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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15784 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. RECUPERO BRUNO GIULIANA parte ricorrente
CONTRO
(C.F. , con il patro- Controparte_1 C.F._2
cinio dell'avv. DI NATALE ANTONINO parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte per l'udienza del 20 gennaio 2025, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 22 novembre 2023, della senten- za non definitiva n. 5255/2023, con la quale è stata pronunciata la se- parazione personale tra le parti, restano da esaminare le ulteriori do- mande formulate dalle parti.
Ciò posto, in primo luogo, vanno esaminate le domande di addebi- to formulate da entrambe le parti.
Invero, ai fini della pronunzia dell'addebito non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della se- parazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causa- lità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali ac- certati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della pro- secuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fat- to se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia in- ciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti
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e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Su- prema Corte di Cassazione che « in tema di separazione personale dei co- niugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei do- veri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario ac- certare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza ad- debito» (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giu- gno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).
Nel caso in esame, la ricorrente ha imputato l'origine della crisi del rapporto coniugale ad una relazione adulterina intrapresa dal resisten- te e al comportamento indifferente dello stesso che avrebbe lasciato i familiari privi di mezzi di sussistenza.
Secondo il , invece, il rapporto coniugale si sarebbe dete- CP_1
riorato esclusivamente per colpa della ricorrente. In particolare, nella prospettazione offerta, la causa del deterioramento del rapporto sareb- be riconducibile al carattere irascibile e collerico della che si Pt_1
sarebbe progressivamente allontanata dal marito.
Invero, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'ob- bligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intol-
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lerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepi- sce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriori- tà della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 3923-2018).
In generale, poi, proprio l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà co- niugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustifi- care l'addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass.
7.12.2007, n.25618).
Nel caso in esame, a fronte della prova di una relazione extraco- niugale plateale del resistente risalente al 2020, quest'ultimo non ha fornito elementi di prova sufficienti per dimostrare che la medesima si sia innestata in un rapporto già irrimediabilmente deteriorato (vedi verbale di udienza del 30 settembre 2024).
Al riguardo, lo stesso resistente aveva chiesto di provare con i ca- pitoli di prova di cui alla memoria istruttoria un suo allontanamento dalla casa coniugale per il carattere della moglie, collocandolo tempo- ralmente in un epoca successiva, ossia nel Gennaio 2022.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di addebito formulata da parte ricorrente appare meritevole di accoglimento, men- tre va rigettata la analoga richiesta del resistente .
Con riferimento alla domanda di corresponsione di un contributo
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al mantenimento dei figli maggiorenni (nata a [...], il 31 Per_1
maggio 1993) e (nata a [...] il [...]), occorre Per_2
premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, se- condo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in ca- so di separazione e di divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esi- genze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sa- nitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna pre- disposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile orga- nizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto dispo- sto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse econo- miche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
Deve rammentarsi poi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass. 20/08/2020 n. 17380;
Cass. 14/12/2018 n. 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un ac- certamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo con-
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seguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, non- ché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass.
05/03/ 2018, n. 5088; Cass. 22/06/2016, n. 12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio dive- nuto maggiorenne dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal merca- to del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle pro- prie ambizioni (Cass. 14/08/2020, n. 17183, Cass. 13/10/2021 n. 27904 conf. da Cass. Ord. 03/12/2021, n. 38366, Cass. Ord. 25/07/2022 n.
23132).
In definitiva, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fon- dano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo es- so sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impe- gno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà partico- larmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed
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esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una au- tonoma collocazione lavorativa (Cass. 26875/2023).
Ora, nel presente giudizio, il ricorrente ha sollecitato la revoca del contributo al mantenimento dei figli, allegando di avere offerto agli stessi un lavoro nella propria attività commerciale.
Invero, nel caso in esame, non paiono sussistere i presupposti per mantenere l'assegno previsto a carico del resistente in favore della ri- corrente a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, in primo luogo in considerazione dell'età dei medesimi (32 anni e 30 anni).
Non vi è prova, poi, che gli stessi si siano ulteriormente adoperati per rendersi autonomi economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione.
La ricorrente, in particolare, non ha fornito elementi di prova sufficien- ti a dimostrare che gli stessi abbiano curato, con ogni possibile impe- gno, la propria preparazione, professionale o tecnica e si siano attivati nella ricerca di un lavoro. La certificazione medica della figlia risale poi agli inizi del 2024.
Del resto, raggiunta già da tempo la maggiore età, in assenza della prova di un percorso di studi intrapreso, si presume l'idoneità al reddi- to.
Alla luce delle superiori considerazioni, va revocato il contributo posto a carico del resistente in favore della ricorrente per il manteni- mento dei figli maggiorenni, con decorrenza dal deposito del presente provvedimento e fermi restando i provvedimenti provvisori fino ad
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oggi vigenti.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un assegno di mantenimen- to proposta dalla ricorrente, giova ricordare che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sus- sista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fat- tuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini econo- mici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle con- dizioni economiche delle parti (cf. Cassazione civile sez. I, 27 giugno
2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi econo- mici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Nel caso in esame, durante il matrimonio, la ricorrente ha riferito di avere lavorato nel panificio del marito, pur senza un regolare contratto.
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La stessa ricorrente, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato di non avere alcun reddito (cfr. verbale di udienza del 5 aprile 2023).
Per tutto quanto esposto, tenuto conto della disparità di situazioni eco- nomiche tra i coniugi, della documentazione reddituale prodotta, della durata del matrimonio (celebrato nel 1990), dell'età della ricorrente (50 anni) e della presumibile difficoltà della medesima ad inserirsi nel mondo del lavoro, va posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente l'importo mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussistenti i presupposti per compensare per metà tra le parti le spese del giudizio, ponendo la restante metà, per la cui liquidazione si rimanda al disposi- tivo, a carico del resistente, disponendone il pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), data l'ammissione di al patroci- Parte_1
nio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Av- vocati di Palermo del 29/10/2020 [cfr. doc. allegato al ricorso].
❖❖❖
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, di- sattesa ogni altra istanza, sentito il procuratore di parte ricorrente:
• accoglie la richiesta di addebito formulata da parte ricorrente;
• rigetta la richiesta di addebito formulata da parte resistente;
• revoca il contributo al mantenimento previsto a carico del resistente
- 9 -
in favore della ricorrente per i figli maggiorenni, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, fermi re- stando i provvedimenti provvisori fino ad oggi vigenti;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in fa- Controparte_1
vore di parte ricorrente la somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., con decorrenza dal mese successivo alla pub- blicazione della sentenza;
• compensa nella misura della metà le spese del giudizio tra le parti e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente per la restante metà, che liquida in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta ed oltre le spese prenotate a debito da li- quidarsi a cura della cancelleria, ponendone il pagamento in favore dell'Erario;
Così deciso in Palermo, il 12 giugno 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
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IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15784 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. RECUPERO BRUNO GIULIANA parte ricorrente
CONTRO
(C.F. , con il patro- Controparte_1 C.F._2
cinio dell'avv. DI NATALE ANTONINO parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte per l'udienza del 20 gennaio 2025, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 22 novembre 2023, della senten- za non definitiva n. 5255/2023, con la quale è stata pronunciata la se- parazione personale tra le parti, restano da esaminare le ulteriori do- mande formulate dalle parti.
Ciò posto, in primo luogo, vanno esaminate le domande di addebi- to formulate da entrambe le parti.
Invero, ai fini della pronunzia dell'addebito non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della se- parazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causa- lità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali ac- certati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della pro- secuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fat- to se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia in- ciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti
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e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Su- prema Corte di Cassazione che « in tema di separazione personale dei co- niugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei do- veri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario ac- certare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza ad- debito» (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giu- gno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).
Nel caso in esame, la ricorrente ha imputato l'origine della crisi del rapporto coniugale ad una relazione adulterina intrapresa dal resisten- te e al comportamento indifferente dello stesso che avrebbe lasciato i familiari privi di mezzi di sussistenza.
Secondo il , invece, il rapporto coniugale si sarebbe dete- CP_1
riorato esclusivamente per colpa della ricorrente. In particolare, nella prospettazione offerta, la causa del deterioramento del rapporto sareb- be riconducibile al carattere irascibile e collerico della che si Pt_1
sarebbe progressivamente allontanata dal marito.
Invero, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'ob- bligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intol-
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lerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepi- sce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriori- tà della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 3923-2018).
In generale, poi, proprio l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà co- niugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustifi- care l'addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass.
7.12.2007, n.25618).
Nel caso in esame, a fronte della prova di una relazione extraco- niugale plateale del resistente risalente al 2020, quest'ultimo non ha fornito elementi di prova sufficienti per dimostrare che la medesima si sia innestata in un rapporto già irrimediabilmente deteriorato (vedi verbale di udienza del 30 settembre 2024).
Al riguardo, lo stesso resistente aveva chiesto di provare con i ca- pitoli di prova di cui alla memoria istruttoria un suo allontanamento dalla casa coniugale per il carattere della moglie, collocandolo tempo- ralmente in un epoca successiva, ossia nel Gennaio 2022.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di addebito formulata da parte ricorrente appare meritevole di accoglimento, men- tre va rigettata la analoga richiesta del resistente .
Con riferimento alla domanda di corresponsione di un contributo
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al mantenimento dei figli maggiorenni (nata a [...], il 31 Per_1
maggio 1993) e (nata a [...] il [...]), occorre Per_2
premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, se- condo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in ca- so di separazione e di divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esi- genze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sa- nitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna pre- disposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile orga- nizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto dispo- sto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse econo- miche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
Deve rammentarsi poi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass. 20/08/2020 n. 17380;
Cass. 14/12/2018 n. 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un ac- certamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo con-
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seguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, non- ché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass.
05/03/ 2018, n. 5088; Cass. 22/06/2016, n. 12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio dive- nuto maggiorenne dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal merca- to del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle pro- prie ambizioni (Cass. 14/08/2020, n. 17183, Cass. 13/10/2021 n. 27904 conf. da Cass. Ord. 03/12/2021, n. 38366, Cass. Ord. 25/07/2022 n.
23132).
In definitiva, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fon- dano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo es- so sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impe- gno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà partico- larmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed
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esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una au- tonoma collocazione lavorativa (Cass. 26875/2023).
Ora, nel presente giudizio, il ricorrente ha sollecitato la revoca del contributo al mantenimento dei figli, allegando di avere offerto agli stessi un lavoro nella propria attività commerciale.
Invero, nel caso in esame, non paiono sussistere i presupposti per mantenere l'assegno previsto a carico del resistente in favore della ri- corrente a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, in primo luogo in considerazione dell'età dei medesimi (32 anni e 30 anni).
Non vi è prova, poi, che gli stessi si siano ulteriormente adoperati per rendersi autonomi economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione.
La ricorrente, in particolare, non ha fornito elementi di prova sufficien- ti a dimostrare che gli stessi abbiano curato, con ogni possibile impe- gno, la propria preparazione, professionale o tecnica e si siano attivati nella ricerca di un lavoro. La certificazione medica della figlia risale poi agli inizi del 2024.
Del resto, raggiunta già da tempo la maggiore età, in assenza della prova di un percorso di studi intrapreso, si presume l'idoneità al reddi- to.
Alla luce delle superiori considerazioni, va revocato il contributo posto a carico del resistente in favore della ricorrente per il manteni- mento dei figli maggiorenni, con decorrenza dal deposito del presente provvedimento e fermi restando i provvedimenti provvisori fino ad
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oggi vigenti.
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Quanto alla domanda di corresponsione di un assegno di mantenimen- to proposta dalla ricorrente, giova ricordare che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sus- sista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fat- tuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini econo- mici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle con- dizioni economiche delle parti (cf. Cassazione civile sez. I, 27 giugno
2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi econo- mici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Nel caso in esame, durante il matrimonio, la ricorrente ha riferito di avere lavorato nel panificio del marito, pur senza un regolare contratto.
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La stessa ricorrente, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato di non avere alcun reddito (cfr. verbale di udienza del 5 aprile 2023).
Per tutto quanto esposto, tenuto conto della disparità di situazioni eco- nomiche tra i coniugi, della documentazione reddituale prodotta, della durata del matrimonio (celebrato nel 1990), dell'età della ricorrente (50 anni) e della presumibile difficoltà della medesima ad inserirsi nel mondo del lavoro, va posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente l'importo mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussistenti i presupposti per compensare per metà tra le parti le spese del giudizio, ponendo la restante metà, per la cui liquidazione si rimanda al disposi- tivo, a carico del resistente, disponendone il pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), data l'ammissione di al patroci- Parte_1
nio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Av- vocati di Palermo del 29/10/2020 [cfr. doc. allegato al ricorso].
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P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, di- sattesa ogni altra istanza, sentito il procuratore di parte ricorrente:
• accoglie la richiesta di addebito formulata da parte ricorrente;
• rigetta la richiesta di addebito formulata da parte resistente;
• revoca il contributo al mantenimento previsto a carico del resistente
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in favore della ricorrente per i figli maggiorenni, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, fermi re- stando i provvedimenti provvisori fino ad oggi vigenti;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in fa- Controparte_1
vore di parte ricorrente la somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., con decorrenza dal mese successivo alla pub- blicazione della sentenza;
• compensa nella misura della metà le spese del giudizio tra le parti e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente per la restante metà, che liquida in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta ed oltre le spese prenotate a debito da li- quidarsi a cura della cancelleria, ponendone il pagamento in favore dell'Erario;
Così deciso in Palermo, il 12 giugno 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
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