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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 830 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2020
TRA
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(c.f. , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luigi Parte_2 CodiceFiscale_2
Giacomo Messina e Vito Antonio Paladino per mandato depositato unitamente all'atto di citazione in appello.
Appellanti
(c.f. , in persona del Parte_3 P.IVA_1
procuratore speciale avvocato Giudice tale per procura del 24.6.2013 ai rogiti CP_1
del Dott. Notaio in Rep. n. 32491, Racc. n. 15267, rappresentata e Persona_1 Pt_3
difesa dall'avv. Luca Troia per mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellato
1 Conclusioni degli appellanti:
riformare integralmente la sentenza 914/2019 emessa dal Tribunale di Marsala,
pubblicata in data 30.10.2019, con accoglimento di tutte le domande spiegate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, che si intendono quivi integralmente trascritte, nonché:
1. dichiarare che l'azione intrapresa dagli odierni appellanti è qualificabile come azione di accertamento negativo, in quanto azione fondata sull'illiceità degli addebiti operati dall'istituto di credito convenuto, essendo elementi costitutivi dell'azione de qua le dedotte nullità nonché l'effettiva misura in cui le stesse hanno inciso sulle reciproche ragioni di dare ed avere, stante anche il conto corrente ancora aperto nel corso di tutto il primo grado di giudizio;
2. ritenere e dichiarare l'inesistenza/mancanza del contratto di conto corrente n. 10426.02
e del relativo contratto di apertura di credito e, per l'effetto, disporre consulenza tecnica d'ufficio, al fine di ricalcolare il saldo del conto corrente includendo tutti gli estratti conto depositati agli atti di causa, dal 1° trimestre 2004 al 31.12.2015 secondo le modalità
indicate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado applicando il tasso sostitutivo ex art 117 TUB e escludendo gli interessi, le spese e le commissioni illegittime, indeterminate ovvero non pattuite;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Conclusioni dell'appellata:
in via preliminare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342, 348 bis, c.p.c. ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_4
[..
[...] [...]
, (C.F.: avverso la sentenza resa dal Tribunale di
[...] CodiceFiscale_3
Marsala n. 914/2019 pubblicata in data 30.10.2019;
sempre in via preliminare, rigettare il proposto gravame anche in accoglimento della eccepita definitività della sentenza medesima rispetto ai capi della stessa non oggetto di specifica impugnazione.
nel merito, rigettare l'appello proposto perché infondati i motivi sia di fatto che di diritto in esso esposti o con qualsivoglia altra motivazione, confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte.
Con la condanna della parte appellante, alle maggiori spese del giudizio di appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ed hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_5
sentenza del Tribunale di Marsala n. 914 del 30.10.2019 che ne ha rigettato le domande proposte in qualità, l'uno, di intestatario del conto corrente ordinario con apertura di credito n. 10426.02 aperto presso poi fusasi per incorporazione in Controparte_2
l'altra di fideiubente, tendenti all'accertamento Parte_3
negativo del credito discendente dal rapporto, previa declaratoria di illegittimità delle poste a debito, e rideterminazione del saldo alla data dell'ultimo estratto conto depositato in atti.
Nel dettaglio, il Tribunale di Marsala:
- qualificata la domanda come azione di ripetizione, ha ritenuto non assolto dagli attori,
che non avevano provveduto al deposito del contratto istitutivo del rapporto, l'onere, su di essi gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., della dimostrazione dei pagamenti nel tempo effettuati e dell'assenza rispetto a essi di un titolo giustificativo;
3 - ha ritenuto che “l'eventuale ordine di esibizione non può essere considerato in funzione
sostitutiva dell'onere probatorio”, né “può avere un effetto modificativo dell'incombenza
legale derivante dall'applicazione del ridetto art. 2697 c.c.” (pag. 4 della sentenza)
restando così irrilevante l'inottemperanza della banca all'ordine impartito ai sensi dell'art. 210 c.p.c.;
- dato atto della mancata produzione degli estratti conto riguardanti il periodo febbraio-
novembre 2013 e valorizzato, in conseguenza, unicamente il biennio 2014-2015
documentato da una serie ininterrotta di estratti conto, ha rilevato che le verifiche svolte dal consulente tecnico non avevano evidenziato l'applicazione di competenze usurarie e ha così confermato il saldo alla data del 31.12.2015 di € 14.827,24 a debito del correntista risultante dalle scritture contabili della banca;
- ha rigettato la domanda di nullità della fideiussione avendo la convenuta depositato copia integrale della lettera di costituzione, con annotazione dell'importo massimo garantito, la cui conformità all'originale non era stata contestata dagli attori;
-ha condannato gli attori, sotto il vincolo della solidarietà, al pagamento delle spese del giudizio, ivi comprese quelle di c.t.u.
Articolati quattro motivi di impugnazione, ed Parte_1 Parte_5
:
[...]
1) denunziano l'erronea qualificazione della domanda in termini di azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., quando, in ragione del fatto che “il conto era aperto … alla
data di notifica dell'atto di citazione” e tale peraltro era rimasto “nel corso di tutto il
giudizio di primo grado” (pag. 18 dell'atto di citazione in appello), era stata chiaramente inquadrata l'iniziativa quale azione di accertamento negativo del credito. Soggiungono di aver enunciato rispetto a tale domanda “i fatti e gli elementi di
4 diritto costituenti le ragioni della domanda giudiziaria, provati con tutti i documenti
prodotti, nel giudizio di primo con l'atto di citazione” (pag. 20 dell'atto di appello);
2) censurano la scelta di limitare il periodo di indagine, ai fini del ricalcolo del saldo del rapporto, al periodo compreso tra il I trimestre 2014 e il IV trimestre 2015, e di escludere invece, a motivo della mancata produzione degli estratti conto dei mesi correnti tra febbraio e novembre 2013, il lungo periodo antecedente (da gennaio 2004 a gennaio
2013) e insistono affinchè la rielaborazione del rapporto sia estesa all'intera durata documentata di questo, operati gli opportuni raccordi per i periodi non documentati;
3) lamentano non essere stata accertata l'inesistenza del contratto istitutivo del rapporto di conto corrente e del contratto di apertura di credito, pur sostanzialmente ammessa dalla banca che, con note del 4 maggio e del 27 luglio 2016, aveva confessato di non aver rinvenuto presso i propri archivi i documenti negoziali;
si dolgono della mancata condivisione del riconteggio eseguito dal consulente tecnico che, pur analizzando solo il biennio 2014/15, era pervenuto a “un saldo, al 31/12/2015, a favore della banca per €
10.236,87, con un recupero per il cliente di € 4.590,37” (pag. 26 dell'atto di appello),
determinato dall'eliminazione degli importi indebitamente applicati;
4) chiedono una diversa regolamentazione delle spese di lite.
Ricostituitosi il contraddittorio, riproposte tutte le Parte_3
difese prospettate in primo grado, si è opposta all'accoglimento del gravame.
L'appello merita accoglimento.
Il primo e il terzo motivo di appello, che per la loro stretta connessione logico giuridica si esaminano congiuntamente, sono fondati.
Ferma l'evidente distinzione concettuale tra l'azione di ripetizione di indebito e quella,
nel concreto proposta da ed , di Pt_1 Parte_1 Parte_2
5 accertamento negativo del credito della banca, alcuna differenza è dato invece riscontrare sul piano della distribuzione dell'onere probatorio gravando sugli attori, in ossequio al principio d'ordine generale fissato all'art. 2697 c.c., l'onere di fornire dimostrazione degli elementi costitutivi delle proprie pretese (Cass. S.U. 15.6.2015 n. 12307, Cass.
22.5.2024 n. 18227).
La giurisprudenza di legittimità è, invero, costante nell'affermare che il correntista che,
come nel caso in esame, agisca per far accertare la nullità del contratto e un minor debito verso la banca è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti versamenti contabilizzati che della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi, restando dunque onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole appostazioni contabili riconoscibili come non dovute (così Cass.
civ. 23.10.2017, n. 24948, Cass. Civ. 28.11.2018 n. 30822, Cass. Civ. 3.12.2018, n.
31187, Cass. Civ. 13.12.2019 n. 33009, Cass. Civ. 17.4.2020). n. 7895), nonché la sua genesi con la produzione dei contratti di accensione dei rapporti, indispensabili per valutare la conformità a legge delle pattuizioni, sotto il profilo sia formale, sia sostanziale
(Cass. civ. 14.5.2012 n. 7501; Cass. Civ.
9.3.2021 n. 6480).
Indiscusso l'onere probatorio del correntista, quel che occorre accertare è se l'attore in primo grado vi abbia diligentemente assolto.
La risposta non può che essere positiva ove si consideri che nessuno degli strumenti attivati da per ottenere dalla propria controparte i documenti Parte_1
contrattuali, ovvero richiesta di consegna ai sensi dell'art. 119 comma 4 T.U.B. -
avanzata con sei lettere raccomandate a/r inviate tra gennaio 2014 e luglio 2016, per la consegna dei contratti di conto corrente n. 1042602 e di apertura di credito oltre che degli estratti conto e dei prospetti scalari (all.1,2,3,4,5,9 2 10, fascicolo di primo grado)- via
6 elettiva di assolvimento dell'onere probatorio, e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.,
non hanno sortito effetto, non avendo la banca consegnato la documentazione richiesta.
Ciò per la ragione, ammessa dall'istituto di credito nella raccomandata del 4.5.2016 e poi ancora con nota del 27 luglio 2016 e ribadita nel corso del giudizio, che il documento contrattuale non è rintracciabile negli archivi. Simile evenienza non può che riflettersi in danno dell'istituto di credito che, esercitando in forma di impresa l'attività bancaria,
predispone il documento fonte delle obbligazioni contrattuali, è tenuto alla sua conservazione entro il limite del decennio dalla cessazione del rapporto -non, invece,
dalla stipulazione del contratto, come sostenuto dalla banca convenuta- e sopporta il rischio della sua mancata consegna.
La mancata produzione del contratto di conto corrente ordinario con apertura di credito per cui è causa determina l'illegittimità dell'applicazione al rapporto:
- di spese e commissioni, nulli per difetto di determinatezza dell'oggetto ai sensi del combinato disposto degli art. 1346 e 1425 c.c
- di interessi eccedenti il tasso legale, per difetto della pattuizione in forma scritta imposta dall'art. 1284 comma III c.c.;
- della capitalizzazione periodica infrannuale degli interessi passivi, preclusa dall'art. 1283 c.c..
Al saldo finale di chiusura del conto dovranno quindi apportarsi i necessari correttivi espungendo per tutta la durata del rapporto le poste non dovute, a queste sostituendo,
quando previsto, le disposizioni integrative nel tempo dettate dal legislatore. Occorre, in particolare, sostituire gli interessi ultralegali con il saggio legale degli interessi, in applicazione della clausola integrativa automatica prevista dall'art. 117 , comma 7 TUB.
Meritevole di accoglimento è anche il terzo motivo di appello.
7 La mancata produzione di alcuni estratti conto, ove non impedisca di ricostruire lo svolgimento del rapporto, non pregiudica l'accoglimento della domanda di accertamento negativo. Tali lacune, invero, in altro si traducono se non nell'impossibilità per il correntista di ottenere l'espunzione degli addebiti non dovuti per i periodi di tempo non documentati dagli estratti conto, precludendo di fatto l'accertamento e la rettifica del saldo per i periodi non esplorabili.
Come di recente affermato dalla Suprema Corte, in un giudizio finalizzato all'accertamento e alla rettifica del saldo, è possibile dar corso a consulenza tecnica contabile anche ove sia incompleta la produzione degli estratti di conto corrente giacché
“nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per
mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi, la rideterminazione del
saldo del conto per avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua
apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con
applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni
registrate; e tuttavia non è men vero che non è vietato al giudice di merito, come
evidenziato da Cass numero 5091-16, svolgere un accertamento tecnico contabile al fine
di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti
prodotti in giudizio” (Cass.
1.6.2018 n. 14074).
Se è vero infatti che il rapporto di conto corrente si connota in termini unitari, così che il saldo finale è il risultato della somma algebrica di tutti i precedenti movimenti contabili in dare in dare e avere, è pur vero tuttavia che la produzione parziale degli estratti conto non inibisce la neutralizzazione del saldo intermedio ove inalterato si presenti nel passaggio da un saldo all'altro l'andamento del rapporto e affidabili risultino, come nel caso in esame, i capisaldi: “Deve poi osservarsi … che, per quanto il rapporto di conto
8 corrente sia senz'altro unitario (avendo esso ad oggetto l'esplicazione di un servizio di
cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi,
a qualsiasi titolo, per conto del cliente: Cass. 5 dicembre 2011, n. 25943; Cass. 20
gennaio 2017, n. 1584; cfr. pure Cass. 28 febbraio 2017, n. 5071), non può per ciò solo
ritenersi che le conseguenze discendenti da una produzione incompleta siano regolate da
criteri rigidi e massimalistici. In particolare, non pare corretto affermare, in termini
generali e astratti, che, in presenza di una documentazione incompleta dell'andamento
del conto si imponga di disattendere comunque la domanda di condanna al pagamento
proposta dalla banca, risultando precluso al giudice di "amputare" dall'esposizione
debitoria del cliente l'importo che si assume maturato in relazione alle movimentazioni
del conto, non documentate, di complessivo segno negativo per lo stesso correntista. È
certamente vero, infatti, che il rapporto di conto corrente, unitariamente strutturato,
postula operazioni di segno opposto non integranti distinti e autonomi rapporti di debito
e credito tra banca e cliente, rispetto ai quali l'azzeramento unilaterale delle risultanze
possa valere alla stregua di rinuncia (così la cit. Cass. 16 aprile 2018, n. 9365 cit.). Ma è
altrettanto vero che, nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., sarebbe improprio
collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle
movimentazioni del conto […] la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata.
Non vi è infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del
contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli
estratti conto inibisca sempre e comunque di procedere alla semplice neutralizzazione
del saldo debitorio intermedio: quasi che ai fini della definizione del rapporto di dare e
avere non presenti mai alcun valore l'evidenza dell'esposizione debitoria maturata dal
correntista nel periodo in cui l'andamento del conto è regolarmente documentato. Quel
9 che conta, invece, è la possibilità di raccordare tale andamento a un dato di partenza che
sia concretamente affidabile. (Cass. civ. sez. I, 2/5/2019, n.11543, in motivazione).
Nel concreto, la ricognizione della documentazione contabile prodotta dal correntista effettuata dal consulente tecnico ha rilevato una discontinuità nella serie degli estratti conto circoscritta ai mesi da febbraio 2013 a novembre 2013 tale, anche in ragione della limitata estensione, da non ostacolare le operazioni di ricalcolo del saldo o da inficiarne sostanzialmente l'attendibilità.
Ne consegue che, senza timore di pervenire a risultati aberranti o, in ogni caso, distanti dall'effettivo andamento del rapporto, il ricalcolo del saldo all'ultimo estratto conto disponibile (31.12.2015) deve essere esteso all'intera durata del rapporto, tenendo tuttavia conto dell'eccezione di prescrizione delle pretese tempestivamente sollevata dalla banca e riproposta in appello.
Anche quando il correntista agisca unicamente per l'accertamento del saldo effettivo del conto corrente, corretto mediante espunzione dei prelievi illegittimamente operati, è,
invero, ravvisabile uno speculare interesse della banca a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto degli effetti della prescrizione. “Premesso che la prescrizione ha
ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a
invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di
quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la
proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse
giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o
del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un
interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da
effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la
10 prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione
del saldo in contestazione” (Cass. civ. 11/04/2024, n. 9756, in motivazione). Posto
dunque che “a) la prescrizione ha a oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale, non
l'azione concretamente instaurata o coltivata in secondo grado;
(b) l'interesse a invocare la prescrizione rileva anche prima che il correntista agisca per
la condanna al pagamento di quanto a lui spettante;
(c) nella correlazione con la domanda di ricalcolo del saldo la banca ha sempre
interesse a vedere rideterminato l'ammontare ancorché dinanzi a dimostrate prassi
illegittime, affinché il conteggio finale da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di
quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione;
i quali dunque, per tale ragione, sono
essi stessi idonei a incidere sulla quantificazione del saldo” (Cass. 10.6.2024 n. 16113),
ai fini della corretta ricostruzione del saldo è essenziale verificare se esistano prelievi insuscettibili di elisione per effetto della maturata prescrizione.
Come è noto, in funzione della regola generale espressa all'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Per l'individuazione di tale momento è necessario dare atto dell'elaborato meccanismo di operatività della prescrizione nei rapporti di conto corrente bancario messo a fuoco dalla sentenza della
Sezioni Unite della Cassazione n. 24418 del 2.12.2010 e di recedente ancora ribadito da
Cass. civ., sez. VI, 14/07/2020, n. 14958 “Nell'ambito di un rapporto di conto corrente,
occorre distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: giacché
solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all' art.
2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito
decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo.
I versamenti ripristinatori, invece non soddisfano il creditore ma ampliano (o
11 ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi,
di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di
credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui
siano compresi interessi non dovuti: per essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data
di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati
registrati. Il che è quanto dire che ai fini della prescrizione assumerà rilievo anche la
rimessa (solutoria) con cui il correntista ripiana l'esposizione debitoria maturata in
ragione del rapporto di affidamento oramai cessato”. Chiarisce la Suprema Corte che se il correntista nel corso del rapporto ha effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti,
passibili dunque di ripetizione ove indebiti, in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Ciò che accadrà in caso di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento. Non così, invece, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente,
fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può
continuare a disporre. Di qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: solo le prime possono considerarsi pagamenti rilevanti ex art. 2033 c.c. - o, alla stregua di quanto sopra chiarito sul tema, ai fini del ricalcolo del saldo conseguente all'azione di accertamento negativo del debito-
sottomesse all'ordinario termine decennale di prescrizione del diritto alla ripetizione,
decorrente per ciascuna dal momento in cui abbiano avuto luogo.
12 Dunque, soltanto nel caso in cui vengano effettuate rimesse solutorie il termine per la prescrizione del diritto alla ripetizione inizia a decorrere dal pagamento stesso, dovendosi invece, a fronte di rimesse ripristinatorie, far decorrere il suddetto termine dalla data di chiusura del conto, sempre che il saldo finale sia illegittimamente a debito per il correntista.
Nell'indagine sulla natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti risulta dunque di estrema importanza accertare l'esistenza o meno di un'apertura di credito e il suo ammontare. Nel caso di specie, come appurato dal consulente tecnico nominato in questo grado di giudizio sulla scorta degli estratti conto agli atti e in ogni caso non contestato dall'appellata, il conto ha beneficiato di un affidamento costante di € 10.330,00.
E' bene precisare al riguardo che il formalismo imposto dall'art. 117 T.U.B., sotto pena di nullità dei contratti bancari, non preclude la ricerca di indicatori dell'esistenza di un fido c.d. “di fatto”. Le nullità di cui al Titolo IV del T.U.B., rientrano nel novero delle
“nullità di protezione”. Tale peculiare rimedio, in primo luogo, risponde alla necessità di garantire una tutela sostanziale al contraente che -in ragione dell'asimmetria informativa che connota i rapporti bancari e finanziari- si trova in una posizione di strutturale debolezza rispetto all'altra parte, e, in via consequenziale, mira al soddisfacimento degli interessi fondamentali al corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e all'uguaglianza tra contraenti (art. 3 Cost.).
Nata in ambito consumeristico, a completamento di un quadro di strumenti civilistici funzionali alla tutela del consumatore, la disciplina delle nullità di protezione è stata estesa ad altri contratti che, analogamente ai contratti di consumo, si connotano per uno squilibrio strutturale tra le parti. Il formalismo contrattuale, in particolare, in una prospettiva che diverge dalla logica del codice civile (ove è previsto che la forma
13 ammanti per lo più contratti, aventi a oggetto beni immobili, intercorsi tra contraenti in posizione di parità), mira a riequilibrare la diseguaglianza sistemica che colloca l'intermediario bancario e la sua controparte contrattuale su piani differenti di forza contrattuale, bagaglio cognitivo, esperienza, capacità professionale, onde favorire l'esercizio consapevole della libertà contrattuale del cliente.
La funzione di protezione assolta dalla nullità comporta che essa possa essere fatta valere solo dal correntista -contraente debole- e che il giudice ha il potere di rilevarle d'ufficio esclusivamente nell'interesse di quest'ultimo (Cass. civ., Sez. Un., 12/12/2014, n.
26242).
Dalla ratio sottesa alla previsione legislativa della nullità di cui all'art. 117 T.U.B. deriva l'impossibilità per l'istituto di credito -contraente forte del rapporto - di invocare con effetti per sé favorevoli una nullità -quella del contratto di apertura di credito- che non solo è posta a tutela del cliente, ma alla quale lo stesso istituto di credito ha dato causa non avendo provveduto a stipulare il contratto per iscritto. Accordare rilevanza al fido di fatto, pertanto, consente un recupero di coerenza di sistema, scongiurando che la banca,
che ha dato luogo alla nullità, possa poi trarre utilità dalla stessa paralizzando con l'eccezione di prescrizione il credito restitutorio maturato dal correntista in relazione alle poste indebitamente annotate in conto e corrisposte. Un fido, sebbene “di fatto”, può
dunque ritenersi accordato se tale circostanza è ricavabile anche da altri elementi, diversi dall'espressa previsione contrattuale. Nel caso di specie, i documenti prodotti in giudizio dal correntista consentono di ricostruire agevolmente non solo l'esistenza di un affidamento, ma anche il suo ammontare.
Individuato l'importo del fido, è possibile procedere all'indagine sulla natura delle rimesse effettuate dal correntista. Tale verifica non può effettuarsi sulla scorta
14 dell'estratto conto storico della banca poiché quest'ultimo risente dell'applicazione di poste illegittime in quanto prive di un titolo legittimante -nel caso di specie, saggio ultralegale degli interessi debitori, commissione di massimo scoperto e capitalizzazione degli interessi- rivestito della necessaria verste formale. Poiché la nullità, nel concreto per vizio di forma, si sostanzia in un vizio genetico del contratto che travolge gli effetti dell'accordo ex tunc dalla stipulazione dello stesso, a tali pattuizioni non può essere riconosciuto alcun effetto.
Come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre allora, all'esito della declaratoria di nullità delle clausole contrattuali, eliminare previamente tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento (Cass. civ. 15/2/2021, n. 3858; Cass. civ.
19/5/2020, n. 9141).
Dalla verifica condotta dal C.T.U.:
- in relazione al periodo -1.1.2024 (primo estratto conto in atti) /10.1.2007- antecedente di un decennio la costituzione in mora, operata con l'invito alla mediazione;
- sulla scorta del conto rideterminato, epurato cioè dalle annotazioni a debito non dovute;
è emersa “la presenza di una rimessa solutoria pari a € 2.529,69; in virtù di ciò risultano
integralmente “pagate”, e conseguentemente non più ripetibili, le competenze addebitate
fino al I trimestre 2004 pari a € 681,50” (pag. 15 relazione del consulente tecnico d'ufficio).
15 Eseguito il ricalcolo muovendo dal saldo iniziale a debito risultante dal primo estratto conto in atti, espunti tutti i costi applicati in assenza di pattuizione scritta, computati gli interessi al saggio di cui all'art. 117, co. 7 t.u.b. e tenuto conto delle rimesse solutorie eseguite sino al 10.1.2007, il saldo del conto corrente n. 10426.02 alla data del
31.12.2015 risulta pari a € 8.949,11 a credito del correntista (elaborato n. 8, relazione del consulente tecnico d'ufficio) a fronte di un saldo annotato nelle scritture contabili della banca di -€ 14.827,24.
Da qui obbligo della banca di procedere a coerenti variazioni delle annotazioni contabili.
Le spese di lite si uniformano al canone della soccombenza e, liquidate in favore degli appellanti in misura prossima ai medi dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014 e sue successive modifiche per le cause di valore compreso tra euro 5.2001 ed euro 26.000, in
€ 4.764,00 per il giudizio di primo grado -di cui € 264,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi- e in € 5.782,50 -di cui € 382,50 per esborsi, € 1.100,00 per la fase di studio, €
900,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 1.900,00 per la fase decisoria-, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, sono poste a carico della appellata. Di tale spese Pt_3
deve essere disposta la distrazione in favore degli avvocati Luigi Giacomo Messina e
Vito Antonio Paladino dichiaratisi antistatari.
Le spese concernenti le consulenze tecniche disposte in corso di causa, compresa quella del presente grado di giudizio, devono essere poste in via definitiva a carico della banca appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
16 in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala n. 914 del 30 ottobre 2019, appellata da e con atto di citazione notificato a Parte_1 Parte_2 [...]
il 24.6.2020, accerta in € 8.949,11 a credito di Parte_3 [...]
il saldo al 31.12.2015 del conto corrente di corrispondenza con apertura Parte_1
di credito n. 10426.02;
condanna alla refusione in favore degli appellanti delle Parte_3
spese di lite, liquidate € 4.764,00 per il giudizio di primo grado e in € 5.782,50, come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettari e ex d.m. n. 55/2014. Dispone la distrazione delle spese in favore degli avvocati Luigi Giacomo Messina e Vito Antonio
Paladino dichiaratisi antistatari;
pone definitivamente a carico della società appellata le spese relative alle consulenze tecniche svolte in entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo il 27 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del DL 29.12.2009 n° 193, conv. con modifiche dalla L 22.02.2010 n° 24 e del decreto legislativo 07.03.2005, n° 82 e successive modifiche e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.02.2011 n° 44.
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 830 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2020
TRA
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(c.f. , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luigi Parte_2 CodiceFiscale_2
Giacomo Messina e Vito Antonio Paladino per mandato depositato unitamente all'atto di citazione in appello.
Appellanti
(c.f. , in persona del Parte_3 P.IVA_1
procuratore speciale avvocato Giudice tale per procura del 24.6.2013 ai rogiti CP_1
del Dott. Notaio in Rep. n. 32491, Racc. n. 15267, rappresentata e Persona_1 Pt_3
difesa dall'avv. Luca Troia per mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellato
1 Conclusioni degli appellanti:
riformare integralmente la sentenza 914/2019 emessa dal Tribunale di Marsala,
pubblicata in data 30.10.2019, con accoglimento di tutte le domande spiegate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, che si intendono quivi integralmente trascritte, nonché:
1. dichiarare che l'azione intrapresa dagli odierni appellanti è qualificabile come azione di accertamento negativo, in quanto azione fondata sull'illiceità degli addebiti operati dall'istituto di credito convenuto, essendo elementi costitutivi dell'azione de qua le dedotte nullità nonché l'effettiva misura in cui le stesse hanno inciso sulle reciproche ragioni di dare ed avere, stante anche il conto corrente ancora aperto nel corso di tutto il primo grado di giudizio;
2. ritenere e dichiarare l'inesistenza/mancanza del contratto di conto corrente n. 10426.02
e del relativo contratto di apertura di credito e, per l'effetto, disporre consulenza tecnica d'ufficio, al fine di ricalcolare il saldo del conto corrente includendo tutti gli estratti conto depositati agli atti di causa, dal 1° trimestre 2004 al 31.12.2015 secondo le modalità
indicate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado applicando il tasso sostitutivo ex art 117 TUB e escludendo gli interessi, le spese e le commissioni illegittime, indeterminate ovvero non pattuite;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Conclusioni dell'appellata:
in via preliminare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342, 348 bis, c.p.c. ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_4
[..
[...] [...]
, (C.F.: avverso la sentenza resa dal Tribunale di
[...] CodiceFiscale_3
Marsala n. 914/2019 pubblicata in data 30.10.2019;
sempre in via preliminare, rigettare il proposto gravame anche in accoglimento della eccepita definitività della sentenza medesima rispetto ai capi della stessa non oggetto di specifica impugnazione.
nel merito, rigettare l'appello proposto perché infondati i motivi sia di fatto che di diritto in esso esposti o con qualsivoglia altra motivazione, confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte.
Con la condanna della parte appellante, alle maggiori spese del giudizio di appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ed hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_5
sentenza del Tribunale di Marsala n. 914 del 30.10.2019 che ne ha rigettato le domande proposte in qualità, l'uno, di intestatario del conto corrente ordinario con apertura di credito n. 10426.02 aperto presso poi fusasi per incorporazione in Controparte_2
l'altra di fideiubente, tendenti all'accertamento Parte_3
negativo del credito discendente dal rapporto, previa declaratoria di illegittimità delle poste a debito, e rideterminazione del saldo alla data dell'ultimo estratto conto depositato in atti.
Nel dettaglio, il Tribunale di Marsala:
- qualificata la domanda come azione di ripetizione, ha ritenuto non assolto dagli attori,
che non avevano provveduto al deposito del contratto istitutivo del rapporto, l'onere, su di essi gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., della dimostrazione dei pagamenti nel tempo effettuati e dell'assenza rispetto a essi di un titolo giustificativo;
3 - ha ritenuto che “l'eventuale ordine di esibizione non può essere considerato in funzione
sostitutiva dell'onere probatorio”, né “può avere un effetto modificativo dell'incombenza
legale derivante dall'applicazione del ridetto art. 2697 c.c.” (pag. 4 della sentenza)
restando così irrilevante l'inottemperanza della banca all'ordine impartito ai sensi dell'art. 210 c.p.c.;
- dato atto della mancata produzione degli estratti conto riguardanti il periodo febbraio-
novembre 2013 e valorizzato, in conseguenza, unicamente il biennio 2014-2015
documentato da una serie ininterrotta di estratti conto, ha rilevato che le verifiche svolte dal consulente tecnico non avevano evidenziato l'applicazione di competenze usurarie e ha così confermato il saldo alla data del 31.12.2015 di € 14.827,24 a debito del correntista risultante dalle scritture contabili della banca;
- ha rigettato la domanda di nullità della fideiussione avendo la convenuta depositato copia integrale della lettera di costituzione, con annotazione dell'importo massimo garantito, la cui conformità all'originale non era stata contestata dagli attori;
-ha condannato gli attori, sotto il vincolo della solidarietà, al pagamento delle spese del giudizio, ivi comprese quelle di c.t.u.
Articolati quattro motivi di impugnazione, ed Parte_1 Parte_5
:
[...]
1) denunziano l'erronea qualificazione della domanda in termini di azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., quando, in ragione del fatto che “il conto era aperto … alla
data di notifica dell'atto di citazione” e tale peraltro era rimasto “nel corso di tutto il
giudizio di primo grado” (pag. 18 dell'atto di citazione in appello), era stata chiaramente inquadrata l'iniziativa quale azione di accertamento negativo del credito. Soggiungono di aver enunciato rispetto a tale domanda “i fatti e gli elementi di
4 diritto costituenti le ragioni della domanda giudiziaria, provati con tutti i documenti
prodotti, nel giudizio di primo con l'atto di citazione” (pag. 20 dell'atto di appello);
2) censurano la scelta di limitare il periodo di indagine, ai fini del ricalcolo del saldo del rapporto, al periodo compreso tra il I trimestre 2014 e il IV trimestre 2015, e di escludere invece, a motivo della mancata produzione degli estratti conto dei mesi correnti tra febbraio e novembre 2013, il lungo periodo antecedente (da gennaio 2004 a gennaio
2013) e insistono affinchè la rielaborazione del rapporto sia estesa all'intera durata documentata di questo, operati gli opportuni raccordi per i periodi non documentati;
3) lamentano non essere stata accertata l'inesistenza del contratto istitutivo del rapporto di conto corrente e del contratto di apertura di credito, pur sostanzialmente ammessa dalla banca che, con note del 4 maggio e del 27 luglio 2016, aveva confessato di non aver rinvenuto presso i propri archivi i documenti negoziali;
si dolgono della mancata condivisione del riconteggio eseguito dal consulente tecnico che, pur analizzando solo il biennio 2014/15, era pervenuto a “un saldo, al 31/12/2015, a favore della banca per €
10.236,87, con un recupero per il cliente di € 4.590,37” (pag. 26 dell'atto di appello),
determinato dall'eliminazione degli importi indebitamente applicati;
4) chiedono una diversa regolamentazione delle spese di lite.
Ricostituitosi il contraddittorio, riproposte tutte le Parte_3
difese prospettate in primo grado, si è opposta all'accoglimento del gravame.
L'appello merita accoglimento.
Il primo e il terzo motivo di appello, che per la loro stretta connessione logico giuridica si esaminano congiuntamente, sono fondati.
Ferma l'evidente distinzione concettuale tra l'azione di ripetizione di indebito e quella,
nel concreto proposta da ed , di Pt_1 Parte_1 Parte_2
5 accertamento negativo del credito della banca, alcuna differenza è dato invece riscontrare sul piano della distribuzione dell'onere probatorio gravando sugli attori, in ossequio al principio d'ordine generale fissato all'art. 2697 c.c., l'onere di fornire dimostrazione degli elementi costitutivi delle proprie pretese (Cass. S.U. 15.6.2015 n. 12307, Cass.
22.5.2024 n. 18227).
La giurisprudenza di legittimità è, invero, costante nell'affermare che il correntista che,
come nel caso in esame, agisca per far accertare la nullità del contratto e un minor debito verso la banca è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti versamenti contabilizzati che della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi, restando dunque onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole appostazioni contabili riconoscibili come non dovute (così Cass.
civ. 23.10.2017, n. 24948, Cass. Civ. 28.11.2018 n. 30822, Cass. Civ. 3.12.2018, n.
31187, Cass. Civ. 13.12.2019 n. 33009, Cass. Civ. 17.4.2020). n. 7895), nonché la sua genesi con la produzione dei contratti di accensione dei rapporti, indispensabili per valutare la conformità a legge delle pattuizioni, sotto il profilo sia formale, sia sostanziale
(Cass. civ. 14.5.2012 n. 7501; Cass. Civ.
9.3.2021 n. 6480).
Indiscusso l'onere probatorio del correntista, quel che occorre accertare è se l'attore in primo grado vi abbia diligentemente assolto.
La risposta non può che essere positiva ove si consideri che nessuno degli strumenti attivati da per ottenere dalla propria controparte i documenti Parte_1
contrattuali, ovvero richiesta di consegna ai sensi dell'art. 119 comma 4 T.U.B. -
avanzata con sei lettere raccomandate a/r inviate tra gennaio 2014 e luglio 2016, per la consegna dei contratti di conto corrente n. 1042602 e di apertura di credito oltre che degli estratti conto e dei prospetti scalari (all.1,2,3,4,5,9 2 10, fascicolo di primo grado)- via
6 elettiva di assolvimento dell'onere probatorio, e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.,
non hanno sortito effetto, non avendo la banca consegnato la documentazione richiesta.
Ciò per la ragione, ammessa dall'istituto di credito nella raccomandata del 4.5.2016 e poi ancora con nota del 27 luglio 2016 e ribadita nel corso del giudizio, che il documento contrattuale non è rintracciabile negli archivi. Simile evenienza non può che riflettersi in danno dell'istituto di credito che, esercitando in forma di impresa l'attività bancaria,
predispone il documento fonte delle obbligazioni contrattuali, è tenuto alla sua conservazione entro il limite del decennio dalla cessazione del rapporto -non, invece,
dalla stipulazione del contratto, come sostenuto dalla banca convenuta- e sopporta il rischio della sua mancata consegna.
La mancata produzione del contratto di conto corrente ordinario con apertura di credito per cui è causa determina l'illegittimità dell'applicazione al rapporto:
- di spese e commissioni, nulli per difetto di determinatezza dell'oggetto ai sensi del combinato disposto degli art. 1346 e 1425 c.c
- di interessi eccedenti il tasso legale, per difetto della pattuizione in forma scritta imposta dall'art. 1284 comma III c.c.;
- della capitalizzazione periodica infrannuale degli interessi passivi, preclusa dall'art. 1283 c.c..
Al saldo finale di chiusura del conto dovranno quindi apportarsi i necessari correttivi espungendo per tutta la durata del rapporto le poste non dovute, a queste sostituendo,
quando previsto, le disposizioni integrative nel tempo dettate dal legislatore. Occorre, in particolare, sostituire gli interessi ultralegali con il saggio legale degli interessi, in applicazione della clausola integrativa automatica prevista dall'art. 117 , comma 7 TUB.
Meritevole di accoglimento è anche il terzo motivo di appello.
7 La mancata produzione di alcuni estratti conto, ove non impedisca di ricostruire lo svolgimento del rapporto, non pregiudica l'accoglimento della domanda di accertamento negativo. Tali lacune, invero, in altro si traducono se non nell'impossibilità per il correntista di ottenere l'espunzione degli addebiti non dovuti per i periodi di tempo non documentati dagli estratti conto, precludendo di fatto l'accertamento e la rettifica del saldo per i periodi non esplorabili.
Come di recente affermato dalla Suprema Corte, in un giudizio finalizzato all'accertamento e alla rettifica del saldo, è possibile dar corso a consulenza tecnica contabile anche ove sia incompleta la produzione degli estratti di conto corrente giacché
“nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per
mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi, la rideterminazione del
saldo del conto per avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua
apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con
applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni
registrate; e tuttavia non è men vero che non è vietato al giudice di merito, come
evidenziato da Cass numero 5091-16, svolgere un accertamento tecnico contabile al fine
di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti
prodotti in giudizio” (Cass.
1.6.2018 n. 14074).
Se è vero infatti che il rapporto di conto corrente si connota in termini unitari, così che il saldo finale è il risultato della somma algebrica di tutti i precedenti movimenti contabili in dare in dare e avere, è pur vero tuttavia che la produzione parziale degli estratti conto non inibisce la neutralizzazione del saldo intermedio ove inalterato si presenti nel passaggio da un saldo all'altro l'andamento del rapporto e affidabili risultino, come nel caso in esame, i capisaldi: “Deve poi osservarsi … che, per quanto il rapporto di conto
8 corrente sia senz'altro unitario (avendo esso ad oggetto l'esplicazione di un servizio di
cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi,
a qualsiasi titolo, per conto del cliente: Cass. 5 dicembre 2011, n. 25943; Cass. 20
gennaio 2017, n. 1584; cfr. pure Cass. 28 febbraio 2017, n. 5071), non può per ciò solo
ritenersi che le conseguenze discendenti da una produzione incompleta siano regolate da
criteri rigidi e massimalistici. In particolare, non pare corretto affermare, in termini
generali e astratti, che, in presenza di una documentazione incompleta dell'andamento
del conto si imponga di disattendere comunque la domanda di condanna al pagamento
proposta dalla banca, risultando precluso al giudice di "amputare" dall'esposizione
debitoria del cliente l'importo che si assume maturato in relazione alle movimentazioni
del conto, non documentate, di complessivo segno negativo per lo stesso correntista. È
certamente vero, infatti, che il rapporto di conto corrente, unitariamente strutturato,
postula operazioni di segno opposto non integranti distinti e autonomi rapporti di debito
e credito tra banca e cliente, rispetto ai quali l'azzeramento unilaterale delle risultanze
possa valere alla stregua di rinuncia (così la cit. Cass. 16 aprile 2018, n. 9365 cit.). Ma è
altrettanto vero che, nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., sarebbe improprio
collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle
movimentazioni del conto […] la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata.
Non vi è infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del
contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli
estratti conto inibisca sempre e comunque di procedere alla semplice neutralizzazione
del saldo debitorio intermedio: quasi che ai fini della definizione del rapporto di dare e
avere non presenti mai alcun valore l'evidenza dell'esposizione debitoria maturata dal
correntista nel periodo in cui l'andamento del conto è regolarmente documentato. Quel
9 che conta, invece, è la possibilità di raccordare tale andamento a un dato di partenza che
sia concretamente affidabile. (Cass. civ. sez. I, 2/5/2019, n.11543, in motivazione).
Nel concreto, la ricognizione della documentazione contabile prodotta dal correntista effettuata dal consulente tecnico ha rilevato una discontinuità nella serie degli estratti conto circoscritta ai mesi da febbraio 2013 a novembre 2013 tale, anche in ragione della limitata estensione, da non ostacolare le operazioni di ricalcolo del saldo o da inficiarne sostanzialmente l'attendibilità.
Ne consegue che, senza timore di pervenire a risultati aberranti o, in ogni caso, distanti dall'effettivo andamento del rapporto, il ricalcolo del saldo all'ultimo estratto conto disponibile (31.12.2015) deve essere esteso all'intera durata del rapporto, tenendo tuttavia conto dell'eccezione di prescrizione delle pretese tempestivamente sollevata dalla banca e riproposta in appello.
Anche quando il correntista agisca unicamente per l'accertamento del saldo effettivo del conto corrente, corretto mediante espunzione dei prelievi illegittimamente operati, è,
invero, ravvisabile uno speculare interesse della banca a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto degli effetti della prescrizione. “Premesso che la prescrizione ha
ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a
invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di
quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la
proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse
giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o
del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un
interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da
effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la
10 prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione
del saldo in contestazione” (Cass. civ. 11/04/2024, n. 9756, in motivazione). Posto
dunque che “a) la prescrizione ha a oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale, non
l'azione concretamente instaurata o coltivata in secondo grado;
(b) l'interesse a invocare la prescrizione rileva anche prima che il correntista agisca per
la condanna al pagamento di quanto a lui spettante;
(c) nella correlazione con la domanda di ricalcolo del saldo la banca ha sempre
interesse a vedere rideterminato l'ammontare ancorché dinanzi a dimostrate prassi
illegittime, affinché il conteggio finale da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di
quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione;
i quali dunque, per tale ragione, sono
essi stessi idonei a incidere sulla quantificazione del saldo” (Cass. 10.6.2024 n. 16113),
ai fini della corretta ricostruzione del saldo è essenziale verificare se esistano prelievi insuscettibili di elisione per effetto della maturata prescrizione.
Come è noto, in funzione della regola generale espressa all'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Per l'individuazione di tale momento è necessario dare atto dell'elaborato meccanismo di operatività della prescrizione nei rapporti di conto corrente bancario messo a fuoco dalla sentenza della
Sezioni Unite della Cassazione n. 24418 del 2.12.2010 e di recedente ancora ribadito da
Cass. civ., sez. VI, 14/07/2020, n. 14958 “Nell'ambito di un rapporto di conto corrente,
occorre distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: giacché
solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all' art.
2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito
decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo.
I versamenti ripristinatori, invece non soddisfano il creditore ma ampliano (o
11 ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi,
di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di
credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui
siano compresi interessi non dovuti: per essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data
di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati
registrati. Il che è quanto dire che ai fini della prescrizione assumerà rilievo anche la
rimessa (solutoria) con cui il correntista ripiana l'esposizione debitoria maturata in
ragione del rapporto di affidamento oramai cessato”. Chiarisce la Suprema Corte che se il correntista nel corso del rapporto ha effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti,
passibili dunque di ripetizione ove indebiti, in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Ciò che accadrà in caso di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento. Non così, invece, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente,
fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può
continuare a disporre. Di qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: solo le prime possono considerarsi pagamenti rilevanti ex art. 2033 c.c. - o, alla stregua di quanto sopra chiarito sul tema, ai fini del ricalcolo del saldo conseguente all'azione di accertamento negativo del debito-
sottomesse all'ordinario termine decennale di prescrizione del diritto alla ripetizione,
decorrente per ciascuna dal momento in cui abbiano avuto luogo.
12 Dunque, soltanto nel caso in cui vengano effettuate rimesse solutorie il termine per la prescrizione del diritto alla ripetizione inizia a decorrere dal pagamento stesso, dovendosi invece, a fronte di rimesse ripristinatorie, far decorrere il suddetto termine dalla data di chiusura del conto, sempre che il saldo finale sia illegittimamente a debito per il correntista.
Nell'indagine sulla natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti risulta dunque di estrema importanza accertare l'esistenza o meno di un'apertura di credito e il suo ammontare. Nel caso di specie, come appurato dal consulente tecnico nominato in questo grado di giudizio sulla scorta degli estratti conto agli atti e in ogni caso non contestato dall'appellata, il conto ha beneficiato di un affidamento costante di € 10.330,00.
E' bene precisare al riguardo che il formalismo imposto dall'art. 117 T.U.B., sotto pena di nullità dei contratti bancari, non preclude la ricerca di indicatori dell'esistenza di un fido c.d. “di fatto”. Le nullità di cui al Titolo IV del T.U.B., rientrano nel novero delle
“nullità di protezione”. Tale peculiare rimedio, in primo luogo, risponde alla necessità di garantire una tutela sostanziale al contraente che -in ragione dell'asimmetria informativa che connota i rapporti bancari e finanziari- si trova in una posizione di strutturale debolezza rispetto all'altra parte, e, in via consequenziale, mira al soddisfacimento degli interessi fondamentali al corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e all'uguaglianza tra contraenti (art. 3 Cost.).
Nata in ambito consumeristico, a completamento di un quadro di strumenti civilistici funzionali alla tutela del consumatore, la disciplina delle nullità di protezione è stata estesa ad altri contratti che, analogamente ai contratti di consumo, si connotano per uno squilibrio strutturale tra le parti. Il formalismo contrattuale, in particolare, in una prospettiva che diverge dalla logica del codice civile (ove è previsto che la forma
13 ammanti per lo più contratti, aventi a oggetto beni immobili, intercorsi tra contraenti in posizione di parità), mira a riequilibrare la diseguaglianza sistemica che colloca l'intermediario bancario e la sua controparte contrattuale su piani differenti di forza contrattuale, bagaglio cognitivo, esperienza, capacità professionale, onde favorire l'esercizio consapevole della libertà contrattuale del cliente.
La funzione di protezione assolta dalla nullità comporta che essa possa essere fatta valere solo dal correntista -contraente debole- e che il giudice ha il potere di rilevarle d'ufficio esclusivamente nell'interesse di quest'ultimo (Cass. civ., Sez. Un., 12/12/2014, n.
26242).
Dalla ratio sottesa alla previsione legislativa della nullità di cui all'art. 117 T.U.B. deriva l'impossibilità per l'istituto di credito -contraente forte del rapporto - di invocare con effetti per sé favorevoli una nullità -quella del contratto di apertura di credito- che non solo è posta a tutela del cliente, ma alla quale lo stesso istituto di credito ha dato causa non avendo provveduto a stipulare il contratto per iscritto. Accordare rilevanza al fido di fatto, pertanto, consente un recupero di coerenza di sistema, scongiurando che la banca,
che ha dato luogo alla nullità, possa poi trarre utilità dalla stessa paralizzando con l'eccezione di prescrizione il credito restitutorio maturato dal correntista in relazione alle poste indebitamente annotate in conto e corrisposte. Un fido, sebbene “di fatto”, può
dunque ritenersi accordato se tale circostanza è ricavabile anche da altri elementi, diversi dall'espressa previsione contrattuale. Nel caso di specie, i documenti prodotti in giudizio dal correntista consentono di ricostruire agevolmente non solo l'esistenza di un affidamento, ma anche il suo ammontare.
Individuato l'importo del fido, è possibile procedere all'indagine sulla natura delle rimesse effettuate dal correntista. Tale verifica non può effettuarsi sulla scorta
14 dell'estratto conto storico della banca poiché quest'ultimo risente dell'applicazione di poste illegittime in quanto prive di un titolo legittimante -nel caso di specie, saggio ultralegale degli interessi debitori, commissione di massimo scoperto e capitalizzazione degli interessi- rivestito della necessaria verste formale. Poiché la nullità, nel concreto per vizio di forma, si sostanzia in un vizio genetico del contratto che travolge gli effetti dell'accordo ex tunc dalla stipulazione dello stesso, a tali pattuizioni non può essere riconosciuto alcun effetto.
Come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre allora, all'esito della declaratoria di nullità delle clausole contrattuali, eliminare previamente tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento (Cass. civ. 15/2/2021, n. 3858; Cass. civ.
19/5/2020, n. 9141).
Dalla verifica condotta dal C.T.U.:
- in relazione al periodo -1.1.2024 (primo estratto conto in atti) /10.1.2007- antecedente di un decennio la costituzione in mora, operata con l'invito alla mediazione;
- sulla scorta del conto rideterminato, epurato cioè dalle annotazioni a debito non dovute;
è emersa “la presenza di una rimessa solutoria pari a € 2.529,69; in virtù di ciò risultano
integralmente “pagate”, e conseguentemente non più ripetibili, le competenze addebitate
fino al I trimestre 2004 pari a € 681,50” (pag. 15 relazione del consulente tecnico d'ufficio).
15 Eseguito il ricalcolo muovendo dal saldo iniziale a debito risultante dal primo estratto conto in atti, espunti tutti i costi applicati in assenza di pattuizione scritta, computati gli interessi al saggio di cui all'art. 117, co. 7 t.u.b. e tenuto conto delle rimesse solutorie eseguite sino al 10.1.2007, il saldo del conto corrente n. 10426.02 alla data del
31.12.2015 risulta pari a € 8.949,11 a credito del correntista (elaborato n. 8, relazione del consulente tecnico d'ufficio) a fronte di un saldo annotato nelle scritture contabili della banca di -€ 14.827,24.
Da qui obbligo della banca di procedere a coerenti variazioni delle annotazioni contabili.
Le spese di lite si uniformano al canone della soccombenza e, liquidate in favore degli appellanti in misura prossima ai medi dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014 e sue successive modifiche per le cause di valore compreso tra euro 5.2001 ed euro 26.000, in
€ 4.764,00 per il giudizio di primo grado -di cui € 264,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi- e in € 5.782,50 -di cui € 382,50 per esborsi, € 1.100,00 per la fase di studio, €
900,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 1.900,00 per la fase decisoria-, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, sono poste a carico della appellata. Di tale spese Pt_3
deve essere disposta la distrazione in favore degli avvocati Luigi Giacomo Messina e
Vito Antonio Paladino dichiaratisi antistatari.
Le spese concernenti le consulenze tecniche disposte in corso di causa, compresa quella del presente grado di giudizio, devono essere poste in via definitiva a carico della banca appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
16 in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala n. 914 del 30 ottobre 2019, appellata da e con atto di citazione notificato a Parte_1 Parte_2 [...]
il 24.6.2020, accerta in € 8.949,11 a credito di Parte_3 [...]
il saldo al 31.12.2015 del conto corrente di corrispondenza con apertura Parte_1
di credito n. 10426.02;
condanna alla refusione in favore degli appellanti delle Parte_3
spese di lite, liquidate € 4.764,00 per il giudizio di primo grado e in € 5.782,50, come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettari e ex d.m. n. 55/2014. Dispone la distrazione delle spese in favore degli avvocati Luigi Giacomo Messina e Vito Antonio
Paladino dichiaratisi antistatari;
pone definitivamente a carico della società appellata le spese relative alle consulenze tecniche svolte in entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo il 27 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del DL 29.12.2009 n° 193, conv. con modifiche dalla L 22.02.2010 n° 24 e del decreto legislativo 07.03.2005, n° 82 e successive modifiche e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.02.2011 n° 44.
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