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Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 07/02/2024, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 1953/2023 R.G.A.C. avente per oggetto: Divorzio congiunto -Scioglimento del matrimonio e promossa congiuntamente da
, nato il [...] a [...] e residente in [...] Parte_1
c.f. C.F._1
Avv. RAMPI CARLO
E
, nata il [...] a [...] e residente Parte_2
in RC (SP)
1 c.f. Avv. RAMPI CARLO C.F._2
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 13.11.2023
sulle
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 30.1.2024:
“ottenere pronuncia di scioglimento del matrimonio tra i coniugi”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. anche personalmente sottoscritto e depositato in data 27.10.2023, premettendo di aver contratto in data 1.3.2017 in RC (SP) matrimonio civile (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 5 parte I anno
2017), di non aver avuto figli, di essersi separati consensualmente alle condizioni di cui al verbale di udienza del 14.3.2023 omologato dal Tribunale della Spezia in data 3.4.2023 e di non aver da allora ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale, hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 30.1.2024 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio, precisando che non vi sono condizioni, e di aver depositato certificazioni fiscali solo relative al 2023, in quanto la ha iniziato da poco a lavorare e di fatto dimora in Marocco, Pt_2
mentre il ha iniziato da poco a percepire trattamento pensionistico. Pt_1
2 In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge
1.12.1970 n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1 Pt_2
contratto il 1.3.2017 in RC (SP) (atto trascritto nei registri degli
[...]
atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 5 parte I anno
2017)
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio dell'1.2.2024
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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