde poter usufruire dei benefici della CP_2
prima casa. La compagna “avrebbe voluto partecipare all'acquisto dell'immobile al
50% tuttavia non avendo un lavoro stabile, non è riuscita ad avere accesso al credito bancario” pertanto “decideva di versare…€50.000 a titolo di caparra per l'acquisto di una delle due unità immobiliari sopra descritte, una volta che fossero decorsi i tempi per il godimento dei benefici prima casa da parte del SI. e che lei avesse CP_1 trovato un lavoro stabile che le consentisse l'accesso al credito bancario al fine di poter chiedere un mutuo”.
Il prezzo di questo immobile era stato pattuito tra le parti in €90.000. La somma di
€10.500 invece fu effettivamente versata a titolo di prestito. Gli altri bonifici per complessivi €50.000 furono versati a titolo di caparra per il “futuro acquisto della parte di immobile” intestato al compagno e la somma fu trattenuta “a titolo di acconto sull'acquisto della seconda unità immobiliare”.
La somma di €10.500 era stata restituita mediante alcuni bonifici (indicati e datati per la somma complessiva di €4200) e mantenendo la compagna in tutte le necessità, perché la stessa non si era prodigata per lavorare, nonché provvedendo alla di lei madre la quale si era stabilita nell'immobile senza contribuire minimamente alle spese.
Il convenuto ha dedotto in punto di diritto l'impossibilità di provare per testimoni il contratto di mutuo e l'impraticabilità dell'azione di arricchimento per difetto di sussidiarietà. Si è dichiarato disponibile a vendere per €90.000 la porzione di immobile
(unito catastalmente ed a lui intestato) promesso in vendita e di cui tratteneva la caparra.
Ha quindi concluso per il rigetto di tutte le domande di controparte;
ha chiesto di accertare che la somma di €10.500,00 prestata era stata restituita e “riconosciuta
l'esistenza di un accordo di compravendita di una porzione di immobile (sartoria più piano superiore relativo) verificata la volontà del SI. di vendere l'immobile al CP_1
prezzo di €90.000, appurata la volontà della SI.ra di acquistare la porzione di Pt_1
immobile, dichiarare la stessa tenuta a rogitare ed a versare la somma residua
(€40.000,00) entro il 31 marzo 2026 oppure di non acquistare la porzione di immobile, dichiarare che il SI. sarà libero da ogni impegno entro il 31 marzo CP_1
2026, con facoltà di recedere dal contratto, trattenendo la caparra ricevuta di €50.000
(vedi correzione a verbale del 17 aprile 2024).
4 Il convenuto a verbale del 17 aprile ha dichiarato: “quando ci recammo in CP_1
agenzia, io ero inizialmente interessato ad un altro immobile da acquistare da solo, poi, siccome la SI.ra voleva acquistare una casa insieme a me, l'agenzia ci propose questo immobile, spiegandoci che in futuro poteva essere diviso. Quindi fu sottoscritta una proposta di acquisto che prevedeva l'obbligo di versare una caparra di €50.000 e questa proposta fu comunque sottoscritta unicamente da me, perché la SI.ra, all'epoca, non lavorava”.
§ 3. Nella memoria ex art.281 duodecies c.p.c. la ricorrente ha dedotto:
- L'inammissibilità della domanda di merito del convenuto (accertamento della sussistenza di un preliminare di compravendita) per difetto di connessione ex art.36 c.p.c. con evidente ampliamento dell'oggetto del giudizio;
- L'inammissibilità della prova di un tale contratto preliminare il quale richiederebbe la forma scritta;
- Non è vera in ogni caso in punto di fatto la tesi di secondo la quale CP_1
l'accordo era quello di comperare una porzione di casa al prezzo di 90.000 euro di cui €50.000 di caparra.
- Non è vero che voleva acquistare il 50% dell'immobile ma non Parte_1
aveva i fondi;
- L'intero importo – e non solo la parte che il convenuto ha riconosciuto essere stata versata a tale titolo- era stato versato a titolo di prestito personale.
- Non è vero che è stata restituita la somma di €10.500.
Nella memoria ex art.281 duodecies c.p.c. il convenuto ha chiesto di provare per testi alcune circostanze inerenti ai fatti narrati, insistendo nelle proprie conclusioni. Nella memoria di replica la ricorrente si è opposta alle prove orali e la parte convenuta, contestando che vi fosse ampliamento della domanda ma solo una diversa ricostruzione dei fatti, ha insistito nelle proprie prove e conclusioni.
Esperite le prove testimoniali, la causa era discussa oralmente all'udienza del 12 marzo 2025. Il giudice ha riservato la decisione ex art.281 sexies terzo comma c.p.c.
§4. Infondata appare l'eccezione di inammissibilità della domanda avversa svolta da
. Parte convenuta adduce l'esistenza di un contratto preliminare tra Parte_1
Part le parti per l'acquisto di una porzione dell'immobile di Corporeno da parte di
5 e giustifica in tal modo il trattenimento della somma di €50.000 versati Parte_1
dalla ricorrente.
Non si ravvisano elementi di inammissibilità di detta domanda per ragioni di connessione rappresentando la medesima, come sostenuto dalla parte convenuta, una diversa versione dei fatti tesa a dimostrare l'insussistenza dell'obbligo di restituzione.
Essa non è configurabile nemmeno come eccezione in senso stretto, a giudicare da quanto la Corte di Cassazione ha chiarito in merito ai trasferimenti di somme di denaro: “La "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. (Cass. Sez. 2, 29/11/2018, n. 30944, Rv. 651538 -
02)”
L'eccezione di inammissibilità è pertanto infondata.
§5. E' pacifico in causa che ha versato mediante bonifici dal proprio Parte_1 conto la somma di €60.500 di cui €10.500 il 17 febbraio 2020 con la causale “prestito”
€10.000,00 in data 23 febbraio 2020, €10.000,00 in data 25 febbraio 2020, €10.000,00 in data 2 marzo 2020 ed €10.000 in data 3 marzo 2020 ed €10.000 in data 8 marzo
2020. Gli ultimi cinque bonifici sono senza causale (doc.3 ricorrente) sostiene che tale somma è stata erogata a titolo di prestito al compagno, al Parte_1
fine di aiutarlo a comperare la casa nella quale avrebbero dovuto vivere insieme- e nella quale in effetti per un periodo hanno coabitato- e che tale prestito avrebbe dovuto essere restituito un poco alla volta, mille euro al mese. La provvista derivava dall'eredità del padre. 6 Il convenuto sostiene invece che la somma di €10.500 è stata data a titolo di prestito e che tale prestito è stato restituito. La restante somma di €50.000 era stata data a titolo di caparra per il futuro acquisto di una porzione dell'immobile, acquisto che sarebbe avvenuto una volta trascorso il periodo per il godimento dei benefici prima casa (ossia il periodo necessario affinché detti benefici non venissero revocati) e allorché le condizioni lavorative avrebbero permesso alla compagna di poter contrarre un mutuo.
La ricorrente, a giudizio del tribunale, ha dato sufficiente prova del suo assunto.
E' ben vero che il notaio non ha confermato la tesi della ricorrente secondo la Per_1
quale il notaio avrebbe redatto una scrittura che regolava i termini del prestito personale (notaio verbale udienza 5 dicembre 2024) ma è altrettanto vero che la Per_1
testimone SInora ha dichiarato che aveva prestato Testimone_1 Parte_1 la compagno la somma di €60.000 per acquistare l'immobile e che la somma sarebbe stata restituita alla ragazza a seguito della ristrutturazione e compravendita della porzione di immobile adibita a dependance/garage. “Il progetto era di ristrutturare quella parte di casa per poi rivenderla. Da quel che ricordo la ristrutturazione sarebbe stata affrontata con i risparmi di entrambi”.
La teste ha frequentato la coppia, insieme al proprio marito dal settembre-ottobre
2021. Dal luglio 2022 i rapporti si sono diradati in quanto la è diventata mamma. Tes_1
Le notizie riferite sono state dette da entrambi gli amici in occasione degli incontri conviviali.
Della testimonianza di – che aderisce alle tesi del fratello Testimone_2
è lecito dubitare, in ragione del rapporto di parentela e affettività con una CP_1
delle parti in causa, a differenza che con l'altra.
Non si ravvisano invece ragioni per dubitare della testimonianza dell'amica comune della coppia.
Il fatto, inoltre, che la giovane abbia dato un prestito al compagno risulta Parte_1
esplicitamente dalla causale del primo versamento del 17 febbraio 2020 (“prestito” appunto) il quale è effettuato a distanza di pochi giorni dai successivi.
L'accettazione da parte di del prestito è evidente: con i primi Controparte_1
10.500 euro ha estinto immediatamente (il 19 febbraio 2020) un finanziamento precedente (finali 4882) la cui prima rata aveva corrisposto il 20 novembre 2019, Con versando il residuo di €10.450,56 (estinzione totale: vedi movimenti conto di
7 allegato 3 dal convenuto in data 30 gennaio 2025, pag.14 su 78) e Controparte_1
con gli altri denari ha contribuito all'acquisto della casa intestata a suo nome. Come risulta dagli estratti del conto corrente il SI. viveva del suo Controparte_1
lavoro ma non navigava nell'oro, tanto è vero che ha stipulato più di un finanziamento personale (vedi finanziamento prestito personale numero 14002925e finanziamento numero 16888852). Il notaio inoltre ha riferito di essere stato integralmente Per_1
saldato, così come si deve supporre lo siano state le tasse relative alla compravendita.
L'onorario dell'agente immobiliare risulta saldato giacché ve ne è menzione nel rogito.
In particolare gli assegni indicati nel rogito sono tre assegni circolari per €12.139,29 ciascuno (totale 36.417,85) datati 15 luglio 2020 e consegnati come parziale pagamento del prezzo di €175.000. Gli assegni circolari risultano anche dai
“movimenti” del conto di (all.3 pag.20 su 78). Dalle annotazioni Controparte_1
risulta che l'agente immobiliare è stato pagato con €2440 il 15 luglio 2020 (il dato risulta anche dal rogito) Il 21 luglio 2020, data del rogito vi sono altri due assegni per
3583,66 e per 3068,34 che sono verosimilmente il compenso del notaio e le tasse
(imposta di registro, ipotecaria e catastale, risulta dal rogito la loro sussistenza ma non l'ammontare). Il prezzo residuo di €138.582,15 risulta pagato direttamente da ai venditori con tre bonifici e questo è l'importo del Mutuo contratto le Controparte_3
cui rate sono state versate dal 1° settembre 2020. Il notaio afferma che Per_1
l'assegno di caparra è stato restituito e ciò è confermato dall'avvenuto versamento dell'intero prezzo.
L'accettazione del prestito è quindi evidenziata da più fattori: l'utilizzo immediato di una parte dello stesso per estinguere un precedente finanziamento, l'utilizzo di parte dell'importo per pagare il prezzo dell'immobile, gli onorari dell'agente, il notaio e le tasse.
§6. La tesi della ricorrente di avere effettuato con i proventi dell'eredità paterna un prestito al compagno affinché comperasse la casa nella quale poi avrebbero dovuto abitare insieme e che avrebbe dovuta essere restituita in un secondo momento risulta avere un sostegno probatorio, mentre la tesi del convenuto per cui la giovane gli avrebbe consegnato l'eredità paterna come caparra per un futuro e futuribile acquisto di una porzione di casa per il prezzo di €90.000, non è stata data.
8 È ovviamente inammissibile la prova per testi del contenuto di un contratto avente ad oggetto il trasferimento di diritto reale su immobile (art.2725 c.c.).
Nemmeno risulta provata la restituzione del prestito alla compagna, contestato dalla ricorrente, non potendosi dare tale SInificato all'eSIuo trasferimento di somme di diverso importo per un totale di €4200 da un conto all'altro, in assenza di prova dell'intento solutorio. Ovviamente la prova per testi “vero che il prestito di 10.500 è stato restituito” è prova inammissibile in quanto generica e contraria all'art.2726 c.c.
La fattispecie concretamente realizzata è inquadrabile nel contratto di mutuo tra privati di cui all'art.1813 del codice civile. Non sono stati pattuiti interessi né una data per la restituzione. Ai sensi dell'art.1817 tale termine è stabilito dal giudice.
Si ritiene equo avuto riguardo al tempo trascorso, alla giovane età della ricorrente, al fatto che sono trascorsi più di cinque anni dall'erogazione, condannare alla restituzione entro e non oltre il 31 luglio 2025.
Sono dovuti alla ricorrente gli interessi nella misura legale dalla data di notificazione del ricorso introduttivo al saldo ai sensi dell'art. 1224 comma 1 c.p.c. secondo il quale
“nelle obbligazioni che hanno ad oggetto una somma di denaro sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno”. Non è dovuta invece la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta, e dovendo quindi provare la richiedente il maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c., fatto nemmeno allegato dalla medesima.
§7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al
DM 55/2014 per la fascia di valore della causa, onorari medi (€2552 per studio, €1628 per fase introduttiva, €5670 per fase istruttoria, €4253 per discussione totale compensi
€14.103)
p.q.m.
accerta e dichiara che ha consegnato a la Parte_1 Controparte_1 somma di €60.500,00 a titolo di mutuo tra privati e che non ha Controparte_1
restituito la somma. Condanna a restituire a la Controparte_1 Parte_1
somma di €60.500,00 entro e non oltre il 31 luglio 2025, oltre interessi nella misura legale dalla notificazione del ricorso introduttivo al saldo.
9 Condanna a rifondere a le spese di lite che Controparte_1 Parte_1
liquida in €14.103,00 oltre al 15% sui compensi per spese forfettarie, IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato per €786,00.
Così deciso in Ferrara il 03/04/2025
IL GIUDICE
Monica Bighetti
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