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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. Salvatore
Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5422 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
ST (CT), Via Della Seta, 29 ed elettivamente domiciliata in ST, via G. Matteotti,
318, presso lo studio dell'Avv. Antonino Massimiliano Caruso, da cui è rappresentata e difesa per procura come in atti
- ATTRICE -
E
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...] Controparte_1
ed elettivamente domiciliata in via S. Giuseppe n. 113, presso lo studio dell'Avv. Maria Fornello da cui è rappresentata e difesa per procura come in atti;
- CONVENUTA –
E
AVV. (C.F. ), con studio in Catania, via Controparte_2 C.F._2
Gabriele D'annunzio n. 125, in qualità di curatore degli scomparsi , FU Controparte_3
, nato il [...] e , FU nato il [...], giusto decreto Per_1 CP_4 Per_1
di nomina del 05.03.2021, notificato telematicamente unitamente all'atto introduttivo del giudizio in data 12.03.2021;
- CONVENUTI CONTUMACI – E
1) nato a [...] il [...] e res. in Aci Sant'Antonio (CT) Controparte_5
via Casalnuovo, 26; 2) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
52; 3) nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_3
(CT) via S. Giovanni La Punta, 4, 4) nato a [...] il Parte_4
03.01.1947 ed ivi residente in [...]; 5) nata a Controparte_1
ST (CT) il 09.11.1948 ed ivi residente in [...]; 6) nato a CP_5
ST (CT) il 26.07.1946 ed ivi residente in [...]; 7) CP_6
, nata a [...] il [...] e residente in [...]; 8)
[...]
, nato a [...] il [...], ivi residente in contrada San Marco;
9) Controparte_7
nata a [...] il [...], ivi residente in contrada San Marco;
10) Controparte_8
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]; Controparte_9
11) , nato a [...] il [...], residente in [...]
13; 12) , nato a [...] il [...], residente in Parte_6
ST, via Manzoni, 151; 13) , domiciliata e residente in [...]
Da Vinci, l;
14) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Pittore Ferrara, 15; 15) nato a [...] il [...] ed ivi residente in CP_12
via Duccio Galimberti, 3. 16) nata a [...] il [...] Controparte_13
ed ivi residente in [...]; 17) nata a [...] il Persona_2
16.10.1921 ed ivi deceduta in data 16.10.2013; 18) nata a [...] il Parte_7
15.11.1944 ed ivi res. in via Cavour 312; 19) nato a [...] il [...] Parte_8
ed ivi residente in [...]. 20) , data e luogo di nascita sconosciuti, Controparte_14
eventuali eredi e/o aventi causa.
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente
2 richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato anche ex art. 150 c.p.c. (nei confronti di alcuni dei convenuti), conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, tutti i Parte_1
convenuti ed esponeva di possedere da oltre vent'anni e, precisamente dal 1987, in maniera esclusiva, piena ed ininterrotta un terreno, sito nel territorio del Comune di ST (CT), contrada Tricanella, censito nel Catasto Terreni al foglio 19, particella 456, di are 8 e centiare 17, classe 2, r.d. euro 8,44 intestato a tutti gli odierni convenuti.
A sostegno della domanda deduceva che, essa attrice si era sempre comportata come effettiva ed esclusiva proprietaria dell'immobile, atteggiandosi come tale anche innanzi all'intera collettività, senza mai incontrare ostacoli od opposizioni di sorta da parte di chicchessia e senza rendere conto ad alcuno, né corrispondere alcunché per il relativo godimento.
Rilevava, inoltre, che la aveva provveduto da oltre vent'anni, a propria cura e Parte_1
spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno in questione, apportandovi notevoli migliorie, quali la sostituzione del cancello di ingresso, la recinzione lungo il confine del terreno, provvedendo anche a sbancarlo e livellarlo, ed altri onerosi interventi.
Ne faceva discendere che l'attrice aveva posseduto il terreno oggetto del giudizio uti dominus, e ciò era dimostrato dall'esercizio delle numerose azioni sopra indicate e corrispondenti all'esercizio della proprietà.
Sulla scorta di tali considerazioni parte attrice rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni “…Voglia l'On.le Tribunale di Catania adito in funzione di G.U., contrariis reiectis, - accertare
e dichiarare che la sig.ra ha acquisito per usucapione ventennale ex art. 1158 cod. civ. la Parte_1
proprietà del terreno sito nel territorio del Comune di ST (CT), contrada Tricanella, censito nel
Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 19, particella 456, di are 8 e centiare 17, classe 2, r.d. euro 8,44;
- per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari le necessarie trascrizioni e volture catastali con esonero da qualsiasi responsabilità a carico dello stesso. - Con vittoria di spese e compensi del giudizio in caso di opposizione…”.
Sebbene ritualmente effettuata la notificazione dell'atto di citazione sia ai sensi dell'art. 137
e ss c.p.c. che in relazione ad alcuni dei convenuti anche ex art. 150 c.p.c. nessuno dei convenuti si
3 costituiva, ivi compreso il curatore degli scomparsi , fu , nato il [...] Controparte_3 Per_1
e , fu nato il [...], nominato con decreto di questo Giudice datato CP_4 Per_1
05.03.2021, fatta eccezione per la convenuta , in qualità di erede di Controparte_1 Per_3
la quale tuttavia si limitava a rilevare di nulla volere opporre alla domanda formulata
[...]
dall'attrice e di non opporsi, conseguentemente, alla declaratoria di avvenuta usucapione del terreno da parte della cavallaro.
Precisava solo di avere partecipato a tutti gli incontri del procedimento di mediazione n.
418/2017 innanzi all'organismo di mediazione manifestando per il tramite del Controparte_15
di lei avvocato, odierno procuratore costituito, la volontà di dare il proprio consenso alla intervenuta usucapione in capo alla , come da verbale del 21.12.2017 in atti e ancor prima da mail del Parte_1
9.11.2017 inviata al mediatore.
Instaurato quindi il contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale, espletamento, dopo alcuni differimenti determinati anche dall'emergenza COVID 19, della prova per testi e CTU sui luoghi di causa.
Terminata l'attività istruttoria il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 5.12.2024, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'attrice ha proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di un immobile, ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Preliminarmente va evidenziato che la domanda è procedibile stante l'avvenuto preventivo adempimento della procedura di mediazione.
Sempre in via preliminare va, poi, dichiarata, ad eccezione che per la convenuta
[...]
, la contumacia di tutti gli altri convenuti ivi compreso il curatore degli scomparsi Controparte_1
meglio indicati in epigrafe, i quali, sebbene tutti ritualmente citate in giudizio, non hanno ritenuto di doversi costituire nel presente procedimento per resistere alla domanda attorea.
4 Inoltre, va rilevato che parte attrice ha, correttamente individuato i propri contraddittori – titolari passivi del rapporto giuridico controverso – negli odierni convenuti – per come confermato anche dalla relazione notarile ipocatastale ventennale versata in atti.
Nel merito, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
In via generale va osservato che, com'è noto, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, i fatti costitutivi della configurabilità del possesso ad usucapionem, ai sensi dell'art. 1158 c.c., sono integrati dalla necessaria sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus.
Ed infatti, la Suprema Corte, con una recentissima decisione, ha ribadito che “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis"
Cass. n.11000/2001, Cass. n. 18392/2006, Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio
1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).” (Ord. Sez. 6 n. 8866/2018).
Secondo consolidata giurisprudenza chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà “…chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; nella specie, quest'ultimo elemento poteva essere desunto in via presuntiva dal primo, essendo dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza che fosse stato per contro
5 provato che la disponibilità del bene era stata conseguita dal XXXX mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale, ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, in maniera da vincere la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Sez. 2, 27/09/2017, n.
22667; Cass. Sez. 2, 11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145).” (Cassazione Sent. Sez. 2
n. 2054/2019).
In buona sostanza la giurisprudenza ha consolidato il principio che, ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
Va ancora rilevato che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, come detto, debba essere apprezzato con particolare rigore e ciò anche in correlazione con i precetti comunitari atteso che “…in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per
l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019).
Orbene, dalla prova testimoniale espletata è, invero, emerso che l'attrice ha posseduto il terreno oggetto di causa per ben oltre il ventennio richiesto dalla legge, per come concordemente riferito dai testimoni escussi, a conoscenza dei fatti di causa e del tutto disinteressati in quanto l'uno proprietario di fondo limitrofo a quello oggetto di causa da 37 anni, l'altra conoscente dell'attrice sin dall'infanzia, entrambi, quindi, assolutamente attendibili.
Il teste – come detto proprietario di fondo limitrofo a quello oggetto di Testimone_1
domanda da 37 anni - in risposta affermativa all'articolato di prova n. 1, avente ad oggetto la circostanza di fatto per cui l'attrice dal 1987 aveva avuto il pieno godimento del terreno de quo,
6 senza che vi fosse mai stata alcuna rivendicazione di terzi soggetti e n. 2 inerente la circostanza per la quale l'attrice da oltre vent'anni provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria del predetto terreno - ha precisato di vivere “…in un immobile che si trova a pochi metri di distanza da quello oggetto di causa…”e di avere visto “...la signora , nel corso del tempo, prima pulire e spianare il Parte_1
terreno e quindi ripristinare la recinzione…per quanto a me risulta non ho mai visto terzi soggetti disturbare la detenzione del terreno all'attrice…”.
Il teste confermava anche la veridicità dell'articolato di prova n. 3 vertente sulla circostanza che la aveva sostituito il cancello di ingresso e realizzato una recinzione lungo il confine Parte_1
del terreno, provvedendo anche a sbancarlo e livellarlo, avvalendosi di manodopera di fiducia.
A quanto sopra, in risposta al capitolato di prova n. 4, nel confermarne il contenuto riguardante il fatto che l'attrice si è sempre comportata come proprietaria del predetto terreno, senza mai incontrare ostacoli od opposizioni di sorta da parte di chicchessia e senza rendere conto ad alcuno, aggiungeva anche che “…sul terreno in questione l'attrice mantiene un orto che coltiva periodicamente …”.
Tali dichiarazioni, nella sostanza, sono del tutto sovrapponibili e conformi a quelle dall'altra teste escussa . Tes_2
In definitiva, dalle dichiarazioni dei testimoni è risultato che il potere sull'immobile da parte dell'attrice è stato esercitato sempre in modo assolutamente indisturbato, continuo e non interrotto per ben oltre un ventennio;
mai nessuno ebbe infatti a contestare il suddetto possesso.
Ulteriore conferma della fondatezza della domanda attorea la si desume dalle conclusioni cui è pervenuta la CTU, la quale, dopo attento esame dei luoghi, rassegnava al Tribunale le seguenti conclusioni “Con la presente relazione tecnica si ritiene di aver dato risposta ai quesiti posti dal
Sig. Giudice nel mandato. In particolare: - dall'esame dei luoghi è emerso che il bene immobile oggetto della domanda di usucapione corrisponde ai dati catastali indicati in citazione;
- il terreno appare recintato ad eccezione di alcuni brevi tratti posti a sud del terreno a confine con le particelle 463 e 457; - in particolare il breve confine con la particella 457 non è materialmente visibile sui luoghi, dal momento che detta particella non risulta in alcun modo recintata, pur essendo catastalmente intestata a e;
- non risulta recintato Controparte_16 Persona_4
neanche il tratto di confine sud della particella 456, a ridosso del fabbricato censito al Catasto
7 Fabbricati come particella 463, di proprietà della madre dell'attrice, mentre il tratto di terreno confinante con il cortile appartenente alla particella 463 risulta definito solo parzialmente con due muretti;
- anche in corrispondenza del fabbricato censito come particella 635, non risulta presente alcuna recinzione, ma il confine risulta definito dal fabbricato medesimo, coincidendo con quanto riportato nella mappa catastale;
- all'atto del sopralluogo l'accesso alla particella 456
è stato consentito dal marito dell'attrice, ed è avvenuto tramite un cancello posto su via Albert
Bruce Sabin n. 9, attraversando la particella 463, proprietà di , madre dell'attrice. Testimone_3
Inoltre per accedere alla particella 456 si attraversa anche la particella 457 che, come sopra riportato, risulta catastalmente intestata a e e il cui Controparte_16 Persona_4
confine con la particella 456 non risulta materialmente visibile sui luoghi, non essendo in alcun modo recintata;
- allo stato attuale il terreno in esame appare gestito dall'attrice, avendo consentito l'accesso il marito di costei, e risulta parzialmente coltivato per uso domestico;
inoltre in una zona del terreno in esame insiste anche un pollaio;
- appaiono altresì evidenti anche lavorazioni del terreno, essendo state create delle zone in parte terrazzate;
- le coltivazioni riscontrate e le ulteriori opere rilevate sui luoghi non consentono di risalire ad una datazione certa che consenta di affermarne l'esistenza ultraventennale. Dall'esame degli atti di causa, a supporto di tale tesi, però, si riscontrano le prove testimoniali che indicano un uso ultra ventennale di detto terreno da parte dell'attrice; - allo stato attuale il terreno in esame appare comunicante con l'adiacente particella 463, proprietà della madre dell'attrice…”.
Da quanto sopra se ne desume che parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante e possono pertanto ritenersi provati, sulla base dell'istruttoria espletata, oltre alla sussistenza, nella fattispecie, dei requisiti della continuità ultraventennale, della non interruzione, della pacificità e pubblicità del possesso - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cod. civ. - sia l'elemento materiale, consistente nell'esercizio dei poteri di signoria sul bene corrispondenti a quelli derivanti dal diritto di proprietà, sia l'elemento psicologico, costituito dalla volontà dell'attore – e per esso ora il suo erede universale - di comportarsi come proprietario del bene Controparte_17
immobile oggetto di causa.
Circostanza quest'ultima chiaramente dimostrata, in particolare, dalla prova raggiunta circa la realizzazione, da parte dell'attrice, della recinzione tuttora esistente sul fondo oggetto di causa;
8 ciò atteso l'ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “…al riguardo, va data continuità all'orientamento sezionale (Cass. n. 1796/2022; in termini, Cass. n. 6123/2020), per il quale «il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli [n.d.r.: il discorso non muta in relazione alla fattispecie concreta, nella quale si controverte di un giardino recintato] che - per loro stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo [n.d.r.: o di un giardino], quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios»…” (ex multis Cass. Ord. N. 18528/23).
Quanto sopra a maggior ragione, atteso anche che, le parti convenute non hanno ritenuto di doversi costituire in giudizio per resistere alla domanda attorea, mentre l'unica di esse che si è costituita lo ha fatto per aderire alla domanda di parte attrice riconoscendola fondata.
Al giorno della domanda (19.06.2020) era dunque ampiamente maturato il ventennio di possesso ad usucapionem, secondo quanto richiesto dall'art. 1158 e ss. c.c..
La domanda avanzata da parte attrice merita pertanto di essere accolta e si deve quindi dichiarare che ha acquistato, per usucapione nei confronti dei convenuti, la Parte_1
piena proprietà del terreno sito nel territorio del Comune di ST (CT), contrada Tricanella, censito nel Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 19, particella 456, di are 8 e centiare 17, classe 2, r.d. euro 8,44.
Conseguentemente, va ordinata al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente l'annotazione della presente sentenza, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità.
Sulle spese processuali
9 Le spese di lite possono essere dichiarate interamente compensate tra le parti attesa la non opposizione dei convenuti alla domanda attorea.
Mentre vanno poste definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come già liquidate, con separato provvedimento del 31.7.23, in complessivi € 970,42 per compensi ed € 2,00 per spese vive, oltre I.V.A. 22% e cassa previdenza come per legge e se dovuti, detratto quanto eventualmente già versato al professionista a titolo di acconto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 5422/2020, così provvede:
DICHIARA la contumacia di tutti i convenuti ad eccezione della convenuta;
Controparte_1
DICHIARA, per le causali di cui in motivazione, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, che (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], è divenuta proprietario, per intervenuta usucapione nei confronti dei convenuti meglio indicati in epigrafe, della piena proprietà del terreno sito nel territorio del Comune di ST (CT), contrada Tricanella, censito nel Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 19, particella 456, di are 8 e centiare 17, classe 2, r.d. euro 8,44;
ORDINA al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità;
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU liquidate, come da separato provvedimento del 31.7.23, in complessivi € 970,42 per compensi ed € 2,00 per spese vive, oltre I.V.A.
22% e cassa previdenza come per legge e se dovuti, detratto quanto eventualmente già versato al professionista a titolo di acconto.
Così deciso in Catania, il 20 Maggio 2025. IL G.O.T. SALVATORE GENTILE ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011 E CP_18
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. Salvatore
Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5422 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
ST (CT), Via Della Seta, 29 ed elettivamente domiciliata in ST, via G. Matteotti,
318, presso lo studio dell'Avv. Antonino Massimiliano Caruso, da cui è rappresentata e difesa per procura come in atti
- ATTRICE -
E
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...] Controparte_1
ed elettivamente domiciliata in via S. Giuseppe n. 113, presso lo studio dell'Avv. Maria Fornello da cui è rappresentata e difesa per procura come in atti;
- CONVENUTA –
E
AVV. (C.F. ), con studio in Catania, via Controparte_2 C.F._2
Gabriele D'annunzio n. 125, in qualità di curatore degli scomparsi , FU Controparte_3
, nato il [...] e , FU nato il [...], giusto decreto Per_1 CP_4 Per_1
di nomina del 05.03.2021, notificato telematicamente unitamente all'atto introduttivo del giudizio in data 12.03.2021;
- CONVENUTI CONTUMACI – E
1) nato a [...] il [...] e res. in Aci Sant'Antonio (CT) Controparte_5
via Casalnuovo, 26; 2) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
52; 3) nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_3
(CT) via S. Giovanni La Punta, 4, 4) nato a [...] il Parte_4
03.01.1947 ed ivi residente in [...]; 5) nata a Controparte_1
ST (CT) il 09.11.1948 ed ivi residente in [...]; 6) nato a CP_5
ST (CT) il 26.07.1946 ed ivi residente in [...]; 7) CP_6
, nata a [...] il [...] e residente in [...]; 8)
[...]
, nato a [...] il [...], ivi residente in contrada San Marco;
9) Controparte_7
nata a [...] il [...], ivi residente in contrada San Marco;
10) Controparte_8
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]; Controparte_9
11) , nato a [...] il [...], residente in [...]
13; 12) , nato a [...] il [...], residente in Parte_6
ST, via Manzoni, 151; 13) , domiciliata e residente in [...]
Da Vinci, l;
14) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Pittore Ferrara, 15; 15) nato a [...] il [...] ed ivi residente in CP_12
via Duccio Galimberti, 3. 16) nata a [...] il [...] Controparte_13
ed ivi residente in [...]; 17) nata a [...] il Persona_2
16.10.1921 ed ivi deceduta in data 16.10.2013; 18) nata a [...] il Parte_7
15.11.1944 ed ivi res. in via Cavour 312; 19) nato a [...] il [...] Parte_8
ed ivi residente in [...]. 20) , data e luogo di nascita sconosciuti, Controparte_14
eventuali eredi e/o aventi causa.
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente
2 richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato anche ex art. 150 c.p.c. (nei confronti di alcuni dei convenuti), conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, tutti i Parte_1
convenuti ed esponeva di possedere da oltre vent'anni e, precisamente dal 1987, in maniera esclusiva, piena ed ininterrotta un terreno, sito nel territorio del Comune di ST (CT), contrada Tricanella, censito nel Catasto Terreni al foglio 19, particella 456, di are 8 e centiare 17, classe 2, r.d. euro 8,44 intestato a tutti gli odierni convenuti.
A sostegno della domanda deduceva che, essa attrice si era sempre comportata come effettiva ed esclusiva proprietaria dell'immobile, atteggiandosi come tale anche innanzi all'intera collettività, senza mai incontrare ostacoli od opposizioni di sorta da parte di chicchessia e senza rendere conto ad alcuno, né corrispondere alcunché per il relativo godimento.
Rilevava, inoltre, che la aveva provveduto da oltre vent'anni, a propria cura e Parte_1
spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno in questione, apportandovi notevoli migliorie, quali la sostituzione del cancello di ingresso, la recinzione lungo il confine del terreno, provvedendo anche a sbancarlo e livellarlo, ed altri onerosi interventi.
Ne faceva discendere che l'attrice aveva posseduto il terreno oggetto del giudizio uti dominus, e ciò era dimostrato dall'esercizio delle numerose azioni sopra indicate e corrispondenti all'esercizio della proprietà.
Sulla scorta di tali considerazioni parte attrice rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni “…Voglia l'On.le Tribunale di Catania adito in funzione di G.U., contrariis reiectis, - accertare
e dichiarare che la sig.ra ha acquisito per usucapione ventennale ex art. 1158 cod. civ. la Parte_1
proprietà del terreno sito nel territorio del Comune di ST (CT), contrada Tricanella, censito nel
Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 19, particella 456, di are 8 e centiare 17, classe 2, r.d. euro 8,44;
- per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari le necessarie trascrizioni e volture catastali con esonero da qualsiasi responsabilità a carico dello stesso. - Con vittoria di spese e compensi del giudizio in caso di opposizione…”.
Sebbene ritualmente effettuata la notificazione dell'atto di citazione sia ai sensi dell'art. 137
e ss c.p.c. che in relazione ad alcuni dei convenuti anche ex art. 150 c.p.c. nessuno dei convenuti si
3 costituiva, ivi compreso il curatore degli scomparsi , fu , nato il [...] Controparte_3 Per_1
e , fu nato il [...], nominato con decreto di questo Giudice datato CP_4 Per_1
05.03.2021, fatta eccezione per la convenuta , in qualità di erede di Controparte_1 Per_3
la quale tuttavia si limitava a rilevare di nulla volere opporre alla domanda formulata
[...]
dall'attrice e di non opporsi, conseguentemente, alla declaratoria di avvenuta usucapione del terreno da parte della cavallaro.
Precisava solo di avere partecipato a tutti gli incontri del procedimento di mediazione n.
418/2017 innanzi all'organismo di mediazione manifestando per il tramite del Controparte_15
di lei avvocato, odierno procuratore costituito, la volontà di dare il proprio consenso alla intervenuta usucapione in capo alla , come da verbale del 21.12.2017 in atti e ancor prima da mail del Parte_1
9.11.2017 inviata al mediatore.
Instaurato quindi il contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale, espletamento, dopo alcuni differimenti determinati anche dall'emergenza COVID 19, della prova per testi e CTU sui luoghi di causa.
Terminata l'attività istruttoria il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 5.12.2024, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'attrice ha proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di un immobile, ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Preliminarmente va evidenziato che la domanda è procedibile stante l'avvenuto preventivo adempimento della procedura di mediazione.
Sempre in via preliminare va, poi, dichiarata, ad eccezione che per la convenuta
[...]
, la contumacia di tutti gli altri convenuti ivi compreso il curatore degli scomparsi Controparte_1
meglio indicati in epigrafe, i quali, sebbene tutti ritualmente citate in giudizio, non hanno ritenuto di doversi costituire nel presente procedimento per resistere alla domanda attorea.
4 Inoltre, va rilevato che parte attrice ha, correttamente individuato i propri contraddittori – titolari passivi del rapporto giuridico controverso – negli odierni convenuti – per come confermato anche dalla relazione notarile ipocatastale ventennale versata in atti.
Nel merito, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
In via generale va osservato che, com'è noto, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, i fatti costitutivi della configurabilità del possesso ad usucapionem, ai sensi dell'art. 1158 c.c., sono integrati dalla necessaria sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus.
Ed infatti, la Suprema Corte, con una recentissima decisione, ha ribadito che “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis"
Cass. n.11000/2001, Cass. n. 18392/2006, Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio
1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).” (Ord. Sez. 6 n. 8866/2018).
Secondo consolidata giurisprudenza chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà “…chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; nella specie, quest'ultimo elemento poteva essere desunto in via presuntiva dal primo, essendo dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza che fosse stato per contro
5 provato che la disponibilità del bene era stata conseguita dal XXXX mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale, ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, in maniera da vincere la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Sez. 2, 27/09/2017, n.
22667; Cass. Sez. 2, 11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145).” (Cassazione Sent. Sez. 2
n. 2054/2019).
In buona sostanza la giurisprudenza ha consolidato il principio che, ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
Va ancora rilevato che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, come detto, debba essere apprezzato con particolare rigore e ciò anche in correlazione con i precetti comunitari atteso che “…in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per
l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019).
Orbene, dalla prova testimoniale espletata è, invero, emerso che l'attrice ha posseduto il terreno oggetto di causa per ben oltre il ventennio richiesto dalla legge, per come concordemente riferito dai testimoni escussi, a conoscenza dei fatti di causa e del tutto disinteressati in quanto l'uno proprietario di fondo limitrofo a quello oggetto di causa da 37 anni, l'altra conoscente dell'attrice sin dall'infanzia, entrambi, quindi, assolutamente attendibili.
Il teste – come detto proprietario di fondo limitrofo a quello oggetto di Testimone_1
domanda da 37 anni - in risposta affermativa all'articolato di prova n. 1, avente ad oggetto la circostanza di fatto per cui l'attrice dal 1987 aveva avuto il pieno godimento del terreno de quo,
6 senza che vi fosse mai stata alcuna rivendicazione di terzi soggetti e n. 2 inerente la circostanza per la quale l'attrice da oltre vent'anni provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria del predetto terreno - ha precisato di vivere “…in un immobile che si trova a pochi metri di distanza da quello oggetto di causa…”e di avere visto “...la signora , nel corso del tempo, prima pulire e spianare il Parte_1
terreno e quindi ripristinare la recinzione…per quanto a me risulta non ho mai visto terzi soggetti disturbare la detenzione del terreno all'attrice…”.
Il teste confermava anche la veridicità dell'articolato di prova n. 3 vertente sulla circostanza che la aveva sostituito il cancello di ingresso e realizzato una recinzione lungo il confine Parte_1
del terreno, provvedendo anche a sbancarlo e livellarlo, avvalendosi di manodopera di fiducia.
A quanto sopra, in risposta al capitolato di prova n. 4, nel confermarne il contenuto riguardante il fatto che l'attrice si è sempre comportata come proprietaria del predetto terreno, senza mai incontrare ostacoli od opposizioni di sorta da parte di chicchessia e senza rendere conto ad alcuno, aggiungeva anche che “…sul terreno in questione l'attrice mantiene un orto che coltiva periodicamente …”.
Tali dichiarazioni, nella sostanza, sono del tutto sovrapponibili e conformi a quelle dall'altra teste escussa . Tes_2
In definitiva, dalle dichiarazioni dei testimoni è risultato che il potere sull'immobile da parte dell'attrice è stato esercitato sempre in modo assolutamente indisturbato, continuo e non interrotto per ben oltre un ventennio;
mai nessuno ebbe infatti a contestare il suddetto possesso.
Ulteriore conferma della fondatezza della domanda attorea la si desume dalle conclusioni cui è pervenuta la CTU, la quale, dopo attento esame dei luoghi, rassegnava al Tribunale le seguenti conclusioni “Con la presente relazione tecnica si ritiene di aver dato risposta ai quesiti posti dal
Sig. Giudice nel mandato. In particolare: - dall'esame dei luoghi è emerso che il bene immobile oggetto della domanda di usucapione corrisponde ai dati catastali indicati in citazione;
- il terreno appare recintato ad eccezione di alcuni brevi tratti posti a sud del terreno a confine con le particelle 463 e 457; - in particolare il breve confine con la particella 457 non è materialmente visibile sui luoghi, dal momento che detta particella non risulta in alcun modo recintata, pur essendo catastalmente intestata a e;
- non risulta recintato Controparte_16 Persona_4
neanche il tratto di confine sud della particella 456, a ridosso del fabbricato censito al Catasto
7 Fabbricati come particella 463, di proprietà della madre dell'attrice, mentre il tratto di terreno confinante con il cortile appartenente alla particella 463 risulta definito solo parzialmente con due muretti;
- anche in corrispondenza del fabbricato censito come particella 635, non risulta presente alcuna recinzione, ma il confine risulta definito dal fabbricato medesimo, coincidendo con quanto riportato nella mappa catastale;
- all'atto del sopralluogo l'accesso alla particella 456
è stato consentito dal marito dell'attrice, ed è avvenuto tramite un cancello posto su via Albert
Bruce Sabin n. 9, attraversando la particella 463, proprietà di , madre dell'attrice. Testimone_3
Inoltre per accedere alla particella 456 si attraversa anche la particella 457 che, come sopra riportato, risulta catastalmente intestata a e e il cui Controparte_16 Persona_4
confine con la particella 456 non risulta materialmente visibile sui luoghi, non essendo in alcun modo recintata;
- allo stato attuale il terreno in esame appare gestito dall'attrice, avendo consentito l'accesso il marito di costei, e risulta parzialmente coltivato per uso domestico;
inoltre in una zona del terreno in esame insiste anche un pollaio;
- appaiono altresì evidenti anche lavorazioni del terreno, essendo state create delle zone in parte terrazzate;
- le coltivazioni riscontrate e le ulteriori opere rilevate sui luoghi non consentono di risalire ad una datazione certa che consenta di affermarne l'esistenza ultraventennale. Dall'esame degli atti di causa, a supporto di tale tesi, però, si riscontrano le prove testimoniali che indicano un uso ultra ventennale di detto terreno da parte dell'attrice; - allo stato attuale il terreno in esame appare comunicante con l'adiacente particella 463, proprietà della madre dell'attrice…”.
Da quanto sopra se ne desume che parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante e possono pertanto ritenersi provati, sulla base dell'istruttoria espletata, oltre alla sussistenza, nella fattispecie, dei requisiti della continuità ultraventennale, della non interruzione, della pacificità e pubblicità del possesso - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cod. civ. - sia l'elemento materiale, consistente nell'esercizio dei poteri di signoria sul bene corrispondenti a quelli derivanti dal diritto di proprietà, sia l'elemento psicologico, costituito dalla volontà dell'attore – e per esso ora il suo erede universale - di comportarsi come proprietario del bene Controparte_17
immobile oggetto di causa.
Circostanza quest'ultima chiaramente dimostrata, in particolare, dalla prova raggiunta circa la realizzazione, da parte dell'attrice, della recinzione tuttora esistente sul fondo oggetto di causa;
8 ciò atteso l'ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “…al riguardo, va data continuità all'orientamento sezionale (Cass. n. 1796/2022; in termini, Cass. n. 6123/2020), per il quale «il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli [n.d.r.: il discorso non muta in relazione alla fattispecie concreta, nella quale si controverte di un giardino recintato] che - per loro stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo [n.d.r.: o di un giardino], quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios»…” (ex multis Cass. Ord. N. 18528/23).
Quanto sopra a maggior ragione, atteso anche che, le parti convenute non hanno ritenuto di doversi costituire in giudizio per resistere alla domanda attorea, mentre l'unica di esse che si è costituita lo ha fatto per aderire alla domanda di parte attrice riconoscendola fondata.
Al giorno della domanda (19.06.2020) era dunque ampiamente maturato il ventennio di possesso ad usucapionem, secondo quanto richiesto dall'art. 1158 e ss. c.c..
La domanda avanzata da parte attrice merita pertanto di essere accolta e si deve quindi dichiarare che ha acquistato, per usucapione nei confronti dei convenuti, la Parte_1
piena proprietà del terreno sito nel territorio del Comune di ST (CT), contrada Tricanella, censito nel Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 19, particella 456, di are 8 e centiare 17, classe 2, r.d. euro 8,44.
Conseguentemente, va ordinata al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente l'annotazione della presente sentenza, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità.
Sulle spese processuali
9 Le spese di lite possono essere dichiarate interamente compensate tra le parti attesa la non opposizione dei convenuti alla domanda attorea.
Mentre vanno poste definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come già liquidate, con separato provvedimento del 31.7.23, in complessivi € 970,42 per compensi ed € 2,00 per spese vive, oltre I.V.A. 22% e cassa previdenza come per legge e se dovuti, detratto quanto eventualmente già versato al professionista a titolo di acconto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 5422/2020, così provvede:
DICHIARA la contumacia di tutti i convenuti ad eccezione della convenuta;
Controparte_1
DICHIARA, per le causali di cui in motivazione, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, che (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], è divenuta proprietario, per intervenuta usucapione nei confronti dei convenuti meglio indicati in epigrafe, della piena proprietà del terreno sito nel territorio del Comune di ST (CT), contrada Tricanella, censito nel Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 19, particella 456, di are 8 e centiare 17, classe 2, r.d. euro 8,44;
ORDINA al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità;
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU liquidate, come da separato provvedimento del 31.7.23, in complessivi € 970,42 per compensi ed € 2,00 per spese vive, oltre I.V.A.
22% e cassa previdenza come per legge e se dovuti, detratto quanto eventualmente già versato al professionista a titolo di acconto.
Così deciso in Catania, il 20 Maggio 2025. IL G.O.T. SALVATORE GENTILE ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011 E CP_18
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