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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 6505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6505 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26770/2024 R.G. vertente
TRA
nata a [...] il [...], (C.F. ), nella sua Parte_1 C.F._1 qualità di tutore ed attuale esercente la potestà sul sig. , nato a [...] il 16 Persona_1 giugno 1970 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Pietro C.F._2
Colletta n. 35, presso lo Studio dell'avv. Damiano Iuliano, che la rappresenta e la difende come in atti
-RICORRENTE-
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli;
CP_1
-RESISTENTE-
OGGETTO: mancata erogazione pensione ordinaria indiretta.
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa.
________________________
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.12.2024 parte ricorrente esponeva: che il sig. , interdetto con sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 8799 del Persona_1
14.2−13.8.1990, è titolare di prestazione di invalidità civile, pensione di inabilità ed indennità di accompagnamento, con decorrenza 1 luglio 1988; che in seguito alla morte del padre avvenuta in data 11.1.2008 veniva riconosciuto solo alla madre (moglie del de cuius) la quota di spettanza del trattamento di reversibilità;
che il ricorrente, a mezzo del suo tutore all'uopo autorizzato, in data 18.2.2016 a mezzo pec e successivamente in data 31.10.2017 in via telematica, provvedeva a presentare all' CP_1 domanda per l'ottenimento del trattamento pensionistico richiesto;
che la domanda non veniva evasa e pertanto proponeva ricorso amministrativo in data 4.7.2024 al quale l' rispondeva di non poter provvedere. poiché lo stesso andava formulato CP_1 esclusivamente “chiedendo l'annullamento o la riforma di uno specifico provvedimento CP_1
che si ritiene errato”.
Proponeva quindi ricorso ex art. 442 c.p.c. chiedendo che: “l'on.le Giudice, preso atto della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge in capo al ricorrente e preso atto della mancata erogazione da parte dell' - subentrato all'ex nella Controparte_1 CP_2
Gestione Dipendenti Pubblici – della pensione ordinaria indiretta in favore dell'interdetto, sig. Per_1
a far data dal decesso del padre: - ordini a carico dell'Ente previdenziale l'erogazione mensile
[...] della competente Pensione ordinaria indiretta in favore dell'interdetto sig. ; - ordini il Persona_1 versamento al medesimo ricorrente degli arretrati pensionistici a decorrere al giorno del mese successivo alla morte del padre, prof. ut supra per un totale complessivo di €. Persona_2
511.343,00, con ogni dovuto interesse, rivalutazione ed accessorio come per legge dalla maturazione dei singoli ratei pensionistici all'effettivo soddisfo;
- condanni l Controparte_1
, in pers. l.r.p.t., alla rifusione delle spese e competenze di causa, con clausola di
[...] attribuzione al procuratore costituito”.
Si costituiva l' che chiedeva dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta CP_1 decadenza, prescrizione e per tutti i motivi indicati nell'atto difensivo, con vittoria di spese.
Non veniva svolta istruttoria e alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la causa viene decisa.
La domanda è inammissibile per intervenuta decadenza eccepita dall' e comunque CP_1 rilevabile d'ufficio. L'art. 47, comma 3, d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo sostituito dal d.l. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, comma 1, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, dispone quanto segue: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi
l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta,
a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L' è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel CP_1 comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.” In merito alla decorrenza di detto termine, si è chiarito che, in base a quanto disposto dal secondo comma del medesimo art. 47, essa va individuata alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' , o dalla data di scadenza del termine stabilito per CP_1 la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Il carattere alternativo delle suddette decorrenze comporta che la prima che interviene è idonea, ove sia superato il termine di cui all'art. 47 d.P.R.
n. 639 del 1970, a determinare la decadenza dall'azione che, una volta verificatasi, è definitiva, nel senso che i termini della stessa non possono più essere riaperti. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che la decorrenza del termine presuppone la proposizione della domanda amministrativa e che essa è diversa a seconda che nel procedimento amministrativo sia stato o non sia stato proposto un ricorso;
nella prima ipotesi il dies a quo coincide con quello della comunicazione della decisione sul ricorso o della scadenza del termine stabilito per la decisione stessa;
in caso di mancata proposizione del ricorso ovvero in caso di ricorso tardivo, il dies a quo si identifica con quello della scadenza del termine complessivamente previsto per il procedimento amministrativo. Deve rammentarsi che il termine complessivo per la conclusione del procedimento amministrativo è di trecento giorni: centoventi giorni per l'adozione del provvedimento dell'Istituto sull'istanza dell'assicurato, decorso il quale, in mancanza di riposta dell'Ente, si verifica il silenzio-rifiuto ai sensi dell'art. 7 legge n. 533 del 1973; novanta giorni per la proposizione, da parte dell'interessato, del ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego;
ulteriori novanta giorni per il formarsi del silenzio rigetto sul gravame amministrativo. Nondimeno, il procedimento può anche aver durata inferiore laddove le fasi in cui si compendia siano definite prima dei relativi termini di scadenza.
Ebbene, nel caso di specie la prima domanda amministrativa è stata presentata dal ricorrente in data 18.2.2016, con la conseguenza che tra tale domanda e la data del deposito del ricorso giudiziario (5.12.2024) sono decorsi più di tre anni e 300 giorni. Inoltre, alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali, le successive domande presentate dal ricorrente non fanno venire meno gli effetti decadenziali già verificatisi.
In particolare, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12718 del 2009 (confermata dalle successive sentenze Cass. n. 15531 del 2014; Cass. n. 2249 del
2016; Cass. n.8671 del 2016; Cass. 25896 del 2016; Cass. n.1877 del 2017; Cass. n. 9158 del
2017), hanno affermato il principio secondo cui l'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo”- la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 47 e di centottanta giorni, previsto dalla
L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo
- pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale. Da ciò ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 47. Tale soluzione risponde all'esigenza di evitare una incontrollabile e indefinita dilatabilità delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici. Dunque, la verificazione di tale decadenza non può considerarsi impedita in forza di diversi ricorsi amministrativi e dalle risposte fornite dall' CP_1
, in quanto qualora fosse consentito attraverso la reiterazione di ulteriori domande/ricorsi di analogo contenuto a quelle precedenti di neutralizzare la decadenza già verificatasi, verrebbe meno il meccanismo – e la ratio ad esso sottesa – di decadenza, che sarebbe agevolmente eluso mediante la mera reiterazione della domanda (in tal senso, v. Cass. 8406 del 2010). In proposito, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nella citata sentenza n. 12718 del 2009, hanno spiegato che la previsione legale di una autonoma fase contenziosa amministrativa, pur essendo dettata dalla finalità di offrire al privato cittadino - oltre all'azione giudiziaria - anche un ulteriore, più economico ed immediato strumento di tutela, è soprattutto funzionalizzata a garantire, con il doveroso controllo del provvedimento, una limitazione nel tempo - attraverso la predeterminazione di termini procedurali - della impugnabilità di tale provvedimento e, quindi, della precarietà dell'atto amministrativo da emettere. Una tale finalità indubbiamente acceleratoria va assegnata all'art. 7 legge n. 533 del 1973 secondo cui la richiesta all' si CP_1 intende a tutti gli effetti di legge (e quindi anche per l'eventuale decorrenza degli interessi moratori) rigettata quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa, senza che l' si sia pronunziato. Il procedimento di cui al contenzioso CP_1 amministrativo viene preso in considerazione quale punto di riferimento per il computo del termine di decadenza sostanziale entro il quale l'azione giudiziaria diretta al riconoscimento deve essere proposta. Lo stretto collegamento tra i termini del contenzioso amministrativo e quelli legislativamente fissati a pena di decadenza sostanziale, impongono all'interprete - sulla base dell'innegabile loro finalità acceleratoria - di ritenere nel loro complesso che tali termini risultino “indifferenti” alle condotte dell'assicurato ma anche dello stesso previdenziale, CP_1 volte a snaturarne le finalità evidenziate ed ad alterare l'intero impianto normativo, che predetermina in maniera articolata ed esaustiva i termini del passaggio dalle procedure amministrative all'ordinario processo previdenziale. Alla stregua di tali considerazioni, si è affermata la generale irrilevanza, ai fini del decorso dei termini di decadenza, dei comportamenti delle parti e degli atti interlocutori dell'Istituto capaci di assumere carattere decettivo (ad esempio, le lettere con le quali si richiedono ulteriori documenti ovvero si deduce che si sta provvedendo al pagamento o, più in generale, all'esame della pratica amministrativa o si soprassiede al pagamento della prestazione per ulteriori accertamenti). La ragione giustificativa di tale soluzione ermeneutica risiede nel riconoscimento alla decadenza di cui si tratta del carattere di istituto di applicazione generale e di ordine pubblico dettato a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici, per cui indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, rimanendo assorbite le ulteriori eccezioni sollevate dall' . CP_1
Spese di lite compensate ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni istanza, eccezione, domanda disattesa così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso.
b) Dichiara interamente compensate le spese di lite
Napoli,
Il G.L.
Dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26770/2024 R.G. vertente
TRA
nata a [...] il [...], (C.F. ), nella sua Parte_1 C.F._1 qualità di tutore ed attuale esercente la potestà sul sig. , nato a [...] il 16 Persona_1 giugno 1970 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Pietro C.F._2
Colletta n. 35, presso lo Studio dell'avv. Damiano Iuliano, che la rappresenta e la difende come in atti
-RICORRENTE-
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli;
CP_1
-RESISTENTE-
OGGETTO: mancata erogazione pensione ordinaria indiretta.
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa.
________________________
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.12.2024 parte ricorrente esponeva: che il sig. , interdetto con sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 8799 del Persona_1
14.2−13.8.1990, è titolare di prestazione di invalidità civile, pensione di inabilità ed indennità di accompagnamento, con decorrenza 1 luglio 1988; che in seguito alla morte del padre avvenuta in data 11.1.2008 veniva riconosciuto solo alla madre (moglie del de cuius) la quota di spettanza del trattamento di reversibilità;
che il ricorrente, a mezzo del suo tutore all'uopo autorizzato, in data 18.2.2016 a mezzo pec e successivamente in data 31.10.2017 in via telematica, provvedeva a presentare all' CP_1 domanda per l'ottenimento del trattamento pensionistico richiesto;
che la domanda non veniva evasa e pertanto proponeva ricorso amministrativo in data 4.7.2024 al quale l' rispondeva di non poter provvedere. poiché lo stesso andava formulato CP_1 esclusivamente “chiedendo l'annullamento o la riforma di uno specifico provvedimento CP_1
che si ritiene errato”.
Proponeva quindi ricorso ex art. 442 c.p.c. chiedendo che: “l'on.le Giudice, preso atto della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge in capo al ricorrente e preso atto della mancata erogazione da parte dell' - subentrato all'ex nella Controparte_1 CP_2
Gestione Dipendenti Pubblici – della pensione ordinaria indiretta in favore dell'interdetto, sig. Per_1
a far data dal decesso del padre: - ordini a carico dell'Ente previdenziale l'erogazione mensile
[...] della competente Pensione ordinaria indiretta in favore dell'interdetto sig. ; - ordini il Persona_1 versamento al medesimo ricorrente degli arretrati pensionistici a decorrere al giorno del mese successivo alla morte del padre, prof. ut supra per un totale complessivo di €. Persona_2
511.343,00, con ogni dovuto interesse, rivalutazione ed accessorio come per legge dalla maturazione dei singoli ratei pensionistici all'effettivo soddisfo;
- condanni l Controparte_1
, in pers. l.r.p.t., alla rifusione delle spese e competenze di causa, con clausola di
[...] attribuzione al procuratore costituito”.
Si costituiva l' che chiedeva dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta CP_1 decadenza, prescrizione e per tutti i motivi indicati nell'atto difensivo, con vittoria di spese.
Non veniva svolta istruttoria e alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la causa viene decisa.
La domanda è inammissibile per intervenuta decadenza eccepita dall' e comunque CP_1 rilevabile d'ufficio. L'art. 47, comma 3, d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo sostituito dal d.l. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, comma 1, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, dispone quanto segue: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi
l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta,
a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L' è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel CP_1 comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.” In merito alla decorrenza di detto termine, si è chiarito che, in base a quanto disposto dal secondo comma del medesimo art. 47, essa va individuata alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' , o dalla data di scadenza del termine stabilito per CP_1 la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Il carattere alternativo delle suddette decorrenze comporta che la prima che interviene è idonea, ove sia superato il termine di cui all'art. 47 d.P.R.
n. 639 del 1970, a determinare la decadenza dall'azione che, una volta verificatasi, è definitiva, nel senso che i termini della stessa non possono più essere riaperti. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che la decorrenza del termine presuppone la proposizione della domanda amministrativa e che essa è diversa a seconda che nel procedimento amministrativo sia stato o non sia stato proposto un ricorso;
nella prima ipotesi il dies a quo coincide con quello della comunicazione della decisione sul ricorso o della scadenza del termine stabilito per la decisione stessa;
in caso di mancata proposizione del ricorso ovvero in caso di ricorso tardivo, il dies a quo si identifica con quello della scadenza del termine complessivamente previsto per il procedimento amministrativo. Deve rammentarsi che il termine complessivo per la conclusione del procedimento amministrativo è di trecento giorni: centoventi giorni per l'adozione del provvedimento dell'Istituto sull'istanza dell'assicurato, decorso il quale, in mancanza di riposta dell'Ente, si verifica il silenzio-rifiuto ai sensi dell'art. 7 legge n. 533 del 1973; novanta giorni per la proposizione, da parte dell'interessato, del ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego;
ulteriori novanta giorni per il formarsi del silenzio rigetto sul gravame amministrativo. Nondimeno, il procedimento può anche aver durata inferiore laddove le fasi in cui si compendia siano definite prima dei relativi termini di scadenza.
Ebbene, nel caso di specie la prima domanda amministrativa è stata presentata dal ricorrente in data 18.2.2016, con la conseguenza che tra tale domanda e la data del deposito del ricorso giudiziario (5.12.2024) sono decorsi più di tre anni e 300 giorni. Inoltre, alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali, le successive domande presentate dal ricorrente non fanno venire meno gli effetti decadenziali già verificatisi.
In particolare, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12718 del 2009 (confermata dalle successive sentenze Cass. n. 15531 del 2014; Cass. n. 2249 del
2016; Cass. n.8671 del 2016; Cass. 25896 del 2016; Cass. n.1877 del 2017; Cass. n. 9158 del
2017), hanno affermato il principio secondo cui l'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo”- la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 47 e di centottanta giorni, previsto dalla
L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo
- pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale. Da ciò ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 47. Tale soluzione risponde all'esigenza di evitare una incontrollabile e indefinita dilatabilità delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici. Dunque, la verificazione di tale decadenza non può considerarsi impedita in forza di diversi ricorsi amministrativi e dalle risposte fornite dall' CP_1
, in quanto qualora fosse consentito attraverso la reiterazione di ulteriori domande/ricorsi di analogo contenuto a quelle precedenti di neutralizzare la decadenza già verificatasi, verrebbe meno il meccanismo – e la ratio ad esso sottesa – di decadenza, che sarebbe agevolmente eluso mediante la mera reiterazione della domanda (in tal senso, v. Cass. 8406 del 2010). In proposito, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nella citata sentenza n. 12718 del 2009, hanno spiegato che la previsione legale di una autonoma fase contenziosa amministrativa, pur essendo dettata dalla finalità di offrire al privato cittadino - oltre all'azione giudiziaria - anche un ulteriore, più economico ed immediato strumento di tutela, è soprattutto funzionalizzata a garantire, con il doveroso controllo del provvedimento, una limitazione nel tempo - attraverso la predeterminazione di termini procedurali - della impugnabilità di tale provvedimento e, quindi, della precarietà dell'atto amministrativo da emettere. Una tale finalità indubbiamente acceleratoria va assegnata all'art. 7 legge n. 533 del 1973 secondo cui la richiesta all' si CP_1 intende a tutti gli effetti di legge (e quindi anche per l'eventuale decorrenza degli interessi moratori) rigettata quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa, senza che l' si sia pronunziato. Il procedimento di cui al contenzioso CP_1 amministrativo viene preso in considerazione quale punto di riferimento per il computo del termine di decadenza sostanziale entro il quale l'azione giudiziaria diretta al riconoscimento deve essere proposta. Lo stretto collegamento tra i termini del contenzioso amministrativo e quelli legislativamente fissati a pena di decadenza sostanziale, impongono all'interprete - sulla base dell'innegabile loro finalità acceleratoria - di ritenere nel loro complesso che tali termini risultino “indifferenti” alle condotte dell'assicurato ma anche dello stesso previdenziale, CP_1 volte a snaturarne le finalità evidenziate ed ad alterare l'intero impianto normativo, che predetermina in maniera articolata ed esaustiva i termini del passaggio dalle procedure amministrative all'ordinario processo previdenziale. Alla stregua di tali considerazioni, si è affermata la generale irrilevanza, ai fini del decorso dei termini di decadenza, dei comportamenti delle parti e degli atti interlocutori dell'Istituto capaci di assumere carattere decettivo (ad esempio, le lettere con le quali si richiedono ulteriori documenti ovvero si deduce che si sta provvedendo al pagamento o, più in generale, all'esame della pratica amministrativa o si soprassiede al pagamento della prestazione per ulteriori accertamenti). La ragione giustificativa di tale soluzione ermeneutica risiede nel riconoscimento alla decadenza di cui si tratta del carattere di istituto di applicazione generale e di ordine pubblico dettato a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici, per cui indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, rimanendo assorbite le ulteriori eccezioni sollevate dall' . CP_1
Spese di lite compensate ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni istanza, eccezione, domanda disattesa così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso.
b) Dichiara interamente compensate le spese di lite
Napoli,
Il G.L.
Dott. Paolo Scognamiglio