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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 2462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2462 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11725/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 11725/2024, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Palazzolo Parte_1 C.F._1
Sull'Oglio (BS) presso lo studio dell'Avv. SLUCCA SONIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Malegno (BS), CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. MILANI PIER LUIGI, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 6.6.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) assegnazione della casa familiare, sita a NI (BS), in via Geroni n. 24/E, a in CP_1
qualità di genitore convivente con il figlio non ancora del tutto economicamente Per_1
autosufficiente;
2) a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con il Parte_1 Per_1 versamento di un assegno dell'importo di € 250,00 mensili - con decorrenza dalla data odierna - da corrispondere ogni mese direttamente nelle mani del figlio entro il giorno 20, soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre al 100% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
3) a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge Parte_1 CP_1 con il versamento di un assegno dell'importo di € 1.000,00 mensili - con decorrenza dalla data odierna
- da corrispondere ogni mese entro il giorno 20, soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Istat;
4) si impegna a versare i contributi in favore di sino al 31.12.2025, Parte_1 CP_1
data in cui la ditta individuale a lui intestata sarà chiusa;
5) si impegna ad attivarsi nella ricerca di un lavoro e a comunicare a CP_1 Parte_1
ogni novità in merito, nonché il conto corrente su cui effettuare il versamento del contributo al suo mantenimento”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a NI (BS) in data 3.6.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NI (BS), al n. 3, parte II, serie A, anno 2000, con il regime patrimoniale della separazione dei beni, unione dalla quale sono nati i figli (il Per_2
4.1.2002), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (il 28.6.2004), maggiorenne Per_1
ma non ancora del tutto economicamente autosufficiente.
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione dei provvedimenti personali ed economici consequenziali.
La resistente è comparsa alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, all'esito della quale le parti hanno raggiunto un accordo idoneo a definire la controversia, e, autorizzate dal Giudice, hanno precisato congiuntamente le conclusioni trascritte in epigrafe;
il Giudice delegato, quindi, si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle ulteriori questioni, comprese quelle concernenti il figlio le condizioni stabilite Per_1
concordemente dalle parti sono conformi alla legge, e, pertanto, il Tribunale ne prende atto e provvede in conformità ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone quanto ai rapporti economici fra le parti e fra costoro e il figlio maggiorenne Per_1
in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 12.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 11725/2024, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Palazzolo Parte_1 C.F._1
Sull'Oglio (BS) presso lo studio dell'Avv. SLUCCA SONIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Malegno (BS), CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. MILANI PIER LUIGI, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 6.6.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) assegnazione della casa familiare, sita a NI (BS), in via Geroni n. 24/E, a in CP_1
qualità di genitore convivente con il figlio non ancora del tutto economicamente Per_1
autosufficiente;
2) a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con il Parte_1 Per_1 versamento di un assegno dell'importo di € 250,00 mensili - con decorrenza dalla data odierna - da corrispondere ogni mese direttamente nelle mani del figlio entro il giorno 20, soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre al 100% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
3) a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge Parte_1 CP_1 con il versamento di un assegno dell'importo di € 1.000,00 mensili - con decorrenza dalla data odierna
- da corrispondere ogni mese entro il giorno 20, soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Istat;
4) si impegna a versare i contributi in favore di sino al 31.12.2025, Parte_1 CP_1
data in cui la ditta individuale a lui intestata sarà chiusa;
5) si impegna ad attivarsi nella ricerca di un lavoro e a comunicare a CP_1 Parte_1
ogni novità in merito, nonché il conto corrente su cui effettuare il versamento del contributo al suo mantenimento”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a NI (BS) in data 3.6.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NI (BS), al n. 3, parte II, serie A, anno 2000, con il regime patrimoniale della separazione dei beni, unione dalla quale sono nati i figli (il Per_2
4.1.2002), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (il 28.6.2004), maggiorenne Per_1
ma non ancora del tutto economicamente autosufficiente.
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione dei provvedimenti personali ed economici consequenziali.
La resistente è comparsa alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, all'esito della quale le parti hanno raggiunto un accordo idoneo a definire la controversia, e, autorizzate dal Giudice, hanno precisato congiuntamente le conclusioni trascritte in epigrafe;
il Giudice delegato, quindi, si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle ulteriori questioni, comprese quelle concernenti il figlio le condizioni stabilite Per_1
concordemente dalle parti sono conformi alla legge, e, pertanto, il Tribunale ne prende atto e provvede in conformità ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone quanto ai rapporti economici fra le parti e fra costoro e il figlio maggiorenne Per_1
in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 12.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209