Art. 1. Articolo unico
Il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312 , recante modifica della aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare e' convertito in legge con la seguente modificazione:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
Per le importazioni e le cessioni del latte fresco non concentrato ne' zuccherato - esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati - non condizionato per la vendita al minuto (v.d. ex 04.01), l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del quattordici per cento.
Il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312 , recante modifica della aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare e' convertito in legge con la seguente modificazione:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
Per le importazioni e le cessioni del latte fresco non concentrato ne' zuccherato - esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati - non condizionato per la vendita al minuto (v.d. ex 04.01), l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del quattordici per cento.