Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 7030/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 04/04/25, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. D'UONNOLO ALESSANDRA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'Avv. D'UONNOLO NICOLA, presso il quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 04/04/25;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio il 20/03/2019 con e deducendo che dal matrimonio erano Controparte_1 nati due figli , nata il [...]; , nato il [...]) ha chiesto che sia Per_1 Persona_2 pronunciata la separazione personale dei coniugi e altri provvedimenti.
Infine, all'udienza del 04/04/25, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto il seguente accordo:
1. affidamento condiviso dei piccoli e con permanenza privilegiata Per_1 Persona_2 presso l'abitazione materna;
2. il sig. preleverà i minori il lunedì pomeriggio e li riaccompagnerà a scuola il Pt_1 martedì mattina, così come il giovedì pomeriggio fino al venerdì mattina nelle settimane in cui i bambini trascorreranno il weekend con la madre;
3. Il sig. preleverà i minori il lunedì pomeriggio e li riaccompagnerà a scuola il Pt_1 martedì mattina, nonché il venerdì pomeriggio e li riaccompagnerà presso l'abitazione materna la domenica sera a settimane alterne;
4. i minori trascorreranno le festività natalizie, ossia il 24 dicembre con l'uno ed il 25 dicembre con l'altro, così come il 31 dicembre con l'uno ed il 1 gennaio con l'altro, ad anni alterni.
Sempre ad anni alterni i bambini trascorreranno tutte le festività con ciascun genitore, nonché il giorno di Pasqua con l'uno ed il lunedì in Albis con l'altro;
-festività della madre con quest'ultima, festività del padre con quest'ultimo;
-ciascun genitore potrà trascorrere con i minori 2 settimane, anche non consecutive, nei mesi di luglio e/o agosto, da comunicare entro il 15 giugno;
-ciascun genitore potrà trascorrere una settimana durante il periodo invernale da comunicare almeno 30 giorni prima;
5. Il sig. verserà alla sig.ra un assegno di mantenimento per i minori di € Pt_1 CP_1
400,00 (€ 200,00 cadauno), nonché le spese straordinarie di cui al Protocollo d'intesa del
Tribunale di S Maria C.V. nella misura del 50% da concordare preventivamente;
6. il sig. si impegna a pagare le rate mensili (€ 100,75 cadauna) del finanziamento Pt_1 contratto con per l'acquisto dell'autovettura Fiat Tipo tg FY592HS nel Controparte_3 possesso della sig.ra , ma formalmente intestata ad;
CP_1 Persona_3
7. la sig.ra si impegna a pagare la polizza di Responsabilità civile auto, nonché Controparte_1 la tassa di circolazione, eventuali sanzioni e tutto quanto necessario per la circolazione e manutenzione del veicolo tg. FY592HS in suo possesso;
8. la sig.ra è economicamente autosufficiente, per cui nulla le verrà riconosciuto a CP_1 titolo di mantenimento;
9. il sig. si impegna a ritirare la richiesta di ammonimento presentata alla Questura Pt_1 di Caserta nei confronti di essa . Controparte_1
I difensori hanno concluso, quindi, per la dichiarazione dell'avvenuta separazione e l'adozione dei provvedimenti accessori come concordati tra le parti. La causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti, dalle accuse che i coniugi si sono rivolte, dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso la riconciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la separazione personale.
4. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
5. Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
6. Tenuto conto della natura della causa e dell'esito del giudizio, si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 7030/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...] Parte_1
e , nata a [...] il [...]; Controparte_1
b) omologa le statuizioni accessorie alla separazione indicate in parte motiva in conformità degli accordi raggiunti dalle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n° 9, parte II, S.A, registro atti matrimonio anno 2019);
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 04/04/2025.
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Caso